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Pubblichiamo in queste sede – ovviamente con ogni garanzia di anonimato – l’appello ex art. 310 c.p.p. depositato dallo Studio de Lalla al Tribunale del Riesame in funzione di Giudice dell’Appello nell’interesse di un indagato accusato di gravi reato legati alla sfera sessuale di un minore.

Corte d'Appello di Milano
Corte d'Appello di Milano

La vicenda prendeva le mosse dalle pesantissime accuse del minore che riferiva ai CC di essere stato molestato dall’indagato ed altresì che lo stesso avrebbe tentato di costringerlo a subire atti sessuali.

Immediatamente arrestato, l’indagato veniva sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa di Giudizio.

Subito dopo l’udienza di convalida della misura cautelare applicata, la difesa si adoperava per reperire elementi utili (effettuando approfondite indagini investigative difensive) per fornire una versione alternativa (e fondata) dei fatti accaduti. In particolare, che non già di una aggressione sessuale si sarebbe trattato ma di un diverbio tra persona offesa ed indagato culminato con l’iniziativa del minore di sporgere una falsa denuncia con intenti chiaramente ritorsivi.

In esito agli elementi raccolti, la difesa presentava al GIP competente istanza di revoca della misura cautelare applicata (ex art. 299 c.p.p.) essendo venuta meno (per la difesa, evidentemente) – proprio in esito alle indagini difensive svolte anche con il contributo di un consulente medico e di uno psichiatra – l’attendibilità delle dichiarazioni della asserita vittima del reato contestato proprio alla luce degli elementi di prova raccolti in sede di indagini investigative difensive.

Il GIP (ormai è noto: il Giudice per le Indagini Preliminari), accoglieva parzialmente l’istanza di revoca della misura e sostituiva gli arresti domiciliari con quella dell’obbligo di dimora nel comune di residenza (con restrizioni anche orarie).

La difesa ricorreva ex art. 310 c.p.p. al Tribunale del Riesame (c.d. Tribunale della libertà) quale giudice dell’Appello per ottenere la revoca totale della misura cautelare ancora in essere (come detto, l’obbligo di dimora con restrizioni orarie) preso anche atto che il G.I.P. conveniva effettivamente che gli accertamenti della difesa avevano concretamente minato la ricostruzione degli accadimenti così come riferiti dalla persona offesa.

Il Giudice dell’Appello accoglieva totalmente le ragioni difensive (esposte con l’atto che sotto riportiamo integralmente) e revocava la misura cautelare applicata all’indagato.

L’excursus sopra brevemente delineato ci permette di fare alcune considerazioni di massima:

  • molto spesso nel caso di reati sessuali l’unico testimone è anche la vittima del reato denunciato;
  •  l’accusa, a prima vista, è dotata di credibilità (spesso i Giudici sottolineano la …logicità… della ricostruzione accusatoria e il difetto di ….sostanziali contraddizioni) ma – altrettanto spesso – si tratta di un c.d. “fattoide” ovvero un accadimento che ha le sembianze di un altro fatto (il reato) ma che, in realtà, non lo è;
  •  il PRE-giudizio nei reati di matrice sessuale è elevatissimo e bisogna prenderne atto nell’organizzazione della difesa;
  •  le indagini investigative difensive sono SEMPRE una risorsa fondamentale e la loro attuazione deve essere SEMPRE vagliata dal difensore;
  • la difesa deve concretizzarsi sia nella contraddizione degli elementi accusatori sia nell’illustrazione di veri e propri elementi a discarico;
  •  altrettanto importante è la collaborazione interdisciplinare del difensore con altri esperti nominati consulenti (nella attuazione pratica della trial consultation. Vedi nel sito);
  •  occorre agire con la massima cautela ovvero depositare eventuali istanze di revoca della misura cautelare o ricorrere al Tribunale del riesame (ex art. 309 c.p.p. ovvero entro dieci giorni dalla prima applicazione della misura cautelare o quale Giudice dell’appello ex art. 310 c.p.p. a seguito di una pronuncia del GIP in risposta ad una istanza di revoca o sostituzione della misura in essere) solo alla luce di elementi concreti poiché una pronuncia negativa renderebbe ancora più “robusta” l’ipotesi accusatoria della Pubblica Accusa.

Evidentemente, il ridimensionamento già in fase di indagini preliminari della credibilità della persona offesa (sulle dichiarazioni della quale si basano anche nel caso in esame le accuse mosse all’indagato) costituisce un passo determinante per la difesa anche per la successiva fase dell’accertamento del merito.

Riportiamo qui di seguito (quale modello anonimo) l’atto di appello ex art. 310 c.p.p. depositato al Tribunale del Riesame poi accolto dal collegio.

ILL.MO TRIBUNALE DEL RIESAME DI CAGLIARI
IN FUNZIONE DI GIUDICE DELL’APPELLO

Appello ex art. 310 c.p.p.

RGNR ….. /2014
RG GIP ….. /2014

Il sottoscritto Avv. Giuseppe Maria de Lalla del Foro di Milano difensore del Signor

MARIO TIZIO

nato a (………) attualmente sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora con obbligo di non allontanarsi dalla propria abitazione dalle ore 22 alle ore 6

PREMESSO

– Che l’indagato è sottoposto a misura cautelare a far data dal 27.8.2014;

– Che in data 11.12.2014 il sottoscritto difensore depositava istanza ex art. 299 c.p.p. di revoca o sostituzione della misura cautelare in atto;

– Che a far data dal 13.12.2014 la misura cautelare degli arresti domiciliari inizialmente applicata all’indagato, in accoglimento dell’istanza ex art. 299 c.p.p. proposta dalla difesa, veniva sostituita con quella meno afflittiva dell’obbligo di dimora presso il Comune di LUOGO, con obbligo di non allontanarsi dalla propria abitazione dalle ore 22,00 alle ore 06,00

RILEVATO

– Che con l’articolata istanza (che qui si richiama integralmente affinché il Tribunale possa prendere completa contezza delle argomentazioni difensive alla base delle richieste de libertate e che, pertanto, rappresenta un unicum con il presente atto) la difesa chiedeva la revoca della misura in atto sia per il venire meno dei gravi indizi di colpevolezza sia – in subordine – perché del tutto cessate le esigenze cautelari originariamente individuate dal GIP

EVIDENZIATO

Che in data 13.12.2014 il GIP Dott. PM emetteva ordinanza di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella dell’obbligo di dimora presso il Comune di LUOGO con le limitazioni orarie di cui sopra osservando che:
1. Allo stato degli atti il quadro indiziario a carico dell’indagato è tuttora costituito dalle dichiarazioni del minore, nonché dalla testimonianza del padre;
2. le indagini difensive hanno effettivamente minato la complessiva credibilità del minore la cui attendibilità deve essere ulteriormente vagliata;
3. è ormai trascorso il termine massimo per la tutela della genuinità nell’acquisizione delle prove posto a fondamento di una delle esigenze cautelari;
4. in considerazione del tempo trascorso e del buon comportamento dell’indagato possono considerarsi scemate, anche se non venute meno, le esigenze cautelari nei confronti del TIZIO;
per tutto quanto sopra esposto ed evidenziato, il sottoscritto difensore con il presente atto intende proporre come, di fatto, propone

APPELLO

avverso tutti i capi ed i punti dell’ordinanza di modifica della misura cautelare del 13.12.2014 emessa dal GIP presso il Tribunale di Cagliari – Dott. PM – nel procedimento penale RGNR 10355/2014 – RG GIP 7538/2014 notificata all’indagato in data 13 dicembre 2014, per tutti i seguenti

MOTIVI

che verranno affrontati in maniera organica senza soluzione di continuità nel corpo del presente atto:
1) Illegittimo difetto di individuazione:
– della natura,
– della tipologia;
– e della cogenza
delle asserite residuali esigenze cautelari in conseguenza delle quali la misura cautelare applicata al TIZIO veniva sostituita con una meno afflittiva e non del tutto revocata nonché totale illegittima omissione nell’ordinanza impugnata dell’indicazione:
– dei fatti concreti, oggettivi e riscontrabili,
in base ai quali secondo il canone ermeneutico dell’id quod plerunque accidit – sarebbe corretto dedurre l’effettivo e riscontrabile pericolo di reiterazione del reato.

2) Difetto di motivazione dell’ordinanza impugnata in relazione alla necessità di affievolire ma non revocare la misura cautelare applicata all’indagato.

La congiunta lettura dell’istanza presentata dalla difesa ex art. 299 c.p.p. e della successiva ordinanza del GIP evidenzia come le argomentazioni difensive siano state accolte dal GIP nella loro sostanziale interezza.
Particolarmente significativo – nell’ottica difensiva ma non solo e, più in generale, già in questa fase cautelare ma con riflesso che riguardano sicuramente anche il merito – è che il Giudice che applicava la misura abbia osservato come le indagini difensive abbiano sostanzialmente incrinato l’attendibilità dell’unico teste a carico (e, infatti, ai fatti addebitati al TIZIO avrebbe assistito solo ed unicamente il minore essendo intervenuto il padre dello stesso solo in un secondo momento quando l’asserita condotta/reato del TIZIO si era ormai del tutto esaurita potendo il genitore assistere esclusivamente alla fuga dell’odierno istante).
Il percorso logico/giuridico seguito dal Giudice, quindi, appare corretto quando reputa gli elementi difensivi dedotti nell’istanza di revoca, di tale portata da poter dare – già in questa fase preliminare all’accertamento del merito – una lettura alternativa (rispetto a quella del PM) degli accadimenti oggetto dell’ipotesi accusatoria.
A fronte di tale profonda ri-articolazione degli elementi a carico (ma sarebbe meglio parlare di profondo ridimensionamento), il GIP si determinava ad applicare al TIZIO una restrizione della libertà (l’obbligo di dimora e quella oraria ex art. 283 c.p.p.) poiché ….scemate, anche se non venute meno le esigenze cautelari nei confronti dell’indagato…(pag. 1 dell’ordinanza impugnata).
Peraltro, presto atto di quanto poco sopra osservato dal GIP nella medesima ordinanza in tema di pericolo per la genuinità della prova (ovvero, nello specifico, l’esaurimento di ogni effettivo pericolo in tal senso:…ritenuto che è ormai trascorso il termine massimo per la tutela della genuinità nell’acquisizione delle prove posto a fondamento di una delle esigenze cautelari…), dalla lettura dell’ordinanza impugnata parrebbe che l’unica esigenza cautelare ancora attuale individuata dal GIP sia quella del pericolo di reiterazione del reato (e, infatti, del tutto incidentalmente, in tema di valutazione della misura cautelare più idonea al contenimento dell’esigenza cautelare residuale, il Giudice osservava che….l’obbligo di dimora costituisce una sufficiente remora ad eventuale reiterazione di reati della stessa indole di quello contestato….pag. 1 dell’Ordinanza).
Orbene, tale valutazione del GIP in tema di pericolo di reiterazione del reato è da considerarsi illegittima sia dal punto di vista sostanziale che formale poiché:
– Priva di motivazione indicata nel provvedimento che qui si censura;
– Priva – DI ELEMENTI CONCRETI DI FATTO – in base ai quali dedurre l’effettivo paventato asserito pericolo di reiterazione del reato.
Sicuramente, la seconda censura di cui sopra – prettamente sostanziale riferita a dati di fatto – appare il vulnus più profondo e insanabile posto che il Giudice del provvedimento impugnato non analizza (neppure incidentalmente) quali sarebbero i fatti concreti (e proprio di CONCRETEZZA parla il codice in tema di valutazione del pericolo di cui qui si tratta) segno e sintomo di un effettivo ed oggettivamente riscontrabile pericolo che il TIZIO – incensurato, militare pluridecorato, con profili psicologici …del tutto incompatibili con quelli di un pedofilo….come riconosciuto dallo stesso GIP – se rimesso totalmente in libertà si potrebbe nuovamente determinare (soprattutto ora che è al centro di un procedimento penale così grave!) a commettere nuovamente un reato.
Il Giudice sorvola completamente e non indica quali sarebbero, appunto, quegli elementi concreti che lo inducono ad effettuare una valutazione prognostica negativa in punto di pericolo di reiterazione del reato.
Peraltro, tale valutazione prognostica (e, quindi, l’indicazione dei fatti oggettivi a partire ed alla luce dei quali andrebbe formulata) appare viepiù fondamentale nel caso di cui qui si tratta, poiché la totale incensuratezza del TIZIO, unitamente all’affievolirsi degli elementi a suo carico, congiuntamente all’effetto pacificamente deterrente degli arresti domiciliari già patiti in questi mesi, richiedono una analisi assai attenta dal momento che non appare assolutamente scontato (e, anzi, sembra da escludersi alla luce degli elementi in atti dedotti dalla difesa e condivisi dal GIP) che il TIZIO, se rimesso del tutto in libertà, possa determinarsi a compiere un reato contro ogni più elementare forma anche solo di prudenza e, comunque, preso atto che mai nella sua vita egli ne ha affettivamente compiuti (l’incensuratezza è una garanzia in tal senso).
Quindi, sicuramente il GIP erra quando dà per scontato senza indicarne i motivi che sussista un pericolo di reiterazione del reato (pericolo che, come detto, è del tutto in contrasto sia con gli elementi raccolti dalla difesa, sia – paradossalmente – con l’iter logico giuridico tutto seguito dal GIP nel parziale accoglimento dell’istanza di revoca della misura).
Come detto, peraltro, il GIP non solo non evidenzia i fatti concreti da cui desumere il suddetto asserito pericolo di reiterazione del reato; ma indica tale fondamentale e grave esigenza cautelare (che, di fatto, legittimerebbe le residuali restrizioni alla libertà dell’imputato) in modo del tutto incidentale (e la lettura del provvedimento impugnato lo confermerà) di tal che sembra che il Giudice lo dia per scontato.
Tale censurabile approccio del Giudicante è confermato anche dal secondo profilo di illegittimità formale dell’ordinanza della quale qui si discute.
Ed invero – in contrasto con il diritto di difesa costituzionalmente sancito – il provvedimento del GIP di …. difetta completamente della motivazione per la quale il TIZIO deve essere ancora raggiunto dalle restrizioni di cui all’art. 283 c.p.p..
In particolare, si deve osservare che la censura qui argomentata (il difetto di motivazione dell’ordinanza) sia il correlato formale della censura sostanziale sopra illustrata.
Infatti, la mancata indicazione da parte del GIP degli elementi fattuali oggettivi e riscontrabili che sarebbero il segno (rectius: l’indizio sebbene connotato dai profili tipici della fase cautelare) del pericolo di reiterazione del reato da parte dell’imputato, determina ipso facto che dal punto di vista formale l’ordinanza impugnata difetti della motivazione giuridicamente necessaria.
Motivazione che avrebbe legittimamente corredato il provvedimento che qui invece si impugna se il Giudice avesse illustrato:
– I fatti dai quali desumere la concretezza dell’attuale esigenza cautelare;
– Il percorso logico/giuridico seguito per desumere da quei fatti il predetto pericolo e, quindi, di conseguenza, la necessità e la legittimità della misura cautelare meno afflittiva applicata.

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Occorre anche evidenziare – in via incidentale ma quale utile corollario per comprendere sotto tutti i suoi profili l’illegittimità del provvedimento appellato – che il GIP applica una misura cautelare (l’obbligo di dimora con limitazioni orarie) del tutto inconferente anche con le immotivate esigenze cautelari ritenute ancora sussistenti.
Ed invero:
– La limitazione oraria (notturna) non ha senso alcuno di esistere posto che anche nell’ipotesi accusatoria il reato si sarebbe consumato durante le ore pomeridiane di un giorno estivo;
– Ugualmente, la condotta che è al centro del coacervo accusatorio sarebbe stata consumata a pochi chilometri dall’abitazione del TIZIO di tal che appare – anche in un approccio poco garantista – del tutto inutile la “restrizione territoriale” applicata al TIZIO.
Tali evidenze, completano un quadro illogicità prettamente giuridica dell’Ordinanza del GIP di Cagliari che, come visto, prende le mosse dalla mancata individuazione dei motivi concreti per ritenere ancora necessaria l’applicazione di una misura cautelare.

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Per tutto quanto sopra esposto e rinviando anche all’illustrazione in udienza ed alla produzione di memorie difensive, il sottoscritto difensore

CHIEDE

Che l’Ill.mo Tribunale adito, in riforma dell’impugnata ordinanza Voglia:

IN VIA PRINCIPALE
Revocare l’attuale misura cautelare

IN VIA SUBORDINATA
Che la misura attuale venga sostituita con quella meno afflittiva dell’obbligo di presentazione alla PG una volta alla settimana.

Milano – Cagliari, il giorno 18 dicembre 2014

Avv. Marcello Floris

Anche per l’Avv. Giuseppe Maria de Lalla

(Articolo e istanza/modello redatti dall’Avv. Giuseppe Maria de Lalla. Ogni diritto riservato).

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