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Segnaliamo in questa sede che di recente la Corte di Cassazione – Sezioni Unite (udienza del 16.07.2015) si è pronunciata in relazione alla dibattuta questione se nei procedimenti davanti al giudice di pace la mancata comparizione della persona offesa in udienza possa equivalere a manifestazione della volontà di non opporsi alla dichiarazione di estinzione del reato per particolare tenuità del fatto.
Secondo l’informazione provvisoria della Suprema Corte al quesito è stata data risposta affermativa e si è in attesa che vengano depositate le motivazioni della Sentenza.
Prima di entrare nel merito della questione, occorre brevemente ricordare che nel procedimento penale avanti al giudice di pace, tra le definizioni alternative del processo, è prevista l’esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto, così come disposto dall’art. 34 D.lgs. n. 274/2000 che riportiamo di seguito:

Art. 34. Esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto.
1. Il fatto è di particolare tenuità quando, rispetto all’interesse tutelato, l’esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l’esercizio dell’azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l’ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell’imputato.
2. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice dichiara con decreto d’archiviazione non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto, solo se non risulta un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento.
3. Se è stata esercitata l’azione penale, la particolare tenuità del fatto può essere dichiarata con sentenza solo se l’imputato e la persona offesa non si oppongono.

Setenza 274/200 - giudice di pace - non presenza in aula del querelante

In sostanza, il giudice di pace può decidere di prosciogliere l’autore del reato (con decreto di archiviazione se il procedimento è ancora in fase di indagini o con sentenza se è già stata esercitata l’azione penale) se ritiene che il fatto sia di particolare tenuità.
Secondo la lettera della norma, il fatto è di particolare tenuità quando:
– il danno o il pericolo prodotto dal reato sono esigui rispetto all’interesse tutelato (ovvero un criterio di valutazione relativo all’elemento oggettivo del reato, per es. reati c.d. bagatellari);
è occasionale (cioè un criterio di valutazione relativo alla capacità a delinquere del reo e rintracciabile, per esempio, nell’assenza di recidiva specifica);
– il grado di colpevolezza dell’autore è di particolare tenuità (cioè un criterio di valutazione relativo all’elemento soggettivo del reato e rintracciabile, per es., nel dolo di impeto, nel dolo eventuale o nella colpa lieve).
La norma, peraltro, richiede che il giudice, nel valutare l’ingiustificatezza dell’esercizio dell’azione penale, tenga conto anche delle conseguenze negative che la prosecuzione del processo penale potrebbe provocare rispetto alle esigenze di studio, lavoro, famiglia e salute dell’indagato/imputato (cioè un criterio di valutazione relativo alle condizioni personali e sociali dell’accusato).
In ogni caso, il giudice, una volta verificata la sussistenza della particolare tenuità del fatto, potrà disporre l’archiviazione solo a condizione che la persona offesa non abbia interesse alla prosecuzione del procedimento; mentre, in caso di avvenuto esercizio dell’azione penale, il giudice potrà pronunciare sentenza di non doversi procedere solo se l’imputato e la persona non si oppongono a tale definizione del procedimento.

Ciò posto, proprio in relazione al requisito della non opposizione della persona offesa per l’applicazione dell’istituto di cui all’art. 34 D.lgs. n. 274/2000 si colloca la questione controversa che ha determinato l’intervento delle Sezioni Unite che qui si commenta.

In particolare, la Corte Suprema è stata chiamata a risolvere il contrasto giurisprudenziale formatosi in merito alla valenza della mancata comparizione della persona offesa all’udienza davanti al giudice di pace, ovvero se la stessa possa essere interpretata come opposizione alla dichiarazione di particolare tenuità del fatto ai sensi del citato art. 34 oppure no.

Secondo un primo orientamento, la mancata comparizione della persona offesa non può essere considerata come univoca manifestazione della volontà di non opporsi, in quanto tale condotta può rappresentare la volontà di non coltivare più l’azione civile nel processo penale, ma non già la volontà di non opporsi all’eventualità che il giudice, una volta valutate tutte le circostanze in giudizio, decida di definire il procedimento ex art. 34 cit., ovvero prosciogliendo l’imputato per particolare tenuità del fatto (Cass. Pen. Sez. V n. 49781 del 21.09.2012; Cass. Pen. Sez. V n. 33689 del 07.05.2009; Cass. Pen. Sez. V n. 16689 del 03.03.2004).
Pur ammettendo che la non opposizione della persona offesa può essere dedotta anche da fatti impliciti, tuttavia, secondo il citato orientamento, tali fatti devono essere univoci e concludenti, manifestando senza alcun dubbio l’assenza di interesse della vittima del reato alla prosecuzione del procedimento penale e alla definizione dello stesso con declaratoria di non procedibilità, stante la particolare tenuità del fatto ascritto all’imputato.
In base a tali considerazioni, dunque, l’assenza in giudizio della persona offesa non può essere interpreta come non opposizione alla definizione del procedimento ex art. 34 Dlgs. 274/2000, dovendo tutt’al più essere considerata un fatto neutro, certamente non espressivo di tale volontà.

Secondo un altro e opposto orientamento, invece, è legittima la sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto anche quando la non opposizione della persona offesa sia desunta dal solo fatto della mancata comparizione in udienza della parte.

Tale orientamento, partendo dalla considerazione che la dichiarazione di non procedibilità dell’azione penale non impedisce la proposizione da parte della persona offesa dell’azione di risarcimento in sede civile, sottolinea come

la decisione di non comparire all’udienza va ritenuta come inequivoca espressione di una precisa strategia processuale e cioè della volontà di rinuncia all’esercizio di tutte le facoltà consentite dalla legge, come la possibilità di opporsi alla dichiarazione di non procedibilità dell’azione per la particolare tenuità del fatto” (Cass. Pen. Sez. V n. 9700 del 05.12.2008).

Tale orientamento mette, peraltro, in risalto come il D.lgs. n. 274 del 2000 sia “ispirato alla creazione di un diritto penale “mite”, efficace, ma non ingiustificatamente afflittivo, e tendenzialmente votato alla ricomposizione del conflitto causato dalla commissione del reato,; sicchè il fatto di particolare tenuità risponde pure alla necessità di escludere una indifferenziata applicazione delle medesime sanzioni di un ampio ventaglio di condotte criminose concrete, tra loro graduabili…”.

Alla luce dei richiamati opposti orientamenti giurisprudenziali, le Sezioni Unite sono state, dunque, chiamate a risolvere il contrasto e a stabilire se il comportamento della persona offesa che non compare in udienza possa essere interpretato come manifestazione della volontà di non opporsi alla dichiarazione di improcedibilità per particolare tenuità del fatto.

La risposta al quesito da parte della Suprema Corte, come detto in apertura, è stata affermativa per cui certamente la mancata comparizione della p.o. in udienza potrà essere considerata dal Giudice quale espressione di non opposizione, con conseguente eliminazione di una ragione che diversamente sarebbe ostativa alla dichiarazione di estinzione del reato ex art. 34 D.lgs. 274/2000.

(articolo redatto dalla Dott.ssa Silvia Meda dello Studio de Lalla. Ogni diritto riservato).

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