Skip to content

La legge n. 479/1999 (cd. Legge Carotti) istitutiva del Tribunale composto da un solo Giudice (per particolari reati), ha introdotto nel codice di procedura penale l’art. 415 bis c.p.p.. La norma disciplina “l’avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari”.

Tale avviso è un istituto estremamente garantista (altro e diverso rispetto al cd avviso di garanzia. V. Infra) che prevede per l’indagato la notifica di un vero e proprio avvertimento circa la conclusione delle indagini svolte sul suo conto in relazione ad una ipotesi di reato nonchè delle facoltà e dei diritti propri della posizione di persona sottoposta ad indagini.

L’importanza di tale avviso è data innanzitutto dal fatto che – molto spesso – colui che è indagato in un procedimento penale viene a conoscenza delle indagini svolte (e concluse) nei suoi confronti proprio a seguito della notifica del predetto avviso (ovvero la consegna a mani dello stesso o l’avviso del suo deposito presso la casa comunale con apposita comunicazione introdotta nella casella della posta).

Inoltre, tale atto è notificato anche al difensore di fiducia (ed in quel caso l’indagato saprà già di essere tale avendo proceduto alla nomina del professionista) oppure al difensore di ufficio (e questa è l’ipotesi nella quale il destinatario dell’avviso ignora di essere stato l’oggetto di una indagine).

L’avviso deve avere un contenuto ben preciso:

la sommaria enunciazione del fatto che viene contestato e l’indicazione delle norme di legge violate nonchè la data ed il luogo del fatto contestato e l’avvertimento che i documenti relativi agli atti di indagine sono depositati presso il PM e che l’indagato ed il suo difensore possono consultarli;

l’avviso che l’indagato – entro 20 gg dalla notifica (ovvero dall’ultima notifica dal momento che come detto l’avviso è trasmesso sia all’indagato sia al difensore) – può presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione delle indagini investigative, chiedere al PM nuovi atti di indagini, ovvero può chiedere di essere sentito a spontanee dichiarazioni o essere sottoposto ad interrogatorio.

IN QUESTO ULTIMO CASO IL PM DEVE PROVVEDERE A CITARE L’INDAGATO PER RILASCIARE INTERROGATORIO. Non si tratta di una facoltà del PM (quale è, al contrario, ad esempio, quella di compiere gli atti di indagine richiesti dall’indagato).

L’avviso è, dunque, finalizzato a consentire all’indagato un contraddittorio anticipato con il quale la persona sottoposta alle indagini non solo potrà prendere atto del coacervo accusatorio a suo carico (ovvero di tutte le prove addotte dal PM a sostegno dell’accusa mossa e, quindi, primo passo per organizzare una difesa tecnica degna di questo nome), ma potrà anche organizzare la sua difesa contrastando – ancora prima dell’eventuale giudizio – le deduzioni dell’Accusa.

A seguito delle iniziative dell’indagato (interrogatorio, indagini difensive, memorie e documenti prodotti al PM ed altro ancora) il PM, invero, potrà ritenere infondata la notizia di reato e, pertanto, determinarsi a chiedere al GIP (il giudice per le indagini preliminari) l’archiviazione (il PM non può archiviare in maniera autonoma ma deve SEMPRE proprorre la domanda al GIP che deciderà anche a seguito della eventuale opposizione – alla richiesta di archiviazione – della persona offesa dal supposto reato).

Particolarmente importante – oltre alla possibilità di visione degli atti dell’accusa – è anche la facoltà per l’indagato di richiedere l’interrogatorio.

Il PM deve necessariamente provvedere (e lo farà quasi sempre tramite la Polizia Giudiziria e non già personalmente) non avendo alcuna possibilità di negare l’incombente all’indagato richiedente.

A seguito della notifica dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p., il PM – sia che l’indagato si sia attivato per la sua difesa o meno – potrà o chiedere il rinvio a Giudizio (eventualità che accade nella maggioranza dei casi…) oppure avanzare richiesta di archiviazione.

Appare dunque assai indicato per l’indagato raggiunto dal predetto avviso consultare immediatamente un difensore che – visionati gli atti del fascicolo dell’Accusa – potrà organizzare ed indicare la linea difensiva più opportuna.

L’acciso ex art. 415 bis c.p.p. è, dunque, di fondamentale importanza per l’accusato poichè è proprio a seguito della notifica del predetto avviso che l’interessato (tramite il difensore) potrà conoscere tutti gli atti di indagine in base ai quali il Pubblico Ministero ritiene di basare l’ipotesi accusatoria.

La conoscenza degli atti dell’accusa è di fondamentale importanza poichè sulla base degli stessi l’accusato e la sua difesa potranno pianificare ed attuare la migliore linea difensiva nell’immediato con la richiesta di interogatorio (qualora l’incolpato possa fornire argomentazioni riscontrbili e plausibili a sostegno della propria tesi difensiva) e in amniera più articolata espletando indagini investigative difensive.

Appena ricevuta la notifica dell’atto di conclusione delle indagini preliminari è, quindi, opportuno consulatsri probtamente con il difensore (preso atto del termine di 20 giorni) per muovere i primi passi per una difesa efficace alla luce della documentazione fino a quel momento coperta dal segreto istruttorio.

Torna su
Cerca