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Nella ricerca di una maggiore efficienza delle strutture giudiziarie e del processo penale e di maggiori garanzie per l’imputato, la riforma del giudice unico di primo grado operativa dal 2 gennaio 2000 è stata attuata dal Legislatore con diversi interventi strutturali, ovvero riduttivi del carico processuale innanzi al tribunale ordinario nonché attraverso interventi garantistici pro reo per l’attuazione del giusto processo ed infine con un altrettanto – direi – rivoluzionario intervento anche in merito alla composizione monopersonale del tribunale ordinario.

Tale ultimo intervento – dal quale dipende la disciplina del decreto di citazione diretta a giudizio – è stato attuato affinché nella fase del giudizio ordinario o di quelli celebrati con i riti speciali (Vedi infra in questa stessa categoria del sito) non siano sempre impegnati tre giudici (i giudici, appunto, che componevano prima di allora il tribunale e che oggi costituiscono il tribunale collegiale).

La Legge n. 479 del 1999 (già citata in questa categoria del sito  in relazione all’avviso di conclusione delle indagini preliminari) ha previsto il tribunale monocratico (ovvero composto da un solo giudice) per una gamma di reati quantitativamente e qualitativamente maggiori rispetto a quelli di competenza del soppresso pretore.

Oggi come oggi la maggioranza dei processi che si celebrano nei nostri tribunali sono giudicati da un giudice unico.

Si tratta di una competenza assai vasta che – in maniera del tutto approssimativa – si può circoscrivere ai quei reati che sono astrattamente punibili (e si ripete che si tratta di indicare una categoria senza nessuna pretesa di completezza) con pene detentive fino a quattro anni.

Per molti aspetti il giudizio avanti al giudice unico è strutturato sul modello di quello di competenza ancora oggi del tribunale composto da tre giudici ma dallo stesso si discosta soprattutto – ma non solo – per una maggiore speditezza che consiste principalmente nell’ssenza dell’udienza preliminare.

Infatti, quasi tutti i procedimenti penali che nella fase del giudizio saranno di competenza del giudice unico, non prevedono la celebrazione dell’udienza preliminare (ovvero di quell’udienza discussa avanti al Giudice dell’Udienza Preliminare  deputata a vagliare la sussistenza di sufficienti elementi a carico dell’incolpato atti a sostenere l’accusa in Giudizio sede nella quale verrà deciso se la stessa è fondata o meno).

In particolare, terminate le indagini preliminari e notificato all’indagato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari (per la natura e le funzioni dell’avviso, Vedi in questa stessa categoria del sito), il Pubblico Ministero notificherà all’indagato – che diverrà in quel momento imputato – il decreto di citazione diretta a giudizio ex art. 502 c.p.p..

Con la notifica di tale atto il PM comunica all’imputato la data di fissazione dell’udienza ovvero la data di inizio del processo vero e proprio nonchè il luogo di celebrazione dello stesso.

Ma non solo.

Plurime, invero, sono le caratteristiche che deve avere il decreto affinché lo stesso non sia nullo.

Da tenere sempre presente che lo stesso determina l’inizio della fase di cognizione del reato per il quale un cittadino è tratto in giudizio.

Lo stesso deve contenere anche (ma non solo)

–         le generalità precise dell’imputato nonché ogni altra indicazione (ad es. il soprannome) atto ad individuarlo;

–         la formulazione “chiara e precisa” del reato contestato,

–         l’indicazione della o delle persone offese (alle quali l’avviso viene ugualmente notificato),

–         l’avviso all’imputato della possibilità di avvalersi di riti speciali (giudizio abbreviato, cd. patteggiamento o domanda di oblazione per alcune contravvenzioni),

–         l’avviso della possibilità di nominare un difensore di fiducia e l’indicazione di quello già nominato di ufficio (che decadrà automaticamente alla eventuale nomina di un professionista nominato di fiducia ma che fino a quel momento avrà l’obbligo di difendere l’imputato anche se quest’ultimo dovesse essere irreperibile e/o disinteressato al procedimento penale a suo carico. Vedi in questa stessa categoria  “la nomina del difensore di ufficio e quello di fiducia”),

–         l’avviso che i documenti dell’accusa sono consultabili presso la segreteria del PM.

L’avviso deve essere notificato all’imputato ed al suo difensore almeno sessanta giorni prima della fissazione dell’udienza (termine che assai raramente può essere ridotto a quarantacinque giorni).

Sono cause di nullità del decreto – con conseguente necessità di nuova notifica da parte del PM – la mancata individuazione precisa dell’imputato o la descrizione non chiara nè precisa del fatto reato o la notifica in difetto dei termini di legge.

Si tratta, insomma, del primo atto introduttivo al dibattimento e, in sostanza, dell’ultimo termine per l’interessato per prendere visione di tutto il materiale a suo carico ed organizzare una difesa degna di questo nome.

E’ molto importante tenere ben presente che l’imputato potrà depositare la propria lista dei testimoni almeno sette giorni liberi prima della data fissata per la prima udienza e, qualora vi fossero delle persone offese dal reato, che le stesse possono ugualmente prendere visione degli stessi documenti ovvero depositarne di nuovi nonché  di costituirsi parte civile per fase dibattimentale ancora prima che la stessa abbia formalmente inizio (per il ruolo ed i poteri della parte civile nel processo Vedi in questa stessa categoria del sito).

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