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Il codice di procedura penale contempla delle norme disciplinanti l’attibuzione della competenza territoriale interna ovvero i criteri alla luce dei quali i procedimenti penali nascenti da fatti/reato vengono materialemnte assegnati alle persone fisiche (i Giudici) esponenti dell’Autorità Giudiziaria del nostro Stato che avranno il compito di pronunciarsi in ordine all’innocenza o alla colpevolezza dell’imputato.

Come detto, è la Legge che stabilisce detti criteri dal momento che è principio fondamentale in uno Stato di diritto che i cittadini siano giudicati da un Giudice individuato ed individubile per Legge con criteri certi e verificabili anche prima della commissione del reato.

Il territorio dello Stato è ripartito in aree denominate distretti di corte d’appello che hanno sede in tutti i capoluoghi di regione, ad esclusione di Aosta.

In ciascun “distretto” vi sono più circondari, ovvero ambiti territoriali più o meno estesi nei quali vi sono i tribunali (monocratici perchè composti da un giudice unico o collegiali perchè composti da tre giudici), Corti di Assise (ovvero organi giudicanti composti – per i reati più gravi – da tre Giudici e dai Giudici popolari) e più giudici di pace (che hanno competenza anche in materia penale per i reati meno gravi e sono il “primo gradino” dell’Autorità Giudiziaria).

Il circondario non coincide con la circoscrizione provinciale. Ad esempio, il circondario di competenza del Tribunale di Vigevano Comune della provincia di Pavia, include la sezione distaccata di Abbiategrasso che è un Comune sito nella provincia di Milano.

Bisogna precisare che l’individuazione della competenza delle varie Autorità Giudiziarie giudicanti (e non già inquirenti per le quali vigono altre regole) previste dalla Legge ha diversi profili.

Invero, a seconda della gravità del fatto reato (ovvero della pena astrattamente prevista per lo stesso) il crimine sarà giudicato in primo grado:

– dal Giudice di Pace;

– dal Tribunale in composizione monocrtica (un Giudice);

– dal Tribunale in composizione collegiale (tre Giudici);

– dalla Corte di Assise (tre Giudici e la giuria popolare).

(Tale partizione – è importante accennarvi – non troverà attuazione nel caso di Giudizio Abbreviato che, qualunque sia il reato, è celebrato avanti ad un Giudice unico dell’ufficio GIP/GUP presso il Tribunale competente territorialmente)

Altro è il profilo della competenza per territorio (che qui specificatamente trattiamo) degli organi giudicanti sopra indicati ovvero quell’insieme di norme che, come detto, servono per individuare quale sarà il Giudice che dovrà decidere preso atto del luogo ove si è verficato (o si ritiene si sia verifcato) il crimine.

La regola base è che: la competenza è determinata dal luogo nel quale il reato è stato consumato.

Per consumazione del reato si intende la realizzazione della fattispecie prevista dalla Legge nella sua integrità. Non è sufficiente, quindi, che si realizzi la sola e “semplice” condotta prevista dalla norma incriminatrice; ma che si realizzino tutti gli effetti previsti dalla legge per la realizzazione del reato. Ad esempio, nel caso della truffa, il luogo del commesso reato non sarà quello dove si verificavano gli artifici ed i raggiri ma quello ove si verificava la disposizone patrimoniale della vittima e questo perchè la norma che punisce la truffa prevede che il reato sia CONSUMATO nel momento in cui la vittima dispone del proprio patrimonio.

Non è previsto dalla Legge (ed è quindi impossibile) che l’incolpato scelga liberamemnte da quale Giudice farsi giudicare.

Sarà dunque il Giudice (intendendo con questo termine gli organi Giudicanti sopra evidenziati che interverranno alternativamente a seconda della gravità del reato commesso)  che presta servizio là ove si verficava il reato (ovvero presso il circondario all’interno del quale si consumava il crimine) che giudicherà sullo stesso.

Il cittadino saprà dunque che – in caso sia accusato di un crimine – verrà giudicanto da un Giudice in forze presso il Tribunale del luogo ove il crimine si verificava (con la specificazione che per “Tribunale del luogo” si intende quello che opera nel circodario territoriale ove il lugo del reato è compreso).

La ragione per cui il processo va celebrato, in generale, nel luogo dove il reato è stato commesso risponde innanzitutto ad esigenze pratiche: agevolare la raccolta delle prove, ridurre i disagi per le parti coinvolte e per i testimoni, assicurare il controllo sociale là ove si verificava la turbativa connessa al reato.

Vi è poi una ragione che potrebbe definirsi di natura più marcatamente ideologico-filosofica ovvero quella (altrattanto importante per uno Stato di diritto) di riaffermare diritto e giustizia nel luogo dove è avvenuta la violazione del diritto penale.

Come ogni regola, quella generale del luogo di commissione del crimine (o, come dicono gli avvocati del luogo commissi delicti) prevede alcune importanti deroghe:

a) se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, è competente il giudice del luogo in cui è avvenuta l’azione o l’omissione;

b) se si tratta di reato permanente (ovvero che non si esaurisce immediatamente ma è prlungato nel tempo come ad es. la riduzione in schiavitù, i maltrattamenti in famiglia o lo stalking), è competente il giudice del luogo dove ha avuto inizio la consumazione, anche se dal fatto è derivata la morte di una o più persone;

c) se il delitto è solo tentato – ovvero mancando l’evento – è competente il giudice del luogo in cui è stato compiuto l’ultimo atto idoneo e diretto in modo non equivoco a commettere il reato.

La legge prevede anche ulteriori criteri che potremmo chiamare “supplettivi” ovvero applicabili quando non è possibile la determinazione di elementi necessari e sufficienti per l’applicazione delle regole “generali” di cui sopra.

  1. Infatti, se non è possibile individuare la competenza secondo le regole già descritte, è competente il Giudice dell’ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione o dell’omissione.
  • Se neppure tale luogo è noto, la competenza appartiene al Giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell’imputato.
  • In via ulteriormente residuale, la competenza è del Giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro delle notizie di reato.

Un’ulteriore importante deroga è prevista nei casi in cui il procedimento penale riguardi un magistrato (giudice o pubblico ministero) ovvero nei casi in cui lo stesso rivesta il ruolo di indagato, imputato, persona offesa o danneggiato dal reato. La deroga si applica nei casi in cui il procedimento debba svolgersi presso un organo che appartiene a quell’ambito denominato distretto di corte d’appello nel quale il magistrato esercita le proprie funzioni, ovvero le esercitava al momento del fatto. La ragione della deroga è quella di assicurare l’imparzialità dell’organo giudicante. La legge dispone specificamente che in questi casi la competenza venga attribuita al giudice competente per materia che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d’appello individuato da una tabella predeterminata dalla legge.

La tabella è predisposta in modo da creare competenze “a catena”. Infatti se il magistrato, successivamente al fatto, è venuto ad esercitare le sue funzioni proprio nel distretto determinato dal meccanismo tabellare, diviene competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di corte d’appello individuato sulla base della stessa tabella. Anche in questo caso vi sono regole suppletive.

Se il reato è stato commesso interamente all’estero, la competenza del Giudice è determinata ad esclusione (ovvero “a scalare”)  dal luogo della residenza, della dimora, del domicilio, dell’arresto o della consegna dell’imputato. Nel caso di più imputati, procede il giudice competente per il maggior numero di essi. In via residuale, è competente il giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero che ha provveduto ad iscrivere per primo la notizia di reato.

Alcune leggi speciali, inoltre, stabiliscono criteri di determinazione della competenza per territorio diversi dal luogo in cui è stato commesso il reato: ad esempio, quanto dispone la legge in tema di diffamazione mediante trasmissione radiotelevisiva. In tal caso, occorre fare riferimento al luogo di residenza della persona offesa.

Nei casi di reati commessi con il mezzo della stampa, la competenza territoriale si determina con riferimento al luogo di prima diffusione dello stampato che è quello in cui avviene il deposito in questura delle c.d. copie d’obbligo.

Nei casi di diffamazione commessa attraverso spedizione di una missiva, la competenza è del giudice del luogo in cui è avvenuta la comunicazione a più persone dei fatti idonei a ledere l’altrui reputazione.

Riguardo alla distribuzione, divulgazione o pubblicizzatone anche per via telematica di materiale pedo-pornografico, il luogo di consumazione del reato coincide con il luogo in cui è digitato il “comando di invio” delle foto per via internet. Tale momento corrisponde al perfezionamento della fattispecie, ovvero all’immissione nella rete di materiale fotografico illecito.

Nel caso di reato di vendita di sostanze alimentari contenenti residui tossici per l’uomo di prodotti usati in agricoltura che si sia realizzato mediante la vendita “da piazza a piazza”, la competenza è del giudice del luogo dove la merce è stata consegnata al vettore, cioè dove si è concluso il contratto.

Se si deve procedere per reati che appaiono tra loro connessi (ovvero commessi da più persone in concorso tra loro, oppure se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione o omissione oppure con più azioni o omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso oppure quando i reati per cui si procede sono stati commessi per eseguire o occultarne altri), prevale il giudice competente per il reato più grave o, a parità di gravità, quello competente per il primo reato.

L’incompetenza territoriale (ovvero l’evenienza che stia per inizire il processo avanti al Giudice non correttamente designato) è rilevata dal Giudice o eccepita dalla parte che vi abbia interesse, a pena di decadenza, prima della conclusione dell’udienza preliminare o, in caso di mancanza di udienza preliminare (ovvero in caso di decreto di citazione diretta a giudizio), quando è verificata per la prima volta la regolare costituzione delle parti in Giudizio (ovvero quando il Giudice per la prima volta controlla che siano presenti e correttamente citati l’ìimputato, la persona offesa ed i rispettivi difensori).

Nel corso delle indagini preliminari il Giudice (che sarà il Giudice per le Indagini Preliminari durante la fase delle indagini poichè il processo vero e proprio deve ancora cominciare) che riconosca di essere incompetente per territorio pronuncia ordinanza con cui restituisce gli atti al Pubblico Ministero che provvederà ad investire di eventuali decisioni da prendere in fase di indagini preliminari (ad esempio la convalida dell’arresto e/o l’applicazione di una misura cautelare) il Giudice competente territorialmente.

Durante il dibattimento di primo grado, il giudice che ritenga di essere incompetente, lo dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il giudice competente.

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