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Il 7 giugno 2017 presso il Tribunale di Cagliari si è celebrato con il rito abbreviato il processo a carico di CB rinviato a Giudizio con le gravissime accuse di tentata violenza sessuale ex artt. 56, 609 bis c.p. e tentata induzione alla prostituzione ex art. 56, 600 c.p. in danno di un minorenne. (fatti risalenti al 2014).

L’esame del presente procedimento va al di là dell’illustrazione dell’esito fausto dello stesso (l’imputato – lo anticipiamo – è stato assolto con formula piena) per scopi che possono apparire di marketing.

Ed invero, in sintonia con la politica del sito dello Studio Legale de Lalla, l’esame della vicenda processuale è lo spunto per alcune importanti (almeno per il sottoscritto) osservazioni in tema di:

 

– Strategia procedurale (ovvero nel lasso di tempo delle indagini preliminari oltre che del giudizio);

– Conduzione delle indagini preliminari da parte del PM;

– Approccio della Pubblica Accusa (specificatamente in tema di reati sessuali);

– Analisi della fenomenologia dell’accusa tipica del reato sessuale (ed in particolare, le due versioni uguali e contrarie dell’accusato e dell’asserita vittima);

– Difesa in caso di reati sessuali;

– Indagini investigative difensive;

– Scelta del rito più appropriato per la fase di merito;

– Argomentazioni difensive in sede di arringa.

 

Ovvero per un esame a posteriori di condotte e soluzioni procedural/processuali che si sono rivelate vincenti nel senso di raggiungimento dell’esito al quale deve tendere la difesa (la tutela dei diritti dell’accusato e la salvaguardia della sua liberta personale prima e del suo patrimonio poi).

 

LA VICENDA – I FATTI (le due versioni).

Come quasi sempre accade nei processi indiziari – e massimamente in quelli ove si discute di reati sessuali – la ricostruzione dei fatti della persona offesa e dell’imputato sono diametralmente opposte o, come nel caso di CB, le due ricostruzioni hanno in comune solo un nucleo essenziale divergendo poi per tutto il resto.

Peraltro, la difficoltà di lettura ed interpretazione di questo schema è viepiù problematica per la ricostruzione della verità (anche solo processuale) nel caso dei reati sessuali che nella maggioranza dei casi sono, per ovvie ed intuibili ragioni, consumati lontani dagli occhi di terzi e, quindi, in difetto di testimoni.

Va da sé che, in difetto di rilevanze oggettive di natura medica (lesioni, abrasioni formate e localizzate, sperma etc.) ed in assenza di testimoni terzi, la prova della violenza sessuale poggia le sue fondamenta (precisamente: la prova della violenza sessuale CONSISTE) solo su quanto riferito dalla supposta vittima.

 

Il punto è di centrale importanza: nei processi ove giudicati sono i sex offender:

– Spesso difettano esiti fisici compatibili con la sola violenza;

– Spesso non vi sono testimoni terzi;

– Spessissimo le versioni delle due parti hanno un nucleo comune ma divergono su tutti gli altri passaggi trovandosi ad essere concettualmente agli antipodi;

– Molto spesso la prova della colpevolezza si basa solo su quanto riferito dalla persona offesa – denunciante – parte civile (come peraltro, avvallato ormai da anni dalla Giurisprudenza di legittimità);

– Molto spesso l’accusato è sottoposto ad una restrizione della libertà in fase cautelare di tal che la libertà dell’indagato diviene un aspetto preliminare da affrontare per il difensore con il rischio che eventuali rigetti di istanze di revoca e sostituzione della misura cautelare possano corroborare indirettamente il quadro indiziario;

– Praticamente sempre aleggia nell’aula una domanda alla quale le difese sembrano dover dare una risposta pena la condanna: ….ma se non è vera l’accusa come mai il denunciante dovrebbe calunniare l’accusato???? (come se spettasse alla difesa sondare l’animo umano e spiegare in maniera plausibile perché un soggetto decida di mentire o di dare comunque una versione diversa degli accadimenti);

– Molto spesso (come nel caso in esame) l’accusato ha anche scontato un periodo di applicazione di una misura cautelare sulla quale si è pronunciato già un Collega del giudicante – che egli, assolvendo l’imputato dovrebbe contraddire, – e ciò incide anche sulla possibilità che poi, una volta assolto, colui al quale il reato era contestato possa chiedere una indennizzo per ingiusta detenzione.

*****

Ebbene, il caso di CB (effettivamente sottoposto alla misura cautelare prima del carcere e poi posto agli arresti domiciliari. Vedi oltre) può dirsi – anche sotto questo profilo – da manuale poiché l’imputato rendeva una ricostruzione dei fatti assolutamente differente da quella dell’asserita persona offesa fatta salva la circostanza che i due si erano effettivamente incontrati sul lungo mare di Cagliari

Per il resto, il giovane riferiva che il CB, dopo un primo approccio, gli proponeva del denaro per farsi praticare una fellatio e che, di fronte al rifiuto del giovane, l’imputato cercava di trascinarlo in auto per abusare di lui.

Liberatosi dalla stretta, il minore aveva raggiunto di corsa il camper e chiamato suo padre che interveniva per cercare di bloccare CB che nel frattempo aveva già preso l’auto.

Il minore riusciva a fotografare la targa dell’autovettura ma si doveva buttare a terra con il genitore per non essere investiti da CB in fuga.

Subito dopo si era recato dai carabinieri per sporgere formale denuncia.

CB, riferiva ugualmente di essersi imbattuto nel giovane (un rom che abitava con la famiglia in un camper parcheggiato sul lungo mare di Cagliari. Circostanza questa pacificamente accertata fin dalle primissime indagini) ma di avere avuto una accesa discussione con lo stesso (con offese a carattere sessuale) poiché il minore insisteva per vendergli della paccottiglia o per avere un obolo per il parcheggio (libero, peraltro) dell’autovettura.

Continuava CB ricostruendo che dopo essere stato in un Bar del lungomare, trovava la macchina danneggiata con una scritta “itallani di merda” incisa  con un chiodo sullo sportello del guidatore.

Ricollegando l’atto vandalico alla discussione di poco prima, CB si metteva alla ricerca del giovane e – individuatolo – pretendeva il pagamento del danneggiamento fino a quando, al sopraggiungere del di lui padre, trovandosi in inferiorità numerica e dopo aver scorto nelle mani del giovane un oggetto che non era capace di identificare, si dava alla fuga rincasando deciso a scrivere e presentare una denuncia ai CC per il danneggiamento della macchina.

****

Mentre si trovava a casa, CB veniva raggiunto dai CC a seguito della denuncia del giovane Rom (che era escusso dai militari alla presenza del padre seppure lo stesso fosse anche testimone e senza la redazione delle domande poste) e tratto immediatamente in arresto.

Veniva operata una perquisizione domiciliare con sequestro di ogni apparecchiatura informatica (pc, tablet, smart phone, video camera digitale) oltre ad un massaggiatore in legno dalla forma vagamente fallica, un sex toys, nonché una perquisizione veicolare a seguito della quale venivano sequestrati alcuni presidi medici indicati per le emorroidi ed un cannocchiale.

Venivano anche rinvenuta nelle tasche di CB la somma pari ad € 30,00 che era la somma che il giovane riferiva gli fosse stata offerta quale pagamento per la prestazione richiesta.

Il PM chiedeva per CB la custodia cautelare in carcere ritenendo del tutto credibile il giovane e presente il pericolo di inquinamento probatorio e reiterazione del reato.

Durante l’interrogatorio di garanzia CB rispondeva alle domande del GIP dando la sua versione dei fatti e producendo ma documentazione medica comprovante la patologia di cui sopra e l’opportunità dei presidi sanitari ritrovati nell’auto.

Il GIP convalidava l’arresto e disponeva gli arresti domiciliari ritenendo – a sua volta – credibile la supposta vittima emanando un’ordinanza che si pronunciava anche ritenendo indizianti elementi suggestivi (scambiando anche il massaggiatore per un fallo in legno) esprimendosi in termini oggettivamente moraleggianti sottolineando la di lui impressione che CB fosse incline a rapporti sessuali con la moglie “poco ortodossi”.

Nel corso dell’udienza di convalida CB nominava l’Avv. Marcello Floris del Foro di Cagliari e successivamente – all’esito dell’udienza – il sottoscritto Avv. Giuseppe de Lalla di Milano.

LA STRATEGIA PROCEDURALE.

La decisione del GIP gettava CB in un comprensibile stato di ansia e paura anche perché lo stesso mai era stato coinvolto in vicende giudiziarie di sorta (del tutto incensurato) ed abituato a ben altre vicende (si era congedato da poco per motivi di salute dall’aeronautica militare ove aveva anche ricevuto dei riconoscimenti per alcune missioni all’estero).

A seguito della convalida dell’arresto, venivano pubblicati plurimi articoli di giornale (anche sul web, ancora oggi fruibili in rete) con le generalità complete di CB che nei mesi successivi avrebbe ricevuto lettere, e-mail e telefonate minacciose (molte) e di derisione (poche) tutte tese a dipingerlo come un perverso e violento pedofilo.

 

Il primo obbiettivo della difesa era quello di far revocare la misura cautelare inflitta dimostrando che:

– A) non vi erano gravi indizi di colpevolezza;

– B) non vi erano esigenze cautelari.

Sul primo fronte, il primo incombente era quello di documentare la scritta sull’auto.

Inoltre:

– La difesa reperiva l’elenco dei prelevamenti bancomat dal quale risultava il prelievo di quel giorno della somma pari ad € 200,00 (con buona pace della prova indiziante dei 30,00 euro trovati in possesso di CB);

– La difesa otteneva la dichiarazione dal carrozziere di CB (che aveva riparato l’auto poco tempo prima) che la scritta non appariva quando lui si era occupato di una precedente riparazione;

– La difesa assumeva la dichiarazione da un amico di CB che il medesimo giorno dell’arresto avevano un appuntamento con l’indagato per l’acquisto di un maialetto (da qui il prelievo bancomat);

– La difesa acquisiva documentazione medica dalla quale si evinceva che CB aveva necessità dei medicinali trovati nell’auto;

– La difesa espletava per mezzo di un consulenza un parere medico/legale dal quale  – anche mediante la somministrazione di test – risultava l’assenza di parafilie sessuali di CB;

– La difesa acquisiva la documentazione dei riconoscimenti militari assegnati a CB nonché la documentazione medica relativa al congedo;

– La difesa citava per l’escussione il personale del Bar ove CB si era recato quel giorno prima di accorgersi del danneggiamento dell’auto;

– La difesa documentava che ciò che il GIP aveva scambiato per un fallo di legno altro non era che un massaggiatore per la cervicale.

 

In relazione al profilo della sussistenza di esigenze cautelari:

– La difesa osservava che CB era incensurato e non vi era ragione alcuna concreta ed obbiettiva dalla quale desumere che egli – dopo non aver delinquite una vita – lo avrebbe fatto dopo la carcerazione sapendo di essere indagato per gravissimi reati sessuali.

 

Recuperata la documentazione di cui sopra, veniva redatta una articolata istanza di revoca/sostituzione della misura cautelare applicata (nel frattempo erano decorsi quasi quattro mesi….) ex art. 299 c.p.p..

Il GIP  – con parere SFAVOREVOLE del PM – accoglieva parzialmente la richiesta della difesa e disponeva per CB l’obbligo di dimora nel Comune di residenza.

La difesa presentava ricorso al Tribunale del Riesame ex art. 310 c.p.p. osservando l’assurdità giuridica del provvedimento poiché:

– Non teneva conto degli elementi in contraddizione con la tesi accusatoria;

– Disponeva una misura cautelare – l’obbligo di dimora nel Comune – del tutto logicamente inidoneo a presidiare eventuali condotte criminali di CB.

 

Il Tribunale accoglieva la tesi della difesa ed CB era rimesso totalmente in libertà (senza che la notizia apparisse sugli stessi quotidiani che avevano pubblicato l’arresto)

 

Era necessario a quel punto organizzare già la difesa nella successiva fase dell’accertamento del merito

 

L’ORGANIZZAZZIONE DELLA DIFESA PER LA FASE DI MERITO.

La fase di merito in realtà per il difensore comincia ben prima che siano concluse le indagini.

E’ necessario, infatti, modellare il prima possibile la propria strategia difensiva alla luce del rito che si sceglierà per il giudizio di merito organizzando incombenti e attività già durante le indagini preliminari al fine di contrastare al meglio il coacervo accusatorio sia che si intenda procedere con il rito ordinario (ed allora il reperimento dei testimoni e della documentazione sarà finalizzato alla produzione ed alla escussione in giudizio) sia con un rito alternativo come, ad empio, il giudizio abbreviato (ed allora bisognerà produrre quanto prima nel fascicolo del PM eventuale documentazione e procedere all’escussione dei testi a difesa in sede di indagini investigative difensive per poi produrre per il giudizio i relativi verbali).

Nel caso di CB, la difesa si orientava immediatamente per il Giudizio abbreviato.

Infatti:

– L’unica prova a carico era quanto riferito dal giovane e non aveva alcun senso che lo stesso avesse la possibilità di ripetere le accuse in Giudizio magari arricchendole di particolari fino a quel momento omessi (particolari che egli avrebbe potuto individuare con l’aiuto della difesa di parte civile);

– Il racconto del giovane era di una semplicità disarmante e solo lui aveva potuto rendere dichiarazioni a carico; di tal che la possibilità di farlo cadere in contraddizione in sede di controesame al cospetto di un racconto assolutamente NON articolato ed in difetto di dichiarazioni testimoniali non collimanti, si presentavano come numericamente poche;

– L’unico altro teste a carico era il padre del minore che:

  1. Non aveva visto nulla se non la fase finale del racconto del ragazzo;
  2. Era presente nel momento in cui I CC escutevano il ragazzo durante la denuncia;
  3. Era pur sempre il padre del ragazzo ed era davvero impensabile che non aderisse a quanto riferito dal figlio;

– Gli elementi a discarico di CB (i documenti, i verbali delle persone sentite dai difensori; i riconoscimenti, il parere medico, le foto dell’auto) potevano entrare nel procedimento proprio con il Giudizio abbreviato.

– Il sequestro di tutte le apparecchiature dava esito negativo nel senso che non veniva trovato alcun materiale di interesse per le indagini e, quindi, tale evenienza era già in atti.

– Le indagini erano state effettivamente piuttosto approssimative – a parere della difesa – basandosi sulle dichiarazioni della persona offesa e su elementi suggestivi (i falli più o meno tali, i medicinali per le emorroidi, il cannocchiale) e quindi era consigliabile che il processo si svolgesse su quello che era in atti senza che la prova trovasse eventuale approfondimento in fase di contraddittorio tra parti nel corso del processo celebrato con il rito ordinario.

 

Mancava la possibilità di far conoscere al Giudice del merito una ricostruzione dei fatti riferita da CB.

Ovvero una ricostruzione complessa e completa alla luce di tutti gli atti dell’accusa e di quelli prodotti dalla difesa.

Ed invero, l’unica versione CB aveva potuto darla al GIP – che lo aveva ritenuto NON credibile – in sede di convalida dell’arresto quando ancora non era stato possibile per la difesa accedere agli atti di indagine e, quindi, totalmente al buio e senza la possibilità di produrre alcunché.

I difensori, quindi, decidevano di chiedere per CB l’interrogatorio a seguito dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p..

L’interrogatorio – obbligatorio se richiesto dall’indagato dopo la fine delle indagini – veniva condotto direttamente dal PM.

Nel corso dello stesso, l’indagato spiegava ogni singolo passaggio della vicenda (anche richiamando i documenti già in atti) producendo, altresì, un importante compendio documentale al fine di provare:

– Lo stato dei luoghi (che evidenziava alcune gravi imprecisioni – una panchina che non esisteva sulla quale il giovane diceva di essersi seduto – della ricostruzione della persona offesa).

– i movimenti ed i tragitti eseguiti dai soggetti coinvolti.

 

A seguito dell’interrogatorio di CB, il PM:

– escuteva il personale del BAR ove si dirigeva CB (vedi sopra: il personale era stato citato dalla difesa in sede di indagini investigative difensive senza esito);

– escuteva NUOVAMENTE il minore alla luce delle deduzioni difensive ottenendo dalla persona offesa la conferma delle dichiarazioni accusatorie nei confronti di CB.

Il PM, quindi – sebbene il personale del BAR confermasse di aver visto e parlato con l’indagato proprio il giorno della denunciata violenza – chiedeva il rinvio a Giudizio.

 

IL PROCESSO CON IL RITO ABBREVIATO.

Veniva fissata la data della discussione.

La difesa redigeva una breve memoria difensiva a supporto delle arringhe.

La memoria non ha certo lo scopo di ripercorrere pedissequamente le argomentazioni che il difensore illustrerà in udienza; ma è assolutamente utile (soprattutto in sede di abbreviato ovvero di un processo che si basa sui documenti delle indagini preliminari e di quelli eventualmente prodotti dalla difesa) per almeno tre ragioni:

– dà al difensore una mappa concettuale di quello che dovrà essere sviluppato nell’arringa;

– permette al Giudice che si ritira in camera di consiglio subito dopo l’arringa, di richiamare alla mente gli aspetti più importanti dell’arringa del difensore quasi che la memoria difensiva sia un catalizzatore della….memoria del Giudice;

– per certi aspetti, la memoria del difensore può diventare un brogliaccio, una mappa delle motivazioni della Sentenza che emetterà il Giudice (ciò non vuol dire che la memoria può essere sempre risolutiva a favore dell’imputato; ma che il Giudice, comunque, potrà essere facilitato nella redazione delle motivazioni di una Sentenza favorevole all’accusato)

 

La preparazione dell’arringa richiede tempo comunque tempo.

E’ necessario avere una scaletta ben organizzata ma è altresì opportuno che l’esposizione orale conservi spontaneità tanto da apparire un intervento a braccio.

E’ necessario – altresì – che siano al momento ben comprese le argomentazioni delle altri parti (accusa pubblica e privata) poiché non ci si può esimere dal controbattere punto su punto anche se è necessario improvvisare argomentazioni che non erano state fino a quel momento individuate.

Mai commettere l’errore di sorvolare su elementi di fragilità della linea difensiva al cospetto di elementi a carico. Fare “finta di nulla” è un errore gravissimo.

Occorre effettuare quella che viene chiamata “la vaccinazione” ovvero far notare al Giudice i lati o il lato debole della ricostruzione difensiva per poi, però, dare al Giudice anche tutti gli elementi per superare la difficoltà. Se nulla si dice, le osservazioni delle altre parti su quel preciso punto (debole) faranno ancora più presa sul percorso inferenziale del Giudicante.

E’ necessario poi trovare il modo di mantenere vivo l’interesse del Giudice tenendo presente che il difensore parla per ultimo.

Buon ritmo, immagini vivide, modulazione della voce, linguaggio del corpo in sintonia con le variazioni delle argomentazioni, concetti chiari, filo logico immediatamente percepibile dall’uditorio, attenzione alle reazioni del Giudice ed anche ironia per spezzare la tensione e ridestare l’attenzione.

Estrema attenzione agli effetti primacy e recency secondo i quali gli argomenti che restano più impressi sono quelli che sviluppiamo per primi e per ultimi.

 

L’arringa del Caso CB veniva così organizzata dalle difese:

 

– illustrazione sommaria dello schema classico dei reati sessuali (le due versioni contrastanti in difetto di testi);

– delineazione della figura dell’imputato (incensuratezza, lavoro, condotta procedurale e processuale);

– delineazione della figura dell’accusatore (Rom minorenne, contraddizioni del suo racconto. Vedi oltre);

– Analisi del coacervo accusatorio basato solo sulle due dichiarazioni del giovane (prima in sede di denuncia avanti ai CC e poi al PM dopo l’interrogatorio di CB);

– Critica severa e profonda del verificazionismo prima del GIP (con osservazioni anche moraleggianti) e poi del PM (con valorizzazione solo e solamente degli elementi suggestivi a carico e sistematica ignoranza di quelli a discarico);

– Critica serrata e severa dell’approccio del PM espresso durante la requisitoria (e questo è stato un tema che il sottoscritto ha dovuto elaborare al momento senza preparazione alcuna) per il quale era necessario scegliere la versione più attendibile tra quella della supposta vittima e dell’imputato. Approccio INAMMISSIBILE giuridicamente e fuorviante poiché la colpevolezza o meno dell’accusato deve basarsi NON sul raffronto delle due versioni ma SOLO E SOLAMENTE sulla valutazione delle dichiarazioni a carico ovvero se le stesse fanno venire meno oppure no ogni dubbio circa la colpevolezza dell’accusato.

– Analisi dettagliata delle prove a discarico (documenti, persone informate sui fatti) incrociate con quelle a carico;

– Analisi degli aspetti incredibili della versione accusatoria per la quale CB – incensurato – avrebbe dovuto cercare di stuprare un giovane (peraltro facendosi praticare un rapporto orale che meccanicamente non può prescindere dalla collaborazione della vittima che non risultava in alcun modo essere stata minacciata) trascinandolo all’interno di un’auto infuocata sotto il sole agostano sardo nel primo pomeriggio nei pressi dell’affollato lungo mare (!!!!);

– Analisi delle (NON rilevate dal PM) contraddizioni del giovane rom nelle due occasioni nelle quali veniva sentito (prima i CC poi il PM).

In relazione a tali contraddizioni la difesa nella memoria depositata produceva una semplice ma chiarissima tabella (la comprensione del Giudice passa inevitabilmente anche per una migliore focalizzazione e ricordo delle argomentazioni difensive) che evidenziava le due diverse versioni del giovane.

Discrasie di grandissima importanza posto che – come detto – l’accusa si basava essenzialmente sulle dichiarazioni del giovane

Versione del 24.8.2014 avanti ai CC

in sede di denuncia

Versione del 29.1.2015 avanti al PM

a seguito dell’interrogatorio di CB

 

Riferisce che lo approccia con la scusa del calcio e che ha la macchina vicino al loro Camper (ma come farebbe peraltro a sapere quale è il loro camper?)

Non dice nulla del calcio ovvero della scusa che l’imputato avrebbe usato per abbordarlo.

 

Non si sposta in alcuna panchina dopo che ha cominciato a parlare con l’imputato

Si sposta in un’altra panchina che però come dimostrato in sede di interrogatorio NON può essere di fianco a quella dove era seduto prima poiché non ce ne sono altre.

 

Gli direbbe di penare di essere una donna PRIMA di prenderlo per il braccio

Gli direbbe di pensare di essere una donna MENTRE lo prende per un braccio.

 

Dice che l’uomo si dirigerebbe verso la sua macchina…Macchina che però il giovane non conoscerebbe. Come fa a dire che si sta dirigendo verso la sua auto?

Lo afferra e lui gli direbbe che la sua macchina è a solo pochi metri di distanza.

 

Qui non entra nel camper ma avverte il padre che esce – solo lui – dal camper

Qui lui entra nel camper e chiede alla madre dove sia il camper (che si suppone non essere una piazza d’armi di tal che il padre lo avrebbe dovuto vedere immediatamente) e poi insieme – lui ed il padre escono dal mezzo.

 

Il padre tenta di fermare l’uomo.

Il padre non fa nulla per fermare l’uomo

 

I ragazzo dice che il fatti sono accaduti alle 16,45

Nel verbale di arresto è annotato che la denuncia viene sporta alle ore 16,55 ovvero che i fatti ed il tragitto per recarsi dai CC avrebbe richiesto 10 minuti.

 

Il Pubblico ministero chiedeva la condanna a 3 anni e 8 mesi di reclusione senza la concessione delle attenuanti generiche.

La difesa di parte civile chiedeva un risarcimento monetario per il giovane, il di lui padre e la di lui madre (l’ammontare esatto non è noto al momento al sottoscritto poiché non veniva consegnata alle difese una copia delle conclusioni di parte civile).

 

La difesa chiedeva l’assoluzione con formula piena o, in subordine, con la formula ritenuta di giustizia.

***

All’esito delle discussioni, il Giudice dell’Udienza preliminare assolveva CB.

Allo stato non sono ancora state depositate le motivazioni della Sentenza.

 

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