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Mi piace riportare qui un ampio stralcio di uno snello ma interessantissimo testo“Difesa e dibattimento penale, suggerimenti argomentativi” degli Avvocati Alessandro Bastianello e Angelo De Riso. Giuffré Editore – che tratta in maniera accattivante e completa gli aspetti strettamente pratici della professione forense.
Accanto a tali indicazioni interessanti e utili anche per i “non addetti ai lavori”, i due autori sottolineano ed evidenziano in maniera incisiva – ma mai retorica – la profondissima nobiltà di questa professione che è mutata nei secoli in molti suoi aspetti ma che è sempre stata e sempre rimarrà lo specchio delle società civili e democratiche.

Ho peraltro il piacere e l’onore di conoscere personalmente il Collega De Riso che stimo professionalmente ed umanamente e che ho avuto il piacere e l’onore di avere quale “avversario” in alcuni procedimenti penali.
Ho potuto verificare in aula l’attuazione pratica dei concetti e delle riflessioni pubblicate dagli autori e non posso che attestare come siano riusciti ad individuare (e, come detto, attuare nel quotidiano) gli aspetti più nobili e nel contempo più efficaci della difficile professione di difendere chi è accusato di un reato.

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Vediamo, quindi, per gli autori “chi è dunque l’avvocato ?”
“….ma chi è questo professionista, da dove viene e dove lo porterà il futuro?
L’avvocato oggi esiste ma non è stato sempre così; Socrate fu giudicato e condannato senza l’assistenza di un difensore e senza chi vi fosse un diritto in qualche modo codificato. Egli semplicemente comparve e si difese, da solo, di fronte ad una Giuria di 500 ateniesi:
Fu buono e giusto avvocato e forse per questo perse la causa e l’accusa calunniosa prevalse sulla verità.
E’ proprio nel modo greco che comparve la figura del “logografo” personaggio che scriveva i discorsi che le parti, una volta imparatolo a memoria, avrebbero, poi, recitato in giudizio.
Intorno alle legge sono sorte nel corso dei secoli professioni che hanno svolto un ruolo di primo piano nella formazione culturale europea, così come la intendiamo oggi. Politica, legge ed eloquenza dei giurisperiti si strinsero a braccetto fin dall’epoca romana per permanere strettamente rapportate anche al giorno d’oggi.
La produzione codicistica, avvenuta sulla spinta emozionale della rivoluzione francese, portò l’Italia unita a dotarsi nel 1865 di un codice civile e nel 1889 di un codice penale unitario che hanno impresso alle professioni legali caratteri destinati a durare nel tempo fino ai giorni nostri”.
(….).
Ovviamente, nel corso del tempo, è mutata anche la formazione personale dell’avvocato: si è partiti da un avvocato quasi indistinto dalla figura del giudice e, man mano che il rapporto tra giustizia e giudizio si è meglio definito, l’avvocato è divenuto sempre più simile a come lo conosciamo oggi fino a vedere per quanto riguarda l’Italia, costituzionalizzata la sua funzione (si badi bene solo questa) nell’art. 24, che la definisce quale “diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”.
Funzione che è esercitata da noi avvocati, artigiani del diritto.
A tal proposito ci si permette di osservare che sarebbe auspicabile che nel tessuto costituzionale questa funzione sia riconosciuta all’avvocatura, quale ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere, cosi come la funzione giurisdizionale è cosa riservata alla magistratura, secondo la formula utilizzata dall’art. 104 della Costituzione. In tal modo si potrebbe creare una sorta di “quarto potere” che verifichi e controlli che il potere giudiziario non si avvicini troppo a quello esecutivo.
Chi è dunque l’avvocato penalista oggi?
E’ sinceramente difficile con poche pennellate delineare i contorni di questa strana figura vestita di nero che pretende di essere gestore di antichi riti e che, con formule sacramentali, cerca di far pendere l’ago della bilancia della giustizia verso ragioni sue o del suo assistito. Una volta che l’avvocato si è messo la toga si trasfigura, egli diventa il mediatore di un conflitto sociale sorto da una offesa alle leggi stabilite dalla collettività per mano di un singolo individuo che, per le più svariate ragioni, ha deciso, più o meno scientemente di sottrarvisi. Comincia così il rito, o l’azzardo dove l’una ragione prevarrà sull’altra; in questo rito molti sono i protagonisti e le comparse che si succederanno sul palcoscenico al cospetto della Giustizia. Una visione romantica che viene sconfessata dall’opinione di più per i quali “gli avvocati sono spregiudicati arruffoni, intrufolati di riffa o di raffa, in tutti i centri di potere e comunque – servili ed arroganti – sempre inaffidabili, ma sventuratamente insostituibili nel sistema giudiziario. Un’attività odiosa insomma come quella dei becchini (Randazzo. L’avvocato e la verità. Sellerio, Palermo 2003). Un tale definisce gli avvocati: “squali, rapaci, approfittatori, vampiri cinici, esosi” e continua “sembra proprio che si preferisca avere in famiglia un bastardo piuttosto che un avvocato “ (C. Carosi, Avvocati, Sonda, 2000).
Un ruolo, certo meno negativo, che può essere attribuito all’avvocato è, anche, quello di critico all’attività del potere esecutivo e del potere legislativo, come ben testimoniano le battaglie dell’Unione delle Camere Penali Italiane che, senza distinzione di colore, hanno ribadito, e continuano a ribadire la centralità del ruolo del difensore, quale garante della libertà del cittadino. Ruolo questo, che ha contribuito a generare la distorta immagine dell’avvocato che intralcia l’accertamento della verità (di quale verità?) difendendo il suo assistito, non solo dall’accusa mossagli, ma anche dal processo ove quest’accusa gli si muove. E’ così che tutte le volte che si vorrebbe che la ragion di Stato prevalesse sui diritti dei cittadini, il primo a subirne i contraccolpi è proprio l’avvocato difensore.
(…)
E’, di conseguenza, l’avvocato che, con il suo quotidiano comportamento, potrà rendere effettiva la funzione sociale che fin qui si è cercato in qualche modo di sintetizzare.

Per quanto riguarda il futuro, personalmente pensiamo di poter esprimere un sicuro ottimismo.

L’avvocato penalista non soccomberà alle logiche pseudo-liberiste che lo vorrebbero trasformato in un impersonale fornitore di servizi legali. L’avvocato penalista, ovvero l’avvocato difensore, sopravviverà perché il suo ruolo sociale è quello di mettersi dalla parte del cittadino inquisito, qualsiasi violazione esso abbia commesso, ed il cittadino inquisito chiederà sempre che qualcuno ascolti le sue ragioni e le rappresenti, nelle dovute maniere, a qualunque autorità cui sarà delegato il giudizio. Insomma, finché esisteranno tribunali legittimati, anche violentemente, a comprimere i diritti de povero infelice che difende la propria vita da accuse, giuste o ingiuste, vi sarà un avvocato che tenterà, con tutte le sue forze, di ottenere una sentenza di assoluzione per il proprio assistito.
Attività questa che sarà impossibile delegare ad una sorta di estensione del cervello umano, quale può essere considerato il computer, tale attività è peculiare della difesa, tanto da aver determinato il legislatore a porre un limite fin d’ora a tale possibilità. Ma perché, nel futuro, l’avocato penalista mantenga il suo ruolo di protagonista dei conflitti sociali, occorrerà rivedere il percorso formativo che lo porta nelle aule di giustizia. Occorrerà riscoprire la cultura della tradizione, il senso di condivisione, di determinati valori attraverso il recupero di insegnamenti abbandonati quali l’eloquenza, la forma nello scrivere e nel parlare, la dialettica. Questi valori andranno bilanciati con il contesto social attuale che pretende “specializzazione” in ogni campo. L’avvocato, dunque, pur non dovendo sradicarsi dal proprio substrato culturale, dovrà puntare al perfezionamento delle conoscenze nel proprio campo di elezione.

LA CONDOTTA PRATICA DELL’AVVOCATO DURANTE IL PROCESSO.
Ciò che qui interessa esaminare è il comportamento pratico che l’avvocato penalista deve tenere per cercare di convincere il giudicante delle ragioni del suo assistito. A tal fine riteniamo che tale studio comporti l’analisi anche “ecologica”, dell’ambiente naturale dove l’avvocato penalista esercita i suo patrocinio. E’ infatti, nell’ecosistema particolare che si crea nelle aule che l’avvocato deve prepararsi a ragionare, a volte con estrema prontezza di riflessi, cogliendo con attenzione anche sfumature degli atteggiamenti dei suoi naturali antagonisti ed interlocutori.
Quale è dunque l’ambiente in cui questo strano “animale” si muove ? La risposta pare facile, di primo acchito: l’aula di udienza.
Proviamo, dunque, ad immaginare.
L’aula tipo ovvero l’aula ideale è sentita, almeno da chi scrive, come un luogo in cui si respira la sacralità del rito che qui viene celebrato. In realtà così non è.

Le aule sono molto diverse, spesso affollate, caotiche con pubblico, parenti, parti, detenuti che si avvicenderanno, sempre volentieri, nel rendervi ancora più difficile il vostro lavoro.

Nella vostra vita professionale vi sarà capitato di celebrare processi in molti fori e vi sarete accorti che è diverso sedere in un tribunale “barocco” come quello fiorentino, in un tribunale dell’era fascista come quello milanese o in tribunali moderni come quelli di Roma, quello di Napoli, quello di Savona piuttosto che quello di Genova. Potrebbe sembrarvi una considerazione quasi ovvia, ma l’ambiente che vi circonda influisce, non poco, sul vostro comportamento e, di conseguenza, sulla vostra prestazione professionale. Non spostandoci dal tribunale di Milano, ove abitualmente noi scriventi operiamo, trasferiamoci con la fantasia, delle aule del piano terra. Queste piccole aule, create da non molto tempo, hanno una architettura moderna, con il soffitto baso, dipinti “futuristi” alle spalle dei giudici, arredi nuovi ed una pessima acustica. Alcune di esse sono state recentemente dotate di aria condizionata. Se ci trasferiamo al primo e terzo piano, troviamo aule ampie di freddo e severo marmo grigio, sovrastate da immagini mitologiche evocanti l’idea della giustizia e della sua amministrazione terrena. Lo sguardo si slancia naturalmente verso l’alto condotto dalla mano dell’architetto che, nella sua costruzione, ha ben rappresentato la concezione del rapporto tra Stato, Giustizia, e Cittadino che, all’epoca, dominava la società italiana. Questi ambienti condizionano inconsapevolmente il vostro modo di fare. Cosi come il vostro atteggiamento, non solo mentale, sarà influenzato dal “giudice” che vi siede di fronte. Siete portati sicuramente ad una maggiore confidenza con il magistrato vostro coetaneo, giudice monocratico, e vi sentirete in maggiore soggezione di fronte ad un tribunale collegiale, piuttosto che di fronte ad una Corte di Assise ove siedono magistrati maturi, insieme ai giudici popolari. Sono considerazioni, quelle sopra riportate, che verificherete o avrete già verificato, di persona nel corso della carriera professionale e che, qui, servono quale introduzione per analizzare quello che, si ritiene, dovranno essere ,le regole comportamentali, che dovranno ispirarvi nel corso del tempo.

L’ABBIGLIAMENTO DEI PROTAGONISTI.
Il processo è un rito e come tale impone dei simboli.
Tra questi vi sono gli abiti dei giudici, pubblici ministeri, avvocati e gli altri funzionari pubblici che partecipano all’udienza devono per legge, indossare.
La toga è oggi il simbolo della professione forense e trova le sue origini in epoca romana dove rappresentava l’appartenenza di chi la indossava al mondo politico, al potere pubblico, ad una determinata classe sociale. Attraverso il medio evo quest’abito è giunto fino a noi. Ha anche cambiato colore, da bianco è diventato nero, ma il suo valore simbolico non è affatto venuto meno. In altri ambiti l’uso si è perso, si pensi alle Università dove il “68” ha spazzato via questo simbolo ieratico dalle aule di lezione, ma in ambito forense quanto abito rituale resiste ai cambiamenti sociali ed identifica i personaggi dello spettacolo giudiziario.
La normativa attualmente in vigore (Regio Decreto n. 2641 del 14 dicembre 1865), impone che tutti i partecipanti al rito giudiziario indossino abiti particolari a seconda del ruolo ricoperto, cancellieri ed ausiliari compresi. I magistrati dispongono anch’essi della toga che ha segni distintivi diversi secondo il grado e la funzione ricoperta, per essi è prevista la bordatura in pelo di ermellino, simbolo di onore incrollabile quale quello del piccolo animale che, dice la leggenda, preferisce la morte che una macchia sulla sua pelliccia. Le divise degli avvocati si sono conservate fino ad oggi nella foggia delineata nel primo quarto del XX secolo. Per gli avvocati la toga è aperta, con larga mostra tura in seta, colletto largo venti centimetri ed orlato da fascia di velluto dell’altezza di tre centimetri, maniche orlate da fascia di velluto dell’altezza di dieci centimetri, maniche orlate da fascia di velluto dell’altezza di dieci centimetri, cordoni e fiocchi di argento misto a seta nera, o doro misto a seta nera (nelle porzioni di due terzi ed un terzo) a seconda che siano iscritti all’albo di un collegio o nell’albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinnanzi la Corte di cassazione ed altre giurisdizioni superiori, cravatta di battista bianca con merlettino e tocco di seta, fregiato da una fascia di velluto. Gli avvocati debbono indossare le divise nelle udienze dei tribunali e delle corti, nonché dinanzi alle magistrature superiori e dinanzi ai consigli dell’ordine ed al consiglio superiore forense e coloro che contravvengono alle disposizioni relative all’uso della toga dovrebbero essere soggetti a sanzioni disciplinari per precisa disposizione di legge.. La seta l’argento e l’oro compaiono quali simboli dell’elitarietà della professione svolta che, assieme alla particolare foggia dell’abito, (ampie maniche e copertura quasi integrale del corpo), contribuiscono a dare al pubblico l’impressione che l’avvocato sia in qualche modo superiore a chi lo circonda. Il colore nero ha origine religiose e simboleggia il distacco dai colori della vita. E’ sinonimo di abnegazione, privazione e castità. La toga ha una funzione anche quando l’avvocato è assente. Infatti, l’avvocato, costretto ad allontanarsi momentaneamente dell’aula d’udienza, nel lasciare la toga poggiata sul banco e con i cordoni in vista, rappresenterà a tutti simbolicamente che la difesa in quel processo penale è presente. Quest’abito, come altri simboli nel processo all’italiana, hanno perso quell’aurea i sacralità che altrove è più viva che mai, si pensi alla Francia ove gli avvocati hanno l’obbligo che viene rispettato) di indossare la toga sempre, dal momento in cui valicano la soglia dell’ingresso dei tribunali o l’Inghilterra, ove lievi modifiche all’abbigliamento dei partecipanti AL Giudizio sono state oggetto dell’interesse del dipartimento degli affari costituzionali. In ogni caso la toga è l’abito che l’avvocato penalista spesso indossa e alcune riflessioni sul modo di indossarla, sono qui doverose. Al lettore sarà capitato di osservare, nelle aule, i diversi modi di portare la Toga.
C’è chi la indossa ben stirata con la “pazienza” (così è chiamata la cravatta di cotone batista bianco) elegantemente allacciata; c’è chi si limita a portarla appoggiata su una spalla giusto per dire “ce l’ho anche io” c’è chi la porta senza la cravatta proprio perché è obbligato dal giudice ad indossarla; c’è chi la noleggia perché non può o non vuole permettersela; c’è chi la porta con cordoni non rispecchianti il suo grado e cosi via. L’elenco potrebbe continuare all’infinito, perché ognuno indossa la toga, in fondo, coerentemente con la propria personalità ed in sintonia con il proprio sentirsi avvocato. Da queste premesse nascono spontanee alcune considerazioni: la Toga è il simbolo dell’appartenere alla cultura della difesa e contemporaneamente “l’abito di scena” del ruolo che l’avvocato impersona in udienza. La toga è anche le’elemento distinguente l’avvocato dagli altri compartecipi al rito. Indossando la toga il difensore veste i simboli della sua funzione e trasmette il messaggio che in quel momento egli è altro anche da sé e, soprattutto, altro dai soggetti in nome e per conto dei quali si amministra la Giustizia.
Carnelutti insegnava che la Toga è al contempo “divisa” e “uniforme”. Divisa perché, appunto, divide e distingue l’avvocato dal volgo; uniforme, perché ne indica l’appartenenza al ceto forense quale parte della medesima cultura condivisa (entro certi limiti) da Giudici, Pubblici Ministeri e altri compartecipi. Questa divisione nell’uniformità rende in qualche modo possibile e lecita quell’aggressività che compenetra tutto il tessuto processuale. Ecco, quindi, che la violenza ritualizzata diventa cosa praticabile da avvocati e pubblici ministeri che nella loro sfida useranno la toga quale schermo che devierà ogni strale verso la funzione ricoperta, lasciando intatta la persona che quell’abito nasconde. Quando indossiamo questo pezzo di stoffa nera non dobbiamo dimenticare, in conclusione, che indossiamo un vestito vecchio di duemila anni, avanti al quale anche le armi si fermano per lasciare il posto alla civiltà del diritto e della parola.
Portare la Toga è quindi un onore e un dovere ai quali l’avvocato penalista non dovrà in alcun modo sottrarsi.

( l’introduzione è redatta dall’Avv. Giuseppe Maria de Lalla così come i grassetti. Il corsivo è la citazione dell’opera richiamata).

 

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