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Il difensore – spogliato di ogni caratteristica che comunemente gli si riconosce – è una parte privata del procedimento penale puramente formale o tecnica nel senso che l’interesse sostanziale (ovvero il patrimonio economico o morale o la libertà) che è oggetto ne lprocedimento appartiene, non al difensore, ma al suo assistito che è, appunto, parte sostanziale.

Il ruolo del difensore è duplice:

  • di assistenza: presta una collaborazione di natura tecnica. Egli diviene la bocca e l’orecchio “giuridico” del cliente (avvocato deriva da ad-vocatus ovvero colui che è chiamato presso altri – il Giudice, il Tribunale – evidentemente al posto dell’indagato/imputato);
  • di rappresentanza: ovvero in sostituzione dell’interessato nell’esercizio di diritti e facoltà (pro-curator ovvero colui che si prende cura degli interessi altrui)

Il rapporto che lega il difensore al cliente è un rapporto del tutto privato sebbene il professionista sia un esercente un servizio di pubblica necessità.

Il compito del difensore è di pubblica necessità e non solo di pubblica utilità, poiché della sua opera i soggetti e le parti sostanziali del procedimento/processo sono  – per legge – obbligati ad avvalersi ( art. 359 c. 1 n. 1 c.p. modificato dalla L. n. 86/1990).

Il difensore, quindi, non ha la qualità di pubblico ufficiale a differenza del Pubblico Ministero.

Il ruolo fondamentale del difensore – a prescindere dalla parte o del soggetto assistito (sia che si tratti di un indagato ritenuto responsabile del reato più moralmente abbietto ovvero della persona offesa vittima di una condotta illegale altrui) – è  quello di assicurare la migliore tutela del rispettivo interesse del cliente in modo che la decisione del magistrato sia conforme a giustizia e, in caso di incompatibilità, sempre e comunque agli interessi prioritari del proprio difeso.

Questo è il principio del nostro processo/procedimento accusatorio basato sulla dialettica ed il confronto delle parti il cui contraddittorio fornisce al Giudice i presupposti per l’applicazione della legge.

In difetto di una seria, onesta, preparata, ecnica, attenta e quindi proficua difesa mancherebbe uno dei presupposti per la stessa amministrazione della Giustizia poiché nel nostro ordinamento la stessa è frutto del confronto/scontro tra accusa e, appunto, difesa.

Il procedimento deve considerarsi come una operazione chirurgiuca: nessuno di noi si farebbe operare da un medico pressapochista ed ugualmente il difensore deve essere in grado di fornire la migliore difesa possibile prestando attenzione ad ogni particolare con un approccio altamente tecnico e non certo “azzeccando garbugli” come il professionista di manzoniana memoria.

A tal fine, fin dalle prime battute del procedimento penale, il compito del difensore rispetto al PM è:

  • di collaborazione anche probatoria nei casi in cui la ricerca della verità processuale non danneggia l’assistito (ad esempio persona offesa o cliente innocente) ed in questo senso, ad esempio, il difensore potrà addurre direttamente al PM il frutto delle sue indagini investigative difensive (ex art. 391 bis c.p.p. e ss. Vedi infra in questa stessa categoria del sito);
  • di contrapposizione (anche aspra) dialettica nei casi i cui la verità che il PM sta processualmente accertando non rispecchia integralmente la verità reale o non rispetta, in tutto o in parte, gli interessi del proprio assistito anche (e, direi, soprattutto, quando questi sia colpevole);
  • di severissimo e penetrante controllo di legalità degli atti compiuti (da chiunque possa legittimamente in qualche modo operare nel procedimento penale) che possono avere direttamente o indirettamente delle conseguenze sulla posizione del cliente.

Per principio generale vi è per legge estensione al difensore di tutti i diritti e le facoltà procedurali spettanti alla parte sostanziale.

Tuttavia, in ipotesi di contrasto tra difensore ed assistito prevale la volontà di quest’ultimo.

La NOMINA è l’atto mediante il quale l’interessato investe il difensore del mandato di rappresentarlo ed assisterlo nella tutela dei propri interessi oggetto dell’azione penale o di quella civile accessoria.

La nomina – a differenza dei procedimenti di diritto civile – è nel procedimento penale un atto a forma sostanzialmente libera: essa potrà essere scritta ma anche orale ovvero verbalizzata ad opera della Polizia Giudiziaria (o di Pubblica Sicurezza) o da parte degli ausiliari del PM o del Giudice.

Qualora l’indagato sia stato arrestato, la nomina del difensore può avvenire – quando la stessa non è ancora intervenuta da parte dell’interessato – ad opera dei familiari (questo è un istituto tanto sconosciuto quanto utile quando si viene a sapere – anche direttamente dalle Forze dell’Ordine che hanno il dovere di avvertire una persona indicata dall arrestato – che un nostro caro è stato appena rinchiuso nelle patrie galere.

La presenza del difensore oltre che un diritto del soggetto o parte, è condizione prima di legittimità e regolarità dello stesso procedimento penale.

Gli avvocati per l’indagato/imputato non possono esasere più di due (uno solo nel caso di assistito ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato).

Per il danneggiato – parte offesa – parte civile, non più di uno.

La nomina di ufficio o di fiducia.

In base al modo di nomina si distinguono:

  1. il difensore di fiducia: viene scelto dall’interessato oppure, come detto, se questo è in vinculis (in carcere) da parte dei suoi familiari (a pena di gravi sanzioni disciplinari la Poliza Giudizaria e quella peniteziaria ha il divieto assoluto di “suggerire” all’indagato – detenuto o meno – il nome di un professionista. Peraltro, spesso accade che un soggetto appena giunto per la prima volta in carcere venga letteralmente bombardato da suggerimenti circa la nomina da parte dei compagni di detenzione; suggerimenti che spesso trovandosi chi lo fornisce ancora in galera… andrebbe preso con le pinze…;
  2. il difensore di ufficio: è designato in un apposito elenco da parte dla Polizia Giudiziaria o da parte del PM in assenza di nomina fiduciaria mediante un meccanismo automatizzato di designazione a rotazione (sulla nomina e le caratteristiche del difensore di ufficio – per allontanarsi da vetusti clichç cinematografici – si raccomanda la lettura nel sito delle precisazioni in merito al “difensore di ufficio e patrocino a spese dello Stato.  Le caratteristiche e la differente disciplina” in questa stessa categoria del sito

In merito alla nomina del difensore di fiducia o di ufficio, si tenga presente che:

  • La nomina del difensore di fiducia fa decadere automaticamente quella di ufficio;
  • Il difensore di ufficio HA L’OBBLIGO di prestare la propria assistenza;
  • La nomina di ufficio ha durata per tutto il procedimento compresa la fase esecutiva;
  • Il meccanismo di nomina del difensore di ufficio assicura una nomina casuale;
  • La difesa di ufficio DEVE ESERE RETRIBUITA poichèsi tratta, appunto, di un  meccanismo di nomina e non già di retribuzione. Altri sono i presupposti del beneficio del patrocinio a spese dello Stato (ovvero le modalità e le condizioni in base alle quali la parte interessata potrà, realizzandosi precise condizoni patrimoniali, chiedere che il difensore venga pagato dallo Stato (per ogni informazione circa il beneficio del patrocino a spese dello Stato vedi in questa stessa categoria del sito “difensore di ufficio e patrocino a spese dello Stato.  Le caratteristiche e la differente disciplina”

La difesa ed il difensore sono espressione dei più alti principi costituzionali.

La difesa è un diritto irrinunciabile che travalica il singolo rapporto avvocato/cliente ed è, invero, espressione degli stessi principi fondanti lo Stato di diritto.

La difesa, quindi, deve essere piena, effettiva, libera ed autonoma.

Il difensore deve avere un ruolo non solo statico ma anche di garanzia e dinamico partecipativo e creativo della vicenda processuale.

L’autonomia deve essere totale anche nei confronti del cliente che il difensore non potrà assistere qualora il rapporto tra i due soggetti sia costellato di incomprensioni e scontri.

Di primaria importanza è il rapporto tra cliente ed avvocato (sia di uffcio che di fiducia) poichè proprio le informazioni che il cliente passerà al difensore (che nulla evientemete sa della vicenda) saranno il primo passo per l’organizzazione di una fattiva difesa (e massimo sarebbe il danno se il cliente, nell’erronea convinzione di essere meglio assisitito, celasse particolari fondamentali al proprio difensore).

La difesa che il professionista dovrà assicurare al cliente non dovrà mai essere un attività improvvisata mirata solo e solamente a scontrarsi con la Pubblica Accusa o, peggio ancora, con il Giudice.

Semmai, l’avvocato si dovrà impegnare, come detto, con la collaborazione del cliente medesimo, d esercitare tutte quelle facoltà – rintracciare testi, redigere memorie, incaricare consulenti tecnici, ed altro ancora – utili per la migliore difesa del cliente anche solo nell’ottica di una riduzione del danno.

Attività questa che potrà essere messa in pratica con proficui risultati solo se il difensore può contare sull’onestà intellettuale dell’assistito e sui mezzi anche finanziari che lo stesso potrà opportunamente investire.

 

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