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La collocazione temporale (ed anche logica) delle indagini alla fase pre-processuale è indicata (anche) dalla loro aggettivazione preliminari.

La preliminarità deriva dal fatto che le indagini sono necessarie per raccogliere tutti quegli elementi relativi all’esercizio dell’azione penale da parte del PM (a cui è sostanzialmente delegato il compito di coordinare le forze dell’ordine nell’espletamento delle indagini preliminari nonché – appunto – la direzione delle indagini predette).

All’esito delle indagini e sulla base di esse viene formulata l’imputazione che è l’atto di avvio del processo.

Solo e solamente nel processo si trasformeranno (eventualmente) in prova le risultanze delle indagini preliminari che ivi saranno prodotte, dialetticamente formate in contraddittorio tra le parti (accusa e difesa), verificate ed acquisiste.

Prima del processo non si hanno prove di rango giurisdizionale proprio poiché tali elementi sono frutto di una iniziativa di parte (il PM) perlopiù segreta, spesso priva del contributo (spontaneo e consapevole) dell’indagato e, soprattutto, in difetto del vaglio del Giudice.

Le indagini preliminari, pertanto, producono non già prove tecnicamente intese ma elementi di prova di tipo investigativo.

Ma quali sono i principi dell’investigazione tecnicamente intesa? Quali le caratteristiche di tale determinante e sempre più complessa attività? Quali  i presupposti necessari per una indagine?

Le risposte a tali determinanti domande devono essere assolutamente chiare per il difensore e per l’indagato al fine di organizzare una corretta “risposta” all’attività degli inquirenti ed anche – con uguale importanza – al fine di predisporre una corretta linea investigativa difensiva (investigazioni difensive che spesso sono la via per il miglior esito del procedimento penale a carico dell’incolpato).

Le migliori definizioni si evincono da testi appositamente predisposti per la preparazione dei nostri investigatori e fra questi il “manuale delle tecniche investigative – investigazione di polizia giudiziaria” di Intini, Casto e Scali.

Definizione e generalità.

L’investigazione consiste di tutte quelle iniziative ed azioni che le Forze di Polizia pongono in essere per l’accertamento di verità o per l’acquisizione di conoscenze in relazione al conseguimento dei fini istituzionali.

Tale attività è messa in atto non già da una sola persona (a differenza di quello che spesso la televisione rappresenta) ma da una equipe preparata che può contare sull’utilizzo di strumenti, mezzi, conoscenze ed esperienze passate che interagendo tra di loro e con il coordinamento del PM (e più ingenerale in virtù di una scala gerarchica) si impegno per il raggiungimento di un risultato comune.

E qui occorre subito fare una precisazione: il risultato NON deve (e non dovrebbe essere) la costituzione di un coacervo accusatorio a carico dell’indagato; bensì il vaglio di TUTTI gli elementi inerenti la fattispecie criminosa per l’individuazione del responsabile che potrebbe anche NON essere colui al quale inizialmente il reato è attribuito.

A questo riguardo si considerai che il Codice di procedura Penale specifica che il Pubblico Ministero (ovvero, lo abbiamo già detto, il soggetto al quale devono fare riferimento gli investigatori) ha l’obbligo istituzionale di individuare e ricercare anche gli elementi a favore dell’indagato/imputato (art. 358 comma 1 c.p.p.: il PM è un organo di Giustizia e non semplicemente una parte del procedimento penale).

Dunque, in generale, l’investigazione è quella attività posta in essere da una pluralità (anche ristretta ma sempre pluralità) di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria con lo scopo:

  • Di accertare l’esistenza di un evento criminoso e le conseguenze di esso;
  • Di identificare l’autore o gli autori del fato reato.

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L’investigazione (o, meglio, l’attività investigativa V. il riferimento bibliografico di cui sopra) si distingue in:

  1. investigazione preventiva;
  2. investigazione di polizia giudiziaria.

La prima ha finalità segnatamente preventive ovvero affinché il reato NON si verifichi.

La seconda (che è quella che in questa sede maggiormente interessa quale attività che più direttamente coinvolge colui che è sottoposto ad indagini e necessità dell’assistenza di un difensore), invece, prende avvio a seguito di una notitia crimnis (ovvero la comunicazione all’Autorità Giudiziaria – da parte di un cittadino o direttamente dalle forze dell’ordine – di un fatto storico che potrebbe rappresentare un reato).

L’attività di indagine conta di una serie di attività precisamente definite dal codice di procedura penale (perquisizioni, sequestri, intercettazioni telefoniche, ispezioni etc.) nonché di atti cd. atipici ( pedinamenti, appostamenti etc.) che per la loro natura sostanzialmente indefinita caratterizzata dalle capacità di chi li attua e dalla loro necessità (si pensi all’attività di agenti che utilizzano, ad esempio, travestimenti o apparecchiature per la visione notturna) presuppongono modalità di attuazione non vincolate se non dalle garanzie e dai principi del nostro ordinamento (V. opera citata pag. 16 e ss.).

L’attività di indagine non può essere considerata una scienza e tanto meno una scienza esatta e, infatti, la stessa rifugge da ogni schema ed inquadramento in schemi preordinati.

Al contrario, si tratta di una attività che può definirsi dal “coefficiente umano determinante” (e qui sta la sua forza e la sua debolezza anche dal punto di vista della difesa del soggetto sottoposto ad indagini) condizionata in maniera robustissima da chi la attua, da chi la organizza, dalla stessa natura dei (o del) fenomeni criminali che investe nonché dal progresso (e dalla padronanza) delle acquisizioni scientifiche e tecnologiche che fungono da SUPPORTO all’indagine (e che NON solo l’indagine stessa o, perlomeno, non dovrebbero esserlo).

Su questo punto, in ogni caso, ed al di là delle osservazioni un po’ populiste secondo le quali “non esistono più le indagini di una volta” basate – secondo una visione un po’ romantica – sull’intuito del “vecchio” maresciallo, bisogna sottolineare che l’efficacia dell’azione di contrasto alla criminalità (intesa anche come individuazione degli elementi a carico di soggetti indagati nell’ottica di un celebrando processo) è sempre più legata alla disponibilità e alla capacità di utilizzo e gestione di mezzi tecnologicamente avanzati in grado di supportare, ispirare e documentare le operazioni investigative delle forze di polizia (anche perchè è anche il crimine che semp0re maggiormente si avvale di strumenti tecnologicamente avanzati).

Naturalmente l’esperienza di chi attua e coordina le indagini è e rimane di FONDAMENTALE importanza poiché a nulla servono strumenti anche raffinatissimi e tecnologicamente avanzati se chi ha la facoltà di attuarli (o richiederli) non è in grado di gestirli o di individuarne la necessità (l’esame sempre più avanzato – ad esempio – del DNA sulle tracce biologiche di un crimine non ha alcuna valenza se poi non vengono individuati i soggetti nei confronti dei quali attuare il confronto genetico o si pensi all’inutilità di un avanzatissimo kit per il repertamento delle tracce biologiche utilizzato da chi non conosce le procedure e la catena di conservazione volte a preservare i campioni dalla contaminazione ambientale)

Ciò posto – ovvero considerando SEMPRE determinante il fattore umano dell’investigazione dal quale dipendono tutti gli altri – l’indagine ha sempre un fattore che si può definire creativo la cui paternità è, appunto, degli investigatori che decidono in che direzione e come (con i limiti di cui sopra) attuare la loro attività.

L’indagine è (o dovrebbe essere) collegata a situazioni e circostanze proprie che non è possibile (e sarebbe un errore) ritenere uguale a casi simili (al di là delle apparenze NON esistono casi simili) poiché in ogni circostanza umana che potrebbe anche essere un reato variano

  • i fatti storici oggetto di indagine (una supposta violenza sessuale può essere attuata in molteplici azioni e in molteplici contesti come possono essere molteplici i rapporti che legano vittima e presunto sex offender);
  • coloro che svolgono le indagini (le capacità e l’esperienza degli investigatori muta radicalmente da operatore a operatore e spesso la fama non è giustificata dai risultati materialmente ottenuti….così come la fama di molti difensori…);
  • coloro che sono oggetto dell’indagine (ovvero indagato, persona offesa e, per certi aspetti, anche testimoni).

Spesso – proprio perché l’indagine è un fenomeno umano come il fatto che la stessa deve indagare – a fianco di attività che si ripetono con una certa sistematicità (accertamenti che possiamo chiamare di routine come l’interrogazione dello SDI – Sistema Di Indagine – ovvero del “cervellone” nel quale è registrato ogni contatto tra un cittadino e le forze dell’ordine come controlli, indagini pregresse, denunce sporte e/o subite etc.), non sono infrequenti azioni investigative originali, fantasiose, istintive anche decisioni del momento, talvolta discrezionali e non verificate o maturate nell’ambito di evoluzioni inaspettate o casuali dell’indagine (op. cit. pag. 17).

Si può dire che l’indagine sia (o dovrebbe essere) un giusto mix tra le doti di cui sopra e l’impegno professionale, la preparazione tecnica e giuridica, la capacità di analisi e di sintesi lo spirito di sacrificio, l’elasticità menate, la capacità di osservazione, la prontezza di riflessi e – soprattutto – una profonda esperienza necessaria a valutare pragmaticamente ogni eventualità (e ad affrontarla).

In considerazione delle influenze tecniche ed umane alle quali è sottoposta una indagine, oltre all’indicazione generica delle tecniche e dei mezzi più utilizzati (le intercettazioni, le perquisizioni, i pedinamenti, l’acquisizione di tabulati telefonici, l’interrogazione delle banche date più differenti, l’escussione di testimoni, gli esami scientifici delle tracce  del commesso reato compreso l’esame eventuale della vittima etc.) vale la pena sottolineare l’importanza di fattori che spesso non sono immediatamente valorizzati dall’opinione pubblica e che contraddistinguono i nostri migliori investigatori che quotidianamente (spesso lontani dal clamore dei mass media) svolgo diligentemente e con vera e propria abnegazione i loro compiti:

  • l’intuito;
  • la tempestività delle decisioni e dell’attuazione di protocolli operativi corretti;
  • la tenacia;
  • il buonsenso;
  • la freddezza;
  • l’equilibrio;
  • la fantasia;
  • la curiosità;
  • il gusto della ricerca;
  • L’AMORE PER LA VERITA’.

Il codice di procedura penale stabilisce che le indagini preliminari debbano durare (salvo alcuni casi specificatamente previsti dal medesimo) non oltre i diciotto mesi.

Per alcuni tipi di reato (in genere assolutamente gravi) tale termine si eleva fino a due anni.

Il compito del difensore in tema di indagini preliminari. L’attenta analisi e l’intervento tecnico volto alla verifica delle modalità di attuazione dell’attività investigativa e delle risultanze della stessa.

Preso atto – davvero sommariamente ma con l’aiuto e la guida di Autori che scrivono per formare gli investigatori di domani – della fondamentale variabile umana di ogni indagine nonché dell’insostituibile dose di tecnicismo nell’opera di investigazione, si individua e si inserisce lo scopo precipuo del difensore impegnato nella difesa del proprio assistito.

Il difensore deve essere il garante, il controllore e la sentinella di ogni passaggio dell’indagine.

Egli deve passare al vaglio l’attività degli investigatori sotto il duplice richiamato profilo tecnico e….”tecnicamente a-tecnico” ovvero proprio della varabile precipuamente umana.

Gli investigatori hanno privilegiato solo una pista?

Hanno lasciato intentata ogni plausibile pista alternativa?

Hanno attuato ogni mezzo di ricerca della prova che sarebbe stato necessario?

Ne hanno valutato oggettivamente il risultato?

Hanno messo in atto gli atti di indagine tipizzati secondo quanto stabilito dal codice di procedura penale?

Gli atti non tipizzati sono stati attuati con il rispetto delle garanzie per l’indagato?

Nell’attuazione dei mezzi di ricerca delle prove sono stati rispettati tutti i canoni della migliore scienza ed esperienza?

Nella valutazione degli indizi raccolti si è tenuto conto anche di una lettura non del tutto in linea con l’ipotesi investigativa di partenza?

Questi ed altri interrogativi deve porsi il difensore per poter portare all’attenzione del Giudice (GIP o GUP ovvero Giudice per le indagini preliminari o Giudice dell’udienza preliminare e Giudice del processo) eventuali lacune, debolezze e vizi di quel processo logico/giuridico/fattuale (le indagini, appunto) che hanno portato “sul banco degli imputati” il suo assistito.

Spesso si è portati a ritenere che quanto cristallizzato nelle indagini sia dotato di una forza persuasiva e rappresentativa di difficile (o inutile) contrasto poiché frutto dello sforzo delle forze dell’ordine, di un Magistrato ed anche perché attuato con la maggiore profusione di energie, uomini e mezzi nel nobile sforzo di punire il colpevole e proteggere i cittadini.

Se tale principio è naturalmente astrattamente condivisibile, bisogna anche TENERE SEMPRE PRESENTE che le indagini sono un fenomeno umano (anche se ad “alta tecnologia”) e che come tale possono e devono essere oggetto di un controllo scrupoloso sotto tutti i punti di vista poiché l’errore (ovviamente in buona fede ma non per questo dagli esiti meno dirompenti per chi lo subisce) è sempre possibile (la storia giudiziaria italiana è davvero costellata di condanne di soggetti innocenti e – per fortuna molto raramente – anche di inquirenti non proprio capaci).

Una famosa e brava autrice ha ben descritto quello che deve essere l’atteggiamento mentale dell’avvocato posto di fronte alla “sfida” del procedimento penale (fase delle indagini inclusa).

Viene indicato l’avvocato-squalo che affronta di petto ogni elemento raccolto dall’accusa negandolo recisamente ed opponendovisi con tutte le forze.

Se di primo acchito tale atteggiamento sembra quello vincente, si pensi che l’opposizione a priori non paga mai in termini di credibilità e spesso anche di efficacia e porta con sé il pericolo di offuscare la capacità di analisi del professionista che animato dalla foga di screditare tutto il lavoro degli inquirenti finisce per non concentrarsi sul dato davvero fallace.

Vi è poi il difensore-carpa; forse quello più pericoloso (per il cliente) che si appiattisce sulla linea dell’accusa quasi scoraggiato e propenso ad adottare sempre una linea strategica tesa alla riduzione del danno in un’ottica che “tanto è inutile”.

Il terzo tipo di difensore è una sorta di sintesi dei primi due. Si tratta dell’avvocato che l’Autrice paragona al delfino.

Sono delfini tutti quei professionisti che leggono tutto, studiano tutto degli atti dell’accusa; che analizzano il compendio accusatorio individuando quelle debolezze che ben possono essere enfatizzate (agli occhi del Giudice terzo ovvero equidistante dalle parti) ed attaccate per dimostrare che la linea seguita dagli inquirenti:

  • O non è quella corretta (è il classico caso dell’errore giudiziario come ad esempio è avvenuto per l’unabomber italiano individuato per errore in Zornitta);
  • O non è la sola possibile e le altre non sono state indagate (eventualità che ovviamente può indebolire il coacervo accusatorio nei confronti dell’indagato);
  • O sono stati ignorati elementi favorevoli all’imputato;
  • O sono stati commessi degli errori tecnici e procedurali nella raccolta degli indizi e degli elementi di prova a carico dell’indagato

Tale tipo di approccio permette al difensore di non disperdere le proprie energie, di concentrarle lì dove c’è “spazio di manovra” e di essere credibile agli occhi del Giudice.

Da ultimo un esempio pratico.

Si pensi alla individuazione fotografica di un sospetto da parte di un testimone previa visione del noto album fotografico.

La procedura viene sintetizzata in un verbale ove le forze di polizia attestano che il riconoscimento è avvenuto con certezza.

Sembra che poco ci sia da fare per mettere in dubbio la validità e l’efficacia (per l’accusa) di tale mezzo di ricerca della prova.

Ebbene, il teste ha descritto prima la persona da individuare? Ha specificato se ha già operato tale individuazione o se ci sono altri motivi che lo possono influenzare (domande che per legge devono essere poste al soggetto)? L’album era già pronto oppure è stato confezionato seduta stante? Gli inquirenti hanno specificato al teste che nell’album poteva anche NON esserci la foto del soggetto? Quanto tempo è passato dal fatto all’individuazione? A quanto tempo prima risale la foto del soggetto da individuare? Le altre foto ritraggono persone con fattezze simili oppure sono soggetti molto diversi tra di loro (se si deve riconoscere un soggetto di colore sarebbe poco probante inserire solo una foto su dieci che ritrae una persona di colore scuro)? L’individuazione da parte di più persone è avvenuta simultaneamente (con influenze reciproche) o una per volta? E’ stato utilizzato lo stesso album (con magari la firma sotto la foto riconosciuta apposta dal precedente teste) o album diversi? Ecc. ecc..

Dunque, con la massima attenzione, la massima serietà, la massima preparazione e con la volontà di affrontare le difficoltà del procedimento come una sfida intellettuale ad altissimo livello, il difensore potrà sempre opportunamente interloquire in relazione al frutto delle indagini preliminari quali manifestazione di una antagonista forza intellettuale.

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