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L’oblazione.

Con l’istituto dell’oblazione il Legislatore ha inteso deflazionare il carico di lavoro delle aule di Giustizia consentendo una rapida definizione dei procedimenti relativi ai reati di minore gravità.

Reati di minore gravità ovvero le contravvenzioni che sono veri e propri reati ma punti con arresto e ammenda (anziché reclusione e multa).

A seguito di una innovazione legislativa oggi l’oblazione è causa di estinzione del reato tanto per le contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda (come prima della modifica) quanto per quelle punite alternativamente con arresto o ammenda purché sussistano determinate condizioni.

In entrambi i casi, l’oblazione consiste nel pagamento di una somma di denaro a seguito della richiesta dell’interessato che trasforma il reato in illecito di tipo amministrativo.

La richiesta deve intervenire prima dell’apertura del dibattimento e può seguire all’opposizione al decreto penale di condanna (V. in questa stessa categoria del sito).

Il pagamento della somma di denaro estingue il reato.

Dunque, due i casi:

  1. Oblazione nelle contravvenzioni punite con la sola ammenda (ovvero con la sola pena pecuniaria).

Per tali contravvenzioni l’interessato ha diritto a chiederla ed ottenerla e l’oblazione è pari ad un terzo del massimo della pena edittale pecuniaria prevista.

  1. Oblazione nelle contravvenzioni punite con la pena alternativa o dell’arresto o dell’ammenda.

La differenza maggiore con la prima consiste nel fatto che in questo caso il richiedente non ha il diritto ad essere ammesso e sarà il Giudice che valuterà l’opportunità o meno di concedere il beneficio.

Il Giudice rigetterà la domanda quando riterrà il fatto grave e, inoltre, vi sono dei casi di legge nei quali l’oblazione è esclusa:

  • In caso di recidiva reiterata;
  • Se l’imputato è stato dichiaro contravventore abituale;
  • Quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili dal contravventore.

In questo tipo di oblazioni la somma da pagare da parte del richiedente sarà pari alla metà del massimo della pena pecuniaria prevista.

L’estinzione del reato si verifica immediatamente al versamento della somma di denaro stabilità dal Giudice ed a questi non spetta che dichiarare con la Sentenza la causa di estinzione già realizzatasi.

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