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Il termine “camera di consiglio” (spesso citato dai midia) ha nella procedura penale più di un significato ed identifica diverse attività procedurali (ovvero che si svolgono anche durante le indagini preliminari) e processuali (ovvero nel corso del processo).

Il giudice, innanzitutto, delibera – ovvero, decide – in camera di consiglio. In questo caso l’espressione sta ad indicare il luogo (anche fisico) ove il giudice si ritira (ricordiamo che il processo penale si celebra solitamente in un’aula pubblica ove sono presenti i difensori, la pubblica accusa eventuali altri imputati di processi successivi e, naturalmente, anche cittadini che intendono assistere all’udienza) per deliberare e decidere in merito alla singola questione. In questo caso, quindi, il termine sta ad indicare una stanza – solitamente attigua all’aula di udienza – alla quale solo il Giudice (o il Collegio formato da tre Giudici o la Corte di Assise con i Giudici popolari) può accedere ed ove materialmente vengono prese le decisioni che non sono immediatamente formalizzate nel corso dell’udienza.

Ma camera di consiglio è anche indicativa di un procedimento disciplinato compiutamente dal codice di procedura penale all’art. 127 c.p.p. e a cui fanno richiamo numerose altre norme del codice. In questo caso “camera di consiglio” sta ad indicare le modalità di svolgimento dell’attività giurisdizionale ovvero le regole con le quali si celebra l’udienza.

Le parti (ovvero l’accusa nella persona del PM, il difensore e l’imputati/indagato e la persona offesa con l’avvocato che la rappresenta) hanno solitamente il diritto di partecipare alla camera di consiglio ma non anche l’obbligo.

Infatti, una delle caratteristiche peculiari di questo procedimento è quella di non rendere necessaria la partecipazione delle parti (imputato e pubblico ministero), delle persone interessate (persona offesa) e dei rispettivi difensori. L’altra peculiarità di questo modo di svolgere attività giurisdizionale penale è quella dell’assenza del pubblico (pubbliche sono invece in genere le udienze penali).

Perché questa possibilità? Il codice processuale ha previsto questa modalità “semplificata” da attuarsi nei casi che impongono una decisione da assumersi in tempi più rapidi, con la possibilità di integrare il contraddittorio tra le parti, non nell’immediato, ma in via eventuale e successiva.

Le parti e i difensori ricevono, comunque, un avviso di fissazione dell’udienza in camera di consiglio, ma non vi è alcun obbligo di intervenire.

Tale avviso – contenente il decreto di fissazione dell’udienza – è notificato, a pena di nullità, alle parti e ai rispettivi difensori almeno dieci giorni prima dell’udienza (al pubblico ministero l’avviso non è notificato bensì comunicato).

Fino a cinque giorni prima dell’udienza gli interessati possono presentare memorie presso la cancelleria del giudice.

Come si diceva, il contraddittorio tra le parti (accusa, difesa e persona offesa) è solo eventuale, poiché la partecipazione all’udienza  in camera di consiglio degli interessati e dei difensori è facoltativa.

Particolare importanza in quest’ottica può avere il già richiamato diritto della perti di depositare documenti e memorie al Giudice almeno cinque giorni prima dell’udienza. In tale caso – a differenza di quello che caratterizza l’oralità del procedimento penale – le parti potranno esporre le loro argomentazioni e controdeduzioni in forma scritta anzichè orale.

Ma se intervengono le parti, il Giudice (o il Presidente del collegio in caso di giudice collegiale) ha l’obbligo di ascoltare coloro che presenziano all’udienza e chiedono di prendere la parola.

Tale obbligo è previsto a pena di nullità.

Se l’indagato/imputato è detenuto, ha comunque diritto di partecipare all’udienza (come detto, non il dovere), purché sia ristretto in un penitenziario (o agli arresti domiciliari) ubicato ove è terriotiralmente competente il Giudice che procede.

L’udienza è rinviata in caso di loro legittimo impedimento (documentato) dell’imputato, ma non nel caso di legittimo impedimento del difensore. Anche questa disposizione è prevista a pena di nullità affinchè sia effettivo il diritto di difesa dell’indagato/imputato/condannato che deve poter essere personalmente presente quando un organo giudiziario deve assumere delle decisioni che lo riguardano.

Tuttavia, laddove l’interessato sia detenuto in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice che ha fissato l’udienza in camera di consiglio, contemperando le esigenze di celerità proprie della modalità “in camera di consiglio” con quelle – sacrosante – dell’interessato, è previsto che all’eventuale audizione dell’interessato (indagato/imputato) provveda il magistrato di sorveglianza competente per il luogo di detenzione del richiedente prima che abbia luogo l’udienza in camera di consiglio.

Va considerato però che la Corte Costituzionale ha precisato che il Giudice che ha fissato l’udienza in camera di consiglio ha il potere di disporre – anche d’ufficio – la traduzione, ovvero il trsferimento, in udienza del detenuto che si trovi in altro luogo rispetto a quello del Giudice che procede.

Il procedimento si svolge, dunque, in un’aula ove non è ammessa la presenza del pubblico.

Il relativo verbale è redatto sia in forma integrale che riassuntiva.

Accertata la regolare costituzione delle parti, ove a procedere è un giudice collegiale, la relazione orale viene svolta da uno dei componenti del collegio appositamente designato dal Presidente.

Al termine dell’udienza, il Giudice emette solitamente un provvedimento che assume la forma dell’ordinanza. La decisione viene comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti private, alle persone interessate (eventuali persone offese) e ai difensori.

L’ordinanza è impugnabile solo mediante ricorso per cassazione (ovvero per motivi di diritto e non riguardanti direttamente il “profilo fattuale” della vicenda “a monte” del provvedimento preso in camera di consiglio). Il ricorso, tuttavia, non sospende l’esecuzione dell’ordinanza.

In relazione agli incombenti che si decidono con il procedimento qui delineato per sommi capi ovvero quello in camera di consiglio, va subito chiarito che non si tratta di un procedimento speciale (quale quelli “alternativi” al giudizio ordinario: giudizio direttissimo, immediato, abbreviato, di applicazione della pena su richiesta delle parti), ma di una modalità rispetto al modello generale.

Si tratta di una questione particolarmente tecnica, perché alle “forme” del procedimento in camera di consiglio fanno rinvio numerose disposizioni del codice di procedura penale che impongono tale tipo di udienza per specifiche procedure:

– in caso di ricusazione del giudice,

– di conflitti di competenza tra giudici;

– in caso di correzione di errori materiali in sentenza;

– durante il riesame delle misure cautelari personali coercitive o di riesame delle misure cautelari reali (ovvero avanti al Tribunale del Riesame);

– in caso di provvedimenti che seguono all’ opposizione alla richiesta di archiviazione;

– in caso di udienza avanti alla Corte di Cassazione a seguito di impugnazione della persona offesa della sentenza di non luogo a procedere.

L’elenco non è esaustivo e le fattispecie sono numerose e, in ogni caso, previste esplicitamente dal Codice di procedura penale che prevede, appunto, i vari casi in cui si procede in camera di consiglio.

Si pensi, ad esempio, all’udienza preliminare, dove però vengono apportati dei correttivi nel senso che è necessaria la presenza del pubblico ministero e del difensore dell’imputato (la partecipazione degli stessi non è più facoltativa ma obbligatoria e l’udienza in loro assenza non potrà essere celebrata mentre l’imputato ha SEMPRE il diritto di NON essere presente alle udienze che lo riguardano.

In questo caso – posta l’importanza dell’udienza preliminare concepita prima di tutto come un “filtro” prima della fase processuale dell’accertamento del merito – il Legislatore ha assicurato maggiori garanzie per l’integrazione di un vero e proprio contraddittorio tra le parti volto ad una maggior tutela dei diritti di coloro che sono voinvolti maggiormente nella decisione.

Medesima necessità di presenza effettiva delle parti (a garanzia di un pieno contradittorio per il miglior esercizio del diritto di difesa) è prevista nel procedimento in camera di consiglio in caso di:

– udienza camerale (ovvero in camera di consiglio) in caso di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale durante il processo di appello;

– le udienze dei procedimenti di esecuzione e quelle di estradizione passiva.

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