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Compiute le indagini preliminari – che il codice prevede durino sei mesi ma che possono dilatarsi fino a due anni in casi particolari e previa richiesta di proroga da parte del Pubblico Ministero al Giudice per le indagini preliminari (GIP) – l’organo dell’accusa ha tre scelte inerenti al procedimento penale pendente:

  1. Chiedere al GIP il rinvio a giudizio dell’indagato (che dopo la richiesta diverrà imputato) e, quindi, provocare la fissazione dell’udienza preliminare sede nella quale sarà valutata l’esistenza di elementi sufficienti per la celebrazione del processo;
  2. emettere il decreto di citazione diretta a giudizio ex art. 552 C.P.P. (V. in questa stessa categoria del sito) ovvero “traghettare” direttamente l’indagato nel processo penale saltando l’udienza preliminare (che per alcuni reati non è prevista) ritenendo gli elementi a carico dell’incolpato
    sufficienti;
  3. avanzare al GIP la richiesta di archiviazione.

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Una prima importante precisazione: non è il Pubblico Ministero che unilateralmente può archiviare un procedimento penale.

E’ sempre e solo il GIP – il Giudice per le indagini preliminari – che può emettere il decreto (o l’ordinanza. V. oltre) di archiviazione “domandato” dal Pubblico Ministero.

 Quando il PM richiede l’archiviazione (che, in concreto, salvo nuovi elementi – V. oltre – determina l’interruzione del procedimento penale?

  • Innanzitutto quando il responsabile del reato a seguito del quale si è instaurato il procedimento penale non è stato individuato (ovviamente quando si è trattato di un procedimento penale contro ignori).
  • Quando vi è una causa di improcedibilità dell’azione penale (per es. difetto della querela) o vi è una causa di estinzione del reato (avvenuta prescrizione) o una causa subiettiva (ovvero una causa dipendente direttamente da qualità e caratteristiche dell’incolpato) di non punibilità o di imputabilità (ad es. legittima difesa o totale infermità di mente dell’indagato).
  • Naturalmente – e questo è il caso meno raro – la richiesta viene avanzata anche per l’infondatezza della notizia di reato ovvero quando gli elementi acquisiti durante le indagini non sono idonei a sostenere l’accusa in giudizio e, quindi, se dovesse instaurarsi un processo, questo sarebbe inutile (dal punto di vista dell’Accusa) giacché “fin dall’inizio” gli indizi a carico dell’incolpato non risultano di tale portata da fondare una condanna.

Come detto, la funzione di archiviazione e di incriminazione (che rappresentano gli opposti epiloghi del procedimento penale) non è di autonoma gestione da parte del Pubblico Ministero (a parte i casi di citazione diretta a giudizio: V. sopra e in questa stessa categoria del sito) ma è assoggettata al controllo del GIP benché il potere di iniziativa (sia nel richiedere l’incriminazione sia nel caso della richiesta di archiviazione) spetti all’organo dell’Accusa.

Il GIP, quindi, quale che sia la ragione in base alla quale il PM chiede l’archiviazione, ha sempre poteri sindacatori delle determinazioni del PM.

Quali sono i poteri del GIP – e quindi il possibile esito – in tema di richiesta di archiviazione?

In presenza di una richiesta di archiviazione formulata dal PM il GIP può (almeno temporaneamente):

  1. Recepirla;
  2. Non recepirla.

1) Nel primo caso – se non ricorre l’opposizione della persona offesa.
V. oltre –
il GIP emette il decreto di archiviazione senza alcun tipo di contraddittorio (de plano).

Il decreto non è impugnabile ovvero non si può ricorrere ad un altro Giudice per chiederne l’annullamento ma il GIP potrà autorizzare il PM a riaprire le indagini qualora sopravvengano nuove esigenze (si tratti di un caso assai raro e che solitamente avviene per delitti di rilevante gravità).

2) Il secondo caso è più complesso e riveste particolare importanza per i soggetti coinvolti nel procedimento penale (tanto per l’indagato quanto per l’eventuale persona offesa.)

Il mancato accoglimento della richiesta di archiviazione avanzata al PM può dipendere:

  1. dalla opposizione della persona offesa;
  2. da differenti valutazioni del GIP rispetto a quelle del PM richiedente (indipendentemente che intervenga o meno l’opposizione della persona offesa).

 

1) L’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione avanzata dal PM.

La persona offesa può chiedere al PM – fin dal momento della presentazione della denuncia querela o, se il procedimento si incardina di ufficio, non appena “partono” le indagini preliminari coordinate da un Pubblico Ministero subito dopo il fatto criminoso – di essere avvisata dell’eventuale richiesta di archiviazione presentata dal PM al GIP.

Tale richiesta è di fondamentale importanza poiché rappresenta il primo vero presupposto per presentare l’opposizione in caso di richiesta di archiviazione.

Qualora la persona offesa da un reato (o il suo difensore) ometta di formalizzare l’istanza al PM di essere avvertita dell’eventuale richiesta di archiviazione del PM medesimo; la stessa non potrà esercitare il diritto di opporsi illustrando al GIP le proprie ragioni (magari in tema di elementi a carico dell’incolpato non correttamente valutati dal PM). (V. oltre).

Ricevuta per notifica (presso il proprio domicilio o presso il difensore se colà si è eletto domicilio) la richiesta di archiviazione avanzata dal PM, la persona offesa – esercitando la facoltà di accedere al fascicolo degli atti di indagine – entro dieci giorni potrà opporre opposizione con un atto motivato illustrando le investigazioni supplettive ed i relativi elementi di prova ignorati o mal interpretati dal PM.

In pratica, la persona offesa (attraverso il difensore) con l’atto di opposizione “contrasta” le valutazioni del PM (che non ritiene di celebrare un processo a carico dell’indagato) illustrando al GIP (deputato a decidere sulla richiesta del PM) le indagini necessarie che non sono state svolte e gli elementi che da tali atti investigativi si potranno desumere a sostegno della responsabilità penale dell’indagato.

L’indicazione delle indagini supplettive e dei relativi elementi di prova è una condizione di legge per la validità dell’opposizione alla richiesta di archiviazione che se non consterà di tali elementi (ma si tratterà solamente, ad esempio, di una critica all’operato del PM in fase di indagini preliminari) sarà dichiarata dal GIP inammissibile.

L’opposizione alla richiesta di archiviazione deve intervenire, come detto, entro dieci giorni dalla notifica della richiesta di archiviazione ma non si tratta di un ternmine perentorio e, in pratica, potrà essere validamente depositata fino a quando il GIP non abbia provveduto sulla richiesta del PM.

Se l’opposizione alla richiesta di archiviazione è ammissibile (ovvero contiene gli elementi di cui sopra) e tempestiva (ovvero presentata nei termini di legge), il GIP fisserà un’udienza camerale (senza pubblico) solitamente nella sua stanza ove le parti discuteranno la fattispecie in contraddittorio.

Dell’udienza e, quindi, della richiesta del PM e della relativa opposizione saranno informati il PM, la persona offesa ed il suo difensore ed anche l’indagato che, se non ha ancora un difensore, potrà avvalersi di quello designato di ufficio appositamente nominato.

Da sottolineare che l’indagato – se non vi è opposizione della persona offesa – NON ha diritto di essere informato della richiesta di archiviazione e del relativo decreto del GIP (paradossalmente un soggetto potrebbe rimanere all’oscuro di un procedimento svolto a suo carico e conclusosi con l’archiviazione… ).

Per l’indagato non esiste la possibilità di richiedere di essere avvisato della richiesta di archiviazione e della stessa sarà informato, come visto, solo in caso di opposizione della persona offesa (verrà altresì avvisato dell’avvenuta archiviazione l’indagato in custodia cautelare che potrà eventualmente richiedere l’indennizzo per ingiusta detenzione).

Naturalmente chi sa di essere indagato (magari per aver presentato una richiesta ex art. 335 c.p.p. V. nel sito) potrà “monitorare” il procedimento penale grazie al suo difensore che potrà rivolgersi agli uffici competenti.

Se l’opposizione è ammissibile sarà fissata l’udienza di cui sopra ove si celebrerà la discussione nella quale il PM insisterà per la richiesta, la difesa dell’indagato assocerà alle conclusioni dell’Accusa e la difesa della persona offesa richiamerà l’atto di opposizione in precedenza depositato.

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All’esito dell’udienza, il GIP potrà:

  • emettere ordinanza – non decreto come invece accade quando non vi è opposizione alla richiesta del PM – di archiviazione poiché ritiene che le argomentazioni dell’Accusa non siano state superate, inficiate o indebolite dalle deduzioni della parte opponente;
  • non accogliere la richiesta di archiviazione ed ordinare al PM di svolgere nuove indagini – che saranno indicate dal medesimo GIP – in un dato tempo rinviando la
    propria definitiva decisione sulla richiesta di archiviazione all’esito delle indagini indicate;
  • ordinare al PM la c.d. imputazione coatta ovvero “obbligare” il PM ad iniziare l’azione penale formulando una vera e propria incriminazione con conseguente
    celebrazione dell’udienza preliminare (V. nel sito) nel corso della quale un altro Giudice dello steso ufficio del GIP dell’udienza camerale di opposizione deciderà in tema di rinvio a giudizio o meno dell’incolpato.

Tutti i provvedimenti del GIP di cui abbiamo trattato fio a qui sono inoppugnabili.

Non possono essere oggetto della “revisione” da parte di un altro Giudice.

Solo e solamente l’ordinanza ed il decreto di archiviazione sono ricorribili per Cassazione quando sono stati adottati violando il diritto di informativa e di intervento della persona offesa  (che ad esempio aveva chiesto di essere avvertita in caso di richiesta di archiviazione per opporsi e, al contrario, non ha ricevuto alcuna notifica).

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