Skip to content

Scontata la pena inflittagli (con sentenza irrevocabile o decreto penale esecutivo) è possibile per il soggetto condannato (decorso un certo lasso di tempo e a certe condizioni. V. oltre) richiedere la riabilitazione.
Si tratta di una causa di estinzione delle pene accessorie (es. interdizione dai pubblici uffici, interdizione legale, incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, estinzione del rapporto di impiego o di lavoro, decadenza o sospensione dall’esercizio della potestà genitoriale) e degli effetti penali della condanna.
Alla condanna, infatti, sono connessi effetti di diversa natura civile ed amministrativa che sono spesso ostacolo per l’ammissione a concorsi pubblici oppure importano la perdita del diritto elettorale (attivo e passivo), di gradi o dignità accademiche.
L’istituto in parola ha una funzione premiale e promozionale collegata al pieno reinserimento sociale del condannato.
In altre parole, l’istituto ha lo scopo di restituire a chi provi di essersi ravveduto e dopo che è decorso un certo lasso di tempo dall’ espiazione della pena, alcune facoltà perse in conseguenza della condanna penale.
La capacità giuridica del condannato è, quindi, reintegrata com’era prima della condanna.
La riabilitazione può essere richiesta e concessa anche quando si riferisca ad una condanna per la quale sia stata applicata la sospensione condizionale della pena e il reato si sia estinto per il decorso del tempo previsto.

I presupposti per la concessione della riabilitazione.
I presupposti per la concessione sono due:

1. il decorso di un lasso di tempo di almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita o si sia in altro modo estinta.
E’ importante segnalare che per espiazione della pena si intende anche il pagamento della pena pecuniaria (multa o ammenda) inflitta con la Sentenza.
Periodi di tempo più lunghi sono previsti se è stata dichiarata la recidiva ex art. 99 c.p. (almeno otto anni) nonché l’abitualità o la professionalità o la tendenza a delinquere (almeno dieci anni);

2. la raggiunta prova di effettiva e costante buona condotta.
La buona condotta non consiste soltanto nella mera astensione dal compimento di fatti costituenti reato ma esige l’instaurazione e il mantenimento di uno stile di vita improntato al rispetto delle norme di comportamento comunemente osservate dalla generalità dei consociati ovvero anche di regole non sanzionate penalmente, bensì semplicemente condivise e alla base della convivenza sociale.
Il requisito della buona condotta è per certi aspetti di assai difficile dimostrazione.
Il dettato normativo si può ridurre infatti ad una c.d. clausola generale (ovvero un concetto assai ampio) interpretabile in maniera elastica tanto che il difetto del requisito è spesso alla base di epiloghi negativi opinabili in tema di richieste di riabilitazione.
Ci si deve dunque chiedere: quali sono gli elementi che il richiedente deve addurre per dimostrare l’accettazione delle regole del vivere civile (episodicamente) violate con le condotte poi oggetto delle Sentenze per cui si chiede la riabilitazione ?
Ebbene, innanzitutto, bisogna considerare che la valutazione della “buona condotta” di cui si tratta non può che essere – giustamente – rapportata alla (e valutata alla luce della) gravità del reato per il quale si chiede la riabilitazione.
Gravità che deve essere considerata nel suo aspetto più ampio ovvero circa la natura del bene giuridico leso, la permanenza di eventuali effetti negativi per la persona offesa (e/o gli altri consociati), la sussistenza di altre condotte criminali e quant’altro sia utile e necessario per valutare la “misura” della violazione del diritto a presidio del quale è posta la norma penale violata dall’istante.
La corretta valutazione della gravità del reato, infatti, è di fondamentale importanza nella determinazione della “buona condotta” tipica della riabilitazione poiché, ovviamente, maggiore sarà la gravità (intesa in quel senso ampio di cui sopra) del reato connesso alla richiesta di riabilitazione e “maggiore” (ma sarebbe meglio dire “più solida”) dovrà essere la portata della “condotta positiva” addotta dall’istante.
È bene precisare che ciò che è indispensabile è che il condannato abbia mostrato di essersi ravveduto, serbando buona condotta ed astenendosi dal compiere atti riprovevoli; non è, invece, necessario che il condannato ponga in essere comportamenti moralmente positivi e indicativi di volontà di riscatto dal passato.
La valutazione del comportamento tenuto dall’interessato deve comprendere non solo il periodo minimo di tre anni dall’esecuzione o dall’estinzione della pena inflitta, ma anche quello successivo, fino alla data della decisione sull’istanza prodotta.
Denunce e condanne per fatti successivi alla sentenza a cui si riferisce l’istanza di riabilitazione non sono automaticamente ostative alla concessione della stessa, ma sono valutate caso per caso dal Tribunale per trarre elementi di convincimento rispetto al giudizio globale, positivo o negativo, del requisito della buona condotta e del conseguimento del ravvedimento.
In ogni caso, il Tribunale deve adeguatamente motivare circa le ragioni per cui ritiene che le indagini svolte sui fatti denunciati (o riguardo ai procedimenti svolti successivamente alla condanna per cui si chiede la riabilitazione) siano tali da asseverare la permanenza di atteggiamenti antisociali.
Influenzerà la decisione del Tribunale la tipologia del reato contestato o accertato, gli elementi raccolti, le circostanze dei fatti, l’intensità del dolo o della colpa, eccetera.

***

In presenza del decorso del tempo e della buona condotta, il condannato ha diritto di ottenere la riabilitazione.
Come è agevole intuire, se la condizione del decorso del tempo è di pronto (e oggettivo) accertamento, quella della buona condotta – come detto – andrà argomentata ed illustrata in modo appropriato al fine di illustrare efficacemente ai Giudici la buona condotta.
La riabilitazione non può essere concessa se il condannato sia sottoposto a misure di sicurezza (ad esclusione dell’espulsione dello straniero e della confisca) o si sia reso inadempiente alle obbligazioni civili derivanti dal reato (restituzione o risarcimento).
Se non sono adempiute le obbligazioni civili viene meno il requisito della buona condotta e, con esso, uno dei presupposti alla riabilitazione.
Se è individuata una parte offesa, il ristoro della stessa è elemento imprescindibile per l’accoglimento dell’istanza, perché specificamente previsto dalla legge: il mancato ristoro costituisce un ostacolo insormontabile alla concessione.
Deve essere il condannato ad attivarsi e proporre all’offeso un risarcimento adeguato, se non globale, mentre non può ritenersi che l’inerzia del danneggiato costituisca una rinuncia valida in sede di richiesta di riabilitazione.
Tuttavia, se la proposta è adeguata, il mero rifiuto del danneggiato al risarcimento offerto, non impedisce di ritenere sussistente la condizione prevista dalla legge: sarà il Tribunale a svolgere le considerazioni del caso e a motivare nel senso dell’adeguatezza, qualora ritenga di accogliere l’istanza. Nessun potere di veto ha in questo senso l’offeso/danneggiato dal reato.
In casi particolari, e cioè quando il danno sia di rilevante entità e non possa essere ristorato in toto, sarà onore del richiedente dimostrare l’avvenuto parziale risarcimento e l’impossibilità di adempiere il residuo.
Benché un ruolo centrale abbia il richiamato risarcimento alla persona offesa, bisogna anche sottolineare che colui che chiede la riabilitazione può dimostrare l’impossibilità pratica di effettuare il risarcimento, non tanto per l’ingenza della somma, bensì poiché il decorso del tempo, la risalenza del reato, il difetto di qualsivoglia richiesta da parte della vittima rende di fatto impossibile ogni risarcimento.
In caso di prova positiva della predetta impossibilità, il richiedente è liberato dall’obbligo di risarcimento e, eventualmente, potrà essere indicato dal Tribunale un destinatario “pubblico” (un ente benefico o altro) al quale versare una somma di denaro a guisa di risarcimento.

La procedura per la richiesta di riabilitazione.

La procedura volta ad ottenere la riabilitazione può essere attivata una volta che sia avvenuta l’espiazione della pena principale e sia decorso il lasso di tempo richiesto dalla Legge.
La domanda di riabilitazione è proposta dall’interessato al Tribunale di Sorveglianza territorialmente competente in relazione al proprio luogo di residenza, indicando i presupposti richiesti dalla legge (il decorso del tempo, l’avvenuta buona condotta e l’avvenuto pagamento degli obblighi risarcitori nascenti da reato).
Può essere presentata direttamente dal condannato, ma nel procedimento è indispensabile l’assistenza di un difensore.
In ogni caso, è preferibile che il difensore assista il richiedente fin dalla proposizione della domanda per meglio documentare il percorso di buona condotta fino a quel momento effettuato dall’interessato.
È opportuno, infatti, che il richiedente produca tutta la documentazione idonea a provare la sussistenza delle condizioni per la pronuncia della riabilitazione come ad esempio:
– l’estratto della sentenza irrevocabile;
– il certificato di espiata pena in caso di carcerazione;
– il certificato dì avvenuto pagamento delle spese di giustizia;
– il certificato del casellario giudiziale (tutti documenti, questi, che potranno anche essere acquisiti di ufficio);
– la prova dell’avvenuto risarcimento del danno alla parte lesa o la dichiarazione liberatoria della parte lesa di non aver nulla a pretendere;
– tutta la documentazione relativa ad un eventuale percorso lavorativo e di studio effettuato dal riabilitando dopo la condanna.
È opportuno allegare all’istanza anche prova dell’adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato (restituzioni, risarcimento del danno, pagamento spese processuali), perché ciò depone positivamente per l’inesistenza della causa ostativa di cui si è detto e, anzi, per la sussistenza di una condotta di rispetto della convivenza sociale.
In ogni caso, il Tribunale di Sorveglianza acquisisce d’ufficio la documentazione ritenuta necessaria.
Al termine dell’istruttoria – che è a cura del Tribunale di Sorveglianza – viene fissata udienza di trattazione, di cui viene dato avviso all’interessato e, laddove già nominato, al difensore; per l’udienza è obbligatoria l’assistenza del difensore (in assenza di quello di fiducia ne verrà nominato uno di ufficio).
Il procedimento avviene in camera di consiglio sulla base della documentazione prodotta (fino a cinque giorni prima dell’udienza) ed acquisita e l’udienza avviene alla presenza del difensore, del Procuratore Generale (ovvero l’Accusa Pubblica) e del richiedente che, se lo desidera e lo ritiene opportuno, sarà sentito personalmente.
In caso di esito sfavorevole, la decisione (ordinanza) può essere impugnata con ricorso in Cassazione. Nel caso in cui l’ordinanza sfavorevole – pronunciata per difetto di prova di buona condotta – diventi irrevocabile, è possibile presentare una nuova istanza, dopo due anni dalla decisione irrevocabile.
Quando il Tribunale di Sorveglianza concede la riabilitazione, il provvedimento è annotato nella sentenza di condanna a cura della cancelleria del giudice che lo ha emesso e nel casellario giudiziale. Se con la condanna vi è stata sospensione del diritto elettorale, del provvedimento di riabilitazione deve essere data comunicazione all’ufficio elettorale del Comune nelle cui liste elettorali si trova iscritta la persona alla quale il provvedimento si riferisce e cioè al Comune di residenza o, ove il luogo di residenza non sia conosciuto, a quello di nascita.
Il Tribunale di Sorveglianza revoca di diritto l’ordinanza che ha disposto la riabilitazione quando il condannato abbia commesso, entro sette anni dalla riabilitazione, un delitto non colposo per il quale è inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni, o più grave. Effetto della revoca della riabilitazione è quello di fare rivivere le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna.
Il provvedimento che revoca la riabilitazione viene comunicato al casellario giudiziale per essere annotato.

***

Lo Studio dell’Avv. de La si occupa di assistere coloro che desiderano la concessione del beneficio della riabilitazione offrendo una attenta difesa fin dal momento della redazione dell’istanza.
La stessa verrà redatta e presentata dalla difesa allegando tutta la documentazione necessaria ed argomentando in maniera efficace in relazione al requisito della buona condotta.
Successivamente alla redazione ed al deposito, lo Studio assicura un “monitoraggio” continuo della richiesta con ripetuti accessi presso gli uffici del Tribunale di Sorveglianza competente e costanti aggiornamenti al cliente.
Da ultimo, nel corso dell’udienza, verranno ribadite ed approfondite le argomentazioni anche alla luce dell’intervento della Pubblica Accusa.

Torna su
Cerca