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La Legge 119/2013 ha convertito in Legge il Decreto Legge 93/2013 contro la violenza di genere e all’interno delle mura domestiche apportando diverse modifiche all’impianto del Decreto convertito.
Si tratta – come giustamente è stato osservato – di una normativa speciale volta a prevenire e punire alcuni comportamenti invasivi e vessatori che si realizzano per lo più fra persone unite da vincoli affettivi (in atto e/o passati) e che si svolgono in contesti particolari caratterizzati da stretti rapporti personali tra vittima e aggressore.
Molte le novità sia di diritto penale sostanziale che procedurale – introdotte non solo e non tanto del Decreto Legge 93/2013 commentato in altra pagina di questo sito – ma anche e soprattutto introdotte dalla Legge di conversione che qui si commenta (come detto, la Legge n. 119/2013).

Vediamo qui in forma schematica le più salienti novità di diritto penale sostanziale.
– Introduzione di una nuova aggravante comune ex art. 61 n. 11 quinques c.p. che si realizza quando l’agente “nei delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all’art. 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia Ndr) commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza”.
– Introduzione delle aggravanti del delitto di violenza sessuale ex art. 609 bis c.p. l’aver agito:
 Comma 5. Nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto della quale il colpevole sia l’ascendete, il genitore, anche adottivo, il tutore;
 Comma 5-ter. Nei confronti di donna in stato di gravidanza;
 Comma 5-quater. Nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza. Riguardo a questa aggravante – che aumenta la pena per il reato di violenza sessuale fino ad elevarla da sei a dodici anni di reclusione – bisogna sottolineare la difficoltà di delimitare in maniera chiara e precisa i confini della predetta “relazione affettiva”. E’ evidente che le dinamiche delle relazioni sentimentali tra due soggetti possono sfuggire ad una definizione netta e tale circostanza potrebbe effettivamente rappresentare un problema per l’accertamento dei requisiti di legge necessari per il riconoscimento dell’aggravante in parola.
– La pena economica per il reato di minaccia ex art. 612 c.p. (di competenza del Giudice di pace) è aumentata fino ad € 1.032,00.
– Il reato di atti persecutori ex art. 612-bis c.p. (il famigerato stalking) annovera ora al comma II^ un ipotesi di aumento della pena se commesso nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti elettronici (e tale aspetto della novella legislativa appare tutto sommato abbastanza contraddittorio posto che una condotta materialmente invasiva appare essere, semmai, più grave rispetto a quella agita “a distanza” attraverso il mezzo informatico).
– Sempre in tema di atti persecutori ex art. 612-bis c.p., il reato – a dispetto di quanto era stato disposto con il D.L. 93/2013 – torna ad essere perseguibile a querela (e non di ufficio) ma la querela può essere rimessa solo in sede processuale. Evidentemente, la volontà del Legislatore della Legge di conversione qui in commento era quella di evitare che la remissione della querela potesse essere frutto di pressioni o di “mercanteggiamenti” tra le parti ed ha inteso evitare il triste e pericoloso mercimonio prevedendo un controllo processuale (ovvero del Giudice) della rinuncia all’azione giudiziaria da parte della vittima. Tuttavia, se questo è stato l’intento del Legislatore, occorre sottolineare che il testo della norma è assai infelice posto che la “rimessione processuale” è anche quella che avviane nel corso del processo avanti alle Forze dell’Ordine o avanti al Giudice ma ad opera di un procuratore speciale (il difensore della parte offesa e dell’imputato) in assenza, in entrambi i cas,i dei diretti interessati (e, quindi, nell’impossibilità di una concreta verifica da parte del Giudice dei reali presupposti di fatto alla base della determinazione di porre termine all’accertamento giudiziario della vicenda).
– Il reato di rapina ex art. 628 c.p. prevede ora due nuove aggravanti (pena da quattro anni e sei mesi a venti anni di reclusione) qualora sia commessa in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa (comma 3-bis) e se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne (comma 3-quinques).
– Il reato di frode informatica ex art. 640-ter c.p. prevede ora al III^ comma la pena da due anni a sei anni e la multa da euro 600,00 a euro 3.000,00 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il reato diviene in questo caso perseguibile di ufficio e non più a querela di parte.

Come detto, molte le novità della Legge di conversione anche in tema di diritto processuale penale robustamente incidenti sull’iter del procedimento penale tutto (sia in fase di indagini preliminari che successivamente nel corso dell’accertamento del merito) principalmente volto all’accertamento di quei reati di genere (maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale ed atti persecutori) ai quali la novella Legislativa precipuamente è dedicata.
Dal punto di vista del sottoscritto, tali novità procedurali – senz’altro astrattamente opportune -, sono dotate davvero di grande forza innovativa nel quadro dell’amministrazione della Giustizia nel nostro Paese: le formalità della procedura, invero, sono il primo baluardo della difesa dei diritti di un cittadino al quale è contestata la commissione di un reato.
La modifica di una o più di tali formalità, quindi, incide direttamente (ancor più della previsione di pene maggiormente severe) sulla posizione dell’accusato.

Vediamo in che termini vengono introdotte le rilevanti novità della Legge di conversione n. 119/2013 del Decreto Legge 93/2013.
– L’art. 96 c.p.p. (difensore della persona offesa) prevede ora che la persona offesa sia dettagliatamente informata dal PM e dalla polizia giudiziaria – al momento dell’acquisizione della notizia di reato ovvero nel momento iniziale del procedimento penale – della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di poter accedere al patrocinio a spese dello Stato qualora ne ricorressero i presupposti di Legge (secondo il Testo Unico delle spese di Giustizia n. 115/2002). Tale innovazione non riguarda solo i reati di genere ma tutti i reati e, quindi, tutte le persone offese a seguito di un delitto o di una contravvenzione.
– L’art. 266 c.p.p. disciplinante le intercettazioni telefoniche e di altre forme di comunicazione annovera ora anche il reato di atti persecutori ex art. 612 bis c.p. (atti persecutori o stalking) per l’investigazone del quale potranno essere disposte le intercettazioni.
– L’art. 282-bis c.p.p. che disciplina la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare prevede ora che la predetta misura possa essere eseguita con l’applicazione del c.d. braccialetto elettronico ex art. 275-bis c.p.p.. Questa sembra essere un’estensione più di forma che di sostanza poiché l’art. 275-bis c.p.p. “particolari modalità di controllo” (che, come detto, prevede l’applicazione del braccialetto per il controllo del soggetto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari), benché già in vigore dal 2000, non è mai stato applicato per mancanza di operatori deputati al controllo dei terminali per il monitoraggio degli impulsi del sistema di controllo applicato alla caviglia dell’accusato (il braccialetto, infatti, prevede che siano tracciati i movimenti di chi lo indossa; movimenti che, quindi, devono essere verificati minuto per minuto come nel caso di utilizzo di navigatore satellitare).
L’art. 282-quater c.p.p. (obblighi di comunicazione) prevede ora che nel caso in cui sia applicata la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare ex art. 282-bis c.p.p. e ex art. 282-ter c.p.p. (divieto di avvicinamento), l’eventualità che l’accusato si sottoponga ad un programma di prevenzione della violenza di genere, sia comunicata al PM ed al Giudice ai fini della decisione della eventuale richiesta di modifica della misura cautelare applicata. Va da sé, quindi, che pare fondato ritenere che il Legislatore caldeggia la partecipazione dell’accusato a tali programmi nell’ottica della revoca delle restrizioni tipiche delle misure cautelari citate. Sorge spontaneo il quesito di quali strumenti potranno utilizzare il Giudice ed il PM per appurare la reale volontà del partecipante ai corsi e se – in difetto di indicatori davvero affidabili – la partecipazione possa davvero essere (ed essere ritenuta) un indicatore prezioso per Giudice e PM.
– L’art. 299 c.p.p. (revoca e sostituzione delle misure) ha subito un restyiling davvero importante. Il comma 2-bis prevede ora che – nel caso di modifica/revoca della misura cautelare (detentiva e non) applicata in procedimenti penali aventi ad oggetto delitti contro la persona (come sono tutti i reati di genere ma non solo) – il provvedimento di revoca/modifica sia comunicato al difensore della persona offesa, ai servizi sociali e alla persona offesa che non abbia nominato un difensore.
Il comma 3 dell’art. 299 c.p.p. introduce una novità che modifica in maniera sostanziale il procedimento di revoca e modifica della misura cautelare a seguito della richiesta da parte del soggetto sottoposto alla misura cautelare (ovvero avanzata dal suo difensore).
Il procedimento cessa di essere un “dialogo” tra imputato e Giudice (con il parere non vincolante del PM sull’istanza dell’accusato) prevedendo ora il contraddittorio anche con la persona offesa da reato.
Infatti: nel caso di misura cautelare (detentiva e non, sia inflitta all’indagato durante le indagini preliminari sia successivamente alla conclusione delle stesse) applicata a seguito di ipotesi di reato per delitti contro la persona, il richiedente la modifica e/o la revoca della misura applicata (ovvero il 99% delle volte l’imputato e l’1% il PM), dovrà – a pena di inammissibilità dell’istanza – notificare la richiesta alla persona offesa (al suo difensore, eventualmente) che entro due giorni dalla notifica potrà depositare memorie difensive al Giudice che deve pronunciarsi (che procederà in ogni caso decorso il predetto termine).
La richiesta dell’accusato, quindi, diventa un procedimento complesso caratterizzato dall’intervento di tutti i soggetti del procedimento penale (vittima compresa) con una inevitabile dilatazione dei tempi (quelli necessari per l’effettuazione della notifica alla persona offesa e per depositare al Giudice la prova della stessa) e con l’incognita procedurale nel caso di vittime senza difensore il cui domicilio non è conosciuto all’accusato.
– All’art. 380 c.p.p. (arresto obbligatorio in flagranza) è ora aggiunta la lettera l-ter) per la quale l’arresto è obbligatorio nel caso di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori previsti dagli artt. 572 e dall’art. 612-bis c.p.. Ed anche questa disposizione – per quanto opportuna – appare essere di ambigua interpretazione giuridica e di difficile applicazione pratica nel rispetto delle opportune formalità.
Invero, nei reati abituali ovvero che si consumano con più condotte prolungate e ripetute nel tempo come i maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) e gli atti persecutori (art. 612 bis c.p. benché la Giurisprudenza abbia stabilito che sono sufficiente anche solo due condotte persecutorie), è difficile ipotizzare una precisa (secondo il diritto) situazione di flagranza dal momento che gli operanti interverranno al culmine di un litigio o di un atto invasivo (che nella loro unicità non realizzano i reati abituali) e non potranno certo aver percepito direttamente la sussistenza dei pregressi episodi di condotte che – nel loro complesso – costituiscono quella abitualità tipica dei reati di cui trattiamo (la flagranza del reato abituale, invero, è giuridicamente esistente quando non riguarda un atto solo – che non realizza il reato – ma la complessità degli stessi)
– L’art. 384 c.p.p. (allontanamento d’urgenza dalla casa familiare) è una assoluta novità che permette una tutela davvero pronta alle vittime di gravi violenze agite in ambiente domestico.
La polizia che interviene nel caso dei reati puniti e previsti ex artt.
 Art. 570 c.p. violazione degli obblighi di assistenza familiare;
 Art. 571 c.p. abuso dei mezzi di correzione;
 Art. 600 c.p. riduzione in schiavitù;
 Art. 600-bis c.p. prostituzione minorile;
 Art. 600-ter c.p. pornografia minorile;
 Art. 600-quater c.p. detenzione di materiale pedopornografico;
 Art. 601 c.p. tratta e commercio di schiavi;
 Art. 602 c.p. alienazione e acquisto di schiavi;
 Art. 609-bis c.p. violenza sessuale e violenza sessuale aggravata;
 Art. 609-quater c.p. atti sessuali con minorenne;
 Art. 609-quinques c.p. corruzione di minorenne;
 Art. 609-octies c.p. violenza sessuale di gruppo
ha la possibilità di allontanare dalla casa familiare l’agente nel caso in cui vi sia grave pericolo per l’integrità psico-fisica della vittima.
La polizia giudiziaria potrà effettuare l’allontanamento previo nulla osta del PM comunicato agli operanti sia telefonicamente che con mezzi telematici; è evidente che le informazioni al PM giungeranno dalla medesima polizia giudiziaria che a sua volta – soprattutto in difetto di eventuali tracce evidenti del commesso reato – dovrà basarsi sul resoconto della persona offesa.
Si tratta, come detto, di un interevento del Legislatore che appare utile sotto l’importante profilo della pragmaticità e della tempestività ma che, inevitabilmente, presta il fianco ad applicazioni approssimative (da parte degli operatori del diritto) ed eventualmente strumentali nel caso di malafade della asserita vittima che potrà contare su un approccio estremamente prudente (e, quindi, tendente ad applicare l’istituto) della Polizia Giudiziaria e del PM. Dal conto suo, l’accusato potrà difficilmente discolparsi in quel frangente ove non è previsto praticamente alcun tipo di contraddittorio. La sostanziale dirompenza della norma è completata dalla nuova previsione dell’art. 449 c.p.p. comma 5 seconda parte (casi e modi del giudizio direttissimo) per il quale, quando una persona è allontanata dalla casa familiare, può essere citata per il giudizio direttissimo e la convalida dell’arresto (previa autorizzazione del PM) entro le successive 48 ore.
– Il nuovo comma 3-bis dell’art. 408 c.p.p. (richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato) prevede ora che l’avviso della richiesta di archiviazione sia sempre e comunque notificato alla persona offesa da reato con violenza sulla persona (prima della novella l’avviso della richiesta del PM era disposta solo nel caso di espressa richiesta della vittima) e che i termini per proporre opposizione alla predetta istanza del PM siano elevati a venti giorni (prima della modifica il termine per presentare opposizione alla richiesta di archiviazione era di dieci giorni). Anche questa nuova disposizione è chiaramente voluta dal Legislatore per assicurare alla vittima da reato un ruolo sempre più attivo nelle dinamiche processuali divenendo un interlocutore agevolato nelle sue iniziative defensionali.
L’art. 415-bis c.p.p. (avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari), cardine del processo penale poiché primo atto a partire dal quale l’accusato può consultare e fare copia di tutti gli atti dell’accusa, prevede che anche la vittima dei reati ex artt. 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia) e 612-bis c.p. (atti persecutori ovvero stalking) riceverà la notifica della conclusione delle indagini preliminari a carico dell’indagato.
Prima della introduzione della novella la persona offesa non era destinataria dell’avviso di cui si tratta.
Anche questa nuova introduzione del Legislatore potenzia le facoltà della vittima da reato (a differenza di una impostazione assai risalente e radicata nel nostro diritto penale per il quale la persona offesa “è un ospite” del processo). A mezzo del difensore la vittima potrà avere prontamente tutti gli atti alla base dell’accusa mossa all’indagato e, quindi, potrà attivarsi (con il difensore) per interloquire con il PM ed il Giudice attraverso richieste e memorie, effettuare indagini investigative difensive e prepararsi con tempestività all’eventuale processo.
– Il comma 4-quater dell’art. 498 c.p.p. (esame diretto e controesame) prevede che per particolari reati (tra cui i maltrattamenti in famiglia) il controesame della persona offesa possa essere condotto con modalità protette
– Infine, l’ammonimento orale del Questore in caso di atti persecutori ex art. 8 D.L. 11/2009 è oggi esteso anche ai casi di lesioni (anche lievi) frutto di violenza domestica (la novella è prevista all’art. 3 della Legge in commento). Il Questore potrà attivarsi con l’ammonimento (a seguito del quale potranno essere ritirate all’ammonito sia la patente di guida che l’autorizzazione a detenere armi) anche per iniziative degli agenti di polizia in servizio presso gli ospedali (la segnalazione non potrà più essere anonima come era previsto nel D.L. 93/2013). Nel caso di stalking l’ammonimento prevede che si possa procedere (nel caso in cui le condotte dell’ammonito non cessino) di ufficio e non a seguito di querela.
In ogni caso, a meno che la segnalazione sia manifestamente infondata, nel provvedimento saranno omesse le generalità del segnalante (è da rilevare che la richiesta ammonimento è remissibile e, anche se in infondata, non realizza il reato di calunnia non essendo diretta all’autorità Giudiziaria ma amministrativa).

Cambiano, quindi, diversi istituti ed anche alcuni fondamentali assetti della procedura penale.
Le innovazioni sono – come non ho mancato di sottolineare – il segnale di uno sforzo del Legislatore di attualizzare e rendere più efficaci alcune norme finalizzate alla repressione di reati che hanno destato e destano grande allarme sociale.
Solo il tempo ci aiuterà a capire la reale portata delle innovazioni introdotte dal Legislatore e, soprattutto, servirà ad applicare sempre meglio questi potentissimi nuovi mezzi del diritto sia sostanziale che processuale.

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