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Banca DNA

Continuiamo con questo articolo l’analisi delle novità nel campo dell’utilizzo forense del DNA.

In particolare, pubblichiamo l’articolo del Dott. Biondo pubblicato sul numero di novembre 2016 della rivista “Polizia moderna” mensile ufficiale della Polizia di Stato (si riporterà fedelmente il testo pubblicato sulla rivista).

Il pregevole articolo spiega in maniera accurata e chiara la nascita e lo scopo della banca dati del DNA (BDN – Dna ovvero Banca Dati Nazionale del Dna) nata alla fine dell’estate del 2015 con il preciso scopo di istituire una data base ove vengono raccolti e conservati i campioni di saliva (e, quindi, di DNA) di tutti coloro che vengono colpiti da un provvedimento restrittivo della libertà da parte dell’Autorità Giudiziaria (arresto e fermo).

La Banca Dati avrà – ovviamente – quale primo scopo quello di rintracciare più facilmente ed identificare gli autori di reati (ed il sistema di identificazione tramite il campione biologico si affiancherà a quello tramite le impronte digitali) ma anche quello di rendere più agevole e veloce l’ identificazione di persone scomparse e l’identificazione dir esti cadaverici e di cadaveri conservati magari per anni nelle celle frigorifere degli istituti di medicina legale del nostro Paese.

L’istituzione della Banca Dati Nazionale del Dna prevede – con la legge n. 85 del 2009 – l’utilizzo di procedure specifiche per il compionamento del DNA (ad opera di personale preparato specificatamente) e soprattutto per il confronto dei profili campionati con quelli prelevati presso la scena del crimine.

La finalità è anche quella di rendere più agevole e veloce (sempre con il massimo rispetto della privacy del cittadino) la collaborazione tra forze di polizia anche a livello internazionale (collaborazione quanto mai opportuna preso atto dell’allarme terrorismo sul suolo europeo e mondiale in generale) per la pronta repressione di crimini transnazionali.

Riguardo all’utilità (e per certi aspetti alla necessità) di una banca dati del Dna per la migliore repressione del crimine, davvero impressionanti le statistiche che l’Autore cita. In Inghilterra, dove la banca dati del DNA esiste dal 1995, già a partire dal 2004 la percentuale di identificazione dei profili genetici reperiti sulla scena del crimine e quelli custoditi nella banca dati era del 46%. Nel 2014 tale percentuale era già salita al 62% ovvero nel 62% dei casi era stato possibile risalire all’identità del soggetto il cui DNA era stato trovato sulla scena del crimine!

La parola all’Autore.

Un’arma in più.

Di Renato Biondo

Direttore della Banca dati nazionale del Dna.

Servizio sistema informativo interforze – Direzione centrale polizia criminale

1. NASCITA E SCOPI DELLA BDN – DNA

Il disco verde è arrivato all’inizio dell’estate 2015, quando il Consiglio dei Ministri n. 72, la mattina del 3 luglio ha deliberato l’approvazione di un regolamento per disciplinare le modalità di funzionamento e di organizzazione della BDN  – Dna, acronimo di Banca dati nazionale del Dna, da istituirsi presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale polizia criminale, Servizio per il sistema informativo interforze.

Un vero e proprio via libera all’istituzione di una banca dati che renderà possibile procedere alla raccolta dei profili del Dna  dei soggetti colpiti, nell’ambito di un procedimento penale, da un provvedimento restrittivo della libertà personale disposto dall’autorità giudiziaria. Sarà, inoltre, possibile procedere al successivo confronto con i profili del Dna non identificati acquisiti dai reperti biologici trovati sulla scena del crimine dalla polizia giudiziaria al fine di facilitare l’identificazione degli autori dei delitti.

La BDN – Dna consentirà inoltre all’autorità giudiziaria e alla polizia giudiziaria di interrogare e ricevere interrogazioni di profili del Dna dalle omologhe banche dati internazionali per le finalità di collaborazione internazionale di polizia in adesione al Trattato di Prum ed alle cosiddette “Decisioni di Prum (le Decisioni quadro del Consiglio dell’Unione europea 2008/615/GAI e 2008/616/GAI) allo scopo di contrastare il terrorismo e la criminalità transfrontaliera”.

Un’altra data fondamentale nella lunga corsa alla realizzazione della banca dati nazionale è sicuramente il 6 ottobre 2015, giorno in cui le competenti Commissioni parlamentari hanno espresso parere favorevole, con osservazioni, all’atto del Governo n. 202 riguardante lo schema di regolamento sulla Banca dati. In tal modo si è concluso l’iter parlamentare previsto dalla legge 30 giugno 2009, n. 85 e si è aperta la strada alla creazione, per la prima volta in Italia, di una banca dati nazionale del Dna a fini giudiziari che provvederà altresì alla raccolta dei profili del Dna di persone scomparse o loro consanguinei e al raffronto con quelli raccolti da cadaveri e resti cadaverici non identificati, al fine di dare un nome ad alcuni dei corpi che giacciono da tempo negli obitori o negli istituti di medicina legale.

Visto che la Banca dati nazionale del Dna raccoglierà i profili provenienti da laboratori accreditati a norma UNI CEI EN ISO/IEC17025, nel corso del 2017 alcuni dei servizi offerti dalla BDN – Dna saranno anche loro certificati, questa volta a norma ISO 9001:2015 ed orientati allo standard di qualità della sicurezza delle informazioni ISO/IEC 27001.

2. COME FUNZIONA LA BANCA DATI DAL PUNTO DI VISTA DELLA PRIVACY

Uno degli scopi di questo inserto è sicuramente quello di spiegare il funzionamento della banca dati, ma anche di illustrarne le principali caratteristiche tecniche.

Caratteristiche che fanno della BDN – Dna italiana uno strumento di indagine all’avanguardia per la magistratura e per le forze di polizia, sia dal punto di vista tecnologico che dal punto di vista della certezza e sicurezza dei dati. La citata legge 30 giugno 2009, n. 85 all’articolo 5, comma 1 definisce, senza ombra di dubbio, lo scopo principale della BDN  – Dna: facilitare l’identificazione degli autori dei delitti.

Ciò significa che il profilo del Dna entra di diritto a far parte degli strumenti tecnologici che giuridicamente consentono l’identificazione del soggetto. Tutti noi sappiamo che chiunque può fornire false generalità, e in questo caso l’unico modo per identificare in modo certo una persona nei cui confronti vengono svolte le indagini è acquisire le sue impronte digitali. Il sistema che acquisisce e gestisce le impronte digitali è l’Automated fingerprint identification system (Afis) del Casellario centrale d’identità collocato presso la Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato, Servizio di polizia scientifica. In ragione di quanto detto sopra, si è definito un nuovo e più efficace metodo di identificazione basato sia sull’impronta digitale che sull’impronta genetica (il profilo del Dna).

In sostanza una doppia chiave indipendente dalle generalità fornite dal soggetto. I dati personali del soggetto che viene sottoposto al prelievo di saliva sono e restano quindi nel sistema Afis. Questo accorgimento tecnico fa sic he la BDN – Dna contenga solo informazioni anonimizzate che non consentiranno mai l’identificazione diretta del soggetto. L’informazione contenuta nella BDN – Dna  e relativa ad un dato soggetto è rappresentata da una coppia di valori: un numero identificativo univoco del soggetto, generato dal sistema AFIS,  associato al suo profilo del Dna  effettuato presso il Laboratorio centrale per la BDN – Dna, incardinato nel Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Questo requisito è infatti richiesto dall’articolo 12, comma 1 della legge n. 85/2009 dove viene espressamente riportato che “i profili del Dna e i relativi campioni biologici  non contengono le informazioni che consentono l’identificazione diretta del soggetto cui sono riferiti”.

Quando la banca dati troverà una concordanza tra un profilo del Dna noto (i soggetti ex articolo 9) ed un profilo del Dna sconosciuto (scena del crimine), in questo caso e solo in questo caso, avverrà l’abbinamento dei dati anagrafici del soggetto attraverso il numero identificativo rilasciato al momento del prelievo dal sistema Afis. Questo consentirà all’Autorità giudiziaria ed alla polizia giudiziaria di identificare il soggetto. Tale operazione è vietata al personale addetto alla banca dati e potrà essere svolta solo da un numero ristretto di personale in servizio all’Afis attraverso una procedura informatica del tutto simile alle procedure di accesso utilizzate dai privati per poter accedere al loro conto corrente bancario via internet, ovvero attraverso un certificato digitale ad uso personale (Otp, smart card, etc). Al fine di consentire la verifica della liceità dei trattamenti dei dati, oltre a porre in essere tutte le necessarie misure di sicurezza, registra anche tutte le operazioni effettuate dai vari utenti (figure previste per il trattamento dei dati da un successivo decreto interministeriale) in appositi supporti e le conserva per venti anni.

3. CERTEZZA E QUALITA’ DEL DATO PRESENTE  NELLA BDN – DNA.

Per la prima volta una legge italiana prevede espressamente che, nel corso del procedimento penale, se sono tipizzati profili del Dna da reperti biologici a mezzo di accertamento tecnico, consulenza tecnica o perizia, per l’inserimento nella banca dati, l’autorità giudiziaria dovrà richiedere ai laboratori delle forze di polizia o di altre istituzioni di elevata specializzazione che la tipizzazione del profilo del Dna sia eseguita sulla base dei parametri riconosciuti a livello internazionale e indicati dalla Rete europea degli Istituti di scienze forensi (Enfsi), e solo nei laboratori i cui metodi di prova sono accreditati secondo lo standard  internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

Questo è uno degli aspetti più significativi della norma: i laboratori che forniscono il servizio nell’ambito di un procedimento penale devono effettuare l’analisi del Dna secondo uno standard tecnico ben preciso che viene certificato a livello nazionale da un ente terzo, Accredia, l’ente unico nazionale di certificazione mutuamente riconosciuto a livello internazionale.

Il passaggio si può definire storico da un punto di vista tecnico – giuridico. Nelle aule di giustizia,  i magistrati e gli avvocati partiranno da un dato certo,  l’accreditamento dell’analisi del Dna prima che diventi prova nel dibattimento:  le varie fase dell’analisi  che portano alla tipizzazione del Dna in un laboratorio accreditato non saranno oggetto di discussione dibattimentale, poiché il metodo di prova utilizzato è stato già verificato e riconosciuto sia a livello nazionale che internazionale.

Qui è bene fare una precisazione. Quando un metodo di prova (il processo che complessivamente parte dal campione oggetto dell’analisi e termina con il risultato, ovvero il profilo del Dna del campione) è effettuato da un laboratorio che ha superato con esito positivo le verifiche per l’accreditamento nazionale significa che tutte le fasi del processo di tipizzazione del Dna sono scritte e descritte e hanno passato diverse verifiche tecniche che ne fanno un’analisi inattaccabile da un punto di vista tecnico – procedurale. Attualmente i laboratori in Italia, la cui prova del Dna è accreditata a partire dall’analisi del campione o reperto biologico, sono poco più di una decina su tutto il territorio nazionale (Roma, Cagliari, Napoli, Palermo, Messina, Reggio Calabria, Firenze, Parma, Torino e Orbassano) la maggior parte dei quali appartiene alle forze di polizia, gli altri ad enti terzi.

Consultando il sito dell’ente nazionale di accreditamento, www.accredia.it, alla voce banche dati, laboratorio di prova, è possibile vedere tutti i laboratori accreditati, con le relative informazioni.

È chiaro che la partenza della BDN – Dna determinerà un iniziale limite basato sulla qualità dei dati. Se l’autorità giudiziaria non farà eseguire la tipizzazione del Dna sotto forma di accertamento tecnico, consulenza tecnica o perizia da un laboratorio accreditato si precluderebbe la possibilità di inserire i profili genetici nella BDN – Dna. Questo aspetto è sicuramente un elemento di novità nell’ambito della fase di incarico al consulente tecnico o perito nell’ambito di un procedimento penale: sarà necessario che l’esperto nominato dichiari se l’analisi dei profili del Dna verrà svolta o meno in un laboratorio accreditato, identificato con un numero di Accredia e con una denominazione del metodo di prova.  Cosa succederà ai profili del Dna analizzati nel corso di procedimenti penali pregressi, che fine faranno? Il decreto presidenziale definisce una regolamentazione basata su due criteri cardine. Il primo dei criteri è legato alla capacità identificativa del profilo del Dna ed il secondo alla qualità, dimostrabile, del profilo del Dna. La banca dati sarà costituita da due livelli. Il primo livello sarà impiegato ai fini investigativi in ambito nazionale e conterrà tutti i profili del Dna che sono costituiti a partire da un numero di punti (i cosiddetti loci o marcatori) pari a 7 e non necessariamente ottenuti da laboratori accreditati a norma UNI CEI EN ISO/IEC17025. Il secondo livello con finalità identificativa, conterrà profili del Dna che sono costituiti a partire da un numero di marcatori uguale o superiore a 10 e ottenuti da laboratori accreditati a norma UNI CEI EN ISO/IEC 17015. Quest’ultimo livello sarà interrogabile anche a livello internazionale. Data la qualità dei profili del Dna presenti al secondo livello, una loro eventuale concordanza permette l’identificazione certa del soggetto.

Non è possibile trasmettere al secondo livello della Banca dati una commistione di più profili del Dna fatto salvo il caso in cui le due componenti siano distinguibili. Ad esempio nel caso di una violenza sessuale qualora la componente maggioritaria sia chiaramente distinguibile dalla componente minoritaria, sarà possibile trasmettere al secondo livello della banca dati la sola componente maggioritaria riconducibile ad un individuo. La regola tecnica che ci si è dati è che la componente maggioritaria deve essere superiore di almeno tre volte alla componente minoritaria ed il risultato deve essere confermato da un doppio esperimento con due kit commerciali in cui si devono chiaramente sovrapporre un numero non inferiore a dieci loci.

4. QUALITA’ DEL PROCESSO E QUALITA’ DEL RISULTATO PRODOTTO NEL LABORATORIO CENTRALE PER LA BDN  – DNA

La tipizzazione del Dna dei soggetti di cui all’articolo 9 della legge n. 85/2009 viene svolta a livello nazionale dal solo Laboratorio centrale per la BDN – Dna istituito presso il polo logistico di Rebibbia, afferente al ministero della giustizia, Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, e si svolgerà con una modalità per cui a ciascun soggetto, secondo quanto imposto dal regolamento di attuazione, verrà fatta una doppia tipizzazione del Dna con kit commerciali di ditte diverse, ma che analizzano gli stessi marcatori genetici. Questo significa che il doppio passaggio tecnico riduce ancora ulteriormente la possibilità di errori di interpretazione del profilo del Dna. In pratica alla tipizzazione del Dna dei soggetti si applicherà quella che viene definita come la qualità del prodotto.

Questo passaggio tecnico corrisponde a quanto richiesto dall’articolo 5, comma 1 e dall’articolo 7, comma 1, lettera d), della legge n. 85/2009, ovvero consentirà di affermare con certezza assoluta che l’analisi del profilo del Dnadei soggetti che verrà effettuata dai biologi del Corpo di Polizia Penitenziaria del Laboratorio centrale è sostanzialmente a prova di errore, ovvero la popolazione di confronto dei profili del Dna è certa.

Questo consentirà di identificare con il profilo del Dna univocamente la persona che ha lasciato quella traccia biologica acquisita nel corso di un procedimento penale; rimane l’unica eccezione biologica il caso dei gemelli identici (anche se in quest’ultimo caso sarà l’impronta digitale quella che permetterà di distinguere l’identità ei gemelli omozigoti in questione).

Questa scelta è stata dettata dalle seguenti motivazioni: 1) la doppia analisi oggi è possibile visto la riduzione dei costi di analisi di tipizzazione del Dna (in media, oggi si aggira a circa 50 euro a campione); 2) il maggiore numero di loci analizzabili oggi, 24 markers, ha consentito di incrementare il potere di identificazione e di confronto con quanto ottenibile da un reperto biologico acquisito sulla scena del crimine, quando il set di marcatori standard europeo per lo scambio dati definito nel 2009 (European Standard Set ESS) è fermo a dodici marcatori; 3) a partire dal 2017 il set di marcatori americano di riferimento sarà di venti loci e questo è in linea al set di marcatori italiano; 4) i dati statistici forniti dalle banche dati Dna europee indicano che a partire da dieci marcatori i candidati possibili in caso di concordanza è ridotto ad un unico soggetto, cioè solo il profilo del Dna di una persona con almeno dieci marcatori corrisponde ad uno ed uno solo profilo del Dna acquisito sulla scena del crimine. In Italia, ci sono stati già casi in cui questo numero non è stato sufficiente in quanto gli affiliati ad un clan di criminalità organizzata sono spesso legati da vincoli di sangue, parenti anche alla lontana, e quindi hanno Dna molto “simili”. Pertanto, il set di marcatori italiano di 24 markers consente alla nostra banca dati di poter identificare con estrema certezza anche in casi dove i soggetti presentano vincoli di parentela. Questo ci consente, da ultimi arrivati, di confrontarci tecnicamente con qualunque Dna database a livello mondiale, per almeno per i prossimi 10 anni.

L’attività svolta dal Laboratorio centrale per la BDN – Dna è un altro aspetto fondamentale di novità rispetto alla situazione attuale. Oggi l’attività di tipizzazione del Dna dei soggetti di cui all’articolo 9 viene effettuata dagli stessi laboratori che analizzano i reperti biologici acquisiti sulla scena del crimine, mentre con la partenza della banca dati la tipizzazione del Dna dei soggetti verrà effettuata da un unico laboratorio  a livello nazionale, il Laboratorio centrale per la BDN – Dna del ministero della Giustizia, Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.

Quindi vi sarà un solo laboratorio nazionale, il Laboratorio centrale la cui attività è descritta nell’articolo 8 della legge n. 85/2009, che potrà tipizzare e conservare i campioni biologici riferiti ai soggetti e nulla altro. Questa è un’ulteriore garanzia che nei laboratori verranno trattati materiali omogenei: da una parte i Laboratori delle forze di polizia o di altre istituzioni  di elevata specializzazione che effettueranno la  tipizzazione de Dna proveniente dai reperti biologici acquisiti sulla scena del crimine, da campioni riferibili alle persone scomparse e loro consanguinei e da resti cadaverici e dall’altra parte, il Laboratorio centrale per la BDN – Dna che effettuerà solo la tipizzazione del Dna dei soggetti di cui all’articolo 9 della legge e la conservazione dei campioni biologici.

DNA in Italia

5. L’INSERIMENTO DEL PROFILO DEL DNA IN BANCA DATI

Se nel corso di un procedimento penale l’autorità giudiziaria dispone la tipizzazione del Dna a partire dai reperti biologici acquisiti sulla scena del crimine, i profili del Dna sconosciuti ottenuti verranno inseriti nella banca dati nazionale del Dna da parte della polizia giudiziaria. Quindi non ci saranno più banche dati del Dna distinte per ogni singola forza di polizia, ma i dati confluiranno in un’unica banca dati nazionale Dna, con evidenti risparmi di costi di gestione e di poter incrementare la possibilità di legare casi prima non collegati a livello investigativo.

L’inserimento del profilo del Dna nella banca dati verrà fatto solo da personale della polizia giudiziaria specificatamente addestrato e formato. L’aspetto formativo è stato gestito dal Servizio per il sistema informativo interforze per tutte le forze di polizia per la prima volta attraverso il sistema di formazione a distanza (e – learning).

Il profilo del Dna verrà inserito nella banca dati utilizzando il software Codis (Combined Dna index system) fornito dal FBI,  specifico per la gestione dei profili del Dna ed utilizzato nel circa 80% dei Paese europei che hanno una BDN –Dna. Questo ha di fatto creato uno standard tecnico informatico anche per la banche dati Dna come per altre banche dati forensi. La procedura prevede l’inserimento attraverso la modalità del doppio cieco, ovvero l’operatore inserirà la prima volta il profilo del Dna (una serie numerica); il software non rende visualizzabili i valori inseriti, quindi lo stesso operatore inserisce nuovamente il profilo del Dna ed al termine dell’operazione il software confronta il dato inserito la prima volta con quello inserito la seconda volta e solo nel caso in cui i valori sono identici, il profilo viene accettato dal sistema e può essere inserito nella banca dati. Quindi la procedura del doppio cieco assicura da qualsiasi errore di inserimento.

Una volta inserito il profilo verrà comparato automaticamente con tutti i profili del Dna presenti nella banca dati, per verificare che vi sia o meno concordanza con un altro profilo già presente nella banca dati. In questo caso avremo una concordanza positiva o match o hit. Nel caso contrario avremo una esclusione altrettanto certa dell’assenza del profilo nella banca dati.

Questa operazione vale per basi dati distinte, ovvero i confronti di profili del Dna sono possibili solo tra i soggetti ex articolo 9 versus scena del crimine e tra i profili del Dna di persone scomparse versus consanguinei e resti umani non identificati.

Il regolamento vieta la ricerca di un profilo del Dna in entrambi le due basi dati. Il vincolo è determinato dalla motivazione iniziale della ricerca se per fini di identificazione dell’autore di un reato (soggetti vs scena del crimine) o per fini di identificazione di persona scomparsa (persona scomparsa vs consanguinei o resti cadaverici non identificati).

Nel caso, come previsto dalla leg. n. 85/2009, in cui la tipizzazione del Dna venga svolta da laboratori di istituzioni di elevata specializzazione, pubblici o privati che siano, i profili del Dna  così ottenuti verranno trasmessi al personale specializzato della forza di polizia che svolge le indagini su disposizione dell’Autorità giudiziaria, che è l’unico a cui è consentito accedere alla BDN – Dna.

6. LO SCAMBIO DATI INTERNAZIONALE

La legge n. 85/2009 all’articolo 12, comma 2, prevede altresì che l’accesso ai dati contenuti nella banca dati possa avvenire anche per finalità di collaborazione internazionale di polizia. È questo il caso concreto di collaborazione di polizia e giudiziaria prevista sia dal Trattato di Prum che dalle cosiddette “Decisioni Prum” (le Decisioni quadro del Consiglio dell’Unione europea 2008/615/GAI e 2008/616/GAI).  Ogni Paese ha un suo punto di contatto nazionale o Single point of contact (Spoc) per la gestione dello scambio dati.

Per l’Italia è il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia (Scip) presso la Direzione centrale polizia criminale, un servizio a carattere interforze che è l’interfaccia nazionale attraverso cui gli altri Stati membri potranno interrogare la BDN – Dna italiana. Anche in questo caso gli accessi informatici sono gestiti attraverso misure di sicurezza idonee e compatibili con gli standard richiesti dall’Autorità garante per la protezione dei dati personali, che è anche l’Autorità di garanzia della BDN – Dna.

L’interrogazione prevede la ricerca delle banche dati attraverso lo scambio dei profili  del Dna che però hanno un identificativo nazionale che non consente l’identificazione diretta del soggetto. Solo in caso di hit positivo il punto di contatto nazionale e quello estero, previa verifica della qualità del dato trasmesso, possono attivare la procedura di collaborazione giudiziaria e, solo successivamente, poter procedere allo scambio dei dati personali del soggetto cui è legato il profilo del Dna.

Questa modalità consente di interrogare una banca dati e ricevere una risposta entro 15 minuti, sia in caso di esito positivo che negativo. Consente così a chi svolge le indagini di avere una risposta  sulla “presenza/non presenza” (hit/no hit) del profilo del Dna ricercato nella banca dati in tempi rapidissimi soprattutto nel caso, come questo, dove le motivazioni della ricerca sono terrorismo e criminalità transfrontaliera, non ultimi gli attentati del 13 novembre 2015 a Parigi.

7. LA CONSERVAZIONE E LA CANCELLAZIONE DEI PROFILI DEL DNA E LA DISTRUZIONE DEL CAMPIONE BIOLOGICO

I tempi di conservazione dei profili del Dna sono stabiliti dal regolamento dopo aver raggiunto l’intesa con l’Autorità Garante della protezione dei dati personali, e sono pari a trenta anni dalla data dell’ultima registrazione delle operazioni di identificazione e prelievo, indicate all’articolo 5, comma 1, del regolamento. Il periodo di conservazione è elevato a quaranta anni nel caso in cui il profilo del Dna si riferisca a persone condannate con sentenza irrevocabile per uno o più dei reati per i quali la legge prevede l’arresto obbligatorio in flagranza , o per taluno dei reati di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale ovvero nel caso in cui sia stata ritenuta la recidiva in sede di emissione di sentenza di condanna irrevocabile. Al fine di evitare che per uno stesso soggetto vengano conservati in Banca dati più profili del Dna, viene specificato che in caso di concordanza del profilo del Dna ottenuto da un reperto con quello ottenuto da un campione, nella Banca dati è conservato il solo profilo del Dna acquisito dal campione biologico, per la durata massima prevista dalle disposizioni sopra descritte.

Per la cancellazione ci viene in aiuto anche l’articolo 13 della legge n. 85/2009 il quale prevede che a seguito di assoluzione con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste, perché l’imputato non lo ha commesso, perché il fatto non costituisce reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, è disposta d’ufficio la cancellazione del profilo del Dna acquisiti ai sensi dell’articolo 9 della legge e la distruzione dei relativi campioni biologici. L’articolo continua al comma 2 prevedendo che a seguito di identificazione di cadavere o di resti cadaverici, nonché di  ritrovamento di persona scomparsa, è disposta d’ufficio la cancellazione dei profili del Dna acquisiti ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera c) e la distruzione dei relativi campioni biologici. Inoltre, nel caso in cui le operazioni di prelievo sono state compiute in violazione alle disposizioni previste dall’articolo 9, si procede d’ufficio alla cancellazione del profilo del Dna  e alla distruzione del relativo campione biologico. Il regolamento disciplina anche il trattamento del campione biologico ed in particolare dispone che il Dna estratto dai campioni biologici, dopo la sua completa tipizzazione venga distrutto e che le operazioni di distruzione devono essere verbalizzate da parte del personale del laboratorio centrale per la banca dati. La parte del campione biologico non utilizzata ed il secondo campione di riserva saranno conservati per un periodo di otto anni. Decorso tale termine, i campioni biologici devono essere distrutti da parte del personale in servizio presso il laboratorio centrale.

8. LA BANCA DATI DELLE PERSONE SCOMPARSE E DEI RESTI CADAVERICI NON IDENTIFICATI

Un aspetto che rende unica la BDN – Dna italiana è legato alla volontà del legislatore di creare in Italia, una banca dati finalizzata anche all’identificazione delle persone scomparse, a partire da resti umani non identificati, che magari sono custoditi da tempo, anche anni, negli Istituti di medicina legale senza poter essere associate ad un nome.

Il software CODIS in uso alla banca dati consentirà di incrociare i dati dei profili del Dna delle persone scomparse con quelli riferibili ai consanguinei ed ai resti cadaverici non identificati e attraverso l’applicativo software PopStat consentirà di effettuare anche i calcoli biostatistici necessari all’identificazione di un cadavere. In questo caso lo strumento tecnologico consentirà di dare un nome e cognome a corpi finora classificati come sconosciuti e consentire ai familiari di poter andare a rendere omaggio al proprio caro.

9. BENEFICI E PROSPETTIVE FUTURE DELLE BANCHE DATI DNA

Una banca dati nazionale del Dna consente al sistema Paese di dotarsi di uno strumento unico che raccoglie i profili del Dna di soggetti che il legislatore ha individuato nella legge essere sottoposti a campionamento per confrontare il loro Dna con i profili del Dna che sono rimasti sconosciuti e acquisiti sulla scena di un crimine. Quando la banca dati effettua il confronto tra le categorie e trova una concordanza (hit/match positivo) l’esito è comunicato alle Forze di polizia e all’Autorità giudiziaria per i successivi atti di competenza. Per vederne i benefici basta prendere  ad esempio  la prima banca dati Dna europea, quella istituita nel Regno Unito nel 1995. Già nel 2004 la percentuale dei profili del Dna sconosciuti riferibili ai reperti acquisiti sulla scena di un crimine che hanno trovato una concordanza con i profili del Dna delle persone presenti nella banca dati è stata del 45%. Questo significa che al 45% del Dna sconosciuti acquisiti durante un sopralluogo della polizia giudiziaria sulla scena del crimine è stato dato un nome e un cognome. Nell’anno 2014 questa percentuale è passata a circa il 62%, ovvero ad un reperto biologico su due acquisito sulla scena del crimine è stato possibile associare il nome e cognome di una persona presente nella banca dati.

Nel prossimo futuro andremo a migliorare i tempi necessari a estrapolare un profilo del Dna da un campione e la successiva ricerca del profilo Dna in banca dati. L’11 agosto 2015 il Key Forensic Service da una collaborazione con la società IntegenX ha inserito per la prima volta nella BDN – Dna inglese un profilo analizzato da uno strumento portatile denominato RapidHIT che consente l’analisi contemporanea di 8 campioni di Dna, a partire dal prelievo salivare, in 90 minuti e l’invio del profilo del Dna direttamente in banca dati per le successive ricerche. Nel mese di settembre la stessa società ha presentato uno strumento di dimensioni ulteriormente ridotte rispetto al modello precedentemente mostrato, ma che consente l’analisi di un solo campione di saliva alla volta in 70 minuti, con un livello di sicurezza di utilizzo incrementato attraverso l’uso di sistemi di autenticazione biometrici dell’utente, e un’immediata informazione sulla qualità del dato di Dna estratto dal campione. Questa strumentazione, una volta definito l’ambito di applicazione, accreditato come metodo di prova a norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e definite le misure di sicurezza stringenti, potrà essere sicuramente uno strumento di identificazione utile sotto diversi aspetti sia per la gestione in sicurezza dell’informazione e sia per la rapidità dell’analisi (70 minuti) e della ricerca in un database nazionale (qualche minuto) o in un database internazionale (15 minuti).

(introduzione a cura dell’Avv. Giuseppe de Lalla. Ogni diritto riservato).

 

 

 

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