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Si.

Il codice lo prevede espressamente.
l’Articolo 96 comma III del c.p.p. prevede che la nomina del difensore di fiducia della persona fermata, arrestata, o in custodia cautelare, finchè la stessa non via ha provveduto, può essere fatta da un prossimo congiunto (…).

La nomina del difensore di ufficio eventualmente nominato “decadrà” a seguito della nomina del professionista di fiducia operata dai congiunti (che avranno la facoltà di nomina fino a quando non vi provvederà direttamente l’arrestato. Una volta che l’arrestato vi ha provveduto personalmente non sarà più possibile per i familiari effettuare alcuna nomina. Naturalmente il difensore scelto dai congiunti potrà essere confermato dall’arrestato).

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