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Il legittimo sospetto del quale tanto si parla nella recente cronaca giudiziaria, è stato introdotto nel nostro ordinamento giudiziario dalla c.d. Legge Cirami (L. n. 248/2022).
La Legge Cirami ha, infatti, ampliato i casi di rimessione del processo aggiungendo alle altre due ipotesi disciplinate dal codice di procedura penale ( riunite sotto la dicitura codicistica “gravi situazioni locali non altrimenti eliminabili”) quella del legittimo sospetto.
La rimessione del processo è un istituto previsto dal nostro legislatore per risolvere i “casi nei quali è pregiudicata l’imparzialità dell’intero ufficio giudicante territorialmente competente”.
Il legittimo sospetto si concreta in una situazione di dubbio circa l’imparzialità e la serenità del giudice riferita a motivi di ostilità ambientale.

L’imputato (firmando personalmente o per mezzo del difensore procuratore speciale) – o il Pubblico Ministero – se ha motivo di dubitare (ovviamente in maniera seria, robusta e possibilmente documentata) potranno depositare apposita istanza (con ogni allegato ritenuto necessario) presso la cancelleria del Giudice che si ritiene non imparziale (ovvero quello che, in difetto dell’istanza, giudicherebbe l’imputato) ed entro sette giorni dovrà anche provvedere a notificarne una copia alla parte avversa.

Il Giudice “sospettato” presso la cui cancelleria è depositata la richiesta, ha il dovere di trasmetterla alla Corte di cassazione che deciderà sull’accoglibilità o meno dell’istanza.

Unitamente alla richeista, il Giudice di cui sopra potrà trasmettere alla Corte di Cassazione anche eventuali osservazioni.

In attesa della decisione, il Giudice o la Corte (ricorrendo alcuni presupposti), il possono disporre che il processo venga sospeso fino alla decisione sull’istanza.

Se l’istanza sarà accolta, avanti al “nuovo” Giudice designato si istuirà il processo e verranno ripetuti (per quanto possibile) gli adempimenti fino a quel momento svolti nel corso del processo.

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