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Commentiamo in questa sede una recente Sentenza di merito – emessa dal Tribunale di Busto Arsizio il 15 maggio 2014, depositata l’11 luglio 2014 – che permette di saggiare i primi effetti della Sentenza della Corte Costituzionale n. 32/2014 che ha dichiarato l’illegittimità delle norme della Legge n. 49/2006 (c.d. Legge Fini – Giovanardi) che avevano modificato il Testo Unico in materia di stupefacenti (DPR 309/1990 c.d. Legge Iervolino-Vassalli) prevedendo la parificazione, anche sotto il profilo sanzionatorio, tra le c.d. ”droghe leggere

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e “droghe pesanti”.

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In particolare, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies della Legge Fini-Giovanardi, comportando la caducazione degli artt. 13 e 14 del T.U. sugli Stupefacenti, così come modificati, e del sistema tabellare previsto da tali disposizioni.

Difatti, il sistema tabellare sub legge Fini-Giovanardi prevedeva due sole tabelle (la I per tutte quante le sostanze stupefacenti e la II per le sostanze medicinali), mentre quello sub Legge Iervolino-Vassalli prevedeva sei tabelle (delle quali la I relativa alle droghe pesanti, la II relativa alle droghe leggere e la III e la IV relative alle sostanze medicinali rispettivamente equiparate, ai fini sanzionatori, alle droghe pesanti e alle droghe leggere; la V e la VI non richiamate invece dall’art. 73 T.U. Stup.).
L’effetto della declaratoria di incostituzionalità delle norme della Legge Fini-Giovanardi è stato, pertanto, quello di determinare la “reviviscenza” delle previgenti fattispecie delittuose e delle relative tabelle (ovvero quelle vigenti nella versione originaria della Legge Iervolino-Vassalli) con la conseguente previsione di un diverso trattamento sanzionatorio per le condotte illecite aventi ad oggetto le c.d. “droghe pesanti (art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309/1990 e “reviviscenti” tabelle I e III dell’art. 14) e le c.d. “droghe leggere” (art. 73, comma 4, D.P.R. n. 309/1990 e “reviviscenti” tabelle II e IV dell’art. 14).

Ciò premesso, è interessante analizzare il provvedimento emesso dal Tribunale di Busto Arsizio che, dopo aver ricostruito gli effetti della normativa in materia di stupefacenti derivanti dalla nota Sentenza della Corte Costituzionale, nel caso di specie si interroga sulla punibilità dell’attività di importazione senza autorizzazione della sostanza Diazepam

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(un farmaco della categoria delle benzodiazepine noto comunemente come il nome di Valium). Difatti, tale sostanza al momento della commissione del fatto (ossia il 2007) era inserita tra i medicinali di cui alla tabella II dell’art. 14 T.U. Stup. nella versione della Legge Fini-Giovanardi e, pertanto, la sua importazione senza autorizzazione integrava una condotta illecita sanzionata dall’art. 73 del DPR 309/1990.

Il Giudice di merito osserva come la condotta in discussione debba essere giuridicamente inquadrata alla luce dell’intervenuta dichiarazione di incostituzionalità per cui per fatti successivi all’entrata in vigore della Legge Fini Giovanardi (che in quanto incostituzionale deve considerarsi come mai entrata in vigore) occorrerà tornare ad applicare l’art. 73 nella versione originaria del DPR 309/1990, con le relative previsioni sanzionatorie e il relativo sistema tabellare.
Pertanto, si dovrà fare riferimento alle tabelle vigenti sub Legge Iervolino-Vassalli per poter valutare la punibilità delle condotte poste in essere tra il 22.03.2006, data di entrata in vigore della Legge Fini-Giovanardi, ed il 21.03.2014, data in cui è entrato in vigore il D.L. 36/2014 (convertito nella L. 79/2014) che ha introdotto un nuovo sistema tabellare (sostanzialmente riconducibile a quello previsto dalla Legge Iervolino-Vassalli).

Ciò premesso, il Tribunale di Busto Arsizio, nella sentenza in esame, rileva come l’importazione senza autorizzazione della sostanza Diazepam abbia acquisito rilevanza penale soltanto a partire dall’entrata in vigore della legge Fini Giovanardi (che collocava, come detto, tale sostanza nella tabella II). Infatti, nella vigenza della precedente normativa, la suddetta sostanza era inserita nella tabella V e, dunque, in nessuna delle quattro tabelle richiamate dalla Legge Iervolino-Vassalli relativamente alle quali l’importazione senza autorizzazione veniva sanzionata dall’art. 73 T.U. Stupef.

Pertanto, preso atto che la legge del tempo in cui il fatto è stato commesso (2007) è da considerarsi ancora quella prevista dalla “Iervolino-Vasalli”, il Giudice di merito conclude per l’insussistenza del reato contestato, riqualificando il fatto nell’illecito contravvenzionale del commercio di medicinali senza autorizzazione di cui all’art. 147, comma 2 D.Lgs. 219/06 (in ogni caso, l’imputato è stato poi prosciolto per intervenuta prescrizione).

(Articolo redatto dalla Dott.ssa Silvia Meda dello Studio Legale de Lalla. Ogni diritto riservato).

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