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La libertà controllata è una modalità di sostituzione sia delle pene detentive brevi (art. 53 L. 689/81) sia di conversione delle pene pecuniarie (art. 102 L. 689/81).
Il giudice può sostituire la pena detentiva con la libertà controllata, quando ritiene che essa non debba essere superiore ai sei mesi (art. 53 L. 689/81); tuttavia, la libertà controllata – come detto, quale sostituzione delle pene detentive brevi – è subordinata ad alcuni limiti soggettivi (recidiva, abitualità o professionalità nel reato) ed oggettivi (reati ostativi di cui all’art. 4 bis O.P.).

Il Magistrato di Sorveglianza, al quale va inoltrata l’istanza, può – inoltre – convertire in libertà controllata le pene pecuniarie:
– la multa per un periodo massimo fino ad un anno
– l’ammenda per un periodo massimo fino ai sei mesi
dopo che abbia accertato una situazione di oggettiva insolvibilità da parte del condannato (art. 102 L. 689/81).

In questo caso, il Magistrato di Sorveglianza determina le modalità di esecuzione della libertà controllata sentendo il condannato stesso, secondo quanto previsto dall’art. 107 della Legge 689/81.
La libertà controllata comporta:
1. il divieto di allontanarsi dal comune di residenza, salvo autorizzazione concessa di volta in volta ed esclusivamente per motivi di lavoro, di studio, di famiglia o di salute;
2. l’obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno, nelle ore fissate compatibilmente con gli impegni di lavoro o di studio del condannato, presso il locale ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza di questo, presso il comando dell’Arma dei carabinieri territorialmente competente;
3. il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;
4. la sospensione della patente di guida;
5. il ritiro del passaporto, nonché’ la sospensione della validità, ai fini dell’espatrio, di ogni altro documento equipollente;
6. l’obbligo di conservare e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia e nel termine da essi fissato l’ordinanza che determina le modalità di esecuzione della libertà controllata e l’eventuale provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della pena del magistrato di sorveglianza per sopravvenuti motivi di assoluta necessità.

Nei confronti del condannato il Magistrato di Sorveglianza può disporre che i centri di servizio sociale svolgano gli interventi idonei al suo reinserimento sociale.

Lo Studio Legale de Lalla si è recentemente occupato della redazione dell’istanza di conversione della pena pecuniaria (in particolare della multa) in libertà controllata per un condannato il quale si trovava nella condizione di obiettiva impossibilità di adempiere la multa inflitta con la sentenza di condanna divenuta ormai definitiva.

La vicenda trae origine dalla condanna, divenuta definitiva nel 2002, alla pena detentiva di anni 10 e di oltre 200.000,00 di multa. Il condannato, dopo aver espiato completamente la pena detentiva, inoltrava con l’assistenza dello Studio Legale dell’Avv. de Lalla istanza di conversione al Magistrato di Sorveglianza competente della pena pecuniaria in libertà controllata. Il Magistrato di Sorveglianza, come previsto dalla normativa, accoglieva l’istanza dopo aver verificato l’oggettivo stato di insolvibilità del condannato.

Riportiamo di seguito l’istanza presentata di conversione della pena pecuniaria in libertà controllata presentata dallo Studio Legale de Lalla:

ILL.MO MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA
DI MILANO

Istanza di applicazione della libertà controllata

Il sottoscritto Avv. Elvira La Ferrera del Foro di Milano, difensore di fiducia, giusta nomina che si allega al presente atto di
I.F.
nato a Milano il…… e residente in Milano via……. con domicilio in……..

PREMESSO

• Che in data 20 dicembre 2001 la Corte d’Appello di Milano – Sez. Penale in riforma della sentenza emessa in data 30/09/2000 dal Tribunale di Milano condannava il Signor Y. per i delitti previsti dagli artt. 73 co. 1 e 6 e art. 80 c. 2 e art. 74 DPR 309/1990 

alla pena di anni 14 di reclusione e alla multa di Lire 400.000.000 (pari a € 206.582,76) e alle pene accessorie della interdizione perpetua dai pubblici uffici e all’interdizione legale per la durata della pena (all. 2);
• Che la suddetta sentenza diveniva irrevocabile in data 5.2.2002;
• Che dopo un significativo periodo di carcerazione, sia preventiva che come condannato definitivo, il Magistrato di Sorveglianza concedeva all’istante per la regolarità della condotta la riduzione della pena per liberazione anticipata ex art. 54 L. 354/1975 (cfr. all.to 2 annotazioni sul certificato penale);
• come potrà essere oggetto di verifica, alla luce della copiosa documentazione che si allega alla presente, durante il lungo periodo di detenzione il Y. partecipava attivamente a tutte le attività organizzate all’interno della Casa Circondariale di X prima e a quella di Z successivamente (all.ti 3,4,5,6,7,8) in particolare, l’istante: conseguiva il diploma, collaborava alla redazione del giornalino d’istituto, partecipava a vari spettacoli teatrali presso la Casa Circondariale di X, riceveva dal Direttore della Casa Circondariale di X un encomio per l’attività svolta all’interno della struttura;
• che in data 16 marzo 2006 il Magistrato di Sorveglianza di Z ammetteva con Decreto il Y. al lavoro all’esterno ex art. 21 O.P. (all.to 9);
• Che con Ordinanza del 25.01.2007 emessa dalla Corte d’Appello di Milano veniva applicato l’indulto ex Legge n. 241 del 31.7.2006 e per l’effetto condonata la pena di anni 2 di reclusione, mesi 4 e giorni 20 oltre alla multa di € 10.000,00;

RILEVATO

• che in data 25 settembre 2006 lo Studio X con sede in ……. Via …. comunicava la propria disponibilità ad assumere il Y. con contratto di lavoro full time a tempo indeterminato;
• Che il Tribunale di …. disponeva (con Decreto applicativo del ….) la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di PS concretamente in esecuzione dal 7 agosto 2006 al …..;
• Che il Signor Y rispettava tutte le prescrizioni imposte;

EVIDENZIATO

• Che in data 11 ottobre 2007 il Magistrato di Sorveglianza di Milano alla luce delle disagiate condizioni economiche del Y. rimetteva il debito dell’istante avente ad oggetto le spese di mantenimento in carcere per il periodo di detenzione trascorso presso la Casa Circondariale di …. dal 13.3.1997 all’1.8.2006 (all.to 10);
• Che dal certificato penale non emergono annotazioni per fatti delittuosi successivi a quelli in valutazione;

PRESO ATTO

• che il Y. versa in disagiate condizioni economiche emergenti dal confronto tra l’importo obiettivamente non esiguo del debito nei confronti dell’Erario (di circa € 196.582,76) e la situazione personale dell’istante che lavora presso uno studio professionale in qualità di impiegato amministrativo percependo una retribuzione mensile di circa 1.050,00 € (all.ti 11, 12) e non è titolare di beni mobili o immobili registrati;
• che la suddetta pena veniva ottenuta a seguito del c.d. “patteggiamento in appello” con le seguenti modalità:
capo 6) dell’imputazione: anni 15 di reclusione e lire 250 milioni di multa (ridotti ad anni 10 di reclusione e lire 166.666.667 di multa per effetto della riduzione per il rito): termine di prescrizione pari ad anni 20;
capo 38) dell’imputazione: anni 2 di reclusione e lire 100 milioni di multa (ridotti ad anni 1, mesi 4 di reclusione e lire 66.666.667 di multa per effetto della riduzione per il rito): termine di prescrizione pari ad anni 10;
capo 2) dell’imputazione: mesi 9 di reclusione e lire 50 milioni di multa (ridotti a mesi 3 di reclusione e lire 33.333.334 di multa per effetto della riduzione per il rito): termine di prescrizione pari ad anni 10;
capi 12), 15), 17), 24), 44) dell’imputazione: anni 3, mesi 3 di reclusione e lire 200 milioni di multa, ulteriormente da suddividere tra i 5 capi di imputazione (ridotti ad anni 2, mesi 2 di reclusione e lire 133.333.333 di multa per effetto della riduzione per il rito): termine di prescrizione pari ad anni 10.

OSSERVATO

• Che l’art. 27 comma III Cost. sancisce il principio che le pene devono tendere alla rieducazione del reo e che per rieducazione s’intende l’avvio – da parte della persona condannata – di un serio ed efficace percorso finalizzato alla rivisitazione critica dei reati commessi, all’abbandono di mentalità e prassi criminogene, all’allontanamento dagli ambienti delinquenziali frequentati, alla recisione dei legami con persone dedite alla commissione di reati, all’inclusione ed integrazione sociale e familiare.
• Che il principio sancito dall’Art. 27 Cost. trova applicazione sia nell’ambito dell’esecuzione delle pene detentive che pecuniarie.
• Che il suddetto principio trova applicazione come sancito dalla Corte di Cassazione anche “Ai fini dell’estinzione della pena pecuniaria conseguente all’esito positivo della prova dell’affidato al servizio sociale, il requisito delle disagiate condizioni economiche posto dall’art. 47 comma dodicesimo, della l. 26 luglio 1975, n. 354 ricorre tutte le volte che la realizzazione coattiva della sanzione pecuniaria non ancora riscossa possa compromettere seriamente non solo le sue esigenze vitali, ma anche l’equilibrio del bilancio domestico, sì da minarne le stesse aspettative di reinserimento sociale” (cfr. Cass. penale, sez. I, 13 maggio 2010, n. 22636). Sul punto Codesto Ufficio di Sorveglianza ha precisato che: “Deve ritenersi ammissibile l’istanza volta ad ottenere la dichiarazione di estinzione della pena pecuniaria ex art. 47 comma 12 ord. penit., così come modificato dalla l. n. 49/2006, presentata dopo la dichiarazione di estinzione della pena detentiva per esito positivo dell’affidamento. Qualora la multa non sia stata ancora riscossa, vigendo in materia di benefici penitenziari il principio del “tempus regit actum”, la domanda va dichiarata ammissibile. Detta richiesta può essere accolta ove il soggetto si trovi in una situazione caratterizzata da difficoltà e ristrettezze economiche che, con riferimento al parametro della normalità, non consentano di far fronte alle fondamentali esigenze di vita e all’adempimento del debito senza uno squilibrio considerevole del suo bilancio” (cfr. Sez. Sorv. Milano, 21 settembre 2009).
Che la Giurisprudenza con orientamento maggioritario, afferma che in caso di applicazione della continuazione il termine di prescrizione della pena va determinato con riferimento alla pena applicata per ciascun reato, e non alla pena complessiva. Infatti, l’art. 172 comma 6 c.p. dispone che nel caso di concorso di reati, per l’estinzione della pena si deve aver riguardo a ciascuno di essi, anche se le pene sono state inflitte con la medesima sentenza. Ne consegue che, in caso di reato continuato, per determinare il tempo necessario alla prescrizione della pena, si deve avere riguardo alla pena inflitta per ciascuno dei reati ritenuti in continuazione, in quanto il reato continuato analogamente al concorso formale di reati è fittiziamente considerato dalla legge come unico reato ai fini della determinazione della pena, ma sotto ogni altro profilo e per ogni altro effetto, esso è soggetto alla disciplina del concorso materiale di reati. A tal proposito la Corte Assise Milano (16/12/2004, in Foro Ambrosiano 2004) affermava: “il riconoscimento della continuazione tra un reato da giudicare e uno già giudicato incide sul trattamento sanzionatorio ma non sulla decorrenza della prescrizione delle singole pene inflitte per ciascun reato, i cui termini, in forza alla regola inderogabile stabilita nel comma 4 art. 172 c.p., vanno computati dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile in relazione alle singole imputazioni contestate”. Per altro, per effetto della continuazione, può addirittura verificarsi il mutamento della specie di pena applicabile per i reati satelliti (V. Cass., Sez. Un., sent. n. 15 del 03-02-1998, V.), il che può determinare anche il cambiamento del termine per la maturazione della prescrizione, che è quello previsto per la specie di pena inflitta per ciascun reato. Nè, a sostegno della tesi del ricorrente, può valere il riferimento alla norma di cui al sesto comma dell’art. 172 c.p., che prevede che, in caso di concorso di reati, si ha riguardo, ai fini della estinzione della pena, a ciascuno di essi. Infatti una cosa è la durata del periodo prescrizionale, che è commisurata su quella applicata per ciascun reato, e altra cosa è invece la decorrenza del periodo prescrizione, che parte “dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile”, ossia, per quanto sopra detto, da quando la pena sia stata definitivamente fissata (Cassazione penale sez. I, 28/01/2000, 636, in motivazione) Cassazione penale sez. I, 10/06/1997, 4060, in Cassazione Penale 1998, 1374.
• che il pagamento della somma sopra indicata € 196.582,76 a titolo di multa sarebbe materialmente impossibile per il Y.;
• che alla luce delle predette osservazioni attualmente i capi 38) 2) 12) 15) 17) 24) 44) sarebbero prescritti e che solo il capo 6) soggetto non sarebbe oggetto di prescrizione;
• che, pertanto, residuerebbe la multa di Lire 166.666.667 pari ad € 86.076,15;
• che l’istante ha maturato una percorso di rielaborazione critica del proprio passato e dopo un significativo periodo di detenzione ha intrapreso un percorso di reintegrazione sociale che ha coinvolto tutti i campi, in particolare quello familiare e professionale.
• Che il Signor Y. dal ……. svolge attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato presso lo Studio …. con sede in …….. Via ….. con la qualifica di impiegato amministrativo ed inquadrato nel IV livello del CCNL Studi professionali;
• Che il Signor Y. per esigenze legate allo svolgimento del proprio lavoro dovrà essere disponibile durante gli orari di lavoro a recarsi presso i clienti dello studio, presso uffici amministrativi e Fiscali (INPS, INAIL, CCIAA – Agenzia delle Entrate) nelle Provincie di Milano, Varese, Pavia, Bergamo Lecco, Lodi;
• Che il Signor Y. ha nuovamente conseguito la patente di guida;
•Che la sospensione della medesima comporterebbe inevitabilmente l’impossibilità di poter continuare a svolgere la propria attività lavorativa nell’ambito della quale gli spostamenti sono di fondamentale importanza;
• Che il Y. potrebbe limitare l’utilizzo dell’autovettura dalle ore 7 alle ore 20,00 dal lunedì al venerdì;
• Che il Y. è obiettivamente impossibilitato a corrispondere l’importo di cui alla pena pecuniaria;

***

tutto ciò premesso, rilevato, evidenziato ed osservato, il sottoscritto difensore

CHIEDE

Che Codesto Ill.mo Magistrato di Sorveglianza – previo accertamento della obiettiva impossibilità a corrispondere l’importo della multa da parte del Y. – Voglia disporre la conversione dell’originaria pena pecuniaria di € 196.583,76 inflitta dalla Corte d’Appello di Milano con la Sentenza del 20 dicembre 2001 ridotta per effetto della prescrizione (dei capi 38) 2) 12) 15) 17) 24) 44)) a Lire 166.666.667 pari ad € 86.076,15 in libertà controllata autorizzando l’istante a spostarsi dal proprio domicilio di ….. per lo svolgimento della propri attività lavorativa e altresì consentendo allo stesso di utilizzare per gli spostamenti dal lunedì al venerdì dalle ore 7,00 alle ore 20,00 la propria patente di guida.

Con ossequio e fiducia nell’accoglimento.

Avv. Elvira La Ferrera

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