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Riportiamo e commentiamo qui una Sentenza della Corte di Cassazione – Sezione V^ 16 luglio – 3 ottobre 2014 n. 41191 – particolarmente interessante poiché inerente un argomento raramente trattato in sede Giurisprudenziale ma piuttosto rilevante sul piano puramente pratico.

nomina avvocato di fiducia
nomina avvocato di fiducia

Si tratta del divieto per gli appartenenti alle Forze dell’Ordine di indicare ai soggetti con i quali entrano in contatto in ragione del loro ufficio il nome di un difensore (consigliando, in buona sostanza, al soggetto la nomina di quel determinato professionista) ed altresì del correlato divieto per gli avvocati (ex art. 19 del Codice deontologico forense) di accettare le nomine che gli dovessero giungere tramite tale “canale” illegittimo.
La ragione del divieto tocca diversi aspetti del delicato intreccio tra Forze dell’Ordine/soggetti indagati ed imputati/avvocati.
Innanzitutto, il Legislatore (e, di conseguenza la Giurisprudenza) intende preservare la trasparenza del ruolo del difensore e intende scongiurare l’accaparramento della clientela (come sanzionato dal citato art. 19 del Codice deontologico degli avvocati) ottenuto tramite canali (la vicinanza alle Forze dell’Ordine, appunto) – diciamo – non accessibili a tutti i professionisti.
Il dettato normativo, inoltre, intende tutelare la correttezza e chiarezza dei rapporti tra Polizia (e con questo termine si indicano qui tutte le Forze dell’Ordine operanti sul nostro territorio) e avvocati che, seppure coinvolti nel medesimo procedimento di amministrazione della Giustizia, rivestono e sono chiamati a compiere ruoli diversi (sebbene, certamente, questo non implichi che le interrelazioni ed i frequenti rapporti possano e debbano essere ispirate sempre alla correttezza ed anche alla cortesia professionale).
Ancora, il Legislatore intende garantire sia la libera determinazione dell’interessato a nominare il professionista di cui più si fida (anziché quello che – indicatogli magari da chi lo sta arrestando – sembra essere quello più “utile”) sia l’ordinato ed equo meccanismo casuale della nomina del difensore di ufficio (che le Forze dell’Ordine hanno il dovere di rintracciare mediante interrogazione del call center automatizzato istituito presso ogni ordine professionale forense. Interrogazione che può avvenire 24 h al giorno 365 giorni all’anno istituito, appunto, per designare in maniera casuale il professionista in quel momento di turno).

nomina consulente penale di parte
nomina consulente penale di parte

Peraltro, bisogna considerare che alcuni momenti nei quali potrebbe avvenire tale indicazione da parte della Polizia sono solitamente particolarmente carichi emotivamente ed assolutamente stressogeni per il soggetto in vinculis (e mi riferisco, come accennato, soprattutto all’atto dell’arresto o del fermo o dell’ingresso in carcere) di tal che il suggerimento sarebbe particolarmente suggestivo e potente ovvero tale da determinare una scelta non già dettata dalla fiducia nel difensore (caposaldo del rapporto avvocato/cliente) ma dalla percezione di un “canale preferenziale” del professionista segnalato.
Si noti che l’agente di Polizia che dovesse segnalare ad un soggetto potenzialmente interessato con il quale dovesse entrare in contatto in ragione del suo ufficio il nominativo di un difensore incorrerebbe – oltre che nel reato di abuso di ufficio, come vedremo dalla massima della sentenza in commento – anche in un grave illecito disciplinare così come sancito dall’art. Art. 25 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale derubricato “Divieto di consigli circa la scelta del difensore di fiducia”: Costituisce grave infrazione disciplinare per gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e per tutti i dipendenti dell’amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena dare consigli sulla scelta del difensore di fiducia.

Ciò non toglie – ovviamente – che un appartenente alle Forze dell’Orine ben potrà quale privato cittadino consigliare a terzi estranei ai compiti tipici del suo ufficio con lui direttamente intercorrenti il nome di un professionista (e, quale logico e giuridico correlato, il difensore non incorrerà in alcuna sanzione disciplinare accettando l’incarico).

Consuma, quindi, il reato di abuso di ufficio ex art. 323 c.p. l’appartenente alle forze dell’ordine “…che impartisca ai cittadini, con i quali abbia rapporti per ragioni inerenti elle proprie funzioni, consigli sulla nomina di un difensore, dovendosi rilevare in proposito l’ingiustizia del profitto, così procurato al professionista, in quanto conseguito in violazione dell’art. 19 del codice deontologico forense, che vieta il c.d. accaparramento dei clienti…” (art. 19 codice deontologico forense: ”…..E’ vietata ogni condotta diretta all’acquisizione di rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi alla correttezza e decoro…..”).

(Articolo redatto dall’Avv. Giuseppe Maria de Lalla. Ogni diritto riservato).

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