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Altra categoria di illecito è quella dei reati societari.
In questo caso non siamo solo in un’area imprenditoriale ma, più specificamente, in quella dell’impresa collettiva, ovvero della Società.
Va subito specificato che i reati societari sono contemplati nell’elenco di quei reati-presupposto che in presenza di talune condizioni possono far derivare una responsabilità penale-amministrativa dell’ente medesimo (vedi in questa stessa categoria).
Un aspetto peculiare – anche se formale – che va segnalato è che la previsione di questi reati non è contenuta nel codice penale né in una legge speciale, ma nel corpus del diritto privato, ovvero il codice civile.
Si tratta di una scelta – in effetti singolare – che si spiega con il fatto che le società sono disciplinate nei loro aspetti peculiari nel codice civile.
I reati previsti sono considerati particolarmente gravi, tant’è che la competenza a giudicare è demandata al tribunale in composizione collegiale.
Un primo gruppo di reati è quello delle false comunicazioni sociali, consistenti nell’esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omissioni di informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo e tali da indurre in errore i destinatari quando gli agenti (amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori) agiscono con lo scopo di ingannare soci o pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.
Vi è poi un gruppo di reati che possono essere commessi dai soli amministratori:
• l’indebita restituzione dei conferimenti ai soci;
• l’illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
• le illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;
• le riduzioni di capitale sociale o le fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori (operazioni in pregiudizio dei creditori).

Commettono il reato di infedeltà patrimoniale gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori che, avendo un conflitto di interessi con quello della società, al fine di conseguire un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono (o concorrono nel deliberare) atti di disposizione di beni sociali, così cagionando volutamente un danno patrimoniale alla società.
Influire sull’assemblea dei soci – al fine di ottenerne la maggioranza – mediante atti simulati o fraudolenti che abbiano lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto costituisce reato di illecita influenza sull’assemblea.
Costituisce una fattispecie di reato di pericolo l’aggiotaggio che consiste nel diffondere notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati ovvero tale da incidere in modo significativo sull’affidamento del pubblico dei risparmiatori.

Per tutti questi reati (che sono stati necessariamente solo accennati) è prevista – in caso di condanna o di patteggiamento – la confisca del prodotto o del profitto del reato, nonché dei beni eventualmente utilizzati per commetterlo, oppure, quando non sia possibile l’individuazione o l’apprensione dei beni, la confisca “per equivalente” di una somma di denaro o di altri beni.
Ulteriore “sanzione” che consegue alla sentenza penale pronunciata a carico di amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori o commissari per fatti commessi nell’esercizio o a causa del loro ufficio, consiste nella comunicazione – a cura della cancelleria dell’Autorità che ha emesso la sentenza di condanna – all’organo che esercita la funzione disciplinare sugli iscritti all’albo professionale al quale i condannati appartengono.

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