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Nell’ultimo decennio si sta assistendo alla celebrazione di processi penali sempre più “scientifici”: la giurisprudenza, infatti, in misura sempre maggiore utilizza al fine dell’accertamento del reato e dell’individuazione del colpevole la c.d. prova scientifica. Con prova scientifica “si intendono una serie di attività, spesso svolte dai periti e/o consulenti tecnici, che si avvalgono talvolta di tecniche e strumenti conosciuti e consolidati, talvolta di metodi e strumenti nuovi o controversi” (Lorusso, 2009).


La prova scientifica entra nel processo attraverso l’apporto delle conoscenze dei periti e dei consulenti tecnici. Il giudice, se necessita di nozioni tecniche specialistiche, può, e deve, ordinare una perizia al fine di giungere ad una valutazione attendibile in riferimento ad un determinato evento, oggetto del quesito che sottoporrà all’esperto. Le parti possono, a loro volta, nominare consulenti di parte che parteciperanno alle operazioni peritali fornendo una relazione con le loro conclusioni sui dati presi in esame. Nel processo penale le parti possono nominare i loro consulenti anche se il giudice non ha richiesto una perizia, mentre nel processo civile questa possibilità è negata.
Secondo quanto ha disposto la Cassazione nel 1994, “nel valutare i risultati di una perizia, il giudice deve verificare la stessa validità scientifica dei criteri e dei metodi di indagini utilizzati dal perito, allorché essi si presentino come nuovi e sperimentali e perciò non sottoposti al vaglio di una pluralità di casi ed al confronto critico tra gli esperti del settore, sì da non potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comunità scientifica. Quando invece la perizia si fonda su cognizioni di comune dominio degli esperti e su tecniche d’indagine ormai consolidate, il giudice deve verificare unicamente la corretta applicazione delle suddette cognizioni e tecniche” (Cass., Sez. V, 9 Luglio 1993). Questo concetto è ribadito anche nella sentenza 2751/97 della Cassazione, secondo cui il giudice, nel valutare i risultati di una perizia o di una consulenza tecnica, ha l’onere di verificare la validità scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati quando questi non siano ancora acquisiti al patrimonio della comunità scientifica (Cass., Sez. II, 16 aprile 1997).

Anche due sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione hanno considerato il rapporto tra scienza e processo. La prima in ordine temporale, impone al giudice di non trascurare nella valutazione delle prove “gli enunciati di leggi biologiche, chimiche o neurologiche di natura statistica ed anche la più accreditata letteratura scientifica del momento storico” quando esse portino ad un “ragionevole dubbio, fondato su specifici elementi che, in base all’evidenza disponibile, lo avvalorino nel caso concreto(Cass. Sez. Un., 11 settembre 2002).

L’altra, invece, pronunciandosi sul tema dell’imputabilità si esprime nel modo seguente: “quanto al rapporto ed al contenuto dei due piani del giudizio (quello biologico e quello normativo), il secondo non appare poter prescindere, in ogni caso, dai contenuti del sapere scientifico, dovendosi anche ritenere superato l’orientamento inteso a sostenere la ‘estrema normativizzazione del giudizio sulla imputabilità’, che sostanzialmente finisce col negare la base empirica del giudizio medesimo, pervenendo ‘alla creazione di un concetto artificiale’; sicché, postulandosi, nella simbiosi di un piano empirico e di uno normativo, una necessaria collaborazione tra giustizia penale e scienza, a quest’ultima il giudice non può in ogni caso rinunciare – pena la impossibilità stessa di esprimere un qualsiasi giudizio – e, pur in presenza di una varietà di paradigmi interpretativi, non può che fare riferimento alle acquisizioni scientifiche che, per un verso, siano quelle più aggiornate e, per altro verso, siano quelle più generalmente accolte, più condivise, finendo col costituire generalizzata (anche se non unica, unanime) prassi applicativa dei relativi protocolli scientifici: e tanto va considerato senza coinvolgere, d’altra parte e più in generale, ulteriori riflessioni, di portata filosofica oltre che scientifica, circa il giudizio di relatività che oggi viene assegnato, anche dalla comunità scientifica, alle scienze in genere, anche a quelle una volta considerate assolutamente ‘esatte’, del tutto pacifiche e condivise (nel tramonto ‘dell’ideale classico della scienza come sistema compiuto di verità necessarie o per evidenza o per dimostrazione’, come è stato autorevolmente scritto), viepiù tanto rilevando nel campo del sapere medico” (Cass. Sez. Un., 25 gennaio 2005).

Questa apertura delle Sezioni Unite verso l’utilizzo della prova scientifica nel processo si è ulteriormente arricchita nel 2010 con la sentenza 43789/2010 che affronta, per la prima volta in modo esplicito nel nostro paese, il problema dei criteri di validazione della prova scientifica:

Quando il sapere scientifico non è consolidato o non è comunemente accettato perché vi sono tesi in irrisolto conflitto, spetta al giudice prescegliere quella da preferire. Per valutare l’attendibilità di una teoria occorre esaminare gli studi che la sorreggono; le basi fattuali sulle quali essi sono condotti; l’ampiezza, la rigorosità, l’oggettività della ricerca; il grado di sostegno che i fatti accordano alla tesi; la discussione critica che ha accompagnato l’elaborazione dello studio, focalizzata sia sui fatti che mettono in discussione l’ipotesi, sia sulle diverse opinioni che nel corso della discussione si sono formate; l’attitudine esplicativa dell’elaborazione teorica. Ancora, rileva il grado di consenso che la tesi raccoglie nella comunità scientifica. Infine, dal punto di vista del giudice, è di preminente rilievo l’identità, l’autorità indiscussa, l’indipendenza del soggetto che gestisce la ricerca, le finalità per le quali si muove. Dopo aver valutato l’affidabilità metodologica e l’integrità delle intenzioni, occorre infine valutare se esista una teoria sufficientemente affidabile ed in grado di fornire concrete, significative ed attendibili informazioni idonee a sorreggere l’argomentazione probatoria inerente allo specifico caso esaminato; deve trattarsi, cioè, di una teoria sulla quale si registra un preponderante, condiviso consenso. Gli esperti dovranno essere chiamati non solo ad esprimere il loro personale, seppur qualificato, giudizio, ma anche a delineare lo scenario degli studi e a fornire gli elementi che consentano al giudice di comprendere se, ponderate le diverse rappresentazioni scientifiche del problema, possa pervenirsi ad una “metateoria” in grado di fondare affidabilmente la ricostruzione. Di tale complessa indagine il giudice è infine chiamato a dar conto in motivazione, esplicitando le informazioni scientifiche disponibile e fornendo razionale spiegazione, in modo completo e comprensibile a tutti, dell’apprezzamento compiuto.”
Prima di questa sentenza, che accoglie i “Criteri Daubert” (dal nome della Sentenza del 1993 che per prima nel nord America ha indicato i canoni di interpretazione della prova scientifica nel processo penale) in merito alla prova scientifica, non erano forniti al giudice criteri espressi per valutare l’ammissibilità di questo tipo di prove. Le uniche indicazioni date dal Codice erano quelle comuni a tutti i mezzi di prova (pertinenza, rilevanza, non sovrabbondanza e legalità), a cui si aggiungevano i requisiti di “specifiche competenze” e “occorrenza” dedotti dagli articoli inerenti alla nomina del perito.

Successivamente anche la Corte di Strasburgo si è espressa in merito a questo tema, sottolineando che: “nell’affidare ai giudici nazionali il compito di interpretare la legislazione esistente alla luce del processo scientifico e delle conseguenti ripercussioni sociali, mette in luce l’esigenza di confermare la regolamentazione all’evoluzione dei saperi extra giuridici incidenti sul fenomeno probatorio, facendone scaturire precise indicazioni ermeneutiche destinate a consolidare il processo di graduale estensione dell’area di operatività della revisione. Di talché, sarebbe incompatibile con i principi convenzionali una disciplina nazionale che facesse, sempre e in ogni caso, prevalere l’esigenza di correttezza e stabilità dei rapporti giuridici rispetto alla tutela di un diritto fondamentale, che potrebbe essere invece assicurata mediante il ricorso a una (nuova) prova resa possibile dal progresso tecnico-scientifico. Risulta invece coerente con questa impostazione il più recente indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione per il quale, in tema di revisione, la perizia ben può costituire una “prova nuova”, laddove si basi su “nuovi” metodi e acquisizioni scientifiche idonei a superare i criteri di valutazione di elementi fattuali, pure già noti ai periti e al giudice e adottati nel precedente giudizio.” (Conti, 2011)

I “Criteri Daubert” sono molto restrittivi e un asserto per essere considerato scientifico deve rispondere a diversi criteri (Tav. 1).

TAVOLA 1: Condizioni da soddisfare per considerare un asserto scientifico

ATTENDIBILITÀ: La stessa ricerca fatta da un altro ricercatore con gli stessi metodi, con gli stessi soggetti avrebbe ottenuto i medesimi risultati?
VALIDITÀ: I risultati rispecchiano lo stato delle cose?
GENERALIZZABILITÀ: I risultati sono applicabili a casi analoghi?
CREDIBILITÀ: La procedura e i risultati della ricerca sono affidabili?
FALSIFICABILITÀ: Sono stati testati scientificamente?
BLIND PER REVIEW: Sono stati sottoposti ad una revisione critica?
ACCETTABILITÀ: Sono condivisi dalla comunità scientifica?
CONTROLLO METODOLOGICO: Si conosce il loro potenziale di errore?
AFFIDABILITÀ: È stata deliberata la stabilità della misura in tempi diversi?
VALIDITÀ: Si conosce l’accuratezza dello strumento, ovvero il grado con cui esso misura quello per il quale è stato costruito per misurare?
VALIDITÀ INCREMENTALE: Si conosce di quanto la validità della valutazione sia aumentata alla luce dell’aggiunta di nuove informazioni a quelle precedentemente o tradizionalmente considerate?
SENSITIVITÀ: Si conosce l’incidenza dei falsi positivi (errore del Tipo I)?
SPECIFICITÀ: Si conosce l’incidenza dei falsi negativi (errore del Tipo II)?

Nel 2008 sono state pubblicate le “Linee Guida per l’acquisizione della prova scientifica nel processo penale ” elaborate dall’ISISC (Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali) che riconoscono nel preambolo che

la scienza è diventata nella cultura contemporanea il paradigma del sapere” e “nel percorso per l’accertamento della responsabilità penale la scienza non possa non avere un ruolo privilegiato“.
La scienza non è un insieme fisso di dati, ma un complesso di conoscenze e ricerche in continua evoluzione. Caratteristica della scienza è infatti la capacità di stravolgere i suoi stessi fondamenti: metodi e concetti che vengono considerati assiomatici di un certo periodo successivamente vengono disattesi. Ne è un esempio la rivoluzione copernicana rispetto al sistema tolemaico o la fisica quantistica in confronto alla fisica classica.
Da un punto di vista forense la questione si impone in questi termini: se un’indagine peritale durante un procedimento viene svolta con strumenti, metodi e concetti che successivamente vengono superati e attraverso i nuovi metodi scientifici è possibile giungere ad una spiegazione dei fatti più aderente alla realtà degli eventi, come si può fare?
La prova scientifica ha ormai enorme potere in sede processuale, tanto da poter essere l’elemento determinante per condannare o assolvere l’imputato, dimostrandone la colpevolezza o l’innocenza. Ma può anche essere strumento per agire a posteriori. Infatti, una nozione scientifica, con il potere di scagionare un innocente se presentata come prova durante la celebrazione del processo, potrebbe essere scoperta solo dopo che una condanna è passata in giudicato. È possibile allora chiedere la revisione del processo presentando questo nuovo elemento scientifico che potrebbe ribaltare la decisione precedente.

Sulla base delle nuove scoperte scientifiche che possono ribaltare i verdetti in campo processuale famosa è l’attività dell'”Innocent Project” negli USA. Il progetto Innocence è stato fondato nel 1992 da Barry C. Scheck e Peter J. Neufeld presso il Benjamin N. Cardozo School of Law Yeshiva University per assistere i detenuti e riaprire quei casi in cui il test del DNA può dimostrare la loro innocenza. Ad oggi, più di 300 cittadini degli Stati Uniti sono stati scarcerati grazie al test del DNA, di questi 18 erano da tempo nel braccio della morte e stavano aspettando un’esecuzione. In media queste persone scarcerate sono rimaste 13,6 anni in prigione, prima di essere riconosciuti innocenti.

In Italia un’organizzazione civile non governativa senza scopo di lucro, dedicata istituzionalmente all’affermazione della giustizia sostanziale e alla correzione degli errori è il “Progetto Innocenti” . Questo movimento nasce dall’esperienza giuridica e sociale anglosassone e americana e si pone gli stessi obiettivi e si batte per le medesime motivazioni.

LA REVISIONE DEL PROCESSO NEL SISTEMA LEGALE ITALIANO

La revisione è un mezzo straordinario di impugnazione, che, a differenza dell’appello e del ricorso per cassazione, si caratterizza per la sua “idoneità a travolgere il giudicato” (Beltrani, Marino, Petrucci, 2012). La revisione, infatti, ha come oggetto sentenze irrevocabili, anche se la pena è già stata eseguita o è estinta, ed è esperibile senza limiti di tempo, diversamente delle impugnazioni ordinarie per le quali, invece, è sempre fissato un termine (Beltrani, Marino, Petrucci, 2012).
Il procedimento di revisione ha come finalità quello di porre rimedio alle decisioni ingiuste. È infatti azionabile solo per far dichiarare l’innocenza del condannato, per cui opera solo a favore di questi e mai a danno dei prosciolti .
La normativa della revisione è stata inserita dal legislatore negli articoli che vanno dal 629 c.p.p. al 642 c.p.p. e dal 643 c.p.p. al 647 c.p.p. per ciò che concerne la c.d. riparazione dell’errore giudiziario e quindi in riferimento al problema del risarcimento del danno per le vittime di errori giudiziari.
La ratio a fondamento costituzionale della revisione del processo non è quella di riparare ad una sentenza che contenga errori di fatto o di diritto, essendo ciò coperto dalla verità formale del giudicato che non consente una riconsiderazione della res iudicata, ma quella di risolvere una contraddizione tra detta verità formale e la successiva verità reale emersa da situazioni nuove, non apprezzate nella sentenza e tali da porne in evidenza l’ingiustizia (Beltrani, Marino, Petrucci, 2012). Le Sezioni Unite hanno chiarito che la funzione della revisione si ravvisa nella necessità di sacrificare il rigore delle forme alle esigenze insopprimibili della verità e della giustizia reale (Cass. Sez. Un. 26 Settembre 2001 (Dep. 9 Gennaio 2002), n. 624).
Il rimedio a questa ingiustizia è quello di sostituire al giudicato una nuova, diversa pronuncia all’esito di un nuovo, diverso giudizio. Perché il giudizio sia nuovo deve basarsi, di conseguenza, su elementi diversi da quelli compresi nel giudizio precedente .
I casi in cui può essere richiesta la revisione del processo con sentenza di condanna già passata in giudicato sono previsti dall’art. 630 c.p.p.. In particolare l’istanza può essere promossa nei seguenti casi:
1. Non conciliabilità dei fatti posti a fondamento della sentenza di condanna o del decreto penale di condanna con quelli di un’altra sentenza penale irrevocabile.
2. Revoca di sentenza civile o amministrativa di carattere pregiudiziale che era stata posta a fondamento della sentenza di condanna o del decreto penale di condanna.
3. Presenza sopraggiunta di nuove prove che, da sole o riunite a quelle già valutate, dimostrino che il condannato debba essere prosciolto.
4. Dimostrazione che la condanna è stata pronunciata in seguito di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto che la legge prevede come reato.

A pena dell’inammissibilità della domanda l’art. 631 c.p.p. sancisce che gli elementi in base ai quali è stata promossa l’istanza di revisione siano tali da dimostrare, se accertati, che il condannato debba essere prosciolto con sentenza di assoluzione (art. 530 c.p.p.), di non doversi procedere (art. 529 c.p.p.), o di non doversi procedere per estinzione del reato (art. 531 c.p.p.).
La richiesta di revisione delle sentenza di condanna e dei decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, come già detto, può essere avanzata senza limiti di tempo a favore dei condannati. La richiesta, ai sensi dell’art. 633 c.p.p., va presentata personalmente o per mezzo di un procuratore sociale e deve contenere “l’indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano” (Art. 633 c.p.p.) con allegata eventuale documentazione alla cancelleria della Corte di Appello individuata in base ai criteri di competenza espressi nell’art. 11 c.p.p.
Il giudizio di revisione termina con sentenza di accoglimento o rigetto (art. 637 c.p.p.), ad eccezione del caso in cui vi sia stata una declaratoria di inammissibilità (art. 634 c.p.p.).
Nel caso di sentenza di accoglimento “il giudice revoca la sentenza di condanna o il decreto penale di condanna e pronuncia il proscioglimento indicandone la causa nel dispositivo” (Art. 637 c.p.p.), mentre con sentenza di rigetto il giudice condanna la parte che ha presentato la richiesta di revisione al pagamento delle spese processuali e, qualora fosse stata disposta la sospensione della pena o della misura di sicurezza, dispone che ne riprenda l’esecuzione.
La dichiarazione di inammissibilità e la sentenza di rigetto, in ogni caso, non precludono che il condannato abbia il diritto di presentare una nuova richiesta sulla base di elementi differenti da quelli già presentati (art. 641 c.p.p.).
Con il pronunciamento di una sentenza di accoglimento il soggetto interessato ha la facoltà di richiedere che la stessa sia affissa nel comune in cui era stata pronunciata la condanna e in quello di ultima residenza, sia che l’estratto della sentenza sia pubblicato su un giornale da lui stesso indicato (art. 642 c.p.p.). Inoltre, il proscioglimento implica anche il diritto per il soggetto a richiedere una “riparazione commisurata alla durata della eventuale espiazione della pena” (Art. 643 c.p.p.) e alle conseguenze personali e familiari che ne sono derivate, ma solo nel caso in cui non sia stato il soggetto stesso a determinare l’errore giudiziario per dolo o colpa grave e che non siano passati più di due anni dal pronunciamento della sentenza di accoglimento.

LE NUOVE PROVE SECONDO LA GIURISPRUDENZA.

Come si è detto, uno dei casi in cui è possibile presentare istanza di revisione è che siano sopravvenute nuove prove che abbiano portata tale  – valutate anche unitamente a quelle già acquisite – da condurre alla dimostrazione che il condannato doveva essere prosciolto dalle accuse formulate.
Nella pratica questa circostanza è la più diffusa fra i casi in cui è possibile proporre istanza di revisione, ma per lungo tempo la giurisprudenza ha oscillato fra diverse concezioni in ordine alle problematiche nascenti dal termine “nuova prova”. Non era stato chiarito, infatti, se nel termine “prova” rientrassero solo gli elementi cognitivi sopravvenuti o anche i nuovi fatti normativi e se l’art. 630 c.p.p. facesse rifermento solo alla prova in senso stretto o anche agli elementi di prova (che in questa sede potremmo indicare anche come elementi indiaziari).
In ordine al primo problema parte della dottrina sosteneva che cause estintive e l’abolitio criminis costituissero “nuova prova” ai fini della revisione, mentre altra parte della giurisprudenza escludeva categoricamente queste evenienze.

Per la seconda problematica, invece, l’orientamento giurisprudenziale prevalente riteneva – in passato – sufficienti meri elementi probatori, purché rilevanti ai fini del processo. Ciò significa che non doveva necessariamente trattarsi di un nuovo tema di prova ma era sufficiente che lo stesso tema probatorio, già utilizzato durante il procedimento, venisse rivisitato alla luce delle nuove prove. Sul concetto di “nuovo”, invece, la dottrina ha per la maggior parte incluso sia le prove preesistenti e conosciute, ma non introdotte all’attenzione del giudice, sia quelle acquisite nel processo ma non considerate ai fini del giudizio.

Questo quadro giurisprudenziale ha una svolta nel 2001 con il pronunciamento sull’argomento delle Sezione Unite che hanno affermato che, ai fini della revisione, per “prove nuove” debba intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero le prove acquisite ma non valutate, neanche implicitamente, sempre che non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice . La novità del 2001, quindi, attiene al momento valutativo e non a quello acquisitivo della prova.

Prima di questo pronunciamento, nel 1998, sempre le Sezioni Unite hanno dichiarato che “l’espletamento di accertamenti peritali possa rendere ammissibile la richiesta di revisione sia quando riguardi nuove sopravvenienze fattuali sia quando risulti qualificato dall’impiego di nuove tecniche e di nuove conoscenze scientifiche, ancorché restino identici gli elementi di fatto esaminati dal perito, con la necessaria precisazione tuttavia che, in questo secondo caso, deve ovviamente trattarsi di applicazioni tecniche accreditate e rese pienamente attendibili dal livello del sapere acquisito dalla comunità scientifica, dato che soltanto tale condizione conferisce un tasso di ragionevole affidabilità ai risultati della nuova indagine” (Cass. Sez. Un., 6 Ottobre 1998 (Dep. 28 Ottobre 1998), n. 4837.).

Tale pronunciamento “garantisce la necessaria corrispondenza della conoscenza giudiziale (e, quindi, dell’accertamento della verità) allo sviluppo della tecnica e della scienza: esigenza, questa, che è divenuta tanto più essenziale e insopprimibile in una società come quella attuale, caratterizzata da un inarrestabile progresso tecnico – scientifico che ha enormemente ampliato, con un ritmo sempre più accelerato, il patrimonio di conoscenze di cui il giudice può avvalersi attraverso l’opera del perito” (Cass. Sez. Un., 6 Ottobre 1998 (Dep. 28 Ottobre 1998), n. 4837.).

Questi due pronunciamenti hanno permesso quindi di qualificare come “nuova prova”:
a. Analisi dei fatti già oggetto del procedimento alla luce di nuove tecniche e nuove conoscenze scientifiche.
b. Prove non presentate nel procedimento penale precedente perché sconosciute.
c. Prove non acquisite nel precedente procedimento.
d. Prove acquisite nel procedimento ordinario ma non valutate dal giudice, neanche implicitamente, nella sentenza definitiva di condanna.

(Articolo redatto dalla Dott.ssa Alice Del Pero dello Studio Legale de Lalla. Ogni diritto riservato).

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