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Dal 2 aprile 2015 è in vigore nel nostro ordinamento il D.Lgs. n. 28 del 2015 che propone un’ampia revisione del sistema sanzionatorio e l’attuazione della Legge Delega 67/2014 in materia di pene detentive non carcerarie e depenalizzazione.
Uno dei punti più importanti della nuova disciplina è il giudizio di “particolare tenuità del fatto”, in riferimento al quale è stato modificato l’art. 131 bis comma 1 c.p. che di seguito viene riportato:

«Art. 131-bis.(Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto). Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. L’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità , ai sensi del primo comma, quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà , anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. Il comportamento è abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità , nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest’ultimo caso ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all’articolo 69. La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità  del danno o del pericolo come circostanza attenuante.».

Dalla lettura attenta della nuova formulazione dell’art. 131 bis comma 1 c.p. emerge che i criteri sui quali deve fondarsi il giudizio di particolare tenuità del fatto sono sostanzialmente due:
1. La particolare tenuità dell’offesa, che ovviamente comporta una valutazione delle modalità della condotta, dell’esiguità del danno o del pericolo;
2. La non abitualità del comportamento del responsabile (il quale per ovvi motivi non dovrà essere delinquente abituale, professionale o per tendenza, né aver commesso reati della stessa indole).

Dunque, il Giudice, in contraddittorio tra le parti, dovrà valutare il fatto e tenere in considerazione eventuali istanze del difensore dell’indagato/ imputato e altresì della persona offesa e dopo aver accertato la ricorrenza della particolare tenuità (alla luce delle sopra esposte condizioni) potrà pronunciarsi a riguardo.
In concreto, dopo l’accertamento della ricorrenza delle condizioni previste dalla nuova formulazione dell’art. 131 bis comma 1 effettuato dal Giudice, lo Stato rinuncerà ad esercitare la propria pretesa punitiva per attuare una tutela risarcitoria/ riparatoria (di natura civilistica).

L’importante modifica apportata all’art. 131 bis comma 1 c.p. – che avrà conseguenze nei confronti di molti procedimenti – ha avuto inevitabili ripercussioni su altre disposizioni procedurali che sono state di riflesso anch’esse modificate, in particolare:

L’articolo 411 c.p.p. (altri casi di archiviazione) è stato così modificato:
a) al comma 1, dopo le parole: «condizione di procedibilità» sono inserite le seguenti: «che la persona sottoposta alle indagini non è punibile ai sensi dell’articolo 131-bis del codice penale per particolare tenuità del fatto»;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Se l’archiviazione è richiesta per particolare tenuità del fatto, il pubblico ministero deve darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, precisando che, nel termine di dieci giorni, possono prendere visione degli atti e presentare opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta. Il giudice, se l’opposizione non è inammissibile, procede ai sensi dell’articolo 409, comma 2, e, dopo avere sentito le parti, se accoglie la richiesta, provvede con ordinanza. In mancanza di opposizione, o quando questa è inammissibile, il giudice procede senza formalità e, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato. Nei casi in cui non accoglie la richiesta il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, eventualmente provvedendo ai sensi dell’articolo 409, commi 4 e 5.».

Si evidenzia, quindi, che nel caso in cui venga proposta dall’organo dell’accusa l’archiviazione per particolare tenuità del fatto, si innesca un meccanismo procedurale del tutto sovrapponibile alla “normale” richiesta di archiviazione ovvero la facoltà della persona offesa da reato di opporsi alla determinazione della pubblica accusa di non procedere nei confronti dell’accusato  e, quindi, di opporsi con atto scritto che – se ritenuto ammissibile – determinerà la fissazione di una udienza ad hoc avanti al G.I.P. (ovvero la Giudice per le indagini preliminari deputato ad accogliere o meno la richiesta di archiviazione del PM) nel corso della quale le parti (accusato, persona offesa e PM) in contraddittorio tra loro illustreranno le loro rispettive ragioni.

All’art. 469 c.p.p. (proscioglimento prima del dibattimento) è apportata la seguente modifica:
«1-bis. La sentenza di non doversi procedere è pronunciata anche quando l’imputato non è punibile ai sensi dell’articolo 131-bis del codice penale, previa audizione in camera di consiglio anche della persona offesa, se compare.»;

Dopo l’art. 651 c.p.p. (efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno) è stato inserito l’art. 651 bis c.p.p. (efficacia della sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto nel giudizio civile o amministrativo di danno) che recita:
1. La sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.
2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto a norma dell’articolo 442 c.p.p. (decisione nel giudizio abbreviato) salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato.».

Ciò posto, emerge che obiettivo delle nuova formulazione dell’art. 131 bis comma 1 è quello di contribuire alla riduzione dei procedimenti per reati concernenti fatti di particolare tenuità a fronte della tutela degli interessi (civilistici) della persona offesa dal reato alla restituzione e alla riparazione del danno patito.

Occorre anche sottolineare – come si evince dalla lettura dell’art. 651 bis c.p.p. sopra indicato in tema di efficacia del giudicato penale nei procedimenti civili e amministrativi – che una pronuncia di improcedibilità per particolare tenuità del fatto implica comunque che penalmente sia accertato che:

– che il fatto (seppure tenue) penalmente illecito è avvenuto;

– che il fatto è penalmente rilevante;

– che l’accusato lo ha commesso.

Quindi, seppure vi sia una rinuncia dell’ordinamento alla punizione dell’accusato, la pronuncia di particolare tenuità del fatto ha in ogni caso il valore di affermare che l’accusato ha commesso un reato che – seppur dalle conseguenze del tutto trascurabili o quasi – rientra nel novero dei reati puniti e previsti dal codice penale.

(articolo redatto dall’Avv. Elvira La Ferrera e dall’Avv. Giuseppe de Lalla. Ogni diritto riservato).

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