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I procedimenti penali riguardanti imputati/indagati minori degli anni diciotto vengono celebrati avanti al Tribunale per i Minorenni – la cui competenza è esclusiva, inderogabile e ultrattiva – e determinata in relazione alla minore età che il reo aveva al momento in cui veniva contesta la commissione del fatto reato (e non già al momento del processo; di tal che un soggetto maggiore degli anni diciotto può essere processato dal Tribunale per i minorenni se non aveva raggiungo la maggiore età al momento del compimento del fatto contestato quale reato).

Il sistema processuale minorile ha ovviamente esigenze educative nei confronti del minore (a differenza del Tribunale ordinario avanti al quale spiccano quelle repressive e punitive) che non possono prescindere dagli accertamenti sulla personalità del medesimo (il Giudice, infatti, dispone accertamenti sulle condizioni: familiari, personali, sociali e ambientali al fine di operare una valutazione globale che tenga conto anche delle prospettive future del giovane indagato/ imputato).

I suddetti accertamenti vengono condotti tramite l’ausilio dei servizi sociali minorili che inevitabilmente coinvolgeranno i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale.

Un aspetto peculiare dei procedimenti celebrati avanti al Tribunale per i minorenni è l’inammissibilità dell’azione civile (ovvero quella agita dalla vittima del reato tramite un difensor e volta principalmente ad ottenere il risarcimento del anno tramite l’atto di costituzione di parte civile) di fatti, a differenza di quanto previsto nell’ambito dei procedimenti riguardanti imputati maggiorenni, non è consentito promuovere l’azione civile nel procedimento penale, tuttavia, il danneggiato del reato può rivolgersi al giudice civile – e, dunque, al di fuori del processo penale – per ottenere il risarcimento del danno patito.

Anche nel procedimento penale minorile è consentito l’accesso ai riti speciali, ad eccezione della applicazione della pena su richiesta delle parti (il c.d. patteggiamento) e il procedimento per decreto – per le ovvie finalità educative sulle quali si fonda la celebrazione del procedimento che coinvolge minori – è consentito invece, il giudizio direttissimo, il giudizio immediato e il giudizio abbreviato.

Tuttavia, nell’applicazione pratica si era posto il problema se la competenza per il giudizio abbreviato, instaurato a seguito di emissione del decreto di giudizio immediato, spetti al giudice per le indagini preliminari ovvero al giudice dell’udienza preliminare nella composizione collegiale (tre giudici – un magistrato togato e due esperti), prevista dall’art. 50 bis del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12.

L’ambivalenza del testo dell’art. 458 cod. proc. pen. (norma applicabile anche ai soggetti processati al di sotto degli anni diciotto in assenza di specifiche disposizioni del d.P.R. n. 448 del 1988 ovvero la disciplina che regola il processo a carico di minorenni) era stata risolta dalle Sezioni unite, quanto al giudizio ordinario, nel senso che la competenza appartiene al giudice delle indagini preliminari (sia pure in persona diversa da quella che ha disposto il giudizio immediato): Cass., Sez. un., 17 gennaio 2006, n. 3088, Bergamasco.

Nell’ordinamento minorile, il giudice per le indagini preliminari è un organo monocratico, mentre la funzione di giudice dell’udienza preliminare è affidata ad un organo collegiale, composto anche da due esperti, che potrebbe meglio garantire il rilievo in ciascun caso concreto degli interessi rieducativi e di ogni altro valore tipico della giurisdizione minorile.

Pertanto, di recente la Corte Costituzionale con la Sentenza n.1 del 22 gennaio 2015 è intervenuta in materia affermando che è incostituzionale la composizione monocratica del giudice minorile nel rito abbreviato instaurato dopo il decreto di giudizio immediato.

E’ infatti del tutto irragionevole, alla luce dell’art. 3 comma 1 Cost., sacrificare l’interesse del minore, alla cui tutela è preordinata la struttura collegiale dell’organo decisorio, sulla base della scelta meramente discrezionale del pubblico ministero di esercitare l’azione penale con la richiesta di giudizio immediato anziché con la richiesta di rinvio a giudizio.

La composizione collegiale dell’organo preposto alla decisione anche per la presenza degli esperti contribuisce ad apportare alla valutazione complessiva del minore ulteriori elementi oltre a quello meramente giuridico / processuale.

Si tratta di una decisione che rispecchia perfettamente lo spirito che anima l’intero procedimento minorile volto alla funzione educativa e del recupero sociale del minore- più che alla repressione – tramite una più ampia valutazione effettuata anche con i membri “esperti” del collegio che in quanto professionisti specializzati garantiscono una adeguata valutazione della personalità e delle esigenze educative dell’imputato non ancora diciottenne.

E dunque, anche in presenza della decisione dell’organo dell’accusa (il PM) di optare per il Giudizio immediato (ovvero “saltando” l’udienza preliminare volta ad un primo vaglio della sostenibilità dell’accusa in giudizio) il giudizio abbreviato a carico dell’imputato minorenne (che può essere richiesto dall’accusato dopo la notifica del decreto dell’immediato) sarà celebrato – a differenza di quello a carico del maggiorenne nella medesima situazione processuale – da un organo collegiale di matrice giuridico/psicologica/criminologica per la migliore tutela ed attuazione degli interessi educativi del giovane processato.

(articolo redatto dall’Avv. Elvira La Ferrera e dall’Avv. de Lalla. Ogni diritto riservato)

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