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Pubblichiamo in queste pagine un’attuale ed interessante articolo inedito redatto dalla Dottoressa Alice Del Pero psicologa forense già consulente dello Studio Legale de Lalla.

L’intervento dell’esperta prende le mosse da una recentissima Sentenza della Corte di Cassazione Civile – la n. 372 del 10/01/2014 – che ha stabilito di tutelare il rapporto tra il figlio ed il padre denunciato dalla madre di sospetti abusi sessuali asseritamente compiuti sul figlio medesimo.

Vicenda davvero triste e dolorosa per tutti i protagonisti sebbene dinamica tutt’altro che rara nel contesto di separazioni tra coniugi altamente conflittuali.

Nelle pagine di questo sito abbiamo già più volte sottolineato come molto spesso le separazioni personali tra coniugi (il cui ambito giudiziario dovrebbe essere esclusivamente quello del Tribunale civile) sfocino in articolati e gravi procedimenti penali innescati da uno dei due litiganti (statisticamente, più spesso ma non esclusivamente dalla ex moglie) al solo fine di corroborare le proprie ragioni rivendicate in sede civile.

Si tratta di accuse assai insidiose e – nei casi più gravi – di false accuse di abusi sessuali sui figli come quelle qui analizzate dalla Dott.ssa Del Pero.

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Il 2014 si è aperto con una sentenza della Cassazione Civile destinata a segnare le successive pronunce in materia di diritto al mantenimento del rapporto tra padri e figli nel caso in cui il genitore sia in attesa di giudizio per il reato di abusi sessuali perpetrato nei confronti della prole. Una simile decisione avrà ripercussioni non solo nel campo civile, ma anche in quello penale, in quanto i due procedimenti si svolgono in parallelo in seguito a denunce di abuso sessuale su minore.
Troppo spesso l’accusa di abuso sessuale su minore nasce in un contesto di accesa conflittualità, con ripicche e discussioni fra coniugi o ex coniugi, che porta ad esasperare ogni spiegazione delle azioni dell’altro. In una situazione di questo tipo spesso si giunge ad osservare qualche strano cambiamento o comportamento del minore che si trova nell’occhio del ciclone della contesa, che suscitano interrogativi che rimangono (per breve tempo) senza risposta, paure e sospetti, che hanno il loro culmine con le prime “rivelazioni” di abuso da parte del figlio.


Altresì vi sono anche situazioni in cui le accuse nascono “a tavolino” per liberarsi del coniuge diventato troppo ingombrante ed i figli divengono il mezzo per raggiungere la sperata libertà.
Le statistiche mostrano che le false denunce di abuso sessuale sono aumentate in seguito all’entrata in vigore della Legge n. 54 del 2006, che ha sancito la regola della bigenitorialità, introducendo l’affido condiviso. Questa nuova normativa prevede che l’affido esclusivo possa essere disposto dal giudice unicamente nel caso in cui sia dimostrata l’esistenza di motivazioni fondate per cui sia necessario preservare il benessere del bambino affidandolo unicamente ad un genitore. Al fine di dimostrare la pericolosità dell’altro genitore si può giungere a sporgere una denuncia nei confronti dell’ex coniuge che sposta il campo di battaglia dal campo Civile (sede di competenza nei casi di separazione e divorzio) a quello Penale.
L’ISTAT nel 2008 ha calcolato che ogni 3 minuti una coppia si separa e ogni 7 minuti un figlio viene allontanato ingiustamente dal padre. Ulteriormente, un’indagine condotta dal sito “gesef.org” nel periodo 1998/2006 ha accertato nella sola città di Roma 26.800 casi di padri separati e falsamente denunciati di abuso.
Quando alla diatriba per l’affidamento dei figli si aggiunge una denuncia penale, l’accusato, pur non perdendo immediatamente la patria potestà nei confronti della prole, viene fortemente limitato nei suoi diritti in qualità di genitore dal Tribunale, con la motivazione di dover proteggere il minore da possibili altre situazioni di abuso o minaccia, diminuendo, se non addirittura annullando, le possibilità per il padre di poter avere contatti con il proprio figlio fino al termine del processo penale.
Cause di questo tipo proseguono per anni, l’iter della giustizia è molto lungo e in nome dell’interesse superiore del benessere psicologico del bambino, si mina alla base il rapporto tra genitore e figlio, impedendo gli incontri tra il minore e il suo presunto abusante.
In questo contesto le parole chiave sono proprio “presunto abusante”: se l’iter processuale si concluderà con un’assoluzione le possibilità di ristabilire, dopo diversi anni, un adeguato rapporto padre-figlio sono fortemente compromesse ed entrambi avranno perso una figura di riferimento importante nella loro vita; se, invece, la sentenza dovesse essere di colpevolezza sono possibili incontri protetti tra figlio e genitore e terapie che possono aiutare a ristabilire un normale rapporto affettivo e che possono essere utili ad entrambe le parti.

È proprio in un quadro di questo tipo che la Prima Sezione della Corte di Cassazione Civile con la sentenza n. 372 del 10/01/2014 si è pronuncia in favore della decisione della Corte d’Appello di Roma in merito alla necessità di mantenere i rapporti tra padre e figlio senza attendere l’esito del procedimento penale, poiché se si fosse atteso ulteriormente il rapporto sarebbe divenuto irrecuperabile e questo non avrebbe giovato al benessere del minore.
Sono due, soprattutto, i punti fondamentali della sentenza della Corte d’Appello di Roma, che ha avuto pronuncia favorevole dalla Cassazione, su cui soffermarsi:

il primo, segnalato già in precedenza, fa riferimento alla necessità di mantenere  il rapporto tra il padre e il figlio. Si legge nel dispositivo: “La Corte ha ritenuto infatti rispondente all’interesse del minore la ripresa dei rapporti con la figura paterna, interrotti da più di quattro anni, senza attendere la conclusione, prevedibilmente non vicina, del procedimento penale a carico del XXXXX, dato il rischio, segnalato dal consulente tecnico, che l’ulteriore indugio possa rendere impossibile il ripristino della relazione tra padre e figlio, con grave danno per quest’ultimo“.

Il secondo, invece fa riferimento alla possibilità di recuperare il rapporto genitoriale anche nel caso in cui il procedimento penale si dovesse concludere con una sentenza di colpevolezza:Ancora di più, secondo la Corte, quel rapporto va comunque recuperato, indipendentemente dall’esito del procedimento penale, la cui pendenza giustifica l’adozione delle opportune cautele, non potendosi escludere, attraverso un sostegno terapeutico, il recupero della genitorialità pur nell’eventualità in cui risultino accertati gli episodi ascritti“.

La Corte di Cassazione ha al contempo pronunciato inammissibile il ricorso presentato dalla madre del minore, che riteneva necessario attendere la sentenza penale per il reato di abusi sessuali sul figlio prima di permettere nuovamente al padre di avere rapporti con il minore e definiva la decisione della Corte d’Appello contraria al benessere psicologico del bambino e tutelante unicamente nei confronti del padre.

La Corte di Cassazione in merito al ricorso della madre si è espressa ritenendo che “anche nell’eventualità dell’accertamento della commissione di abusi sessuali nei confronti del minore” ciò non sarebbe stato d’ostacolo “di per se al ripristino della relazione genitoriale“, così come già sottolineato dalla Corte d’Appello, e che la denuncia e il successivo iter processuale non possono essere ritenute “assoluto ostacolo” alla continuazione del rapporto genitoriale, poiché in questo modo si metterebbe in atto un comportamento pregiudiziale nei confronti dell’indagato/imputato rispetto al principio di presunzione di innocenza fino a condanna definitiva su cui si basa il diritto penale.

Ulteriormente, la Corte segnala come l’interruzione dei rapporti in casi di questo tipo costituisce un “danno certo ed attuale” non solo nei confronti del padre, ma anche del figlio stesso, poiché la forzata assenza della figura paterna potrebbe impedire un percorso di crescita e sviluppo adeguato, come riconosciuto da numerosi studi psicologici in tema di sviluppo del minore e presenza delle figure genitoriali.
Questa sentenza si allinea alla necessità di tutelare i minori di fronte alla perdita di una figura genitoriale causata unicamente dalla volontà dell’altro genitore di liberarsi dell’ex coniuge. È certamente auspicabile che un rapporto importante come quello tra padre e figlio non venga annullato unicamente da una presunzione di colpevolezza, come invece è successo troppe volte, purtroppo, fino ad oggi.
La speranza è che decisioni di questo tipo scoraggino nuove eventuali false accuse di abuso sessuale che sono infamanti per chi le riceve e che conducono ad anni di processi e sofferenze, spese ingenti e contribuiscono ad intasare ulteriormente l’iter giudiziario penalistico, già gravato da numerosi procedimenti.

(articolo redatto dalla Dott.ssa Alice Del Pero per lo Studio Legale de Lalla. Ne è vietata la riproduzione).

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