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Il Consiglio dei Ministri ha nei giorni scorsi varato (la prima settimana di agosto 2013) il Decreto Legge (che entrato in vigore lo scorso 17 agosto) che ha lo scopo – in 12 articoli – di contrastare il triste fenomeno della violenza esercitata sulle donne con esiti a volte anche letali (il termine giornalistico atto a sottolineare che si tratta ormai di un delitto c.d. di genere – ovvero la cui vittima appartiene ad una precisa categoria – è femminicidio).
In altre pagine del sito è già stato affrontato il triste fenomeno del femminicidio e il Decreto Legge 93/2013 in commento sottolinea come si tratti di una casistica in preoccupante aumento che pare avere avuto negli ultimi anni (e, massimamente, negli ultimi mesi) una terribile recrudescenza con episodi gravissimi il cui schema si riproduce in maniera quasi sempre identica: una relazione sentimental/amorosa/sessuale (attuale o passata) tra offender (maschio) e vittima (donna), l’interruzione del predetto rapporto per iniziativa solitamente della vittima, la mancata accettazione da parte dell’offender dell’interruzione della relazione, episodi di stalking in escalation (anche non violento inizialmente), l’evento dirompente in esito al quale l’offender elimina fisicamente la vittima o la ferisce (con o senza gesti di autolesionismo o suicidio).
La legge del 2009 per la repressione degli atti persecutori (l’ormai noto stalking) non ha frenato il fenomeno e, anzi, come detto, la violenza agita nei confronti delle donne appare sempre più diffusa trattandosi di un evento sociale che non consoce barriere di censo e di radicamento geografico in Italia come all’estero (Francia, Germania, Spagna e Austria – per fare alcuni esempi – ne sono afflitti come l’Italia).
Ben venga, quindi, una normativa per la migliore tutela delle vittime (le donne) che da troppo tempo vengono letteralmente fisicamente soppresse dagli “ex”.
La normativa in analisi rappresenta un’importante tappa nel percorso di attualizzazione del nostro diritto rivolto alla tutela (principalmente, ma non solo) delle c.d. (giuridicamente parlando) “fasce deboli” ovvero le donne e gli infanti.
Basti pensare – per limitare l’esempio agli ultimi decenni – che nel nostro Paese solo nel 1963 è stato abolito il c.d. ius corrigendi ovvero il diritto del marito di colpire la moglie che sbagliava ed è del 2013 la ratifica della Convenzione di Istanbul (Vedi il commento nel sito) in tema di prevenzione della violenza sulle donne e domestica in generale e solo qualche anno addietro (1996) la violenza sessuale è stata riconosciuta quale delitto contro la persona e non avverso la morale e, come evidenziato, lo stalking è divenuto reato solo nel 2009.
Pochi ma chiari, innovativi ed incisivi i 12 articoli della norma in parola con il precipuo intento di connotare la tutela assicurata alle vittime (non solo donne ma anche i minori) da una celerità che spesso rappresenta il solo modo per impedire gli esiti letali delle condotte criminali degli offender.
Ecco i punti salienti:
Obbligo di arresto obbligatorio in flagranza in caso di maltrattamenti in famiglia;
– La querela sporta dalla vittima non può essere rimessa (come già avviene nel caso di violenza sessuale);
– In caso di intervento in una situazione di pericolo per la vittima possibilità anche da parte delle Forze dell’Ordine (previa autorizzazione del Magistrato) di allontanare immediatamente il soggetto violento dal domicilio familiare;
Inasprimento delle sanzioni;
Inasprimento delle pene nel caso specifico in cui le violenze abbiano quali spettatori soggetti minorenni (ed è ovvio che il Legislatore abbia pensato al caso tristemente classico della violenza agita da un coniuge nei confronti dell’altro al cospetto dei figli presso il domicilio della famiglia);
– Inasprimento delle pene se la vittima della violenza sessuale è donna in stato di gravidanza;
Il cyber bullismo diventa a tutti gli effetti una condotta riconducibile allo stalking quale aggravante (per la migliore tutela anche delle nuove generazioni che da una parte spadroneggiano nel e con il web ma dall’altra pare non si rendano conto delle potenzialità anche distruttive della rete di cui non sanno gestire gli effetti sia come vittime che come agenti);
Estensione del divieto di avvicinamento alla vittima (e ai luoghi da questa frequentati) da parte del sospettato e maggiore celerità nell’applicazione dell’istituto (già previsto quale misura cautelare applicabile dal GIP su richiesta del PM) su iniziativa delle Forze dell’Ordine;
Tutela dell’identità di chi segnala casi di violenza in famiglia (anche nel caso di denunce anonime);
Corsia preferenziale in termini di speditezza e durata dei procedimenti penali inerenti il femminicidio e la violenza domestica;
– Concessione del beneficio del patrocinio a spese dello Stato (il c.d. gratuito patrocinio) alle vittime di violenza sessuale e violenza domestica a prescindere dal reddito;
Concessione del permesso di soggiorno ai soggetti stranieri vittime di maltrattamenti e violenze domestiche (e si pensi alle comunità storicamente “chiuse” come quella cinese) che denunciano i reati;

Ed ancora: flusso continuo di informazioni alla vittima delle violenze circa lo stato del procedimento penale e del processo (anche in difetto di un difensore nominato), possibilità di testimonianza protetta da parte della vittima, la Polizia Giudiziaria ha la possibilità di ammonire colui che – anche in base ad una semplice segnalazione – è indicato quale soggetto maltrattante; necessità della notifica alla persona offesa circa richieste dell’accusato di modifica di una misura cautelare applicata nonché allungamento dei termini per l’opposizione alla richiesta di archiviazione (da parte della persona offesa) in caso di richiesta di archiviazione.

Dunque, un insieme di provvedimenti pratici che – per adesso e almeno sulla carta – dovrebbero garantire in primis la tutela della vittima (come detto, con un preciso intento di moltiplicare la celerità della risposta dell’ordinamento) e secondariamente la pronta punizione del colpevole.
Si tratta sicuramente di un atto normativo che da tempo si attendeva per assicurare alle vittime una effettiva tutela e non già per agitare lo spettro di una pena severa che troppo spesso è giunta troppo tardi.

Per comprendere la portata della norma in commento, bisogna però considerare anche che, come tutte le norme – e soprattutto quelle che, benché opportune, giungono sull’onda emotiva di casi eclatanti – nascondono dei risvolti che potrebbero rappresentare anche un ostacolo alla corretta ed auspicabile applicazione della norma stessa (e, quindi, al raggiungimento degli obbiettivi per i quali il Legislatore l’ha pensata).
Ed invero, l’articolata interazione tra esseri umani, soprattutto se legati da rapporti sentimentali (magari della durata di anni) e dalla costituzione di un nucleo familiare in una fase, peraltro, contraddistinta da spiccata variabilità quale è quella propria della fine di una relazione sentimentale mal si prestano ad una tipizzazione e ad una trattazione standard di tal che l’interprete (Giudici, avvocati ma anche le Forze dell’Ordine) deve prestare la massima attenzione affinché non venga meno la volontà del Legislatore e, soprattutto, non siano lesi i diritti dei cittadini (anche se di genere, come nel caso specifico, ovvero i maschi che rappresentano coloro ai quali maggiormente sarà applicato il Decreto in commento).

E’ ovvio che l’intervento del Consiglio dei Ministri era ed è auspicabile (l’emergenza è davanti agli occhi di tutti: dal 1° gennaio 2009 al 31 luglio 2013 su un totale di 2.484 omicidi 759 sono stati compiuti in danno di donne e 549 consumati in ambito familiare con vittime di sesso femminile. Fonte: Corriere delle Sera, 9 agosto 2013); ma non è possibile pensare – poiché contrario ad un Stato di diritto – che si possano introdurre degli automatismi nel diritto (anche procedurale) penale correndo il rischio di far venire meno (altrettanto automaticamente) il principio di non colpevolezza.
Prendo lo spunto da quanto pubblicato sul Corriere della Sera del 9 agosto 2013 e, in particolare, dall’intervento della Dott.ssa Anna Costanza Baldry (criminologa) e da quello della Dott.ssa Laura De Rui (giurista) per formulare alcune riflessioni (e mi sia concessa la citazione di Bertrand Russell: la difficoltà di un problema è direttamente proporzionale a quanto lo si approfondisce).

 – L’inasprimento delle pene (come convengono le due esperte) non significa automatica diminuzione dei crimini puniti. Non vi è alcun parallelismo nemmeno nel campo della violenza sessuale e dei maltrattamenti. E’ dai tempi di Cesare Beccaria (Dei delitti e delle pene pubblicato nel 1764) che è noto come la vera forza deterrente della pena non risieda nella (astratta) severità; bensì nella certezza e nella celerità. Le pene per i reati previsti dal Decreto Legge 93/2013 (che tali erano anche prima dell’innovazione di cui trattiamo) erano già sufficientemente severe. Magari maggiore deterrenza sarà costituita dalla previsione della “corsia preferenziale” dei procedimenti penali a carico di uomini che agiscono la loro violenza in danno delle donne (corsia preferenziale che potrà essere giuridicamente accettabile sempre che la velocità non si verifichi sacrificando i principi costituzionali del Giusto processo). La vittima di soprusi e violenze in atto (maltrattamenti e stalking soprattutto) ha, peraltro, quale primo interesse che la condotta lesiva in suo danno si interrompa il prima possibile e solo secondariamente che l’agente sia punito.
Il fatto che la testimonianza della persona offesa vittima di violenza sessuale, domestica o maltrattamenti avverrà mettendola al sicuro dalla veicolazione di ulteriori minacce da parte dell’offender (anche solo consistenti in sguardi o altre condotte non verbali) rappresenta sicuramente una maggiore tutela della vittima ed un ulteriore baluardo per la migliore protezione dei suoi diritti violati. Anche prima del Decreto Legge era comunque possibile tale forma di escussione della vittima e, in ogni caso, la testimonianza protetta (ovvero a distanza rispetto alle altri parti del processo) era fino ad oggi consentita solo in caso di vittime minorenni.
L’irrevocabilità della querela per episodi di violenza domestica e maltrattamenti in famiglia ricalca la disciplina già prevista per la violenza sessuale (per la quale il lasso di tempo per sporgere la querela è pari a sei mesi e non tre come per gli altri reati non procedibili di ufficio). L’irrevocabilità impedisce che l’offender intensifichi la sua azione di stalking, persecutoria e maltrattante proprio al fine di indurre la vittima a rimettere la querela. Peraltro la rimettibilità della querela scatena il più delle volte una vera e propria reazione circolare tra vittima e carnefice che paradossalmente hanno un motivo in più (la rimessione della querela anche quale “prezzo” di una condotta riparatoria dell’agente) per interagire. Le due esperte interrogate dalla giornalista mettono in luce anche che la consapevolezza di non poter tornare sui propri passi ritirando la denuncia potrebbe spingere la vittima a desistere da una iniziativa giudiziaria.
L’immediato allontanamento dal domicilio familiare del soggetto (denunciato) violento anche ad opera delle Forze dell’Ordine (anche se previa autorizzazione del Magistrato che conoscerà i fatti solo attraverso quanto riferito dalle Forze dell’Ordine medesime) intervenute per prime e nell’immediatezza si presta a facili abusi in danno dell’accusato; abusi perpetrati sia in cattiva fede (soprattutto da parte dell’asserita vittima) che in buona fede (da parte degli operatori che intervengono per primi ovvero le Forze dell’Ordine, servizi sociali, centri antiviolenza e sanitari). E’ un dato di fatto: i Tribunali – e chi scrive lo fa alla luce della propria esperienza professionale – traboccano di procedimenti penali che trovano la loro genesi in vicende giudiziarie di natura familiare che hanno il loro fulcro (o, meglio, dovrebbero avere) avanti al Giudice civile e in particolare che sono la “coda” di complesse e conflittuali separazioni personali. Di questo gran numero una percentuale (nemmeno irrisoria) è sostanzialmente infondata dal punto di vista penale ed è intrapresa al solo scopo di danneggiare l’ex partner o di corroborare istanze in materia di mantenimento ed affidamento della prole. E’ evidente che la possibilità di utilizzare uno strumento così incisivo (l’allontanamento dalla casa familiare e l’arresto in flagranza) come quello previsto dal Decreto Legge 93/2013 potrebbe indurre la supposta vittima a prendere iniziative tanto infondate quanto strumentali in danno di un soggetto innocente. Ugualmente, in presenza di una segnalazione della vittima (magari telefonica) coinvolta in un serrato casalingo confronto con il partner (ovviamente si accenna a casi senza violenza fisica alcuna) durante un periodo di deterioramento della relazione coniugale (o semplicemente di convivenza) e, quindi, in una situazione psicologica esasperata e tendente alla drammatizzazione, gli operatori che per primi raccolgono la predetta segnalazione (Forze dell’Ordine per lo più) potrebbero applicare la soluzione drastica dell’allontanamento immediato e dell’arresto anche in difetto dei necessari presupposti. Quindi, posto che l’allontanamento immediato e l’arresto obbligatorio del soggetto violento è effettivamente un provvedimento valido per la tutela della vittima nella sua astratta configurazione, occorre che i soggetti preposti all’applicazione dell’istituto siano effettivamente ed efficacemente preparati tanto a livello operativo che teorico al fine di assicurare che non vengano commessi degli abusi (sia da parte della vittima che nell’interpretazione dei presupposti di fatto) nell’applicazione del pur valido rimedio pensato dal Legislatore (preso atto, come detto, della concreta dirompenza per il soggetto che sarà allontanato dal domicilio o arrestato separandolo anche da altri soggetti della famiglia – i figli – del tutto estranei alle dinamiche dei protagonisti). Da sottolineare che la Polizia Giudiziaria – senza nessuna autorizzazione del Magistrato in questo caso – può procedere all’ammonimento dell’accusato anche sulla base di una segnalazione anonima e ritirare allo stesso la patente di guida.
– Il Decreto Legge 93/2013 prevede che vengano potenziati i centri di assistenza per le donne oggetto di violenza domestica e che venga formato personale ad hoc. Certamente è una soluzione auspicabile ma (convenendo con le due esperte) bisogna chiedersi ove saranno reperiti i necessari fondi posto che la Legge di cui si tratta non sembra prevedere stanziamenti a ciò destinati. La preparazione degli “addetti ai lavori” in ogni caso riveste centrale importanza per la corretta applicazione del Decreto Legge anche sotto il profilo pratico che (come visto) rischia di prestarsi a potenziali distorsioni (e per preparazione si deve intendere uno specifico addestramento teorico e pratico per assicurare una reale tutela alle vittime reali e non già a creare una sorta di task force “anti-maschio” ).

Appare poi giuridicamente assai arduo che si possa davvero verificare un arresto in flagranza di una condotta maltrattante che è tale solo se si ripete nel tempo (i maltrattamenti sono reati c.d. abituali ovvero che si svolgono per un lasso di tempo apprezzabile) posto che le Forze dell’Ordine – il più delle volte – intervengono nella flagranza di un dato episodio e non sono “spettatori” di quella abitualità tipica del reato di maltrattamenti. Vi è quindi il rischio che un episodio unico durante il quale intervengono le Forze dell’Ordine possa essere erroneamente letto quale manifestazione dell’abitualità con conseguenze (illegittimo) arresto.

Inoltre, appare davvero dissonante il diritto ad una informazione continua ed alla testimonianza protetta quando tali benefici – come quello dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato a prescindere dal reddito della vittima – non sono riconosciuti nemmeno ai familiari delle vittime di terrorismo o di mafia.

Ancora: il Decreto Legge 93/2013 apre la strada alle denunce ed alle segnalazioni anonime che come visto possono implicare l’ammonimento dell’accusato da parte delle Forze di Polizia ed il ritiro della patente di guida. La delazione anonima è tristemente nota al nostro ordinamento; ma ciò accadeva centinaia di anni addietro e tale scelta non pare essere né giustificata né in linea con i principi – lo si ripete: sanciti dalla Costituzione – del Giusto Processo per i quali l’accusato ha il diritto di confrontarsi con il proprio/i accusatore/i.

Dunque, il Decreto Legge 93/2013 appare una norma senz’altro opportuna ma davvero problematica nella sua concreta applicazione. La stessa si presta alla tutela di molte potenziali vittime ma bisogna anche rilevare che non mancano i tratti di una disciplina illiberale, in contrasto con la costituzione, dovuta ad una falsa emergenza frutto di una retorica politicante.

Davvero complesso sarà il cammino verso un’applicazione corretta funzionale ai nobili scopi individuati dal Legislatore.

In perfetto accordo con la Dott.ssa Baldry e la Dott.ssa De Rui), bisogna comprendere che il rispetto dell’altro (uomo o donna che sia) non passa (solo ed in primis) per il tratto di penna del Legislatore e/o per le pur lodevoli iniziative normative; bensì dall’”educazione sociale” che ogni giorno deve realizzarsi in pensieri, parole e soprattutto azioni tese a salvaguardare le libertà di chi – diverso da noi – ci vive accanto.

(scritto da: Avv. Giuseppe Maria de Lalla. Ne è vietata ogni riproduzione).

Questo articolo ha 6 commenti

    1. Gentile Signora,
      nella pagina HOME in alto sulla destra troverà una stringa di ricerca.
      digiti all’interno:
      “gratuito patrocinio” e/o “patrocinio a spese dello Stato” (faccia due ricerche distinte) e schiacci invio.
      Troverà diversi articoli sul tema che Le interessa.
      cordialità.
      Avv. de Lalla

  1. Gent.mo Avv. De Lalla,
    ho letto il nuovo D.L. n. 93/2013 e non sono riuscita a cogliere l’art. del decreto stesso o, eventualmente, l’art. a cui rimanda del codice penale o di procedura penale in cui si tratta del c.d. “provvedimento inibitorio urgente”. Sarebbe così gentile da indicarmi dove viene trattata questa fattispecie? O forse è un semplice (ma non esplicito) rimando all’art. 282-bis c.p.p.?
    La ringrazio anticipatamente

    1. Gentile Signora,
      la disposizione che cita è prevista all’art. 2 lettera d) del Decreto.
      Tale disposizione prevede una modifica del codice di procedura penale ovvero la previsione dell’art. 384 bis c.p.p. derubricato: allontanamento d’urgenza dalla casa familiare che prevede che:
      gli ufficiali ed ad agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre – previa autorizzazione del pubblico ministero – l’allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all’art. 282 bis comma 6, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo di vita o l’integrità fisica della persona offesa.

      Spero di aver risposto al Suo quesito.
      Cordialità.
      Avv. Giuseppe Maria de Lalla

    1. Gentile Signora,
      La ringrazio per l’apprezzamento.
      Per contattarci potrà cliccare sulla finestra CONTATTI e troverà ogni indicazione.
      Attendiamo Sue.
      Cordialità.

      Avv. Giuseppe Maria de Lalla

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