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Gli artt. 186 e 187 del Codice della Strada (Cds) prevedono quale pena accessoria la sospensione della patente di guida (per un periodo variabile a seconda della gravità della sanzione inflitta).
La pena accessoria di cui si tratta è applicata anche se l’imputato opta per il c.d. “patteggiamento” ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti e la pena è sospesa.

Sarà, quindi, il Giudiuce del procedimento penale che infliggerà la pena accessoria al termine del processo e la stessa avrà efficacia e comincerà a decorrere nel momento in cui la Sentenza diviene esecutiva (ovvero a seguito dell’esperimento dei tre gradi di giudizio oppure nel caso in cui decorrano inutilmente i termini di tempo per proporli).

Materialmente – e stiamo trattando ancora della sospensione della patente di guida quale sanzione amministrativa accessoria alla condanna in sede penale – a provvedere è, appunto, l’autorità amministrativa preposta ovvero il Prefetto.

La sospensione quale pena accessoria ha la funzione punitiva/rieducativa ed è inflitta dal Giudice penale con lo stesso principio di tutte le pene (anche accessorie) previste dal Codice Penale.

Molto spesso (anzi; per i reati indicati ex artt. 186 e 187 Cds: sempre) il provvedimento di sospensione della patente di guida previsto dal Giudice penale quale pena accessoria, segue ad una prima sospensione (spesso altrettanto afflittiva per colui che la subisce) che viene decisa ed attuata dal Prefetto competente a seguito del ritiro della patente da parte delle forze di polizia accertatrici dell’illecito (che poi sarà oggetto del processo penale ove l’infrazione al codice della strada realizzi anche un reato).

Tale sospensione decisa nella durata e materialmente attuata dal Prefetto è prevista dall’art. 223 del Cds (derubricato: Ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato) che prevede l’intervento del Prefetto a seguito del ritiro della patente di guida da parte dell’agente o dell’organo accertatore “…nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida….”.

A seguito del predetto ritiro effettuato al momento della contestazione, infatti, il documento di guida è trasmesso al Prefetto competente per territorio che disporrà “…la sospensione provvisoria della patente di guida fino ad un massimo di due anni….” (in certi casi previsti dal comma 2 del medesimo articolo 223 Cds la sospensione provvisoria può essere fino a tre anni).

Vi sono, quindi, due provvedimenti sospensivi della patente di guida in esito al compimento di fatti-reato previsti dal Codice della strada (primi fra tutti la guida in stato di ebbrezza e la guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti ex art.. 186 e 187 Cds):

un primo provvedimento subito dopo il fatto (ovvero che sugue il ritiro della patente effettuato dagli Agenti che rilevano la commissione della condotta reato prevista dalla norma incriminatrice – rectius: i suoi indizi poichè il processo penale deve ancora instaurarsi -) previsto dal Codice della strada quale provvedimento cautelare (e non già con funzione punitiva/rieducativa) deciso dal Prefetto competente senza contraddittorio, con un’ampia discrezionalità e con la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di difesa piuttosto ristretta (si possono presentare solo memorie scritte in brevissimo tempo) e, semmai, “rinviato” ad una eventuale impugnazione avanti al Giudice di Pace (nè più nè meno con la medesima procedura che si adotta per ricorrere alle c.d. multe);

un secondo provvedimento sospensivo della patente di guida deciso dal Giudice del procedimento penale quale sanzione amministrativa accessoria unitamente alla pena prevista per la commissione del fatto reato. La seconda sospensione sarà materialmente applicata ugualmente dal Prefetto (ma decisa dal Giudice penale) a seguito del processo ove l’interessato potrà svolgere compiutamente la sua difesa (per quanto possibile preso atto della concreta vicenda).

E’ evidente che i due provvedimenti sospensivi si collocano in due fasi temporali ben distinte: una assai prossima alla commissione della condotta assunta quale reato (provvedimento che solitamente nel bacino di utenza della Prefettura di Milano è applicato nel giro di trenta giorni dal materiale ritiro della patente da parte dell’organo accertatore) ed uno successivamente all’esito del processo penale di tal che il condannato avrà sicuramente già espiato il “primo” provvedimento sopensivo cautelare della patente di guida deciso ed applicato dal Prefetto ex art. 223 CdS.

La Giurisprudenza ha chiarito che i due periodi di sospensione (cautelare del Prefetto e punitivo/rieducatico del Giudice del processo penale) non sono cumulabili: colui al quale sono applicati NON dovrà scontare una somma algebrica dei due periodi poichè da quello deciso dal Giudice penale quale sanzione accessoria (cronologicamente “secondo periodo” e che in ogni caso verrà determinato in sentenza non tenendo conto di quanto già applicato dal Prefetto nel “primo periodo”)  dovrà essere detratto quello già inflitto dal Prefetto in sede cautelare.

Il Giudice del processo penale, quindi, in sede di quantificazione della sospensione della patente di guida quale sanzione accessoria NON potrà tenere conto del periodo di sospensione applicato (prima) dal Prefetto (in sede cautelare); e sarà il Prefetto stesso in esecuzione della pena inflitta dal Giudice a provvedere alla detrazione del periodo scontato quale sospensione cautelare.

La prassi Giudiziaria ha, infatti, anche stabilito che tale opera di “scomputo” debba essere effettuata materialmente dal Prefetto (che, lo ricordiamo, è deputato alla concreta applicazione della sospensione anche nel caso in cui si tratti di sospensione della patente quale sanzione accessoria decisa dal Giudice penale) anche qualora il Giudice penale non accenni alla detrazione nella Sentenza:

“… le differenti finalità e diversi presupposti che caratterizzano il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria dalla patente di guida e la sanzione accessoria della sospensione della patente applicata dal giudice penale, all’esito dell’accertamento di violazione del codice stradale, escludono la possibilità di computare il periodo di sospensione provvisoria nella determinazione della durata della sanzione amministrativa definitivamente applicabile dal giudice. Tuttavia, ciò non comporta che due periodi di sospensione sia cumulabili, giacché essi sono, invece, complementari: infatti, è necessario che, in relazione al medesimo fatto nei confronti dello stesso soggetto, l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente risulti un’unitaria e sia compresa tra il minimo ed il massimo previsto dalle disposizioni del codice della strada, ancorché quella definitiva, disposta dal giudice, sia stata preceduta dall’applicazione provvisoria disposta dal prefetto. Ne consegue che è il prefetto, organo di esecuzione della sanzione amministrativa accessoria, a dover provvedere alla detrazione, obbligatoria, del periodo di sospensione eventualmente presso offerto, senza che vi sia bisogno dia esplicita dichiarazione al riguardo da parte dell’autorità giudiziaria competente. (cfr. Sezioni Unite della Cassazione 21 giugno 2000, Cerboni).

(il corsivo è tratto dalla Sentenza della sezione IV^ della Cassazione del 19 settembre 2012 – 2 gennaio 2013 pubblicato su “Guida al Diritto” n. 11 del 9 marzo 2013 pag. 48)

Questo articolo ha 247 commenti

  1. Buongiorno Avvocato approfitto di questo spazio per chiederle un informazione in merito ad un quesito che si sta rivelando più ostico di quanto molti suoi colleghi gia contattati si aspettavano.Vorrei anche un suo parere in merito . Parlo del comma 3-Ter art 219 Cds dove si parla di accertamento del reato. Viene spesso frainteso dagli uffici quali motorizzazione e prefettura ( nel mio caso) quale data di passato in giudicato e non come detto da molti suoi colleghi contatati il tempus commisi delicti in quanto il reato in questo frangente ( il CDS) è commesso violando una norma accertata dagli agenti intervenuti su strada. Mi conferma che la data di accertamento del reato è la data del fatto\incidente ? Potrebbe nel caso indicarmi qualche sentenza o pronuncia anche della cassazione che attesti questa cosa di modo da poterla presentare al funzionario della Prefettura della mia città ? mi scusi per il disturbo ma le assicuro che sto diventando matto per questa incomprensione e interpretazione di queste tre semplici parole.

    1. Egregio Signore,
      il quesito è abbastanza complesso e questa sede non mi permette di dilungarmi.
      Posso dirLe tuttavia che dal punto di vista penale la data di “accertamento” del reato (presumibilmente commesso) è quella del rilevamento del sinistro/reato; anche se sarebbe più corretto dire “fatto commesso il” posto che l’accertamento è, appunto, l’esito del processo penale.
      Pe ulteriori approfondimenti potrà contattare lo Studio.
      Cordialità.
      Avv. Giuseppe Maria de Lalla

  2. salve avvocato, volevo chiederle in caso di sospensione della patente per omicidio colposo applicatadal giudice con la formula del pattegiamento. LA sospensione ha effetto dal momento che il giudice la emana oppure da quando mi arriva la raccomandata della motorizzazione? E in qualsiasi caso quali sono i tempi massimo entro quale dovrebbe diventare esecutiva la pena accessoria?

    1. Egregio Signore,
      non è mia abitudine dare consulenze on line; non foss’altro poiché pronunciarsi su vicende delle quali non si conoscono i particolari è sempre piuttosto imprudente.
      Le posso accennare tuttavia che:
      – la pena accessoria avrà decorso dal momento in cui la sospensione sarà ufficializzata dall’organo amministrativo deputato ad infliggerla materialmente; ovvero la Prefettura. Le arriverà una comunicazione e da quel momento la patente sarà sospesa.
      – non esiste un limite temporale entro quale deve arrivarLe tale comunicazione.
      Spero di esserLe stato utile.

  3. Buon giorno.
    31 gennaio 2011 incidente in stato di ebrezza e ritiro della patente a cui segue sospensione del prefetto x 2 anni.
    27 novembre 2012 sentenza del giudice che dispone la revoca , sentenza passata in giudicato a seguito di patteggiamento.
    ad oggi la prefettura mi dice che il tribunale non ha ancora comunicato la sentenza e che la mia patente risulta solo sospesa e non revocata.
    a gennaio 2014 saranno passati tre anni e non posso iscrivermi a scuola guida xè a loro risulta solo sospesa e non revocata.
    cosa devo fare per dimostrare al prefetto che il giudice mi ha revocato la patente ?

    1. Probabilmente – se gli uffici del Prefetto la accettano – sarebbe opportuno depositare una copia autentica della sentenza con la certificazione dell’avvenuto passaggio in giudicato.
      Non posso spingermi fino a darLe una consulenza in questa sede.
      Cordialità.
      Avv. Gdl.

  4. In caso di revoca ( 219/3 ter ) i tre anni per poter ritornare a ridere gli esami di scuola guida da quanto decorrono ? dalla data dell’ incidente ? oppure dalla data in cui la sentenza diventa definitiva ? in questo caso viene comunque conteggiato il presofferto subito dalla disposizione del prefetto avvenuta poco dopo l’incidente?

  5. Salve,vorrei un parere riguardo un episodio accaduto ieri sera al mio ragazzo. Gli è stata ritirata la patente per violazione dell’art 186 guida in stato di ebbrezza. L’etilometro ha segnato 0.85 per due volte (il secondo soffio è stato effettuato dopo 5 minuti dal primo). Lui ha riferito che la patente gli è indispensabile per il suo lavoro, dato che fa il meccanico (quindi non si tratta solo di come arrivare al posto di lavoro, ma anche di dover provare le macchine e farci quindi eventuali tragitti su strada) e i carabinieri, avendo preso atto della “buona condotta” e della lucidità del mio ragazzo al momento dell’incontro, lo hanno rassicurato dicendogli che ne avrebbero tenuto conto. Volevo cortesemente sapere se la durata della sospensione della patente può essere contrattata tra avvocato e Prefetto e ridotta a 3 mesi, poichè so che chi rientra nella fascia da 0.8 a 1.5 ha una sospensione minima di 6 mesi. E’ in realtà contrattabile?

    1. Gentile Signora,
      ho letto con molta attenzione la Sua mail e Le posso dare alcune risposte telegrafiche invitandoLa a contattarmi telefonicamente:
      – NO non esiste contrattazione alcuna con il Prefetto. Qualsiasi cosa Le abbiano detto o abbia pensato di capire;
      – E’ possibile – entro 5 giorni dal ritiro della patente – inoltrare al Prefetto una memoria documentata richiedendo la minima sospensione della patente.
      In attesa di un Suo eventuale contatto, cordialità.
      Avv. Giuseppe Maria de Lalla

  6. buona sera signor avvocato, a me hanno ritirato la patente il 13 aprile 2013 per guida in stato di ebrezza avevo 232 nel sangue di alcol, il prefetto me l’ha sospesa per 1 anno, poi il 24 gennaio il giudice delle indagini preliminari me l’ha revocata. tra quanto e come potrò rifarmela?? il mio avvocato mi ha detto che non lo sa(??????) Grazie dell’attenzione matteo

    1. Caro Matteo,
      ho letto con molta attenzione la Sua mail.
      Lei è già assistito da un Collega quindi non posso (e non voglio) scavalcare un Collega o sostituirmi a lui al quale è stato dato mandato di difenderLa.
      Sicuramente saprà aiutarLa.
      Cordialità e buona fortuna.
      Avv. Giuseppe Maria de Lalla

  7. vorrei chiederle se a suo giudizio visto che in sede penale sono stato condannato a due anni di sospensione uno dei quali gia scontato al momento del decreto del prefetto immediatamente alla contestazione del reato,secondo lei questa seconda sansione arrivera??

    1. Ho letto con attenzione la Sua mail.
      In base alla mia esperienza posso dirLe che si; arriverà la sanzione accessoria amministrativa inflitta dal Giudice (non appena la condanna inflitta dal Giudice del processo penale diverrà esecutiva) della sospensione della patente. Naturalmente, il Giudice dovrà tenere conto dell’anno di sospensione già disposto dal Prefetto e, quindi, la sanzione amministrativa accessoria sarà di un solo anno.
      cordialità.
      Avv. Giuseppe Maria de Lalla

  8. Salve,
    avrei necessità di un informazione molto banale.
    Ho ricevuto una multa per eccesso di velocità (Art 142 comma 9).
    Ho pagato la multa e ho dichiarato al comando dei vigili i dati del conducente.
    Dalla data di notifica della mia dichiarazione,per il ritiro della patente come sanzione amministrativa accessoria(Da 1 a 3 mesi),entro quanto tempo il prefetto o chi per lui devono comunicare quando andare a depositare la patente dai carabinieri?
    potrebbe andare in prescrizione?
    Grazie mille
    Simone

    1. Egregio Signore,
      ho letto con molta attenzione la Sua mail.
      Non posso darLe una risposta certa per due motivi:
      – lo Studio del sottoscritto si occupa di diritto penale;
      – la tempistica degli uffici prefettizzi non è disciplinata dalla legge ma rimessa all’iniziativa del singolo ufficio (e, quindi, non è possibile stimare i tempi).
      Mi dispiace non poterLe essere di maggiore aiuto.
      Cordialità.
      Avv. Giuseppe Maria de Lalla

  9. Salve
    ho appena inviato questa domanda ma si e’ cancellata dall’elenco, allora la riscrivo: il Giudice del procedimento penale che si occupa del SECONDO provvedimento sospensivo della patente di guida, DA QUALE ORGANO riceve comunicazione/documentazione del reato (186 o 187) per poi emettere l’eventuale decreto di condanna penale? dal PREFETTO o dalla forza dell’ordine che aveva accertato a suo tempo il reato? ringrazio in anticipo. Silvia

    1. Gentile Signora,
      l’Autorità Giudiziaria deputata alle indagini preliminari è il Pubblico Ministero.
      Il Pubblico Ministero – nel caso dei reati cosiddetti “stradali” ex artt. 186 e 187 CdS – riceve la Comunicazione Notizia di reato (ovvero la C.N.R.) dalle Forze di Polizia sul territorio che effettuano i controlli di legge.
      A seguito della CNR il PM decide se e come promuovere l’azione penale dopo aver svolto le indagini preliminari.
      Il Giudice – inteso quale organo giudicante – non riceve la CNR né dalla Polizia né dal Prefetto.
      E’ il PM l’interlocutore delle Forze di Polizia.
      Il Prefetto è una autorità amministrativa che non è deputata ad effettuare controlli e/o indagini di natura penale volte all’accertamento ed alla repressione dei reati.
      Avv. Giuseppe Maria de Lalla

  10. Buonasera Avvocato

    Mi hanno contestato il 187 solo perchè hanno rinvenuto della (modica) sostanza nella mia automobile.
    Ad oggi, sono trascorsi 80 giorni da quando mi hanno sottoposto agli esami, in ospedale, ma ancora non sono stato informato dell’esito.
    Esiste un termine entro cui debbano farmelo sapere?
    Grazie per la disponibilità.
    Federico

    1. Buongiorno,
      ho letto con molta attenzione la Sua mail.
      No; non esiste alcun limite.
      La procedura è questa: quando le forze dell’ordine ritengono che un soggetto sia sotto l’effetto di stupefacenti e si sia posto alla guida, possono disporre l’accertamento per verificare se effettivamente vi sono tracce di stupefacente nel sangue del conducente.
      L’esame è disposto dalle Forze dell’Ordine e gli esiti sono inviate alle medesime Forze dell’Ordine.
      A Lei l’ospedale non deve comunicare nulla. Si tratta di un atto di indagine NON sanitario.
      E’ ovvio che se l’esame dovesse dare esito positivo (presenza di stupefacente nel sangue), Lei sarebbe oggetto di un provvedimento del Prefetto per la sospensione temporanea cautelare della patente e poi sarebbe indagato per il reato ex art. 187 CdS.
      Quindi, non avrà nessuna comunicazione direttamente dall’ospedale ma, semmai, come detto, una comunicazione prefettizia e una notifica giudiziaria se l’esito dell’esame è stato positivo.
      Non viene informato dell’esito; ma della risposta dell’ordinamento se l’esito degli esami è stato positivo.
      Deve accertarsi – con una apposita istanza presso la procura competente – se è allo stato indagato.
      Spero di aver risposto alla Sua domanda.
      Avv. Giuseppe Maria de Lalla

  11. Buongiorno sig. Avvocato,
    mi è stata ritirata la patente dal prefetto per un anno in seguito ad accertata guida in stato di ebrezza.
    Adesso, alla seconda fase, il Giudice può sospendermi di nuovo la patente per sei mesi ?
    cordialmente la ringrazio

    1. Ho letto molto attentamente il Suo quesito.
      Pur non conoscendo la fattispecie concreta (il Suo caso); la risposta è si.
      Il Giudice penale del merito all’esito della condanna, deve applicare la pena accessoria della sospensione della patente di guida del condannato (se non è prevista la revoca).
      Quindi, può essere applicato un nuovo periodo di sospensione dopo quello inflitto in via amministrativa dal Prefetto (prima dell’accertamento del merito in sede penale).
      Il Giudice penale, tuttavia, dovrà tenere conto di quanto già “scontato” in sede amministrativa in termini di sospensione della patente di guida.
      Avv. Giuseppe de Lalla

  12. Buonasera Avvocato,
    in data 25/10/20143 mi è stata ritirata la patente per entrambi gli art. 186 (tasso alcolico 0,9) e 187 (effettuato analisi di sangue e urine) nonostante abbia assunto la sostanza il giorno prima. In effetti nell’esame obiettivo del referto medico del pronto soccorso hanno descritto “vigile, orientato, lucido, eupnoico. La visione degli esiti medici mi è stata permessa per pochi secondi dagli agenti di Polizia Stradale in data 10/11/2013, con seguente sequestro del veicolo. Nonostante abbia comunicato il mio domicilio in modo esatto, la notifica è tornata indietro alla Prefettura per irreperibilità perchè il vigile non mi ha nemmeno trovato come persona “conosciuta”. Al che, sono andato in Prefettura dopo qualche mese per verificare di persona ed effettivamente avevano già emanato il decreto di sospensione di 6 mesi per l’art. 186, non menzionando l’art. 187. Quindi mi chiedo: quando al termine dei 6 mesi andrò a ritirare la patente dopo visita medica in commissione dovrò successivamente aspettarmi una ulteriore sospensione per quanto riguarda l’art. 187..con successiva visita medica? Entrambi gli articoli sono trattati in modo distinto, in concomitanza tra loro? E’ possibile che gli esiti del 187 non siano giunti in Procura e successivamente al G.I.P. per irreperibilità o scadenza dei termini? E in questo caso, potrei fare qualcosa per il dissequestro del veicolo? Data la complessità della situazione in cui non riesco a ritrovarmi in nessuna delle esperienze elencate, sarei grato in una Sua eventuale risposta.

    1. Egregio Signore,
      mi rappresenta una vicenda davvero articolata e – direi – piuttosto inusuale.
      Peraltro – come spesso mi capita in questa sede di osservare in risposta a quesiti anche meno ostici del Suo – la mancata conoscenza del sottoscritto di TUTTI gli effettivi atti del procedimento rende davvero difficile rispondere in maniera esatta ed aumenta la possibilità che le mie poche righe non siano prive di imprecisioni.
      In ogni caso, proverò a fare qualche osservazione:
      – il fatto che sia stato trovato positivo all’esame tossicologico rende quasi scontato che il reato ex art. 187 cds le venga contestato. E’ molto, molto difficile che l’Autorità Giudiziaria (ovvero in questo caso il PM o i suoi delegati) decidano in maniera autonoma di “interpretare” il referto medico ritenendo che la Sua lucidità al momento del controllo fosse tale da superare l’esito positivo della ricerca (positiva) nel Suo sangue dei metaboliti della sostanza stupefacente. Eventualmente, sarà poi il Giudice del dibattimento – in linea con una sentenza che abbiamo commentato anche nel sito dello Studio – a motivare il perché ritiene che la presenza dei metaboliti letta alla luce di altre circostanze del fatto fosse tale da escludere la prova del Suo stato di alterazione (e sul punto Le consiglio vivamente di valutare la possibilità di interpellare un Suo consulente).
      – trovo molto strano che non ci sia stata una contestuale contestazione dei due articoli (186 e 187) in sede di sospensione della patente in via amministrativa provvisoria cautelare da parte del Prefetto. Le dico questo anche perché in caso di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti la sospensione della patente è solitamente abbastanza lunga (sicuramente superiore al caso in cui il soggetto sia positivo alla sola ricerca di alcool).
      – il sequestro dell’auto, peraltro, mi sembra in linea con l’ipotesi accusatoria ex art. 187 Cds. Tenga infatti presente che in caso di condanna per questo reato – se il veicolo è a Lei intestato – è sempre disposta la confisca del veicolo alla quale, appunto, precede il sequestro.
      – Quando due reati sono commessi con una sola condotta – ovvero in continuazione tra loro – sono contestati unitamente e la norma è che NON si proceda con due processi e due iter differenti. Quindi sul punto, me ne duole, ma non riesco in questo stato a darLe una spiegazione tecnica.
      Francamente faccio un po’ fatica a pensare che gli operanti si siano “dimenticati” di inoltrare al PM con la notizia di reato anche gli esiti degli esami tossicologici o che il problema si sia verificato con il Prefetto.
      Rimane il fatto che Lei è stato trovato positivo sia ex 186 che 187 Cds e che attualmente sembra che l’unica conseguenza del secondo reato sia il sequestro dell’auto.
      Riguardo alla notifica amministrativa del provvedimento prefettizio credo ora non ci sia nulla da fare.
      Eventualmente avrebbe potuto nell’immediatezza (subito dopo il Suo accesso in Prefettura) chiedere una rimessione in termini per presentare una memoria per ridurre il tempo della sospensione cautelare; ma Le hanno già inflitto il minimo.
      Le consiglio una soluzione: presenti una istanza ex art. 335 c.p.p. presso la Procura competente in maniera che Le sia comunicato per quali reati/reato Lei è iscritto nel registro degli indagati.
      Saprà così se – effettivamente – Le è stato contestato anche l’art. 187 Cds.
      Per il resto, altro non posso aggiungere in questa sede.
      Cordialità.

      Avv. Giuseppe Maria de Lalla

  13. Salve avvocato
    Volevo dei chiarimenti in merito a quanto mi ė accaduto :
    14/07/2014 mi viene ritirata la patente perché guidavo in stato di ebbrezza , mi viene trovato un tasso alcolico di 1,9 , dopo circa quindici giorni mi arriva la lettera dal prefetto dove dice che la sospensione ė di 12 mesi.
    Dopo faccio ricorso al giudice di pace per aver la patente a fasce orarie , il giudice di pace accoglie la richiesta e mi da la patente per 8 ore al giorno dal 14/10/2014
    Dopo finito un anno di sospensione faccio le visite alla commissione medica locale la patente mi viene data per 6 mesi , dopo 6 mesi faccio le altre visite la patente mi viene data per 2 anni.
    Durante tutto ciò andava in contemporanea il processo penale che il mio ex avvocato seguiva il giorno 29/01/2014 viene emessa la sentenza del giudice penale : il tribunale di Brindisi in composizione monocratica ;
    Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara M.S. Colpevole del reato a lui ascritto e lo condanna alla pena di mesi 6 di arresto e € 1500 di ammenda , oltre al pagamento delle spese processuali.
    Pena sospesa.
    Applica all’imputato la sanzione amministrativa accessoria della sopsensione della patente di guida per la durata di un anno.
    Motivi riservati in giorni novanta

    Allora quello che mi chiedo :
    – Visto che la pena ė sospesa cosa dovrò pagare quale cifra o spese processuali ?
    – siccome ho letto il suo articolo prima ed ho già scontato un anno di sospensione , quindi dovrò fare la sottrazione algebrica in questo caso 1-1=0 quindi la sospenzione l’ho già scontata.
    Motivi riservati 90 giorni cosa sta a significare
    Siccome mi trovo all’estero per lavoro quindi non vorrei tornare in Italia se non c’è motivo

    La ringrazio tanto

    Cordiali saluti

    Simone M.

    1. Egregio Signore,
      ho letto la sua mail e proverò a darLe alcune indicazioni che mi auguro Le tornino utili.
      Mi lasci però osservcare che il Suo difensore è SICURAMENTE il professionista più qualificato per darLe ogni indicazione anche perchè al corrente di tutta la Sua vicenda.
      E’ necessario avere un “filo diretto” con l’avvocato che si occupa della vertenza in maniera che sia sempre agevole porre i legittimi quesiti per avere le più opportune e precise risposte.
      Ciò posto, prendo atto dei quesiti che mi pone e Le risponderò in maniera schematica ma spero esauriente:

      – la pena sospesa implica che TUTTA la pena ovvero sia quella detentiva che pecuniaria sia, appunto, sospesa e, quindi, non dovrà pagare nulla;
      – il periodo si sospensione in via amministrativa cautelare della patente deve essere sottratto dal periodo di sospensione inflitto quale pena accessoria. Quindi, si Lei ha già scontato la sospensione quale pena accessoria. Lo dovrebbe aver già documentato al Giudice del processo che nell’infliggere la pena accessoria dovrebbe darne nota nella Sentenza;
      – la motivazione riservata a 90 giorni significa che le motivazioni della decisione del Giudice interverranno entro 90 giorni. Un avolta depositate le motivazioni lei avrà 45 giorni per proporre appello. Se il giudice dovesse depositare le motivazioni PRIMA dei 90 giorni, i 45 giorni per fare appello decorreranno comunque dal novantesimo giorno. Se le motivazioni saranno depositate DOPO i 90 giorni, i 45 giorni del termine per l’appello decorreranno dalla data dell’effettivo deposito delle predette motivazioni.
      – per quanto riguarda il Suo rientro in Italia, dovrà concordare la migliore linea difensiva con il Suo difensore. Non ci sono comunque motivi procedurali che rendano obbligatorio il Suo ritorno.

      Cordialità.
      Avv. Giuseppe Maria de Lalla

  14. Buna sera Avvocato, mi è stata ritirata la patente per guida in stato di ebrezza 1,95 e 1,78, dopo 90 giorni il prefetto non mi ha notificato il periodo di sospensione, esiste un termine di legge per qui mi debba notificare la sospensione ? essendo ritirata in via amministrativa ? Grazie

    1. Secondo l’articolo 223 del CDS l’organo accertatore ha 10 giorni di tempo per trasmettere la patente al Prefetto per l’applicazione della sospensione provvisoria della patente di guida.
      Il medesimo articolo NON prevede un termine perentorio entro il quale il Prefetto debba disporre la sospensione.
      90 giorni, in ogni caso, mi sembra un intervallo piuttosto lungo.

      Avv. Giuseppe Maria de Lalla

  15. Salve avvocato,
    Volevo dei chiarimenti in merito a quanto ė accaduto a mia moglie:

    – 18/01/2014 le viene ritirata la patente, guidava in stato di ebbrezza con tasso alcolico di 1,1 alle 4 del mattino.

    – Dopo circa 30 giorni arriva la lettera dal Prefetto che indica la sospensione cautelare della patente per 6 mesi.

    – Siamo quindi andati alla Commissione Medica ASL e l’esito degli esami é andato bene, le hanno dato idoneitá alla guida con validitá 1 anno.

    – Ottenuta l’idoneitá medica facciamo ricorso al Giudice di Pace per restituzione patente non essendo una bevitrice abituale, richiesta accolta e patente restituita, (erano intanto giá trascorsi 3 mesi di sospensione quindi 3 mesi giá scontati dei 6 inflitti dal Prefetto).

    – Mia moglie riprende a lavorare, la patente è indispensabile, l’auto é fondamentale e gira tutta la Lombardia per motivi commerciali, senza patente perderebbe il lavoro.

    – Oggi 9/6/2014 riceve a casa il Decreto Penale di Condanna del Tribunale di Monza.
    Visti gli artt. 459 e 557 c.p.p., dichiara Colpevole del reato a lei ascritto e la condanna alla pena di Euro 1650 di ammenda + sospensione patente mesi 7.

    Ora premesso che:
    -1) La patente è indispensabile al fine di non perdere il posto di lavoro

    -2) Attualmente guida con permesso guida provvisorio della validitá di un anno.

    -3) Con questa sentenza dovrebbe perdere nuovamente la patente per altri 4 mesi (7 inflitti dal Tribunale ma 3 giá scontati).

    Le chiedo quindi se esiste la possibilitá di:
    a) Pagare regolarmente l’ammenda, e avvalersi dell’idoneitá medica per contestare la nuova sospensione patente che riceveremo dal Prefetto a causa di questo decreto penale, visto che non è bevitrice abituale.

    b) Una qualsiasi altra soluzione che non le faccia perdere la patente.

    Sono disperato.
    La ringrazio tanto per una Sua eventuale risposta.

    Cordiali saluti

    1. Ho letto con molta attenzione la Sua mail.
      La Sanzione accessoria inflitta con il decreto penale di condanna è la conseguenza della condanna in sede penale.
      Non sarebbe possibile ricorrere al Giudice di Pace trattandosi di pena inflitta dall’Autorità Giudiziaria (il GIP) quale pena – appunto – accessoria.
      Probabilmente (ma non ho letto gli atti) la soluzione più opportuna sarebbe:
      – opporsi al decreto penale di condanna;
      – chiedere un rito alternativo con l’ammissione del lavoro di pubblica utilità oppure la nuova disciplina della messa alla prova (troverà la disciplina nel sito) in maniera tale che la Signora possa evitare che la pena inflitta con il decreto penale di condanna (e quindi anche quella accessoria della sospensione della patente di guida) diventi esecutiva.
      In particolare, con la sospensione del processo con relativa messa alla prova, nel caso di esito positivo della prova il reato si estinguerebbe (e con esso la pena principale ed accessoria).
      In questa sede non posso che darLe queste indicazioni.
      Cordialità.

      Avv. Giuseppe Maria de Lalla

  16. Buongiorno,
    mio marito a seguito di una crisi ipglicemica ,è diabetico, è uscito fuori strada senza coinvolgere nessuno. Al pronto soccorso hanno eseguito il esami per test x droga e alcol. Molto probabilmente il test droga non andrà bene in quanto due sere prima aveva fumato mariuana. Lui non ne fa uso regolarmente,può capitare una volta ogni tanto. Imparata la lezione Le volevo chiedere alcune cose:

    La macchina era della ditta. Non è stato aperto nessun infortunio sul lavoro in quanto non si è fatto male e è rientrato subito a lavoro. Ci può essere lo stesso il raddoppio della pena?
    Lui come lavoro fa il rappresentante. Si può con un buon avvocato riuscire ad avere la patente solo x lavoro?noi abbiamo un bambino di quasi sei anni e uno di pochi giorni.
    Siamo disperati.

    Grazie mille

    francesca

    1. Gentile Signora,
      ho letto con molta attenzione la Sua mail.
      Certo questa sede forse non è la più adatta per una consulenza esauriente ma proverò a darLe alcune indicazioni spero utili:
      – se il test sarà positivo lo sarà per la cannabis. Se non fanno quello specifico – ma lo faranno – occorre che lo facciate voi. Questo per dimostrare che lo stupefacente era droga c.d. “leggera” e la cui emivita (la presenza nel sangue) è più lunga dei suoi effetti. Ciò per dimostrare che c’era nel sangue ma che non necessariamente ciò significava uno stato di alterazione del guidatore;
      – documentare molto, molto bene la patologia diabetica;
      – fare subito una istanza al Prefetto per chiedere il minor tempo di sospensione cautelativa possibile. Allegando i documenti del lavoro, della patologia ed eventualmente se ne sarete in possesso – ma credo che non sarà possibile – delle analisi mediche che rilevano “solo” il consumo di cannabis;
      – chiedere nel medesimo documento un permesso motivato pe usare l’auto per lavoro. sottolineando tutto: attività, orari, situazione familiare etc. Il Prefetto darà credo l’autorizzazione ma in questo caso la sospensione sarà più lunga (ma suo marito potrà lavorare);
      – andare fuori strada – anche se da solo e senza farsi male – è considerato un incidente a tutti gli effetti.
      – rileva solo che l’auto NON era del trasgressore e a nulla influisce che fosse o meno della ditta.
      Per il processo penale ci possono essere diverse alternative non tutte immediate e non tutte implicanti necessariamente il ritiro della patente dopo quello comminato dal Prefetto.
      Credo – mi permetta – che NON sia il caso di disperarsi: nessuno si è fatto male e la situazione non pare (in base alle informazioni che ho) irrimediabilmente compromessa.
      Affidatevi ad un bravo Avvocato ma sappiate che nessuno mai potrà darvi delle certezze riguardo ad un esito fausto.
      A presto.
      Avv. Giuseppe Maria de Lalla

  17. le chiedo se perfavore sa dirmi cosa devo fare ora per riprendermi la patente.le dico che me l anno sospesa nel 2002,ormai son gia`passati piu di 10 anni,per il motivo che mi hanno fatto fare le analisi xke` in evidente stato di alterazione per causa stupefacenti….ora l anno in questura la mia patente..e vorrei sapere se mi devo anke reiscrivere a scuola guida o devo far sole le analisi di routine???grazie di cuore

    1. Egregio Signor
      Dopo aver letto con molta attenzione la sua richiesta, Le comunico che in base alle indicazioni da Lei fornitemi, non sono in grado di risponderLe.
      Per poter dare una risposta esaustiva ai suoi quesiti, infatti, è necessario che Lei mi dia maggiori informazioni.
      In particolare, è importante sapere
      1. se per i fatti che Lei riferisce è stato sottoposto ad un procedimento penale e se vi è stata una sentenza di condanna e se si con quale pena accessoria (revoca della patente?);
      2. la durata del periodo di sospensione della patente di guida (dal momento che mi dice che gliela avevano sospesa).
      Da quello che mi dice sarei propenso a ritenere che si tratta di una revoca e quindi dovrebbe nuovamente sostenere l’esame.

      Avv. GM de Lalla

  18. Salve Avvocato,
    Per qualche errore di server il mio commento non è stato approvato, quindi vogliate scusarmi ma riposto il mio problema.

    A seguito di un incidente stradale, collisione con un’altra auto, mi è stata sospesa la patente per 3 anni su predisposizione della prefettura con decreto ai sensi degli artt. 222 e 223 CdS, ovvero sospensione cautelativa in ipotesi di reato in seguito alle lesioni gravi(nel mia fattispecie 2 persone decedute nella mia auto maggiorenni)tra l’altro non mi sono stati nemmeno contestati dei verbali e le relative violazioni al CdS.A breve decorranno i 3 anni di sospensione, premetto che la sospensione mi fu notificata circa un mese dopo il fatto tramite carabinieri ed in essa era contenuta solo la sospensione ai sensi degli artt. menzionati precedentemente e null’altro.Sostanzialmente ho la patente sospesa con 20 punti sopra.Premetto che sono risultato negativo ai test di stupefacenti ed alcol, premetto che il processo penale è ancora in fase iniziale.Il mio quesito sarebbe che al momento della scadenza della sospensione mi ritorneranno semplicemente la patente o la Motorizzazione civile mi prescriverà un revisione? Nel caso mi prescriva una revisione è leggittima a distanza di 3 anni dal fatto e in quanto nel decreto di sospensione della patente menziona la data del ritiro senza nessun’altra obbligo ?.

    Vogliate scusarmi, ancora.
    Grazie mille per la sua preziosa attenzione.
    Cordiali Saluti.

    1. Egregio Signore,
      ho letto con molta, molta attenzione la sua mail.
      devo dire che è una vicenda abbastanza complessa e la mancata visione dei provvedimenti che mi cita (in primis il provvedimento prefettizio) non mi aiuta ad analizzare al meglio la fattispecie concreta che La riguarda.
      Posso però aggiungere che – normalmente – decorso il lasso di tempo della sospensione cautelativa il soggetto rientra in possesso quale titolare della patente di guida a tutti gli effetti.
      Naturalmente sarà sua cura ben analizzare il contenuto del provvedimento prefettizio di restituzione per verificare se vi sono degli adempimenti particolari da assolvere.
      Cordialità.
      Avv. Giuseppe Maria de Lalla

  19. Salve e grazie in anticipo dopo un incidente stradale mi é arrivata questa condanna cosa significa….Visto l’art. 459 c.p.p. Ritenuto che per il reato contestato si debba applicare soltanto la pena pecuniaria, ancorché in sostituzione di pena detentiva. Considerato che il reato è documentalmente provato e che la pena può determinarsi nella misura indicata nel dispositivo sotto specificato. CHIEDE emettersi nei confronti di PROFITA/Daniele, imputato come sopra, decreto penale di condanna alla pena complessiva di euro 31000 di ammenda, così ottenuta: pena base anni uno di arresto ed euro 3000 di ammenda, già considerato l’aumento previsto dall’art. 186, comma 2 bis del Codice della Strada ridotta ai sensi dell’art. 62-bis C.P. a mesi otto di anesto ed euro 2000 di ammenda, ridotta per il rito (art. 459 c.p.p.) a mesi quattro di arresto ed euro 1000 di ammend4 con sostituzione dell’arresto nella corrispondente ammenda di euro 30000, ex art. 53 L. 689/81 (fissato il parametro di ragguaglio in euro 250 per ogni giorno di pena detentiva). Con revoca della patente di guida. PENA SOSPESA.

    1. Ho letto attentamente la sua mail.
      Le hanno applicato il DECRETO PENALE DI CONDANNA.
      La rinvio per la disciplina completa a quanto dettagliatamente illustrato nell’apposito articolo pubblicato sul sito dello Studio.
      La invito, pertanto, a digitare nella stringa a destra in alto della home page “decreto penale di condanna”.
      Troverà tutti gli articoli per comprendere nel modo migliore questo rito speciale di definizione del procedimento penale.
      Cordialità.
      Avv. Giuseppe Maria de Lalla

  20. Egregio Avvocato
    chiedo gentilmente una risposta in merito alla seguente vicenda:

    mi è stata ritirata la patente dopo aver rifiutato di sottopormi al test alcolimetrico, tralasciando le modalità dell’accertamento che hanno del surreale, ho ricevuto la lettera della prefettura della mia provincia che mi sospendeva il documento di guida per 3 mesi obbligandomi a presentarmi in commissione medica con analisi per valutare la mia idoneità ed indicando che la mia patente sarà restituita a partire dal 18/08/14. Nel frattempo però ho ricevuto il decreto penale di condanna da parte del gip che mi infliggeva 4 mesi di arresto e 1500€ di multa convertiti in pena pecuniaria di 31500€ complessivi, convertiti a loro volta in 250 ore di lavori di pubblica utilità oltre a mesi sei di sospensione della patente. Detto ciò è corretto ritenere che ai sensi dell’art. 186 comma 9-bis il gip, una volta terminati i lavori di pubblica utilità, disponga il dimezzamento della sanzione accessoria della sospensione della patente da mesi 6 a mesi 3? Quindi è ragionevole pensare di poter ottenere il documento di guida a partire dal 18/08/14 come indicato dal prefetto nella sua comunicazione?

    La saluto cordialmente
    Daniele

    1. Egregio Signore,
      Ho letto con molta attenzione la Sua mail.
      La proiezione che Lei fa – ovvero dimezzamento dei tempi della sanzione accessoria in caso di esito positivo dei lavori di pubblica utilità – è corretta.
      Cordialità.

      Avv. GM de Lalla

  21. Gentile avvocato,
    Avrei la cortese richiesta di rispondermi a un accadimeno che mi sta facendo diventare matto.
    5 anni fa (settembre 2009) mi hanno ritirato la patente per guida in stato di ebrezza (1,1 di tasso alcolico) con conseguente sospensione della patente per 7 mesi e multa (salata). Dopo aver fatto gli esami del sangue di rito ed aver adempiuto al pagamento e alla sospensione, dopo i famigerati 7 mesi la patente mi è stata ridata. Oggi (agosto 2014), dopo ben 5 anni, ho ricevuto una notifica dal giudice dicendo di avermi confermato la condanna a 8 mesi di sospensione e che quindi dovró riconsegnare la patente per un altro mese aggiuntivo di sospensione.
    Detto questo la mia domanda è, è possibile che a distanza di 5 anni possano risospendermi la patente?, non va in qualche modo in prescrizione? E se no è possibile appellarsi al ricorso?
    Grazie per l’attenzione,
    Disinti saluti,
    Leonardo

    1. Ho letto con molta attenzione la Sua mail.
      E’ difficile poterLe dare una risposta per il semplice fatto che non ho capito la natura del provvedimento giudiziario che Le commina la sanzione accessoria degli 8 mesi di sospensione.
      Teoricamente si; dopo il provvedimento prefettizio cautelare di soepnsione è possibile che intervenga la pena accessoria più lunga (la sospensione della patente quale sanzione accessoria) di quella comminata dal Prefetto.
      Bisogna però tenere presente che il reato contravvenzionale di guida in stato di ebrezza si prescrive di norma in 5 anni e mezzo (contando le interruzioni della prescrizione).
      Non conoscendo la natura del provvedimento del Giudice non posso in questa sede dirLe se è possibile promuovere un giudizio di secondo grado.
      Come detto, comunque, dal punto di vista meramente teorico la sospensione nuovamente commintaLe non pare essere illegittima.
      Di più, in questa sede, non posso dirLe.
      Eventualmente, contatti lo Studio.
      Cordialità.
      Avv. GM de Lalla

  22. Egr. Avv. Sono allibito da quanto mi sta succedendo e volevo chiedere un suo parere.
    In data 23.02.14 sono stato fermato dalla polizia di Trento e sono risultato positivo all’alcool test 1,38. Dopo una prima condanna a sei mesi di sospensione ho effettuato dei lavori socialmente utili ed il 17.06.14 il giudice del tribunale mi ha definitivamente dimezzato la pena. Il 30.06 la motorizzazione di Bergamo (paese dove risiedo) mi ha rilasciato un permesso di circolazione con validità 3 mesi. Oggi sono andato in motorizzazione per verificare se la patente fosse arrivata e mi hanno comunicato che la prefettura di Trento non ha “sbloccato” la mia pratica quindi mi hanno tolto il permesso di guida. La prefettura di Trento dice che non ha sbloccato la pratica perché ha bisogno di un fax della motorizzazione dove dichiarano di avermi rilasciato il permesso sulla base della richiesta delle autoritá. La mia domanda é: é legale che la motorizzazione mi ritiri il permesso?

    1. Egregio Signor Danilo,
      ho letto con attenzione la Sua mail e Le confesso che mi riferisce un episodio che non mi era mai capitato di approfondire professionalmente.
      Le rispondo più che altro a titolo di riflessione personale poiché non si tratta di un quesito di carattere strettamente giudiziario di natura penale.
      Credo che la motorizzazione abbia effettivamente la possibilità di ritirare il permesso che ha rilasciato ma francamente mi sembra inopportuno che lo faccia prima ancora che lo stesso scada!
      Sarebbe da approfondire anche il motivo per il quale la Prefettura di Trento non è aggiornata.
      Spero di esserLe stato utile.
      A presto.
      Avv. GM de Lalla

  23. Buongiorno avvocato,
    Le chiederei gentilmente un parere sulla situazione in cui mi trovo. Ho avuto il ritiro della patente per guida in stato di ebbrezza ad inizio aprile (tasso rilevato 1,05), con sospensione della patente da parte del prefetto di 6 mesi. Ho patteggiato con accesso ai LPU e il giudice mi ha confermato 6 mesi di sospensione. Ad inizio agosto la commissione medica mi rilascia idoneità per 6 mesi. A questo punto vado in prefettura con copia della sentenza e certificato medico e con un’ordinanza mi restituiscono la patente. Il punto è che io non ho ancora ultimato le ore di LPU ma la prefettura mi permette ugualmente di usufruire del dimezzamento del periodo di sospensione. La prefettura sostiene che io possa guidare, mentre il mio avvocato sostiene il contrario, anzi che rischio la revoca della patente nel caso in cui le forze dell’ordine mi fermassero. Secondo l’avvocato infatti potrei tornare a guidare solo dopo che il giudice certifica che i LPU sono stati portati a termine positivamente. Chi ha ragione secondo lei? Non so se possa essere utile ma nella sentenza a mio carico è riportata la seguente frase:”dispone che gli effetti della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente irrogata con la presente sentenza restino sospesi sino alla verifica del positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.” Ringraziandola per l’attenzione, porgo cordiali saluti.

    1. Ho letto con attenzione la Sua mail.
      Le preciso che concordo con quanto sostiene il Collega: i lavori di pubblica utilità svolgono il loro effetto di dimezzare la durata della pena accessoria (la sospensione della patente di guida) solo a seguito di un positivo svolgimento ovvero dopo che il Giudice “certifica” il positivo svolgimento.
      E, invero, è fissata una udienza ad hoc per tale verifica proprio avanti a quel Giudice.
      piuttosto le mie perplessità sono altre:
      1) se la patente gliela hanno sospesa – evidentemente su ordine del Prefetto ed in via cautelare – per sei mesi ad inizio aprile; come è possibile che lei ne sia già rientrato in possesso preso atto che da inizio aprile i sei mesi terminano ALMENO a inizio settembre?
      2) mi conferma che la prima sospensione di mesi 6 è stata quella inflitta dal Prefetto in via cautelare amministrativa?
      3) se lei ha già scontato i sei mesi con la sospensione del Prefetto, lei ha già scontato anche quelli inflitti come pena accessoria dal giudice a prescindere dai lavori di pubblica utilità poiché i due periodi non sono cumulabili.
      Deve verificare questi punti.
      In ogni caso, circa il Suo quesito, il Collega che l’assiste credo abbia fatto una analisi del tutto condivisibile.
      Cordialità.
      Avv. Giuseppe Maria de Lalla

  24. Grazie della sua celere risposta. Per chiarire i 6 mesi me li ha dapprima inflitti il prefetto in via cautelare amministrativa. Anche il giudice mi ha inflitto 6 mesi come pena accessoria. I 6 mesi sarebbero scaduti ad inizio ottobre. La prefettura visto che ero ammesso ai LPU ha sospeso la sua prima ordinanza con cui mi aveva sospeso la patente in.via cautelare e mi ha restituito la patente. Nel caso in cui non porti a termine positivamente i LPU la patente mi verrebbe nuovamente ritirata per il periodo che non ho scontato. Come già detto la prefettura mi ha permesso di usufruire del dimezzamento della sospensione;infatti considerando i 6 mesi, dimezzati sarebbero 3 e ad agosto quando mi hanno restituito la patente da aprile ne erano trascorsi 4. Quello che mi chiedo è: se dopo aver preso visione della sentenza la prefettura mi restituisce la patente, perchè non potrei guidare? il fatto di essere in possesso della patente non significa che posso guidare?

  25. Buongiorno e la ringrazio avvocato,avrei una domanda che mi tormenta anche la notte,allora…lugli2013 art186tasso140,sospesa6mesi,a gennaio dopo aver fatto gli esami la riottengo ,pero’ con validita’1anno,alla ASL mi dicono che 1 mese prima dello scadere vado nuovamente da loro con gli esami e otterrò’ quella normale di10anni,e’ cosi’? Le risulta? Premetto che non ho mai avuto problemi del genere,inoltre a distanza ormai di 1annoe due mesi quasi non ho ricevuto notizie del processo a mio carico quanto ci mettono a processarmi e giustamente a condannarmi? Grazie,,un ultima cosa ,questa denuncia influisce in maniera negativa per il rinnovo portò armi da caccia che ho appena inoltrato in questura? La vedranno? Oppure devo

    1. Ho letto con molta attenzione la Sua mail e posso rispondere solo ad alcuni quesiti:
      1) Non ho esperienza delle linee guida dell’Asl per il semplice fatto che si tratta di una procedura di ordine prettamente amministrativo e non giudiziaria penale campo del quale mi occupo precipuamente. Non mi sembra professionale e prudente da parte mia sbilanciarmi in questa sede circa le predette procedure Asl. 2) la tempistica perché si instauri il processo a Suo carico è piuttosto variabile. Dipende da tribunale a tribunale e da Giudice a Giudice. Impossibile fare una stima precisa.
      Un anno e due mesi, tuttavia, non mi sembra una tempistica del tutto inusuale. Circa lo stato del procedimento il Suo difensore potrà sicuramente avere informazioni dall’ufficio competente presso il Tribunale.
      3) la modulistica per il rinnovo del porto d’armi uso caccia riporta – se non sbaglio – una richiesta di autocertificazione circa condanne precedenti.
      Lei tecnicamente NON è stato ancora condannato quindi la Sua risposta negativa non influirà sul rinnovo.
      Il procedimento – se in fase di indagini preliminari al momento della richiesta di rinnovo – non risulterà nemmeno nei carichi pendenti.
      Tenga presente, tuttavia, che se è svolta una ricerca a Suo nome nelle banche dati accessibili alle forze dell’ordine, sicuramente il procedimento nel quale è indagato, seppure in fase di indagini, risulterà.
      Non credo, però, che possa essere considerato un motivo ostativo al rilascio del rinnovo.
      cordialità.

      Avv. Giuseppe Maria de Lalla

    2. Egr.avvocato le vorrei porre una domanda che pero’ riguarda la tempistica sulle indagini svolte dai cc riguardo atti vandalici intimidazioni ,cioè’ ,una volta fatti i rilievi sul posto redatto verbali ,foto ecc,ecc,e mai possibile che non riescano a trovare i,il colpevole? Insomma ci teniamo i danni? Secondo me abbandonano il caso oppure lei crede che anche a distanza di tempo indaghino ancora?boh lei conosce casi risolti anche a distanza di tempo?

  26. volevo chiedere x mio cugino che gli e’ stata sospesa la patente dopo un incidente in autostrada, senza feriti, di un anno dal prefetto x alcolemia 2,40 .nel reato penale oltre alla multa e la sentenza , ci sara’ anche la revoca? e se si x quanti anni?.poi nel referto polizia risulta che lui ha provocato l’incidente

    1. Ho letto con attenzione la Sua mail.
      Il comma 2 bis dell’art. 186 recita: “…..Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/1), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida e’ sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI….”
      La patente, nel caso che mi rappresenta, quindi, sarà revocata.
      La revoca non è a tempo ma implica che la patente debba essere di nuovo conseguita secondo l’ìter previsto per il primo rilascio.
      Cordialità.
      Avv. Giuseppe Maria de Lalla

  27. grazie mille avvocato ne approfitto x farla un ‘altra domanda in caso lui patteggia la pena il giudice penale non applica la pena accessoria cio ‘ significa che non li viene revocata la patente o viene diminuita da 3 anni di revoca a 1 anno e mezzo? o nel patteggiamento la revoca viene sempre confermata dal momento del sinistro.grazie in anticipo x la sua cordialita’

  28. Buongiorno avvocato le pongo una domanda che mi sta preoccupando , lugli2013 art186 tasso1,40 patente sospesa mesi6 adesso sett2014 ovviamente ho già riavuto la patente per 1 anno ,vado in questura per rinnovare il porto armi e a loro risulta patente sospesa 1 anno e 4250,00€ di verbale? A me e il mio avvocato non e’ arrivato ancora nulla ,ma e’ possibile tutto ciò’? Perche a loro risulta 1 anno? Non vorrei che conoscano già’ il mio processo e relativa condanna ,e se cosi fosse come mai ne io ne l avvocato che mi segue non sappiamo nulla? Mi prenderanno nuovamente la patente per altri 6 mesi? Boh e’ un mistero

  29. Buongiorno avvocato,

    a seguito di un’incidente avvenuto dopo le 22 di notte, mi è stata sospesa la patente per 12 mesi per tasso alcolemico sopra a 1.5 grammi per litro.
    Il 24.01.2013 viene emessa la sentenza del giudice dove decide per la revoca della patente. La sentenza diventa esecutiva il 29.05.2014 e solo il 24.09.2014 mi viene notificata dai carabinieri.
    In fase di patteggiamento la pena pecuniaria mi viene sospesa.
    La mia domanda è, cosa possa fare ora che mi è stat revocata la patente?

    1. Ho letto con molta attenzione la Sua mail.
      Dopo il patteggiamento non è possibile proporre appello.
      Rimane la possibilità del ricorso in Cassazione ma difficilmente una sentenza di patteggiamento presta il fianco ad un ricorso del genere che affronta solo i motivi di diritto.
      Certo, si potrebbe proporre per meri motivi dilatori ovvero per ritardare l’irrevocabilità della sentenza e, quindi, della pena accessoria della irrevocabilità della patente (ma rischierebbe con il rigetto di vedersi condannare ad una pena pecuniaria a seguito dell’inammissibilità del ricorso in Cassazione) e, comunque, il problema si riproporrebbe dopo qualche tempo.
      Esclusa questa ipotesi forse bisogna prendere in considerazione di sostenere nuovamente gli esami per conseguire la patente ex novo.
      Spero di averle dato indicazioni utili.
      Cordialità.
      Avv. Giuseppe Maria de Lalla

  30. Salve Avvocato, il 20 settembre mi e’ stata sospesa la patente per un tasso alcolemico di 1,1, mi sono informato sui tempi che la prefettura deve rispettare, pare che sia calcolato 5 giorni per inviare dalla polizia alla prefettura il verbale, e 15 giorni per far si che la prefettura comunichi a me la sospensione.

    Vorrei sapere come fare in caso che il 21 esimo giorno non mi sia ancora stato recapitato niente, ha valore una raccomandata fatta il 21esimo giorno? devo andare di persona in prefettura per fare richiesta? se il verbale poi arriva nel periodo che la mia raccomandata sia recapitata? la mia paura e’ quella di ritrovarmi a fare richiesta di restituzione per superamento dei tempi concessi al prefetto e vedermi recapitare la sospensione il giorno dopo o 2 giorni dopo da quando viene fatta raccomandata.

    ha valore il timbro postale della mia raccomandata?

    la ringrazio

    1. Il provvedimento del Prefetto deve effettivamente intervenire nell’arco di tempo stabilito dalla legge.
      Bisogna però fare attenzione: un conto è la data del provvedimento; un ‘altro è la data nel quale lo stesso viene notificato all’interessato.
      Se il provvedimento riporta la data entro i 15 giorni ma viene notificato dopo; il provvedimento è comunque legittimo. Infatti, il provvedimento in sé non è tardivo ma – semmai – lo è la notifica per la quale in ogni caso non vi sono nullità di sorta.
      Se il provvedimento notificato, invece, riporta una data successiva (come successiva sarà la notifica) allora vi è un errore procedurale.
      A questo punto – se dovesse ricevere un provvedimento tardivo perché emesso tardivamente dal Prefetto e NON solo perché notificato dopo i 15 giorni – il provvedimento di sospensione NON è legittimo.
      Quello che rileva, come detto, è la data del provvedimento NON la notifica dello stesso.
      Ugualmente, se non dovesse ricevere nulla per un arco di tempo considerevole (direi un mese ma non posso essere più preciso) allora ci sono buone probabilità che ugualmente ci sia stato un errore procedurale.
      In caso di errore di tal fatta (ed anche di provvedimento tardivo ma notificato come sopra le ho illustrato), mandi una raccomandata alla Prefettura per richiedere la restituzione della patente non essendo stati rispettati i termini di legge.
      Farà fede la data di invio della raccomandata.
      Le devo dire, tuttavia, che è un caso che professionalmente non mi è mai capitato.
      Cordialità.

      Avv. Giuseppe Maria de Lalla

  31. Buongiorno ritirato patente per art 186 (0,9) nel agosto 2007 per tre mesi, poi dopo esami sangue x alcool (tutto ok) e visita in commissione me l’hanno ridata con nuova scadenza due anni.
    Due anni dopo quindi ho rifatto stessa trafila sempre andata a buon fine: infatti in commissione mi dissero che me l avrebbero ridata normale con scadenza 10 anni se nn fosse che avevo nel frattempo perso molte diottrie da un occhio pertanto mi diedero Patente B speciale con scadenza 5 anni ma dissero che non sarei stato più soggetto a tali controlli, tipo una patente normale. Ora vado tranquillo all Aci a fare il rinnovo, certo che ormai e’ una procedura standard come altri cittadini senza questo precedente ma dopo circa un mese mi richiamano dall ACI dicendomi che l ufficio ostativi ha bloccato la pratica. Devo quindi rifare visita in commissione dove credo mi chiederanno ancora esami.
    Leggo ora sul web che non eseguono più esami sangue ma anche per l alcol fanno prelievo del capello.
    Le mie domande:
    1) ma possono ancora farmi questa prassi nonostante dovrei aver patente senza ostativi ormai
    2) può essere che nell esame del capello decidono ora di cercare anche sostanze stupefacenti nonostante non e’ il mio caso? E nonostante finora nelle altre due occasioni cercarono solo valori su abuso alcol?
    3) in caso che cercano anche quelle posso lamentarmi e chiedere di evitarli essendo io segnalato per art 186 e non per il 187… Visto che sono un costo ulteriore e vorrei fortemente evitarli…grazie per un cortese riscontro.

    1. Rettifico: il mio tasso alcolemico era 0,7… E pensare che fosse successo solamente poche settimane prima (era agosto 2007, ed era da poco cambiata la legge) sarei stato ancora dentro i livelli accettabili!!!
      Grazie ancora

    2. Ho letto con grande attenzione la Sua mail.
      Devo però precisarLe che i suoi appaiono quesiti più di ordine ammnistrativo che giuridico; materia della quale non mi occupo direttamente.
      Le darò quindi delle indicazioni di massima che spero le siano utili riservandomi eventualmente di approfondirle se mi contatterà direttamente.
      Innanzitutto, bisogna avere la certezza che i controlli che Le hanno indicato siano effettivamente legati alla sanzione precedente.
      Potrebbe trattarsi anche di controlli legati alla vista e dalla sua mail mi sembra di capire che non abbia effettivamente la certezza della natura delle visite a cui si dovrebbe sottoporre.
      Sarei propenso a ritenere che si tratti di una problematica “nuova” e non legata a quella che lei ha già affrontato positivamente con i controlli già effettuati.

      Ipotizziamo però che si tratti di controlli sempre legati all’accertamento dei suoi requisiti ad ottenere la patente in relazione al consumo di alcool.
      Qui di seguito le sue domande:
      1) ma possono ancora farmi questa prassi nonostante dovrei aver patente senza ostativi ormai
      Come le dicevo direi di no: lei ha già fatto i controlli del caso. Perché dovrebbero ripeterli? Si informi. Non mi sembra una procedura usuale. Lei ha avuto problemi di vista e questo mi sembra sia un tema non affrontato dalla commissione ma che è un requisito essenziale per ottenere la patente. Si informi bene.

      2) può essere che nell esame del capello decidono ora di cercare anche sostanze stupefacenti nonostante non e’ il mio caso? E nonostante finora nelle altre due occasioni cercarono solo valori su abuso alcol?
      Questo davvero non dovrebbe accadere. Se devono accertare i requisiti relativamente all’uso di sostanze stupefacenti devono farle quel tipo di esame. Altrimenti non ce ne è motivo. Non sono controlli che vengono fatti o devono venire fatti – diciamo – random senza un motivo preciso.
      Vi è da aggiungere che le varie commissioni agiscono con protocolli che variano da zona a zona. Ma riterrei abbastanza anormale fare dei controlli “a caso”. Anche in questo caso deve informarsi ed ha il diritto di saperlo.

      3) in caso che cercano anche quelle posso lamentarmi e chiedere di evitarli essendo io segnalato per art 186 e non per il 187…
      Se i protocolli lo prevedono lei non può interloquire sulle procedure che devono essere adottare dalla Commissione.
      O lo prevedono e Lei non può fare nulla se non NON sottoporsi agli esami oppure NON è previsto questo tipo di accertamento.
      Non vi è scelta.

      Direi però che allo stato attuale occorre assolutamente che lei si informi con precisione presso la commissione o la ASL di riferimento:
      – del motivo degli accertamenti;
      – della natura degli stessi;
      – ed eventualmente della specie e della modalità delle analisi che verranno compiute.

      Cordialità.
      Avv. Giuseppe Maria de Lalla

  32. Buongiorno,volevo porle un quesito.
    In data 26/08 ho avuto un incidente d’auto,non é stato coinvolto nessun altro oltre a me stessa,in pratica ho perso il controllo del mezzo e sono andata dentro ad un fosso.I vigili cne hanno effettuato i rilevamenti hanno richiesto le analisi tossicologiche,stamattina sono arrivati gli esiti e le stesse forze dell’ordine mi hanno comunicato che sono state trovate tracce minime e di vecchia data di cannabinoidi nel sangue,tracce che non possono essere causa del sinistro e per quanto riguarda loro non sono sanzionabile con il ritiro della patente e che provvederanno ad inviare il verbale al prefetto.
    Ora le chiedo,il prefetto potrebbe decidere di sospendermi la patente e accusarmi di qualche reato o dal momento che le forze dell’ordine hanno dato il via libera posso star tranquilla?
    La ringrazio in anticipo.

    1. Egregio Signore,
      ho letto la sua mail ed ho compreso i Suoi quesiti,.
      Innanzitutto occorre precisare che per il Codice della strada un sinistro stradale è tale anche se non coinvolge nessuno e il conducente “fa tutto da solo”.
      Ciò posto, le confesso che rimango un po’perplesso da quello che mi dice poiché:
      – la datazione dell’uso di cannabinoidi rilevato con l’esame del sangue non mi risulta sia possibile;
      – è possibile semmai individuarne la quantità ma non la risalenza nel tempo; o ci sono o non ci sono. Non è possibile risalire da quando hanno cominciato ad esserci.
      – l’invio del verbale al Prefetto indica che la polizia intervenuta ritiene che vi siano gli estremi per la sospensione della patente avendo ravvisato la possibilità di un reato (nella fattispecie: guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti). Se non avessero ravvisato il reato – da procedura – non avrebbero inviato il verbale al Prefetto.
      – il Prefetto non fa comunicazioni di notizie di reato. Sono gli operanti intervenuti che comunicazione all’Autorità Giudiziaria che vi è la possibilità che sia stato commesso un reato.
      Da quello che mi dice, dunque, non riesco a comprendere quale sia stato l’operato delle forze dell’ordine.
      Infatti: se non avessero ravvisato alcun reato NON avrebbero inviato la patente al Prefetto che deve decidere circa la sospensione nel caso di sospetto reato e null’altro.
      Il fatto che l’abbiano colà trasmessa collima con l’ipotesi di reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
      Mi dispiace ma non credo che le forze dell’ordine le possano dire di “stare tranquilla” poiché – come detto – stanno operando come prevede il codice in caso di sospetto reato.
      La invito ad assumere le informazioni corrette o, quantomeno, ad attendere il provvedimento prefettizio.
      Se lo ritiene necessario ci contatti per un approfondimento.
      Cordialità.

      Avv. Giuseppe Maria de Lalla

  33. Salve avvocato,volevo chiarimenti sul mio caso. 10 anni fa mi hanno tolto la patente per guida in stato di ebbrezza,ho iniziato con le visite, una volta passate per due o tre volte la motorizzazione mi chiede anche quelle per i stupefacenti,per una serie di articoli 75 avuti in passato,quindi inizio a farle insieme le visite per 3 o 4 anni,una ogni anno. Poi una sera mi fermano e mi sospendono la patente per guida sotto stupefacenti (cannabis) ,quindi quando torno a fare le visite poi vengo trovato positivo alla cocaina ( anche se io non ne facevo uso da anni e avevo passato le visite molte volte) ,quindi in commissione non sono idoneo…adesso sono passati 4 anni , non ho avuto nessuna revoca cmq, pensa che me la potrebbero ridare se vado in commissione e faccio tutte le visite bene???? Grazie anticipatamente

    1. Ho letto con attenzione la sua mail.
      La vicenda è piuttosto articolata.
      Direi che se passa le visite positivamente non credo ci siano motivi ostativi.
      Ma davvero non posso andare oltre.
      Non posso sbilanciarmi non conoscendo il Suo caso in maniera accurata e – soprattutto – non potendo prevedere con certezza le decisioni di un organo collegiale come la commissione.
      Cordialità.

      Avv. Giuseppe Maria de Lalla

  34. Buongiorno avvocato,
    La rimando al mio quesito scritto in data 18 aprile per comunicare gli sviluppi della vicenda “anomala”. Dopo aver superato le visite mediche per l’art. 186 la Prefettura restituisce la patente. Dopo un mese emette un decreto di sospensione di mesi 18 (di cui sei già scontati) in cui intima il sottoscritto alla restituzione per “mero errore” in quanto oltre al 186 avrei dovuto scontare anche quello per il 187. Presento tempestivamente ricorso al Giudice di Pace il quale accoglie e decide di sospendere il decreto di sospensione fissando data di udienza a Dicembre e intima la Prefettura alla restituzione immediata della patente. La Prefettura riceve gli atti ma si rifiuta di restituire la patente previa visita medica per l’art. 187. Lo stesso giorno vengo a conoscenza che il Gip del tribunale ha già emesso il decreto di archiviazione per il 187. Ricontatto la Prefettura esponendo la cosa, la quale chiede copia conforme del decreto di archiviazione per poter restituire la patente, ammettendo che effettivamente hanno fatto un po di “casini” per ambedue gli articoli, e che comunque una volta riottenuta la patente dovrò continuare a presentarmi a visite successive SOLO per il 186. A questo punto mi chiedo: con l’archiviazione in sede penale decisa dal Gip, può davvero la Prefettura restituirmi la patente senza presentazione a visita medica per il 187 o sta cercando di allungare i tempi?
    Grazie anticipatamente.

  35. Buongiorno avvocato,
    mi hanno ritirato la patente per 186 comma 2 lettera b. Io sono residente a Grosseto e il fatto è accaduto a Roma. Il Pubblico Ministero competente è di Roma o di Grosseto? Il giudizio penale si svolgerà dove?Grazie!

    1. La competenza territoriale si determina sulla base del luogo ove il reato è stato consumato.
      Nel Suo caso, quindi, la procura competente – e poi il Tribunale – saranno quelli di Roma.
      La residenza di chi commette il reato non ha rilevanza per la competenza giurisdizionale nel caso come il Suo.
      Il processo a Suo carico, quindi, si svolgerà presso il Tribunale di Roma.

      Avv. Giuseppe Maria de Lalla

  36. Buongiorno avvocato,

    le chiedo gentilmente un suo parere.Il 28/06/2014 ho avuto un incidente stradale ( senza feriti ) con tasso alcolemico 1,70.Ho fatto ricorso al giudice di pace perchè l’etilometro risulta tarato nel 2008 e perchè il tutto mi è stato notificato dopo 2 mesi.Il giudice di pace ordina al prefetto di restituire la patente al titolare, inoltre ha fissato l’udienza il 16/12/2014.Sto procedendo ad effettuare le analisi, con ottimi esiti, per la commissione medica.La mia domanda è la seguente: Il giudice di pace può accogliere il mio ricorso definitivamente perchè l’etilometro nn era tarato?

    1. Egregio Signore,
      ho letto con attenzione la Sua mail.
      Mi pare di capire che il Giudice di Pace abbia accolto la Sua richiesta in via provvisoria ed abbia ordinato la restituzione della patente in corso di causa.
      Sicuramente il Giudice può ritenere il ricorso fondato ed annullare il provvedimento prefettizio.
      Questo in linea di massima ma – capirà – è abbastanza difficile pronunciarsi senza aver visionato il provvedimento impugnato ed il Suo ricorso.
      Cordialità.
      Avv. Giuseppe Maria de Lalla

  37. Buongiorno avvocato, le espongo il mio caso: in data 7 luglio 2014 sono stato coinvolto in un incidente stradale dove non ho alcuna colpa come riferito al momento dai carabinieri. In pratica, una motocicletta guidata da un ragazzo, per evitare un’auto davanti a se e dato che correva abbastanza, invade la mia corsia piombando frontalmente sulla mia auto e il guidatore decede. Ripeto i carabinieri sul posto mi hanno tranquillizzato poiché, secondo loro, dai rilievi che hanno fatto è evidente la colpa del motociclista dato che io ero nella mia corsia ed andavo molto piano, intorno ai 30km all’ora. Al momento sono indagato per omicidio colposo, atto dovuto. Sono stato sottoposto alle analisi del sangue e delle urine per accertare che non fossi ubriaco o drogato. Ora la mia domanda è: se dalle analisi dovesse risultare che ero alla guida sotto effetto di stupefacenti e il giudice non mi dichiara colpevole di aver causato l’incidente e decadendo l’accusa di omicidio colposo, a cosa andrei incontro??? Più chiaramente: mi sarebbe comunque inflitta la pena dell’articolo 187 del codice della strada anche se non ho colpa per l’incidente e per la morte del ragazzo?
    Grazie anticipatamente.

    1. Egregio Signore,
      ho letto con molta attenzione la Sua mail.
      Naturalmente sulla dinamica del sinistro mi baso su quello che Lei mi ha esposto; ma devo precisare che più volte la Giurisprudenza ha interpretato in maniera assai elastica la responsabilità degli automobilisti coinvolti in sinistri stradali mortali.
      Quello che Le hanno riferito i carabinieri intervenuti è sicuramente attendibile ma credo sia più prudente attendere tutti i rilievi cinematici disposti prima di dare per scontato che non Le verrà attribuita nemmeno una piccola percentuale di concorso di colpa.
      Inoltre, tale valutazione potrebbe essere influenzata proprio dall’esito positivo dell’esame del sangue alla ricerca di droga o alcool.
      La risposta in ogni caso è positiva: se sarà accertato positivo, Lei potrà andare incontro alle sanzioni di Legge per chi si pone alla guida sotto l’effetto di stupefacenti.
      Inoltre, deve tenere conto che in caso di incidente stradale – senza importanza alcuna che il soggetto assuntore sia o meno responsabile del sinistro – il Codice della Strada prevede delle aggravanti.
      Per un eventuale approfondimento di questa grave vicenda, mi contatti privatamente.

      Avv. Giuseppe Maria de Lalla

  38. Salve Avvocato,le chiedo gentilmente un suo parere. A Marzo 2010 il prefetto di Milano mi ritira la patente con tasso alcolemico 1,47.Ho fatto ricorso al giudice dopo tre mesi Il giudice di pace ordina al prefetto di restituire la patente al titolare, nel 2011 viene fatta l’udienza penale. Il Giudice penale mi condanna a pagare una multa di € 1800,00 più la sospensione della patente per 6 mesi. ora a Novembre 2014 la prefettura di Milano ordina di risospendere di nuovo la patente, posso fare ricorso al prefetto visto che sono passati anche tre anni e che io con la patente ci lavoro, grazie mille per la sua risposta

    1. Buongiorno,
      la sospensione della patente a seguito del giudizio penale è una pena accessoria di ordine amministrativo che segue la condanna penale.
      E’ – quindi – sostanzialmente un provvedimento giudiziario di ordine penale (come detto, è una pena accessoria irrogata con quella principale dal Giudice del processo penale).
      La natura della pena accessoria della sospensione della patente è punitiva mentre, invece, la sospensione irrogata dal Prefetto immediatamente dopo l’accertamento del commesso reato (ovvero subito dopo che la patente è materialmente ritirata dagli agenti intervenuti che hanno effettuato il controllo del guidatore) è un provvedimento “solo” amministrativo e di ordine meramente cautelare.
      Nel caso della sospensione quale pena accessoria (decisa dal giudice penale dopo il processo), NON è possibile fare ricorso al Prefetto poiché NON si tratta di un suo provvedimento ma, appunto, di una decisione del Giudice penale.
      L’unico rimedio astrattamente possibile è impugnare la sentenza di condanna ovvero sia la pena principale che quella accessoria (ovvero la sospensione della patente).
      Se il Giudice dell’appello si pronuncerà riformando la sentenza di primo grado ovvero assolvendola, sarà annullata anche la pena accessoria della sospensione della patente.
      Cordialità.
      Avv. GM de Lalla

  39. salve, vorrei chiederli una informazione, mi e stata sospesa la patente per la guida di una machina con tropi kW visto che sonno neopatentata,; o sentito che posso fare domanda per andare al lavoro allungando cossi la sospensione. E vera questa cosa?

    1. Gentile Signora,
      la sospensione della patente a seguito del caso che mi rappresenta non è un provvedimento che segue una fattispecie di reato (come la guida in stato di ebrezza ad esempio) e le confesso che non posso pronunciarmi non conoscendo la relativa disciplina.
      Senz’altro le posso dire che la richiesta di un permesso di guida per recarsi al lavoro determina un allungamento del periodo di sospensione pari (in giorni) al doppio delle ore concesse di permesso (ovvero: due ore al giorno diventano quattro giorni in più di sospensione).
      La richiesta – corredata dalla necessaria documentazione – va avanzata al Prefetto competente.
      Spero di esserle stato utile.
      Cordialità.
      Avv. GM de Lalla

  40. salve avrei una domanda da farle…sono stat protagonista di un incidente con omicidio colposo…il prefetto mi ha sospeso la patente x 1 anno in attesa del processo nel frattempo mi è arrivata la revisione di patente che non ho potuto fare dato che avevo la patente sospesa arrivata alla sentenza il giudice mi da 2 anni di sospensione dopo di che presso a poco 15 giorni vado in prefettura a ritirare la mia patente(dato che era trascorso 1 anno)e mi reco alla motorizzazione x fare la revisione di patente non passando l esame ho avuto una revoca..nella quale c era un articolo in fondo che diceva in breve che sarebbero dovuti passare 2 anni per poter ridare l esame per la patente…ora avvocato dato che i miei 4 avvocati nn sanno rispondere alla mia domanda chiedo per cortesia a lei…prima cosa dai 2 anni del giudice mi tolgono 1 anno che ho fatto in diciamo prevenzione? seconda cosa cosa mi sospendono dato che io la patente non ce l ho piu?e per terza cosa sono passati i 2 anni dalla revoca e io sono andata a fare i fogli per ridare l esame ho gia fatto la teoria e sono passata quindi vorrei sapere se ora prendo la patente me la sospendono di nuovo oppure magari mi contano i 2 anni che io non l ho avuta a causa della revoca?le prego di darmi una risposta perchè sono davvero disperata nessuno mi sa dire niente ne la motorizzazzione ne la prefettura la ringrazio in anticipo

    1. Gentile Signora,
      ho letto con molta attenzione la Sua mail.
      Proverò ad analizzare le sue domande una per una anche se alcune di esse hanno profili più che di diritto penale, di diritto amministrativo – direi – legato alle formalità per il rilascio della patente (e qui sarebbe la motorizzazione a doverLe dare una risposta certa).
      Tra l’altro, la presenza in questa vicenda di ben quattro colleghi mi fa supporre che i Suoi quesiti siano nella pratica effettivamente molto complessi.
      Detto questo, di seguito ecco le Sue domande e le relative risposte:

      prima cosa dai 2 anni del giudice mi tolgono 1 anno che ho fatto in diciamo prevenzione?
      RISPOSTA: si. E’ previsto che il periodo di sospensione CAUTELARE disposto dal Prefetto subito dopo i fatti sia calcolato quale presofferto sul periodo di sospensione (punitiva) emesso quale pena accessoria dopo il Giudizio di merito.

      seconda cosa cosa mi sospendono dato che io la patente non ce l ho piu?
      RIPOSTA: La pena accessoria rimane in ogni caso. E’ come quando la condannano dopo un processo penale a pagare una multa salatissima: la pena rimane anche se il condannato non ha i soldi per pagarla. Quando e se li avrà lo Stato potrà aggredire il Suo patrimonio.
      Ora Lei non ha la patente ma se la dovesse conseguire la pena accessoria potrà essere scontata.
      A questo punto – e qui solo la motorizzazione potrà approfondire – deve pensare che la pena accessoria è effettivamente comunicata alla motorizzazione (o almeno dovrebbe esserlo) quindi quando riotterrà la patente deve partire dal presupposto che (se tutto va come deve andare) l’autorità che le rilascerà il documento di guida avrà contezza che Lei deve scontare un anno di sospensione.
      Quindi formalmente Le rilascerà la patente di guida e contestualmente gliela tratterrà per un altro anno.
      Questo se tutto va come deve andare.
      Ma se quando ritira la patente a loro non risulta nulla gliela consegneranno.
      Salvo poi – più avanti, magari – inviarLe la sospensione formale a seguito della comunicazione del provvedimento del Giudice penale.
      Potrebbe anche accadere poi che Le ridanno la patente e durante un controllo di polizia al terminale a loro risulta sospesa.
      Quindi sul punto deve approfondire al momento del rilascio della patente rinnovata.

      e per terza cosa sono passati i 2 anni dalla revoca e io sono andata a fare i fogli per ridare l esame ho gia fatto la teoria e sono passata quindi vorrei sapere se ora prendo la patente me la sospendono di nuovo oppure magari mi contano i 2 anni che io non l ho avuta a causa della revoca?
      RISPOSTA: non assolutamente non le conteranno i due anni. Non c’entrano nulla con il reato per il quale Lei è stata giudicata.
      Un conto è l’anno impartito dal Prefetto che come Le ho detto sopra viene “contato” sulla pena accessoria inflitta dal Giudice penale (e badi bene che il Giudice penale deve darne atto nella sentenza che Lei ha già scontato un anno di sospensione come deciso dal Prefetto); un conto – e non c’entra nulla – sono i due anni a seguito del mancato superamento degli esami.
      Quindi: no i due anni che mi dice NON vengono contati.

      Questo è quello che ritengo corretto.
      Non è il caso di disperarsi – credo – in relazione alla sospensione della patente anche perché mi sembra di capire che vi siano state conseguenze del sinistro di cui trattiamo ben più gravi.
      Cordialità.
      Avv. GM de Lalla

  41. Buongiorno,

    nel novembre 2009 mi fu ritirata la patente di guida con un tasso di 1,32.
    Mi fu sospesa la patente per 6 mesi e fui costretto a visite psicologiche ed analisi ricorrenti.
    Ora, a distanza di 5 anni, devo trasferirmi all’estero e non avendo ricevuto più nessuna notifica da quell’episodio, vorrei conoscere la situazione attuale per non lasciare strascichi negli anni futuri. Saprebbe dirmi a chi potrei rivolgermi?

    Grazie

    1. Buongiorno,
      i profili sono due:
      – quello penale. Per questo non mi da alcuna informazione. Quindi deduco che sia stata emessa una sentenza che oggi è passata in giudicato. Se così fosse il processo penale è concluso. Deve appurare ovviamente – ma lo avrà già fatto – con quale sito e con quali conseguenze sul suo casellario giudiziario. Se non fosse ancora concluso – e sarei stupito – deve ovviamente reperire notizie tramite il suo legale.
      – quello amministrativo legato alla patente. Se dopo la sospensione ha fatto tutti gli esami e li ha superati e le hanno ridato la patente allora la vicenda anche da questo punto di vista è chiusa. Deve sempre fare riferimento in ogni caso alla sentenza del procedimento penale: le hanno dato un altro periodo di sospensione? Se si deve evidentemente scontare anche quello.
      In base alle informazioni che mi da non posso dirle altro.
      Cordialità.

      Avv. GM de Lalla

  42. Salve, il 22/06/2014 mi è stata ritirata la patente per guida in stato di ebbrezza (tassi 1,19 e 1,1). Il 29/09/2014 mi viene notificata la sospensione provvisoria da parte del prefetto di 6 mesi.
    Ad oggi sto ultimando le visite di rito per riprendermi la patente, visto che la scadenza della sospensione provvisoria è il 22/12/2014.
    Quello che le chiedo: 1) se il giudice mi darà altri mesi di sospensione, dovrò nuovamente rifare gli esami clinici del caso (sert, cdt, etc.)? 2) entro quanto dovrebbe venirmi notificato il decreto penale di condanna? (qual’è il termine prescrizionale). Grazie.

    1. Egregio Signore,
      rispondo alle sue domande in base all’ordine con il quale mi sono state poste:
      • I reati stradali, come ad esempio nel caso di specie la guida in stato di ebbrezza comporta conseguenze sotto un duplice profilo: amministrativo e penale; per quanto concerne quello penale, Le verrà notificato, come è già avvenuto, il provvedimento di sospensione della patente di guida che comporta l’esecuzione di numerosi esami volti ad appurare l’idoneità fisica del soggetto titolare; per quanto concerne, invece, quello penale il Giudice può emettere un provvedimento di sospensione della patente analogo nella durata a quello emesso dal Prefetto, tuttavia non è vincolato. Pertanto, qualora il Giudice lo reputi opportuno, in base alla gravità della violazione, potrà comminare un periodo di sospensione della patente superiore a quello disposto dal Prefetto.
      Qualora le sanzioni dovessero essere equivalenti non dovrà effettuare un ulteriore periodo di sospensione della patente, in quanto, quella già effettuata assorbirà quella comminata dal Giudice quale sanzione accessoria.
      • Per quanto concerne invece, la tempistica legata alla ricezione del Decreto Penale di Condanna, purtroppo, non posso darle alcun riferimento in quanto il codice disciplina il termine (di sei mesi) entro il quale il PM dovrà effettuare richiesta di emissione di Decreto penale di Condanna al Giudice per le indagini preliminari, tuttavia non è indicato alcun riferimento in ordine alla data di emissione e alla notifica all’interessato.

  43. Salve Avvocato ho appena scontato i 3 mesi di sospensione amministativa impartiti dal Prefetto e dalla certificazione rilasciatami dalla Procura secondo l’art 335 ccp su mia richiesta non è ancora stato avviato alcun procedimento penale nei miei confronti. Ho da compilare un’autocertificazione per motivi lavorativi e quando mi chiedono se ho avuto provvedimenti amministrativi o penali in passato devo indicare che mi è stata sospesa la patente in via amministrativa per 3 mesi oppure avendo già scontato tale periodo questo fatto non ha più alcuna rilevanza per le autocertificazioni?
    La ringrazio in anticipo per la Sua preziosa risposta.

    1. Egregio Signore,
      l’autocertificazione è una dichiarazione con la quale il firmatario si assume la penale responsabilità di false attestazioni e mendaci dichiarazioni.
      Pertanto, qualora non dichiarasse di aver avuto la sospensione della patente giuda si esporrebbe alle conseguenze penali previsti dalla legge.
      Per quanto concerne invece il procedimento penale, a fronte dell’attestazione 335 negativa, significa che non è stato iscritto nel registro delle notizie di reato, tuttavia lei è in possesso di un verbale di identificazione ed elezione del domicilio tramite il quale è stato reso edotto di un procedimento attualmente pendente nei suo confronti.
      Ciò posto, onde evitare conseguenze penali, in riferimento a false attestazioni o mendaci dichiarazioni, sarebbe opportuno segnalare entrambi i procedimenti.
      (risposta redatta dall’Avv. Elvira La Ferrera dello Studio legale de Lalla).

  44. Salve Avvocato, collegandomi a quanto accennato dall’ultimo utente e premettendo che sto passando anch’io un periodo di sospensione patente volevo chiederle se riguardo l’iscrizione della notizia di reato (art 335 cpp) esiste un termine tassativo dalla data dell’infrazione entro cui le autorità competenti devono fare l’iscrizione in modo tale da poter sollevare un’eventuale prescrizione del reato (o contestazioni di questo tipo) qualora non lo rispettassero?
    Grazie.

    1. Ho letto con attenzione la sua mail.
      Non esiste un termine tassativo per tale iscrizione (ovvero l’iscrizione nel registro degli indagati del nome della persona nei confronti della quale vengono svolte le indagini).
      Tale iscrizione deve avvenire subito dopo l’accertamento del commesso reato o a carico di noti o ignoti.
      In questo secondo caso quando e se la persona a cui il reato è contestato è individuata, il suo nome verrà iscritto nel registro come NOTI.
      La prescrizione del reato con l’iscrizione nel registro di cui stiamo parlando non c’entra semplicemente nulla.
      Il tempo della prescrizione si calcola dalla data del commesso reato e non già dal giorno della predetta iscrizione del nome della persona a cui il reato è attribuito.
      NON esiste alcuna conseguenza – se non in via del tutto astratta e semplicemente disciplinare – se il PM ritarda tale iscrizione e non vi alcun termine tassativo.
      Cordialità.
      Avv. Giuseppe Maria de Lalla

  45. Salve avvocato,ho fatto l’esame tossicologico con 7 cm di capello e mi hanno trovato positivo a cocaina e cannabinoidi dopo 1 anno e 3 mesi di completa astinenza…e’possibile secondo lei questo??? Come posso agire per avere giustizia????posso per esempio chiedere le contro analisi in presenza di un legale o delle forze dell’ordine ? La prego di consigliarmi,non so come agire ,se per esempio farle a un altra parte….ecc ..

  46. Buon giorno avvocato le volevo chiedere gentilmente se esiste un termine per qui la motorizzazione civile deve contestare il provvedimento di revisione della patente per cumulo infrazioni ex art.126bis del cds
    Ringraziandola anticipatamente le porgo i miei saluti
    Ferrari Cristiano

    1. Le rispondo che no. Non c’è un termine di Legge.
      Devo però segnalarle che sono un avvocato specializzato in diritto penale e non di questioni di ordine più specificatamente amministrativo.
      Cordialità.
      Avv. GM de Lalla

  47. Buonasera avrei bisogno di alcuni chiarimenti.
    in data 8/8/13 mi è stata ritirata la patente in seguito a guida in stato di ebrezza con tasso alcolemico 1.4. Mi è stata ritirata in via preventiva dalla prefettura per un tempo di 6 mesi. In seguito, ho effettuato tutte le analisi previste, a breve ne avrò un’altra, credo la penultima. Non ho mai fatto ricorso per mio volere. Su consiglio di un avvocato, ho proseguito con un patteggiamento. Alle avvocatesse che mi stanno tutt’ora seguendo avevo chiesto esplicitamente che chiedessero la non menzione sul casellario giudiziario, dal momento che sto per laurearmi e la menzione implica discriminazioni in eventuale concorsi.

    Mi è stata notificato il dispositivo della sentenza di patteggiamento nel quale trovo scritto:
    [..] applica la pena di 4 giorni di carcere ed € 533.33 di ammenda. Pena sospesa.
    Sospensione della patente di guida per un anno.
    (data 11/11/2014)

    Ho chiesto una copia della sentenza nella quale le mie avvocatesse hanno chiesto:
    […] applicazione della pena ex art. 444 cpp. quantificandola come segue:
    -p.b.= gg. 5 di arresto ed €800 di ammenda; ridotta ex art. 444 ccp = gg. 4 di arresto ed € 533.33 di ammenda;
    La richiesta veniva subordinata alla concessione del beneficio della sospensione condizionale.
    […] dep. 13/1/15

    Nella sentenza il giudice accoglie la richiesta e non menziona affatto la patente.

    1. Ora io mi chiedo nel casellario giudiziario apparirà qualcosa? Le avvocatesse mi hanno detto che con la frase “La richiesta veniva subordinata alla concessione del beneficio della sospensione condizionale” è stata chiesta la non menzione , è giusto?
    2. Inoltre, perchè il giudice dispone il ritiro della patente per altri 6 mesi nel dispositivo e nella sentenza non indica nulla? Ho letto su internet che il ritiro quando è disposto per il massimo deve essere motivato, ma come ho già detto nella sentenza non si parla di patente.
    3. Entro quanto tempo e soprattutto da quanto decorre il termine di prescrizione entro il quale il prefetto deve notificarmi di nuovo il ritiro della patente?

    Spero di essere stata quanto più chiara possibile. Grazie per la cortese attenzione.
    Marta

    1. Gentile Signora Marta,
      devo fare necessariamente alcune premesse:
      – questo NON è un portale per consulenza legale gratuita ma un blog per approfondire alcuni temi legali quanto più generali possibile (sebbene come ha letto spesso capita di dare alcune indicazioni in via generale);
      – mi mette in difficoltà anche deontologicamente poiché Lei è seguita da alcune Colleghe e non è mia intenzione sostituirmi a loro in nessun modo.
      Ciò posto, posso darle alcune indicazioni MA LE RIBDISCO CHE I SOGGETTI DEPUTATI A FARLO CON TUTTI I CRISMI SONO I SUOI AVVOCATI.
      Veniamo ai quesiti:

      Mi è stata notificato il dispositivo della sentenza di patteggiamento nel quale trovo scritto:
      [..] applica la pena di 4 giorni di carcere ed € 533.33 di ammenda. Pena sospesa.
      Sospensione della patente di guida per un anno.
      (data 11/11/2014)
      L’UNICO MOTIVO EPR IL QUALE POSSONO AVERLE NOTIFICATO IL DISPOSITIVO E’ CHE LEI FOSSE CONTUMACE (ERA LA VECCHIA DISCIPLINA DELLA CONTUMACIA).
      MI SEMBRA DI CAPIRE CHE QUI LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE SIA EFFETTIVAMENTE STATA DISPOSTA DAL GIUDICE

      Ho chiesto una copia della sentenza nella quale le mie avvocatesse hanno chiesto:
      […] applicazione della pena ex art. 444 cpp. quantificandola come segue:
      -p.b.= gg. 5 di arresto ed €800 di ammenda; ridotta ex art. 444 ccp = gg. 4 di arresto ed € 533.33 di ammenda;
      La richiesta veniva subordinata alla concessione del beneficio della sospensione condizionale.
      […] dep. 13/1/15

      Nella sentenza il giudice accoglie la richiesta e non menziona affatto la patente.
      MI SEMBRA DI CAPIRE CHE IL DISPOSITIVO DI CUI ABBIAMO PARLATO SOPRA – QUELLO CHE LEI DICE CHE LE HANNO NOTIFICATO – SIA DUNQUE DIVERSO DA QUELLO INCORPORATO NELLA SENTENZA DI CUI HA CHIESTO COPIA.
      QUESTO E’ RILEVABILE QUALE CENSURA DI DIRITTO.
      MA I 15 GG PER IMPUGNARE IN CASSAZIONE SIANO GIA’ AMPIAMENTE DECORSI

      1. Ora io mi chiedo nel casellario giudiziario apparirà qualcosa? Le avvocatesse mi hanno detto che con la frase “La richiesta veniva subordinata alla concessione del beneficio della sospensione condizionale” è stata chiesta la non menzione , è giusto?
      LA NON MENZIONE E’ AUTOMATICA IN CASO DI SOSPENSIONE DELLA PENA.
      NEL CASELLARIO AD USO DI PRIVATI – CHE SOLO LEI PUO’ RICHIEDERE – COMPARIRA LA SCRITTA “NULLO”.

      2. Inoltre, perchè il giudice dispone il ritiro della patente per altri 6 mesi nel dispositivo e nella sentenza non indica nulla? Ho letto su internet che il ritiro quando è disposto per il massimo deve essere motivato, ma come ho già detto nella sentenza non si parla di patente.
      IL GIUDICE PER LA SANZIONE ACCESSORIA NON HA IL DOVERE DI INDICARE NULLA. NON SO DOVE LO ABBIA LETTO MA NON HO MAI TROVATO UN ARTICOLO O UNA NORMA DI LEGGE A RIGUARDO.
      SAREBBE INVECE FORSE STATO POSSIBILE – MA NON HO LE INFORMAZIONI CHE AVEVANO I SUOI AVVOCATI – FAR PRESENTE AL GIUDICE CHE LEI AVEVA GIA’ SCONTATO SEI MESI DI SOSPENSIONE E CHE QUINDI NEL DISPOSITIVO POTEVA DARE ATTO CHE DI QUELL’ANNO CHE LE ERA STATO INFLITTO LEI SCONTASSE SOLO I SEI MESI RIMANENTI.

      3. Entro quanto tempo e soprattutto da quanto decorre il termine di prescrizione entro il quale il prefetto deve notificarmi di nuovo il ritiro della patente?
      CALCOLARE IL TEMPO E’ SEMPLICEMENTE IMPOSSIBILE.
      NON ESISTE UNA NORMA DI LEGGE A RIGUARDO.
      IL DECORSO INTERVIENE DALLA DATA DELLA NOTFICA DEL PROVVEDIMENTO.

      spero di averLe dato delle informazioni che possano aiutarLa.
      Le consiglio vivamente di confrontarsi con i Suoi legale.
      cordialità.
      Avv. GM de Lalla

  48. Salve avvocato, le esporrei un caso quanto più sinteticamente possibile.
    FErmato per un controllo dalla stradale a settembre 2008, accertato un tasso di 0.91, reato andato in prescrizione (certificato dal mio legale).
    Nonostante questo, in data odierna è arrivata una notifica dei 10 punti di patente che sono stati tolti retroattivamente in data settembre 2008, andando a annullare qualunque bonus precedente o successivo.
    Ne consegue che il mio punteggio sulla patente scende a 0, a questo punto mi aspetto l’intimazione di sottopormi alla revisione.
    E’ legittimo togliere i punti retroattivamente con sette anni di distanza? A cosa potrei ricorrere per bloccare il procedimento, considerando che negli ultimi 7 anni ho avuto 0 sanzioni?

    1. Buongiorno,
      questo è un quesito che solo indirettamente riveste carattere penale.
      La decurtazione dei punti ha carattere amministrativo e non penale.
      Devo però fare una riflessione: la decurtazione segue l’accertamento del reato. Nel Suo caso non c’è stato accertamento poiché il reato è prescritto.
      Mi chiedo allora su che base è avvenuta la decurtazione poiché il fatto storico non è stato accertato in sede giudiziaria.
      Mi sembra questo il quesito più che il lasso temporale.
      Per il resto non posso aiutarla ulteriormente poiché non è il mio campo professionale.
      cordialità.

      Avv. G.M. de Lalla

  49. Buonasera,
    volevo una piccola informazione.
    In data 28/05/2015 ho rifiutato di sottopormi all’alcoltest, fatto per cui mi è stato contestata la fascia c con relativo sequestro del veicolo ai fini della confisca.
    é ancora presto ma si è deciso di patteggiare e LSU per poter cosi usufruire di sconti di pena, sia sulla sospensione della patente che sull’ammenda/arresto e sopratutto restituzione del veicolo.
    Domanda: in linea generale quanto puo durare il processo penale, diciamo dal giorno del reato fino alla restituzione del veicolo ? Nel mio caso si tratta del tribunale di Bergamo

    1. Calcolare il lasso di tempo che intercorre dalla data di consumazione del reato a quello – come nel suo caso – di termine dei lavori socialmente utili con la relativa pronunzia del GIP, è operazione piuttosto difficile che rischia di darle una stima piuttosto inattendibile.
      Davvero molte sono le variabili e di natura assai diversa: si va dalla celerità della trasmissione degli atti (la notititia criminis) da parte degli agenti accertatori alla procura competente, alla celerità di assegnazione del procedimento penale, al carico di lavoro del PM e del Giudice fino all’imminenza delle c.d. ferie giudiziarie (attualmente ridotte ma che di fatto interrompono un procedimento della natura di quello per il quale Lei è indagato).
      possiamo però fare alcune considerazioni:
      – le indagini preliminari per legge durano sei mesi rinnovabili ma nel Suo caso dubito che sarà richiesta una proroga posto che le indagini sono già concluse di fatto con l’accertamento del Suo rifiuto all’esame;
      – per reati di questo tipo quando indagata è una persona con un domicilio valido per le notifiche il PM spesso ricorre alla richiesta di un decreto penale di condanna (che può essere poi opposto con la richiesta di patteggiamento). E quindi i tempi sono più brevi di quelli previsti per l’istaurazione del giudizio ordinario;
      – per il reato di guida in stato di ebbrezza vi sono in molti tribunali (quello di Bergamo compreso a mio parere) dei protocolli standardizzati proprio per la veloce trattazione del procedimento.
      Quindi, se da una parte è difficile fare una proiezione esatta, dall’altro direi che i tempi non saranno molto lunghi.
      In ogni caso tenga conto che i Lavori socialmente utili potrebbero dilatare i tempi anche solo per meri motivi di organizzazione.
      Direi – ma davvero prenda le mie parole come una semplice ulteriore riflessione – che nel giro di un anno, un anno e mezzo la Sua vicenda processuale potrebbe concludersi.
      cordialità.
      Mi auguro di esserle stato utile.
      Avv. Giuseppe Maria de Lalla

  50. Egr.avvocato le vorrei porre una domanda, ieri 10/07/2015 sono stato fermato da una pattuglia di carabinieri e mi hanno ritirato la patente contestandomi l’articolo 187 senza sottopormi agli esami medici. Io già recidivo 6 anni fa a me non hanno trovato niente al mio passeggero hanno rilevato una moderata quantità di sostanze stupefacenti addosso. Non avendomi fatto esami medici ho diritto a fare ricorso? Grazie in anticipo per la risposta.

    1. Ho letto con attenzione la sua mail.
      Effettivamente mi sembra una modalità di accertamento piuttosto singolare.
      Tenga presente – tuttavia – che l’analisi medica non è obbligatoria per accertare la consumazione del reato.
      Semmai, si tratta di una prassi in maniera tale che durante il processo non possa mettersi in dubbio la circostanza dell’assunzione di stupefacenti.
      Le analisi mediche, in sostanza, non sono obbligatorie ma vengono effettuate per provare la consumazione del reato.
      L’eventuale responsabilità penale del denunciato potrà essere provata anche mediante la prova testimoniale o altre circostanze ed il Giudice potrà valutare liberamente gli elementi di prova dell’accusa.
      cordialità.
      Avv. GM de Lalla

  51. gentile avv.vorrei per favore porle delle domande grazie.sono una mamma disperata, mio figlio in seguito ad un incidente gli viene sospesa la patente x 36 mesi,per art.186bis comma3.chiedo , sono passati i trenta giorni dalla notifica il nostro avv ci aveva detto che non cera nessun ricorso da fare .con il passare dei giorni ho saputo da una mia amica che il figlio avuto la patente dopo 12 mesi.mio figlio avuto lincidente il 28 03 2015

    1. Gentile Signora,
      mi permetta innanzitutto di osservare – e glielo dico da tecnico – che essere disperati per un reato contravvenzionale è forse eccessivo sebbene certo non sia una situazione facile soprattutto se Suo figlio con la patente ci lavora.
      Detto questo, sia i verbali di accertamento che il provvedimento prefettizio sono ricorribili ma – e qui mi ricollego a quello che giustamente Le ha detto il Collega – non + scontato che vi siano gli estremi pratici per fare ricorso in maniera vittoriosa.
      Ovviamente io non conosco gli atti ed è per me impossibile consigliarLe la strategia migliore nel caso concreto.
      Se desidera può contattare lo Studio per approfondire la questione.
      Cordialità.
      Avv. GM de Lalla

  52. Salve …volevo,per cortesia,avere un suo parere su quello che mi è successo.
    Sono caduto da solo in vespa e l’ambulanza mi ha portato al pronto soccorso. Si è presentata la polizia e mi ha chiesto come è avvenuto il fatto,poi se ne sono andati senza aspettare gli esami.
    Avevo 2.0 di etanolo nel sangue ma non mi hanno ritirato la patente…sono trascorsi 20 giorni….posso aspettarmi qualcosa come sanzione?

    1. Buongiorno,
      tutto sta – ovviamente – se la polizia intervenuta ha preso atto degli esami del sangue.
      se la risposta è si….allora è solo questione di tempo e le arriverà una comunicazione dalla Prefettura e verrà anche indagato per il relativo reato.
      Diversamente, se glie sami non sono stati comunicati; allora nulla accadrà.
      In ogni caso, per legge, trattandosi di reato perseguibile di ufficio, i medici dovrebbero dare notizia alla polizia come obbligo.
      Non posso sapere se questo è avvenuto.
      Credo non sia avvenuto al momento del suo ingresso in ospedale altrimenti gli operanti avrebbero immediatamente ritirato la patente.
      cordialità.

      Avv. GM de Lalla

  53. egregio avvocato. chiedo un favore perchè non stiamo capendo nulla sulla situazione del mio compagno.
    ad aprile lo fermano con 1.6 e gli ritirano la patente per un anno con confisca del mezzo, che conìmunque è detenuto nel nostro giardino. Chiede di commutare la pena con lavori socialmente utili quantificati in 3 mesi e sembra stia arrivando la sentenza solo ora (udienza fatta il 25 giugno!!!!)

    sembra che siano 1 anno e 2 mesi invece che uno solo. La mia domanda è : una volta effettuati i LSU , si spera in tempi rapidi, la pena verrà dimezzata e quindi restituita subito la patente e macchina prima dell’anno?

    siamo disperati perchè dobbiamo gestire casa, bambino e due lavori, e in più sta arrivando l’inverno… grazie ancora

    1. Gentile Signora,
      riscontro i suoi quesiti seguendo la sua richiesta di chiarimenti.
      Dalle indicazioni da Lei fornite mi pare di intuire che il suo compagno abbia effettuato richiesta per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità in sostituzione della pena per la violazione del codice della strada.
      Non conoscendo gli atti del procedimento, ovviamente non posso entrare nello specifico, tuttavia, la tempistica per l’emissione della sentenza mi pare compatibile con i termini indicati dal Codice.
      Per quanto riguarda i giorni e le ore che il suo compagno dovrà impiegare per lo svolgimento dei LSU, si tratta di una calcolo puramente matematico che allo stato, non avendo appunto documentazione riguardante il vostro procedimento non posso effettuare.
      Dopo aver effettuato i lavori di pubblica utilità la pena non verrà dimezzata perché in sentenza è già stata sostituita con la sanzione dello svolgimento dei lavori di pubblica utilità.
      Per quanto riguarda la sospensione della patente di guida, in sede penale il Giudice può applicare in quanto sanzione accessoria il medesimo termine del Prefetto o, come in questo caso applicare una sanzione maggiore.
      La restituzione dell’automobile avverrà quando suo marito avrà concluso lo svolgimento dei LPU e avrà scontato la sanzione accessoria della sospensione di mesi 14 della patente di guida.
      Pertanto, dubito che la patente verrà restituita prima del termine fissato dal giudice in sentenza.

      Risposta dell’Avv. Elvira La Ferrera dello Studio de Lalla

  54. Salve Avv.to, le presento il mio quesito:
    Giorno 23.01.2010 mi ritirano la patente per stato d’ebbrezza con tasso di 0,95.. Dopo alcuni giorni mi arriva la sospensione della patente per 6 mesi, n’è sconto 2 senza guidare nel frattempo faccio ricorso al giudice di Pace che mi assolve e mi ridanno la patente… Dopodiché passano mesi e mi arriva dal tribunale una lettera dove mi condannano a 2 mesi di reclusione, E 1.500 di ammenda, 10 mesi di sospensione della patente… Inizio la causa penale con il mio Avvocato che dopo varie udienze e’ terminato con la sentenza finale in questo mese di Settembre 2015, ovvero dopo 5 anni ed 8 mesi dalla data del mio reato… Ovviamente mi hanno confermato il reato…
    Ora la mia domanda e’ secondo lei in merito alla Prescrizione del reato, io durante questo processo o meglio appena passati i 5 anni e quindi durante il processo potevo chiedere la Prescrizione?
    Comunque sia visto che presenterò il ricorso in appello, per la prescrizione crede che i tempi siano maturati? Ripeto la data del reato Gennaio 23 del 2010.
    Quando ho chiesto al mio avvocato quando manca alla prescrizione l’ho vista un po’ in difficoltà, a mio parere mi ha messo un dubbio che sussiste nel fatto che gli sia potuto sfuggire la prescrizione e che a tal punto poteva già presentarla dopo i 5 anni.
    Grazie per la sua gentile risposta

    1. Egregio Signore,
      dopo aver letto attentamente il suo quesito cercherò di riscontrare le sue domande punto per punto.
      La violazione del Codice della Strada comporta l’apertura di due procedimenti: uno di natura amministrativa d’iniziativa del Prefetto e l’altro di natura penale.
      Per quanto riguarda il procedimento amministrativo, il Prefetto con Ordinanza dispone la sospensione della patente di guida e il provvedimento può essere impugnato dal destinatario avanti al Giudice di Pace che può ridurre il periodo di sospensione della patente (quello che Lei ha già fatto).
      Per quanto riguarda invece il procedimento penale, nella maggior parte dei casi in cui ricorre la violazione dell’art. 186 Codice della Strada, viene notificato al destinatario il Decreto penale di condanna emesso dal GIP che prevede il termine di 15 giorni qualora si voglia effettuare opposizione.
      Secondo quanto da Lei riferito mi pare di aver capito che anche nel Suo caso Lei abbia ricevuto il Decreto Penale di condanna al quale si sarà opposto tramite il legale che l’ha assistita nel giudizio conclusosi a settembre di quest’anno con sentenza di condanna.
      In riferimento al Suo quesito riguardo la possibilità che il reato si sia prescritto – ovviamente per poterle dare con certezza una indicazione più precisa mi occorrerebbero i verbali delle udienze – il termine viene calcolato secondo quanto previsto dall’art. 157 c.p..
      Il suddetto articolo “Prescrizione. Tempo necessario a prescrive.” effettua una distinzione tra delitti e contravvenzioni.
      La violazione dell’art. 186 CdS è una contravvenzione e in quanto tale ha un termine di prescrizione di anni 4.
      Tuttavia, nel caso in cui nel corso del procedimento vi siano stati degli atti interruttivi della prescrizione ex art. 160 c.p., il Giudice può sospenderne il decorso e pertanto, il termine per la prescrizione del reato è di anni 5.
      A tal proposito, le comunico che il Giudice, qualora ne ricorrano i presupposti (ovvero la decorrenza del termine) può rilevare d’ufficio la prescrizione dichiarandolo in sentenza.
      Pertanto, anche qualora il legale non avesse rilevato la decorrenza del termine di prescrizione del reato il Giudice potrà sempre effettuarlo d’ufficio.

      Risposta dell’Avv. Elvira La Ferrera dello Studio legale de Lalla

  55. salve, avrei una domanda da fare; se mi è stata sospesa la patente 5 anni fa per 8 mesi e poi rinnovata per tre volte come previsto dalla legge avendo fatto le rispettive analisi ecc… ora che è andato in prescrizine il fatto e accertato dal giudice che è stato prescritto dovrei avere la patente senza dover rifare le analisi? o per rinnnavarla ancora visto che scade tra un mese devo comunque rifare le analisi non ostante sia stato prescritto il fatto? grazie aspetto una vostra risposta

    1. buongiorno,
      dalle indicazioni che mi fornisce nel suo quesito (senza avere documentazione al riguardo) le illustro quanto segue anche perché fondamentalmente trattasi di questione che esula dal diritto penale essendo intervenuta la prescrizione del reato.
      La violazione del Codice della Strada comporta sanzioni sia sotto il profilo penale che amministrativo.
      Nel caso in esame dal punto di vista amministrativo ha seguito tutto l’iter necessario per ottenere la restituzione della patente di guida sospesa.
      Per quanto riguarda il profilo penale, essendo intervenuta la prescrizione (secondo quanto da Lei riferito, posto che non dispongo del capo di imputazione), il giudice non potrà ovviamente sanzionarla applicando la sospensione della patente di guida (ulteriore sospensione) a titolo di sanzione accessoria.
      Tuttavia, l’iter amministrativo richiesto dalla Prefettura per il rilascio dovrà essere completato, pertanto dovrà effettuare tutti gli esami richiesti affinchè gli organi preposti verifichino la sussistenza dei requisiti comprovanti l’idoneità alla guida.

      (risposta dell’Avv. La Ferrera dello Studio Legale de Lalla)

  56. Buongiorno avvocato,il 20.09.2015 mi hanno ritirato la patente per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolico di 1.54. In data 26.10.2015 mi hanno consegnato l’ordinanza per la sospensione della patente emessa in data 20.10.2015 ,cioè dieci giorni dopo il termine stabilito dal art.218 com.2. La mia domanda é essendo una ordinanza provvisoria se si può fare domanda per la restituzione della patente.

    1. Il termine da lei indicato non è un termine perentorio e pertanto non è soggetto a decadenze.
      Ciò posto, non è vincolate e non comporta alcuna decadenza per la Prefettura.
      Ciò che potrebbe richiedere è un permesso di guida qualora vi sia la necessità per lo svolgimento di attività lavorativa o altre esigenze fondamentali.

      (risposta redatta dall’Avv. Elvira La Ferrera)

  57. Gentile Avvocato,
    volevo chiederle chiarimenti sulla mia situazione.
    Il 1/6/2011 provoco un incidente stradale con danni solo a cose con tasso alcolemico 1’32, questo accaduto all’ una di notte ed ero possessore di patente da meno di tre anni. Mi arriva il decreto penale di condanna che devo pagare 8700 E ammenda il 29/5/2013. Ora voglio chiedervi all’epoca avevo 20 punti sulla patente e ad oggi non mi è stato tolto alcun punto e mi sono stati dati 6 punti bonus , 26 punti totali, quindi quando mi toglieranno i punti? Mi verranno decurtati anche i punti bonus oltre i 20 punti? Poi dopo un mese dall’incidente mi arrivò il provvedimento prefettizio di mesi 8 di sospensione della patente fatto tutte le visite mi hanno ridato la patente per anni 20, volevo chiedervi quando arriverà il provvedimento del giudice per la successiva sospensione della patente? E nel caso di una seconda sospensione dovrò ripetere tutte le analisi? Poi volevo ancora chiederle: io avevo tasso alcolemico 1,32 e sul decreto hanno scritto che mi è stato rilevato un tasso alcolemico superiore a 1,5 è motivo di opposizione come mi devo comportare, alla fine cosa rischio?Mi conveniva pagare l’ammenda di 8700E e il processo si concludeva? Oppure c’erano comunque i due provvedimenti della decurtazione dei punti e della seconda sospensione della della patente?

  58. Egregio Avvocato,ho bisogno di un Suo cortese aiuto.
    Domenica 1 novembre,alle ore 4 del mattino c.a,una pattuglia ha fermato mio fratello,21 anni,com 3 anni di patente a dicembre p.v., e gli hanno rilevato un tasso alcolemico pari a 0.9. Per ora gli hanno solamente ritirato la patente e siamo,pertanto,in attesa di ricevere le notifiche degli atti.
    Volevo inoltre segnalarLe che,nonostante ci sia l’obbligo,nonchè il dovere da parte degli agenti di riferire la possibilità di avvalersi di un avv,questo non è avvenuto.
    Purtroppo peró,a mio fratello hanno fatto firmare in verbale ove,peró,non c’è riferimento di questa loro mancanza.
    Cosa succederà? Per mio fratello è la prima vola(e utlimo), inoltre frequenta l’università fuori dal comune di residenza e gli orari dei corsi sono incompatibili con i servizi pubblici.. Posso appigliarmi a qualcosa?
    La ringrazio

    1. Buongiorno,
      ho letto con attenzione la Sua mail.
      deve considerare che si aprirà un duplice procedimento:
      – penale per guida in stato di ebbrezza;
      – amministrativo relativo alla sospensione della patente.
      Nel primo caso potrà far valere la nullità relativa al mancato avviso di poter farsi assistere da un difensore (anche se la firma del verbale rende le cose più difficili).
      Nel secondo caso in linea teorica può:
      1. fare una istanza al Prefetto per chiedere che sia applicata la sospensione più contenuta possibile;
      2. chiedere un permesso per poter guidare in alcune fasce orarie ma in questo caso si allunga il periodo di sospensione.
      In questa sede mi devo limitare a queste semplici indicazioni.
      cordialità.

      Avv. G.M. de Lalla

  59. Egregio Avvocato,volevo chiederLe chiarimenti sulla mia situazione. Nel settembre 2011 mi e’ stata sospesa la pantente per stato di ebrezza (tasso alcolemico 1.84, neopatentato,incidente in orario notturno) per 14 mesi. A settembre 2014 sono stato convocato per la revisione della patente in motorizzazione,passati gli esami mi e’ stata rilasciata patente nuova della durata di 10anni. La settimana scorsa sono stato contattato dai carabinieri per la sentenza di revoca del processo svolto a giugno 2013. La revoca ha la durata di 2 o 3anni?ma da quale data?dall incidente o dal giorno del processo?scusi le tante domande,ma i 14mesi sono conteggiati nel periodo di revoca?grazie per la sua disponibilita

    1. Buongiorno,
      innanzitutto occorre preliminarmente chiarire che la violazione del codice della trada a cui fa riferimento è sanzionata sia dal diritto amministrativo (ordinanza prefettizia di sospensione/ revoca dlla patente di guida) , sia penalmente (si instaura un procedimento penale che in caso di condanna prevede anche a titolo di pena accessoria la sospensione della patente di guida).
      Nel caso in esame, secondo le indicazioni da Lei fornite, il periodo di sospensione della patente comminato dal Prefetto è già stato affrontato. Adesso è invece pervenuta la sanzione accessoria legata alla condanna in sede penale.
      A tal proposito, le segnalo che la sospensione della patente indicata nel dispositivo della sentenza penale decorre dalla data in cui le veniva ritirata la patente di guida.
      Pertanto i 14 mesi di sospensione e che ha scontato vanno decurtati da quelli inflitti con la sentenza penale.
      Rimango a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento a proposito.

  60. Salve avvocato,
    le volevo spiegare la mia situazione per avere qualche suo consiglio.
    Ieri sera sono stato fermato da una pattuglia dei cc, mi hanno fatto il test alcolemico e sono risultato positivo con il valore 0,9.
    Ora le volevo chiedere questo:
    1. c’è un modo per riavere la patente prima possibile, cioè durante il periodo cautelativo prima della sentenza definitiva e in attesa della stessa?.
    2. posso richiedere la patente ad ore e mi può venire accordata? considerando che per lavoro la patente mi serve in quanto lavoro lontano e mi sposto presso clienti dislocati sul territorio nazionale.

    Grazie anticipatamente.

    1. Mi scusi volevo aggiungere che per me sarebbe il primo ritiro quindi non sono recidivo, c’è la possibilità che la pena sia di 3 mesi anzichè 6?.

      Grazie ancora
      Michele

      1. Questo aspetto riguarda il procedimento penale.
        Se non le è stata contestata la recidiva allora non le sarà applicato il relativo aumento.
        Il difetto della recidiva di per sé non prevede alcuna diminuzione della pena ma, semmai, come detto, il mancato aumento della stessa.
        La diminuzione della pena potrà essere dovuta:
        – al riconoscimento delle attenuanti (generiche o meno);
        – a seguito della celebrazione di un rito alternativo (patteggiamento, abbreviato o decreto penale di condanna) che importano una riduzione della pena.

        Avv. GM de Lalla

    2. Egregio Signor Michele,
      ho letto con attenzione la Sua mail.
      Le risponderò schematicamente.
      1. ci sono diverse possibilità.
      – la prima di ordine formale. E’ possibile che il provvedimento prefettizio che le sarà notificato di sospensione cautelare, sia inficiato da irregolarità formali e potrà impugnarlo avanti al GDP.
      – di ordine procedurale. Può fare istanza al Prefetto motivandola prima che provveda sulla sospensione cautelare documentando le Sue necessità di lavoro e di vita e chiedere – anche alla luce del tasso molto contenuto – che venga applicata la sospensione minore possibile.

      2. Si può fare una istanza chiedendo un permesso per utilizzare la patente alcune ore al giorno.
      Tenga presente che sarà allungato il periodo di sospensione per un numero di giorni DOPPIO rispetto alle ore per le quali è richiesto il permesso di guida.
      L’istanza deve essere documentata in maniera puntuale circa la necessità di usare l’autovettura per il sostentamento (e non certo per la mera comodità).

      Avv. GM de Lalla

  61. Salve avvocati
    Mi scusi per il disturbo. Vorrei un informazione. Mi hanno ritirato la patente e l’ordine e stato fatto ho avuto la sospensione di 2 anni..Vorrei sapere se andando contro il giudice di pace e facendo lavoro pubblico potrei arrivare a una ridotta oppure a qualche soluzione ??

    1. Buongiorno,
      per poterle dare una consulenza più dettagliata avrei bisogno di consultare l’ordinanza prefettizia di sospensione della patente e verificare la data della notifica per poter stabilire se vi sono i termini per procedere alla’impugnazione avanti al Giudice di Pace.
      Qualora fosse ancora nei termini è possibile impugnare l’Ordinanza di sospensione della patente di due anni (tra l’altro le è stata comminata la sanzione nella massima estensione) avanti al Giudice di Pace con idonea documentazione attestante la necessità/ l’esigenza di utilizzare l’auto per spostamenti relativi all’attività lavorativa o per necessità familiari.
      Inoltre, è possibile chiedere al Giudice di Pace una valutazione circa la congruità della sanzione, a proposito della quale il Giudice può ridurre l’estensione.
      Rimango a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

    1. Buongiorno,
      se ho capito bene mi chiede se c’è un termine per la comunicazione formale della sospensione della patente dopo che il Giudice l’ha stabilito con la Sentenza di Condanna e se nel caso di superamento di tale termine è possibile fare ricorso.
      Ebbene, se la domanda è questa, la risposta è no: non ci sono dei termini perentori di legge per la comunicazione.
      Quindi può intervenire anche successivamente ai 90 gg.

      Avv. Giuseppe Maria de Lalla

  62. Si pero il fatto e che me l avevano ritirata 8 mesi poi dopo questi 8 mesi me l hanno data ma il processo non era ancora e il giudice ha deciso di ancora 10 mesi sospensione allora loro dovrebbono avere un termine a mandare la lettera entro 90 giorni o no grazie molto gentile a aiutar mi deve essere un termine

  63. salve avvocato volevo farle una domanda ma nel presofferto quando faranno il contaggio tra la sospensione cautelare e quella del giudice nell’ordinanza prefettizia cautelare che era 3 mesi di sospensione patente contano 3 mesi oppure fino al giorno in cui viene ridata la patente,visto che nell’ordinanza prefettizia è vero che sono 3 mesi ma che si prolungano fino all’idoneità della commissione medico legale che praticamente sono diventati quasi 6 mesi…oppure contano solo i 3 mesi caautelari?
    ma allora perchè nel decreto vi è scritto che tale sospensione si prolunga fino al rilascio della patente dalla commissione…allora non sono 3 mesi??

  64. Salve avocato volevo chiedere ha me avevano sospesa la patente poi me la hanno ridata … , ma entro questi mesi non era ancora il processo giudice ha desiso ancora sospensione ma adesso sono gia passati due mesi deve essere un termine scusi ma sarrebe proprio gentile a ricevere na domanda ma non e che me lo possono mandare dopo 10 anni deve essere un termine !!! O no ? Se no non sarrebbe giusto

    1. Ho letto con attenzione la Sua mail e spero di riuscire a rispondere al suo quesito.
      Se ho capito bene, le hanno restituito la patente una volta finito il termine di sospensione amministrativa inflitta dalla Prefettura.
      Mi chiede quando ci sarà il processo penale e quindi la nuova sospensione se dovessero giudicarla colpevole.
      Se il quesito è questo, le comunico che NON vi è una tempistica di legge per la celebrazione del processo penale.
      Tenga presente che le indagini preliminari possono durare di regola sei mesi e che tale termine è rinnovabile anche più di una volta.
      tenga anche presente che terminate le indagini deve essere fissata l’udienza davanti al giudice e per legge lei deve essere avvisato almeno 60 gg prima.
      Altra variabile è la mole di lavoro della procura e del Tribunale che la deve giudicare.
      Quindi, capirà che è quasi impossibile riuscire a fare una stima attendibile dei tempi per il processo penale.
      Le consiglio tramite il Suo difensore di informarsi a scadenze regolari circa lo stato del procedimento presso gli uffici competenti.
      Cordialità.

      Avv. Giuseppe Maria de Lalla

  65. urgente aiuto salve avvocato a me mi anno ritirato la patente dopo averne conseguita un altra d alla a auto e moto mi e stata rilasciata il 3 settembre il 5 ottobre mi sono venuti i carabinieri a casa dicendomi che cera un dinego sulla patente dopo tramite il mio avvocato dopo circa 15 20 giorni mi sono arrivati gli atti e mi contestano Art 120 requisiti morali o fatto ricorso al ministero mi anno risposto dopo 50 giorni dicendomi che mi devo fare la riabilitazione per o ri portato 2 coondanne superiori a 3 anni pero io ultima lo finita nell 2011 sono piu di 4 anni che nn commetto reati e io sapevo che nn era applicabike art 120 dopo 3 anni pero loro me lanno applicato lo stsso io sono un commerciante di abiti non so come fare per lavorare e per vivere ce modo di fare un ricorso particolare o prendere altre strade la ringrazio avvocato mi risponda prima possibile grazie

    1. Buonasera,
      ho letto la sua mail e comprendo il suo problema.
      La devo incoraggiare a pianificare una difesa con il Collega che la segue per questa vicenda.
      Da parte mia, non posso indicarLe nessuna strada senza aver letto gli atti.
      Se desidera avere un altro parere su questa vicenda, La invito a contattare il mio Studio per fissare un appuntamento.
      Cordialità.

      Avv. GM de Lalla

  66. Buonasera, vorrei chiederle solo un piccolo chiarimento se possibile: ritiro patente in stato di ebrezza della seconda fascia, arrivata dopo 3 mesi la prima raccomandata della prefettura e, ad oggi, passati quindi sei mesi (gli stessi della pena scritta dalla raccomandata della prefettura), ancora non mi è arrivata quella del tribunale giudiziario…volevo domandare quindi se, una volta presa la patente provvisoria e arrivata la raccomandata penale, ci sarà la possibilità di recarmi ai servizi utili con la macchina o se la parte amministrativa non coincidera’ con la pena giudiziaria. La ringrazio moltissimo in anticipo.

    1. Gentile Signora,
      come ho avuto già modo di illustrare negli articoli del sito, la sospensione amministrativa della patente decisa e comminata dal Prefetto e quella giudiziaria decisa e comminata dal Giudice penale sono due istituti che hanno scopo e natura diversi.
      L’uno cautelare e l’altro punitivo.
      Seguono due strade diverse.
      Il processo penale NON è “tarato” sui tempi della Prefettura e NON è necessariamente celebrato al termine della sospensione della patente decisa dal Prefetto.
      Quindi sarà celebrato a prescindere dal tempo di durata della sospensione prefettizia.
      Non posso aggiungere di più perché non comprendo cosa intenda per: “…..ci sarà la possibilità di recarmi ai servizi utili con la macchina o se la parte amministrativa non coincidera’ con la pena giudiziaria….”.
      Spero di averLe chiarito almeno in parte i dubbi illustratimi.
      Cordialità.

      Avv. GM de Lalla

  67. Buonasera avvocato.La notte del 23/12/15 ho avuto un incidente in auto.Tutto da solo.Sono finito fuori strada prendendo un fosso e distrutta l auto.Dalla botta sono rimasto sotto shock in auto x un oretta poi qualcuno deve avere chiamato ambulanza e carabinieri e sono arrivati sul posto.Ho lasciato la patente ai carabinieri ke serviva x i dati e nel frattempo mi hanno portato via in ospedale x qualke ferita e x il colpo subito.Premetto ke avevo bevuto un po prima.Xo i carabinieri nn mi hanno fatto ne alcool test ne nulla.Ne sono venuti in ospedale.In ospedale mi hanno prima visitato e curato e poi fatto analisi del sangue e urine.Nessuno m ha dato i risultati.Una volta dimesso mi sono accorto di non avere la patente xke i carabinieri se l erano tenuta dal momento in cui sul posto Dell incidente nn vi era rimasto nessuno (mio padre e arrivato sul posto ma io ero già in ambulanza quindi lui nemmeno si è fermato ed è venuto dietro all ambulanza .quindi dopo un lungo giro di telefonate,il gg dopo, mi dicono ke la mia patente c’è l avevano i carabinieri in questione insieme al libretto dell auto.Quindi vado in caserma e li il maresciallo capo mi restituisce la patente e mi dice ke i suoi colleghi mi hanno solo fatto un verbale ke contestava la mancata revisione (scaduta 2 mesi prima) con un timbro sulla carta di circolazione ke il veicolo nn poteva circolare fino alla effettuazione della medesima.Niente altro.Ho firmato il controfoglio ke accertava il ritiro a mano direttamente del verbale è nulla più. Ora io vorrei sapere..secondo lei potrebbero cmq ritirarmi la patente x guida in stato di ebrezza?potrebbe exere ke gli esami del sangue e tossicologici non li abbiano richiesti i carabinieri ma sia stata solo una prassi del pronto soccorso?I carabinieri se li avessero richiesti nn avrebbero dovuto dirmelo o cmq tenersi la patente fino ad avere gli esiti degli esami del pronto soccorso?e una situazione un po strana e io nn so cosa pensare xke da allora nn ho avuto nessuno avviso ne nessuna avvertenza.Dovrei comprare un auto nuova tra l altro è nn so se aspettare o acquistarla.Spero lei mi possa dare qualke informazione in più. Grazie x la cortesia le auguro buona serata.

    1. Buongiorno,
      ho letto con attenzione la mail.
      Solitamente la prassi è che in caso di incidente siano effettuati gli esami del sangue alla ricerca quantomeno dell’alcolemia.
      Sono poi richiesti gli esiti dalle forze dell’ordine che sono intervenute e che – una volta chiamata l’ambulanza – dovrebbero poi interessarsi della vicenda e, di fatto, investigare sull’accaduto.
      MI sembra che nel suo caso questo non sia avvenuto e che i CC non abbiano richiesto gli esami perché altrimenti, nell’immediato non le avrebbero restituito la patente (in attesa del provvedimento di sospensione cautelare del Prefetto).
      Tenga conto che NON avevano l’obbligo di dirle alcunché; ma – come detto – riscontrato l’esito positivo dell’alcool test avrebbero dovuto trattenere la sua patente.
      Francamente, non so che altro spiegazione darle.
      Direi che la cosa migliore è che lei faccia una istanza ex art. 335 c.p.p. – trova una esauriente spiegazione nel sito di cosa si tratta – per avere contezza del fatto se risulta indagato o meno.
      Credo sia la procedura più corretta.
      Se occorre, ci potrà contattare in via privata anche sulla pagina fb dello Studio.
      Cordialità.

      Avv. GM de Lalla

      1. Buongiorno avvocato sono sempre Vittorio. L idea dell istanza e buona aspetterò solo qualke giorno ancora xke con tutte le feste di mezzo nn vorrei ke nn l avessero ancora trascritto.certo ke la vicenda è strana cmq.Ma lei mi garantisce ke se volevano ritirarmi la patente l avrebbero fatto subito?Le cose potrebbero essere 2 mi viene da pensare..xke la prima pattuglia di carabinieri a mio padre disse mentre veniva dietro all ambulanza di non muoverci dall ospedale ne io ne lui (intestatario dell auto)..xo poi è arrivata una seconda pattuglia dove il luogo era di propria competenza ke ha preso in mano la situazione..Difatti all ospedale nn e venuto nessuno nonostante mi abbiano fatto i test..l opzione 2 e ke,essendo vigilia di Natale,essendo ke ho distrutto l auto e mi sono fatto male ma nn ho urtato contro nulla e nessuno (xke finito in un fosso)la seconda pattuglia ke ha preso in mano il caso abbia deciso di “essere buona” cn me facendomi solo una sanzione accessoria x quanto riguarda l omessa revisione..anche se mi sembra molto strano…nn ho altre chiare spiegazioni…vorrei ancora chiederle..potrebbe essere ke pur non avendo mi ritirato la patente la cosa sia stata mandata al prefetto cmq?confido in una sua risposta è la ringrazio molto x il suo consiglio

      2. Buongiorno avvocato sono sem
        pre Vittorio. L idea dell istanza e buona aspetterò solo qualke giorno ancora xke con tutte le feste di mezzo nn vorrei ke nn l avessero ancora trascritto.certo ke la vicenda è strana cmq.Ma lei mi garantisce ke se volevano ritirarmi la patente l avrebbero fatto subito?Le cose potrebbero essere 2 mi viene da pensare..xke la prima pattuglia di carabinieri a mio padre disse mentre veniva dietro all ambulanza di non muoverci dall ospedale ne io ne lui (intestatario dell auto)..xo poi è arrivata una seconda pattuglia dove il luogo era di propria competenza ke ha preso in mano la situazione..Difatti all ospedale nn e venuto nessuno nonostante mi abbiano fatto i test..l opzione 2 e ke,essendo vigilia di Natale,essendo ke ho distrutto l auto e mi sono fatto male ma nn ho urtato contro nulla e nessuno (xke finito in un fosso)la seconda pattuglia ke ha preso in mano il caso abbia deciso di “essere buona” cn me facendomi solo una sanzione accessoria x quanto riguarda l omessa revisione..anche se mi sembra molto strano…nn ho altre chiare spiegazioni…vorrei ancora chiederle..potrebbe essere ke pur non avendo mi ritirato la patente la cosa sia stata mandata al prefetto cmq?confido in una sua risposta è la ringrazio molto x il suo consiglio

  68. Avevo gia sospensione patente 8 mesi poi lo ricevuta dinovo .. , ma il processo non era entro questi 8 mesi poi sono andato al tribunale giudice decide 10 mesi ancora non si puo fare ricorso nom e mai arrivato niente deve essere un termine sono passati tre mesi gia per la comunoicazione se no non sarrebe giusto veramente non mi e arrivato niente !

  69. Buonasera Avvocato, volevo gentilmente chiederLe: Contravvenzione per violazione art. 142 comma 9 bis al c.d.s. commessa nel mese di ottobre 2014, rilevata tramite apparecchiatura autovelox fissa, notificata entro 90 giorni ed il cui importo e’ stato regolarmente pagato in forma ridotta nei termini previsti (02/2015). Sempre nel mese di febbraio 2015 è stato consegnato, all’ufficio di polizia municipale accertante, il foglio di comunicazione delle generalità del conducente il veicolo all’atto della violazione (quest’ultima persona era anch’essa presente nel suddetto ufficio al momento della consegna). L’operatore allo sportello non ha provveduto al ritiro del documento di guida dell’interessato e ci ha contestualmente informati che la pena accessoria della sospensione (da 6 a 12 mesi) sarebbe stata notificata successivamente da parte del Commissariato del Governo (prov. di Trento). In data odierna (08.01.2016) è giunta la comunicazione della decurtazione dei 10 punti mentre nulla è stato comunicato/notificato circa il provvedimento di sospensione. Secondo Lei, considerato il tempo trascorso, un’eventuale notifica di sospensione sarebbe ancora da considerare legittima ? Grazie per la risposta

    1. Ho letto con molta attenzione la sua mail.
      Sono desolato ma non posso aiutarla.
      L’argomento che Lei mi rappresenta esula dalle mie competenze legate al diritto penale ed alle pene accessorie a questo connesse (in materia di guida in stato di ebbrezza).
      Preferisco non sbilanciarmi in un campo nel quale non sarei in grado di darle una risposta precisa.
      Cordialità.

      Avv. GM de Lalla

  70. Buongiorno Avvocato,

    sono stato fermato nell’ottobre scorso da una pattuglia dei carabinieri che mi ha contestato l’art 186 co 2 (seconda fascia). Do circa 20 giorni mi è arrivato decreto prefettizio di sospensione della patente per 180 gg. Qualche giorno fa mi è stato notificato il decreto penale di condanna, dove non si fa menzione alla durata della sospensione della patente. Si ordina solo la trasmissione in Prefettura del decreto dopo aver effettuato gli LPU ai sensi del 223 cds. I decretomi ha confermato implicitamente i 180 gg di sospensione cautelare? o l’omissione del gip (e del pm) può essere qualificata come dimenticanza annulando quiandi anche la sospensione cautelare?.
    La ringrazio in anticipo

    1. Buonasera,
      a mio parere si tratta di una irregolarità.
      Ma bisogna fare alcune precisazioni.
      Il GIP emette il decreto penale di condanna.
      Il decreto DEVE contenere l’indicazione della sospensione della patente quale pena accessoria poiché l’articolo 186 cds la prevede espressamente per la seconda fascia.
      Per ottenere i Lavori di pubblica utilità è necessario opporsi al decreto penale di condanna e chiedere un rito alternativo subordinato alla concessione dei lavori di pubblica utilità.
      Il decreto penale di condanna quando viene emesso deve essere perfetto poiché i lavori di pubblica utilità sono una facoltà del condannato e non una decisione del giudice che viene emessa con il decreto penale di condanna.
      Nella sua mail lei non mi indica questo passaggio fondamentale ovvero quello per il quale lei si è opposto al decreto ed ha chiesto i lavori di pubblica utilità.
      Una volta svolti i lavori di pubblica utilità il giudice se riconosce che sono stati svolti efficacemente equipara il periodo di sospensione della patente comminato con il decreto al periodo già scontato per il provvedimento prefettizio di tal che nella pratica nessuna nuova sospensione è comminata (come detto, sempre che i lavori di pubblica utilità siano stati svolti positivamente).
      Difficile per me – senza avere visto nemmeno un atto – suggerirle o meno se promuovere un ricorso in cassazione per il difetto della pena accessoria nel decreto penale di condanna.
      Sarebbe semmai da prendere in considerazione per una eventuale prescrizione (sempre che lei sia ancora nei termini).
      Cordialità.

      Avv. Giuseppe Maria de Lalla

      1. Gentile Avvocato La rangrazio.
        Il decreto penale mi è arrivato già con l’autorizzazione allo svolgimento degli LPU (che sto anche finendo) avendone fatto richiesta in fase istruttoria. Le confermo che lo stesso decreto non contiene la pena accessorio; essendoci però la previsone di cui all’art 223 cds, mi chiedevo se confermasse implicitamente quella stabilita dal Prefetto.
        Grazi

  71. Buongiorno, come posso fare?
    Il 22.09.2015 vengo fermato dalla stradale con un tasso 1.90-1.70. Di conseguenza ritiro di patente e fortunatamente, l’autovettura su cui viaggiavo era intestata a mio padre.
    Oggi sono passati quasi 2 mesi e non ho ancora ricevuto nessuna comunicazione da parte sia della prefettura che dal tribunale. Oggi la patente mi serve per andare a lavoro e accompagnare mia figlia a scuola, quando dorme da me perché sono pure divorziato. La polizia stradale di Roma mi ha detto che devo aspettare prima il processo e poi la prefettura emanata il decreto, (tempo stimato 5anni). Mi sembra assurdo e non so a chi rivolgermi per avere la patente anche con orari. Grazie attendo una vostra graditissima risposta.

    1. Buongiorno,
      direi che NON le hanno dato una indicazione corretta.
      Prima di tutto deve essere emesso il provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida in via cautelare ovvero ben prima di qualsiasi procedimento penale.
      Se lei dovesse aspettare la conclusione del procedimento penale per avere il provvedimento di cui parliamo…la sospensione cautelare della patente durerebbe ben oltre i termini di legge!
      Quindi, il primo provvedimento è quello del Prefetto subito dopo il ritiro della patente.
      I CC le ritirano la patente sul posto ma la devono trasmettere al prefetto che deve provvedere entro un termine stabilito dall’art. 218 del codice della strada.
      Entro 5 giorni i CC devono trasmetterla al Prefetto.
      Entro altri 5 giorni lei può presentare memorie e richieste orarie per poter guidare durante il giorno.
      Entro 15 gg il Prefetto deve decidere.
      Il provvedimento poi le deve essere notificato (ATTENZIONE: il prefetto deve decidere entro 15 gg dopo i due termini di cui sopra quindi in tutto 25 gg MA la notifica può avvenire anche dopo).
      Se non è emanato il provvedimento entro questi termini, lei può chiedere alla prefettura la restituzione della patente.
      Oppure ex art. 205 CdS quando arriverà il provvedimento di sospensione lei potrà impugnarlo davanti al Giudice di Pace.
      Quindi come vede questi due mesi nei quali lei non ha saputo nulla mi sembra che non siano legittimi (ammesso e non concesso che il provvedimento sia stato correttamente emesso ma per una ragione qualsiasi non le sia stato ancora notificato).
      DOPO questo iter si instaurerà il procedimento penale ma che non ha nulla a che vedere con la procedura amministrativa di cui stiamo parlando.
      SOLO dopo la fine del procedimento penale il Giudice – e non il prefetto – deciderà una seconda sospensione.
      Le consiglio di chiedere alla prefettura formalmente la restituzione della patente.
      se poi le notificano il provvedimento tardivo le consiglio – sia bene inteso: IN BASE AGLI ELEMENTI CHE LEI MI RIFERISCE – di fare opposizione al Giudice di Pace.

      Cordialità.

      Avv. GM de Lalla

    1. La messa alla prova sospende il processo.
      Se la prova è superata, il reato è estinto e con lo stesso anche le pene accessorie come è la sospensione della patente.
      Quindi, una volta che la prova è superata, non viene applicata la pena accessoria.
      Naturalmente, la messa alla prova NON incide in alcun modo sulla sospensione cautelare inflitta dal Prefetto prima del processo penale.

      Avv. GM de Lalla

  72. Buongiorno, la mia domanda è questa:
    si può proporre ricorso contro il provvedimento di revoca della patente, emesso a seguito di circolazione alla guida del veicolo durante la sospensione della patente, se il provvedimento successivo (alla revoca) del giudice riduce la sospensione ex art. 186 bis comma 9 del Cod. della strada, e quindi, in virtù di quest’ultimo, nel periodo della revoca la patente non era sospesa?

    1. Buongiorno,
      mi perdoni ma la sua domanda non è molto chiara.
      Durante il periodo di revoca la patente è sospesa, anzi è revocata!
      Pertanto, non è possibile porsi alla guida di qualsiasi veicolo che richieda la patente.

      Avv. Elvira La Ferrera

  73. Salve avvocato sono sempre Vittorio. Quindi se non mi hanno subito ritirato e sospeso la patente dopo l incidente di cui sopra le parlo,non avendo fatto etilometro ma portato in ospedale x cure mediche e avendomi fatto esami sangue x alcool e urine x droghe,potrebbe exere ke questi esami non siano stati richiesti?quindi potrei essere stato “graziato”?oppure anche se mi hanno tornato il gg dopo la patente (sono andato di persona in caserma x ritirarla e li mi hanno consegnato la patente e un verbale con sanzione accessoria x omessa revisione del veicolo con timbro sulla carta di circolazione più la multa x la medesima e basta)potrebbero avere mandato il tutto al prefetto senza dirmi nulla e andrò contro la sospensione ?purtroppo è una situazione anomala e nn so cosa succederà. .vorrei farla l istanza di cui lei mi parlava,ma vorrei aspettare ancora qualke giorno..essendo il 24 di dicembre nn so se pensare di essere stati graziato oppure no.se non vi è subito ritiro della patente lei può confermarmi ke nn mi accadrà nulla?le ricordo ke non ho danneggiato ne cose ne persone in quanto finito in un fosso da solo.spero in una sua risposta.a presto e grazie

  74. X essere più chiaro..nel verbale ke ho ritirato personalmente dice…N.B.:infrazione accertata in seguito di sinistro stradale con ferito occorso alle 01.40.Ne sospensione della patente ne esami all ospedale non sono menzionati nel medesimo.Ho pagato subito la multa e poi non so più nulla..purtroppo vivere così con l angoscia ke non so cosa possa capitare non è giusto uno dovrebbe sapere almeno..x questo vorrei un suo parere.io quella sera avevo bevuto quindi gli esami quasi sicuro erano positivi all alcool..secondo lei hanno mandati tutto al prefetto lo stesso e sarà li ke si deciderà la mia sospensione?o non avendomi ritirato la patente non accadrà nulla?questa e la vera domanda è chiedo scusa se sono ripetitivo ma vivo in ansia..cordiali saluti

  75. Salve Avvocato
    la ringrazio anticipatamente per la sua disponibilità,volevo chiederle informazioni in merito alla patente KB (taxi ncc)…
    Mi hanno sospeso la patente il 288\2010 art 187 per anni 1 ad oggi ho effettuato gia 3 rinnovi tutti con esito positivo ultimo con rinnovo fino al 2018 premesso ciò nel 2013 ho preso la patente KB con validità 6 mesi ad oggi comunque scaduta,ho avuto il processo pochi mesi fa e sono stato assolto perchè il fatto non sussiste quindi penalmente non risulta nulla. Ora le chiedo dal momento che ho deciso di rinnovare la patente KB per iniziare il lavoro di ncc devo comunque effettuare le analisi specifiche oppure presentare l’esito del giudice alla motorizzazione e rinnovare la patente in modo “normale” e di conseguenza non effettuare più i vari rinnovi in commissione?
    Grazie per la sua attenzione,attendo sua cortese risposta in merito.

    1. Buongiorno,
      ovviamente per rispondere con maggiore precisione al suo quesito avrei bisogno di leggere a sentenza di proscioglimento.
      In ogni caso, da quanto indicato mi pare di capire che la validità della patente kb sia scaduta. Pertanto, sarà necessario effettuare la normale procedura presso gli uffici della motorizzazione.
      Il procedimento penale e quello amministrativo coinvolgono autorità differenti.
      Anche dal punto di vista amministrativo mi pare di capire che la procedura si sia già conclusa con esito positivo.
      Pertanto, seguendo la normale procedura prevista per il rinnovo della patente potrà svolgere la sua attività.

      Avv. Elvira La Ferrera

    1. Buongiorno,
      rispondo alla sua domanda anche se con qualche difficoltà dato che non mi indica riferimenti di alcun tipo.
      La sospensione della patente in via amministrativa non ha connessione con il procedimento penale.
      Il Giudice penale applica la sospensione della patente di guida come pena accessoria.
      Pertanto, il provvedimento amministrativo e quello penale non sono connessi, in quanto emanati da due Autorità differenti.

      Avv. Elvira La Ferrera

  76. Salve avvocato..può rileggere gentilmente la mia storia su in alto (scritta da vittorio) e darmi un suo quadro della cosa?in poke parole ho fatto un incidente stradale,tutto da solo senza danneggiare ne niente ne nessuno.sono stato portato in ospedale in quanto mi sono ferito e li m hanno fatto test del sangue e delle urine.la mia patente l hanno tenuta i carabinieri insieme al libretto dell auto.il giorno dopo dopo svariate telefonate x capire dove fosse la mia patente sono andato a riprenderla in caserma.li m hanno fatto solo un verbale cn sanzione accessoria x omessa revisione cn timbro su carta d circolazione e niente più. M hanno restituito la patente ed è finita li la storia.sul verbale nn e menzionato nulla ke riguardi la mia patente.quindi vorrei kiede le. ..e davvero finita li?può essere ke i carabinieri nn abbiano rikiesto gli esami dall ospedale e quindi mi sia andata bene?ammetto ke quella sera avevo bevuto un po.oppure si è aperto lo stesso qualke procedimento di cui io nn sono a conoscenza?ho svariati dubbi quindi spero in una sua risposta.grazie anticipatamente

  77. Salve avvocato il 19 dicembre 2015 sono uscito fuori
    Strada da solo senza causare danni a persone e cose arrivano i carabinieri e risultò positivo All alcool test 0,81 dopo 20 gg mi arriva la comunicazione del prefetto che dovrò presentarmi alla CML e fare analisi del sangue e urine e la sospensione di 9 mesi..questi esami li ho fatti .. Volevo sapere quando arrivano i documenti del giudice e se quando deciderà il giudice il da farsi se potrà ridurre il periodo di sospensione… La ringrazio anticipatamente aspetto sue risposte
    Cordiali saluti

    1. Buongiorno,
      risponderò ai Suoi quesiti e se riterrà potrà contattare lo Studio.
      Il procedimento amministrativo di sospensione della patente è di natura amministrativa e cautelare.
      Guidare in stato di ebrezza è un reato e, quindi, Lei verrà sottoposto anche ad un procedimento penale.
      NON è in alcun modo possibile per me quantificare i tempi con i quali Lei sarà tratto in Giudizio. Sono troppo variabili.
      Tenga conto che le indagini preliminari durano come minimo sei mesi rinnovabili.
      Dopodiché sarà emesso nei Suoi confronti o il decreto penale di condanna oppure il decreto di citazione diretta a giudizio (preceduto dall’avviso di conclusione delle indagini. Cerchi gli istituti sul sito ove sono debitamente illustrati).
      Se Lei verrà riconosciuto colpevole, il Giudice applicherà la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida che E’ UN ALTRO ISTITUTO RISPETTO A QUELLA INFLITTA DAL PREFETTO IN VIA CAUTELARE.
      Non sarà più breve, ma il Giudice potrà tenere conto di quella da Lei già scontata inflitta dal Prefetto.
      Cordialità.

      Avv. GM de Lalla

  78. Ciao terence. .dato ke nessuno mi risponde kiedo a te..Ma a te hanno fatto l alcool test sul posto i carabinieri o ti hanno portato in ospedale xke eri ferito e li ti hanno fatto i test?la patente te l hanno ritirata nell immediato oppure fino al gg in cui nn t e arrivata la raccomandata (20 gg ke hai scritto) ne sei stato tu in possesso?

  79. Buonasera a tutti.Ho un quesito ke nn mi fa dormire la notte e spero potiate darmi un consiglio.La notte del 23/12/2015 alle 01.30 del mattino (quindi già del 24),dopo una serata dove ho bevuto molto con un amico,mi sto x recare a casa.Purtroppo un colpo di sonno mi ha fatto uscire fuori strada finendo in un fosso e distruggendo la mia auto.Non ho toccato nessuno è nulla x fortuna ho fatto tutto da solo.Qualkuno ke passava da li ha chiamato l ambulanza senza fermarsi.io ero in auto e ho continuato a dormire (probabilmente anche x colpa dell alcool e della forte botta).da qui arrivano quindi ambulanza ed una prima pattuglia di carabinieri ke stavano rientrando.L autista dell ambulanza era mio cugino quindi mi fa chiamare mio padre e mi consiglia di essere portato in pronto soccorso xke ero davvero frastornato.così accetto.prima xo lascio patente e libretto dell auto ai carabinieri x prendere i dati ma nel frattempo mi portano subito via in odpedale.mio padre nel frattempo arriva e i carabinieri gli dicono ke sono appena stato portato via quindi lui segue l ambulanza e i carabinieri gli dicono di nn muovermi dall ospedale.una volta arrivato mi fanno firmare un foglio x il consenso dei dati e mi dicono ke dovranno farmi esami sangue x alcol e urine x droghe.e ke se rifiutavo passavo automaticamente come colpevole.quindi con le spalle al muro ovviamente accetto e me li fanno poi mi tengono li qualke ora con 2 flebo e in seguito mi dimettono.la cosa strana inizia qui.xke io pensavo ke i carabinieri venissero in ospedale x gli esiti invece nn sono venuti.anche visto la frase ke hanno detto a mio padre di non muovermi.arrivo a casa ed inizio a tremare xke nn avevo la patente dato ke se l erano tenuta i carabinieri ed ero convinto me l avessero già sequestrata anche se nessuno m aveva detto nulla.torno sul posto Dell incidente xke in auto erano rimaste le kiavi di casa e qui nn vi trovo più l auto.così, dopo svariate chiamate ai carabinieri,scopro ke sulle incidente e intervenuta una seconda pattuglia di carabinieri e ke l auto l hanno fatta trasportare in una autorimessa(ke hanno deciso loro)e ke loro hanno la mia patente e il libretto.così ci mettiamo d accordo e il 25 mattina (giorno d Natale)vado a prendermi il tutto.Arrivato li,il maresciallo capo mi consegna la mia patente e un verbale con sanzione accessoria x omessa revisione del veicolo (ke m era scaduta un mese prima)quindi con annotazione su carta di circolazione x questo(179 €).Nn mi dice ke la mia patente verrà sospesa e/o ritirata ne mi dice nulla sui test eseguiti all ospedale.Mi fa firmare un foglio ke m ha consegnato a mano il verbale,mi fa gli auguri di Natale e vado via.Rileggendo il verbale nn viene menzionata x nulla la guida in stato di ebrezza e sotto decurtazione punti c è una barra (ke equivale a 0 credo).Sempre sul verbale c è solo scritto “infrazione accertata a seguito di incidente stradale con ferito occorso alle 01.40”.ora la mia domanda è. .cosa succederà? E possibile ke nn abbiano richiesto gli esiti all ospedale oppure l ospedale li manda direttamente in prefettura? Oppure è possibile ke dato ke ho fatto tutto da solo ed era praticamente Natale mi abbiano graziato?Non dovevano ritirarmi subito la patente in caso i test dell ospedale erano positivi?io nn so cosa pensare vivo assillato. Xke non mi hanno detto se succedera qualcosa alla mia patente?io tutto ora sto guidando e da quella sera nn toccherà più alcoolici alla guida e spero ke nn sia troppo tardi xo.scusate x la lunghezza ma ho fornito più dati possibili. Attendo una vostra risposta con ansia.a presto e grazie

    1. Egregio Signore,
      ho letto con attenzione il suo lungo quesito e tal proposito spero di fornirle delle indicazioni utili a riguardo.
      Considerando l’iter della vicenda sarebbe opportuno, al fine di avere contezza degli eventuali sviluppi dal punto di vista penale, depositare richiesta ex art. 335 c.p.p. presso la competente procura della repubblica per poter sapere con certezza se è stato deferito all’Autorità giudiziaria.
      Per quanto riguarda il profilo amministrativo invece, qualora le fosse stata applicata la sanzione della sospensione della patente, le arriverà in tempi brevi il provvedimento emesso dal Prefetto.
      Molto probabilmente, il tasso alcoolemico accertato tramite gli esami svolti in ospedale era inferiore a quello previsto dalla legge per la contestazione penale e, pertanto, non vi sarà alcun procedimento penale.
      Tuttavia, come le dicevo, per avere maggiore certezza sarebbe opportuno depositare istanza al fine di averne certezza assoluta.
      Allo stato, infatti l’unica sanzione che le è stata comminata è quella per la mancata revisione del veicolo.
      Rimango a sua disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.
      Avv. Elvira La Ferrera

  80. Buongiorno avvocato , a fine 2011 ho fatto un’incidente in cui ho fatto omissione di soccorso , ero neopatentato e mi hanno scalato tutti i punti sulla patente con conseguente ritiro da parte della prefettura ai primi del 2012 , all’esame di revisione mi sono presentato ma non mi è stato possibile procedere in quanto la patente mi era stata ritirata ed era necessaria per poter svolgere l’esame.
    Ai primi del 2013 finisce la sentenza penale dove ho patteggiato , ma mi rimane da scontare la pena accessoria di sospensione della patente per mesi 24 , di cui 12 già scalati nel presofferto.Dopo la sentenza la mia patente viene trasferita dalla prefettura alla motorizzazione civile.
    La notifica da parte della prefettura per la sospensione degli altri 12 mesi arriva in questura a dicembre 2015 e l’invito a presentarmi da loro mi è arrivato da pochi giorni.Ora mi chiedo , dalla data della conclusione della sentenza io sono rimasto senza patente per 2 anni(in questo periodo è passata dalla prefettura alla motorizzazione , che la trattenuta a tempo indeterminato fino a quando non ho passato l’esame di revisione)possibile che adesso devono sospendermela per altri 12 mesi solo perchè la notifica è arrivata con 2 anni e mezzo di ritardo??
    Dicono che non si può tener conto del periodo trascorso dal 2013 al 2015 perchè la patente era in mano della motorizzazione e non della prefettura , e quindi sono due cose distinte.Però in ogni caso io sono rimasto senza , mi sembra assurdo.

    1. Buongiorno,
      mi dispiace comunicarle che il quesito che ha sottoposto alla mi attenzione non è di competenza penale.
      Il problema della trasmissione del documento che la legittima alla conduzione degli autoveicoli è di competenza della prefettura e della motorizzazione.
      A tal proposito, probabilmente sarebbe utile produrre alla Prefettura la documentazione attestante la tardività delle notifica e che era già privo delle patente molto tempo prima.
      Rimango comunque a sua disposizione per ulteriori chiarimenti.

      Risposta dell’Avv. Elvira La Ferrera

  81. buongiorno avvocato.
    la ringrazio anticipatamente per la sua disponibilità,volevo polerle due domande in merito al ritiro della mia patente per guida in stato di ebrezza (0.96) in data 11 dicembre.

    ho ricevuto dal prefetto la sospensione della patente per mesi 6.

    ho provveduto a effettuare gli esami del sangue in commissione medica ed ho ottenuto permesso di validita di 6 mesi.

    con questo in data 08 febbraio ho fatto ricorso al giudice di pace per la sospensione del provvedimento di sospensione della patente.

    domanda non essendo ricidivo ma essendo nella fascia del penale il giudice di pace può NON accogliere il mio ricorso?

    a oggi sono passati 2 medi dal ritiro mi e stato detto che ci voranno 30gg che il giudice di pace dia una risposta.

    domanda se sarà positiva e mi verra restituita la patente poi quando andrò a patteggaire con richiesta di lavori socialmente utili la pena da sei mesi si dimezzerà a tre mesi giusto?
    e se cosi fosse in teoria avro gia scontato la pena dei 3 mesi.

    1. Buongiorno,
      riscontro il suo quesito facendo riferimento ovviamente alla informazioni dai lei fornite.
      Innanzitutto per quanto concerne il primo quesito, non vi è alcuna certezza che il Giudice di Pace a seguito del ricorso da lei depositato accolga la sua richiesta.
      La prefettura, secondo quanto da lei indicato ha già provveduto in tal senso accordandole un permesso di guida per sei mesei.
      Il Giudice di Pace può sospendere l’efficacia del provvedimento prefettizio ma non ha l’autorità per poter indicare che è privo di efficacia.
      Anche perché, come da lei affermato effettivamente veniva risocntrato il superato della soglia (anche se di poco) del penalemnete rilevanete.
      Per quanto riguarda il secondo quesito, solitamente il giudice penale nell’applicare la sospensione delle patente di guida quale sanzione in questo caso accessoria alla sanzione penale euipara la durata della sospensione della patente a quella già subita in sede amministrativa. A tal proprosito, infatti nella prassi, si produce al giudice penale il provevdimento prefettizio dal quale si evice la durata della sospensione e che è già stata “scontata”.
      Rimango a sua disposizione epr qualsiasi chiarimento.

      Risposta dell’Avv. Elvira La Ferrera

  82. buona sera avvocato.
    il 14/01 mi trovarono su un’uscita della tangenziale a dormire, ero andato ad un compleanno e qualcosa l’avevo bevuta, anche se ero stanco per causa lavoro e decisi di uscire dalla tangenziale, fermandomi comunque dove non potevo. togliendo ciò’, fanno venire un ambulanza per farmi misurare solo la pressione, dato che ho un problema cardiaco, dopo di che chiamano rinforzi per potermi fare fare l’etilometro. primo esito 2.02, secondo esito 1.72. qua domando, ma prima di farlo non dovevano chiedermi se farmi assistere da un legale? cosa che fecero solo a fine di tutta la nottata passata insieme a loro in questura. seconda cosa, perche non mi hanno fatto fare l’esame tossicologico visto che era venuta l’ambulanza e sono sicuramente esami piu sicuri, oltre al fatto che vedendo in giro, ci saranno da fare test tossicologici a pagamento, quando invece si trattava solo di alcol. ultima cosa, vedevo che ci sono i 5 giorno + 15, cioè quelli in cui la questura doveva passare la patente e i 15 dove il prefetto si doveva esprimere. la notifica mi è arrivata il 31esimo giorno, consegnata a mano dalla polizia e no da enti pubblici, dove il prefetto prendeva decisione il giorno 27/01 con sospensione di due anni, sta qualcosa che non quadra. poi i poliziotti nel verbale quella sera, barrarono entrambe le caselle, dove dicevano restituzione si, restituzione no, tra l’altro il si era anche cerchiato. ma è regolare che mi portarono anche nella loro auto come un criminale? e perchè di tutte queste carte che compilavano quella sera non me ne lasciarono nemmeno una, e non ne ho firmata nemmeno una. le uniche firme che misi furono su un foglio dove trattenevano la patente e su un’altro dove non potevano togliermi l’auto in quanto cointestata, e quindi prendevano il numero dei km lasciandola a me.
    la ringrazio in anticipo,
    cordiali saluti.

    1. Ho letto la Sua lunga mail.
      Le risponderò in maniera schematica per la migliore chiarezza.
      1. avrebbero dovuto dirle al momento dell’esame con l’etilometro del diritto di farsi assistere da un difensore. E’ in quella prova che Lei ha diritto a rintracciare un avvocato di fiducia se prontamente presente all’esame. Dirlo alla fine non è del tutto regolare poiché è al momento dell’esame con l’etilometro che ha diritto a farsi assistere.
      2. No. Non erano obbligati a fare gli esami del sangue. Ciò accade nel caso di ricovero a seguito di incidente stradale. Nel Suo caso non c’era alcun obbligo ad effettuare glie sami del sangue anche se era giunta sul posto una autombulanza (e comunque occorre una struttura ad hoc per gli esami del sangue che NON si fanno in autombulanza).
      3. Non esistono dei termini perentori per legge per la notifica del provvedimento prefettizio. Ovvero: i giorni sono indicati dal codice della strada, MA il codice non prevede la nullità degli atti conseguenti se non vengono notificati entro un dato termine.
      4. La notifica può essere fatta dalla polizia che, anzi, normalmente è proprio delegata per le notifiche e non capisco cosa intenda per “enti pubblici”. In ogni caso, la regolarità della notifica prevede proprio che sia la polizia ad effettuarla a mani.
      5. Barrare entrambe le caselle della restituzione appare essere un errore di compilazione. Mi dice anche però che l’auto non è sta sequestrata perché cointestata quindi credo che abbiano agito correttamente sebbene abbiano mal compilato il verbale.
      6. non capisco cosa intende per “portare in auto come un criminale”. Non credo che l’abbiamo ammanettata. Lei non poteva guidare poiché era sotto l’effetto di alcool. In questura a piedi certo non potevano mandarla immagino. Se l’hanno fatta sede nell’auto di servizio durante le operazioni di verbalizzazione credo sia stata una esigenza operativa di comodità. Certo un altro sarebbe il caso se l’avessero ammanettata o malmenata ma sul punto non mi dice nulla.
      7. Non mi dice quali sono state tutte le carte compilate quella sera quindi non posso sapere se la sua firma fosse necessaria o meno. Ha firmato il verbale di consegna della patente e la custodia della macchina quindi questi due documenti doveva firmarli. Sugli altri non posso sbilanciarmi non avendomi dato lei indicazioni di quali siano. Mi sembra strano in ogni caso che non abbia firmato il verbale ove le hanno contestato la guida in stato di ebbrezza; ma forse si riferisce al verbale di consegna della patente.
      Queste le risposte che con le informazioni che mi ha dato posso darLe.
      cordialità.

      Avv. Giuseppe Maria de Lalla
      5.

  83. Buonasera Avvocato, mi e’ stata ritirata la patente art.186. Mi e’ arrivata tramite posta prioritaria una lettera delka Prefettura che dice di avermi sospeso la patente (ma non scrivono per quanto tempo) e di inviargli il piu’ presto possibile il risultato della Commissione Medica Locale. A me tutto sembra meno che un Decreto del Sig. Prefetto. Secondo Lei cosa devo fare? grazie.

  84. Salve avvocato, Innanzi tutto le faccio i miei complimenti per l’impegno e la passione che ha per il suo lavoro. Le vorrei chiedere delucidazioni, ho avuto un incidente fatto l’alcol test sono risultati positivi pari a 0.55, ora vorrei fare ricorso. Mi è già stata inviata la documentazione riguardante etilometro mod. 7110 mkiii che risulta in perfetto stato e con la regolare manutenzione eseguita. Quindi mi chiedo visto che il tasso alcolemico e molto basso e vicino alla soglia co sentita su cosa potrei impugnare una motivazione per vincere un futuro ricorso? La ringrazio per l’attenzione datami, cordiali saluti

    1. La ringrazio davvero per le belle parole che fanno sempre molto piacere per tutto l’impegno che impieghiamo nella realizzazione del sito.
      Effettivamente il malfunzionamento dell’etilometro poteva essere l’unica strada valida per l’impugnazione.
      Tenga presente che in assenza di rilievi formali il Giudice di Pace non può in alcun caso annullare il verbale.
      Tenga anche presente che in caso di contestazioni strumentali potrebbe essere condannato a pagare le spese legali della controparte.
      Con le informazioni che mi dà sinceramente non riesco ad indicarLe una strada alternativa per l’annullamento del verbale.
      Controlli – in ultima istanza – se sono state rispettate le norme di compilazione del verbale e di notifica dello stesso e se tutti i dati sono corretti.
      Cordialità.

      Avv. GM de Lalla

  85. Salve, avrei bisogno di un vostro prezioso consiglio. Meno di una settimana fa, tornando dal lavoro, mi trovavo ad un incrocio a T. Arrivato allo stop e Dovendo svoltare a sinistra ho oltrepassato la linea per poter vedere se arrivassero auto perché la visuale era molto scarsa a causa della folta erba sul ciglio della strada. Sono uscito dallo stop ma con prudenza e mi sono fermato appena sono riuscito a vedere che una moto stava arrivando. Purtroppo il ragazzo che conduceva la moto ha perso il controllo e ha urtato la mia auto ,che in quel momento era ferma, proprio sull’angolo posteriore della mia vettura. Per precauzione i vigili hanno preferito chiamare l’ambulanza anche se il ragazzo non aveva nessun tipo di ferita e diceva di sentirsi bene. Infatti l’esito del verbale di pronto soccorso ha dato una prognosi di tre giorni. Il problema è che per questo incidente mi hanno ritirato la patente! (Art223) Io lavoro con la macchina e ho assolutamente bisogno della patente. Inoltre mi sembra ingiusta ed esagerata la punizione. Ho pagato la multa ma il ritiro della patente mi sembra veramente troppo. Le specifico infine che ,anche se per poter vedere ho dovuto oltrepassare la linea dello stop, al momento dell’impatto ero fermo e pensavo che la moto potesse evitarmi visto che c’era ancora spazio tra me e la linea della carreggiata. La ringrazio per questo spazio. Spero in un vostro consiglio per un eventuale ricorso.

    1. Buongiorno, secondo le informazioni da lei riferite e dalla dinamica dei fatti sarebbe opportuno ad avviso del sottoscritto estrarre copia della relazione effettuata dai vigili intervenuti sul posto al fine avere contezza – a seguito dei rilevi effettuati – della attribuzione delle responsabilità e in seguito se ne ricorrono i presupposti proporre ricorso al Giudice di Pace.
      Infatti, il verbale che le è stato comminato può essere impugnato nei termini di legge avanti al Giudice di Pace.
      Ovviamente prima di pagare la multa.
      Si tratta in ogni caso di una vicenda che allo stato è di carattere civilistico.

  86. Buonasera avv.to, la ringrazio anticipatamente per l’eventuale risposta che vorrà fornirmi e per il tempo che dedicherà ad essa.
    L’altra notte mio figlio è stato fermato per un controllo e all’alcoltest è risultato = 0,6.
    Auto fatta portar via con il carroattrezzi e 513,00 euro di multa. Ora dovremmo aspettare che il prefetto sentenzi il tempo della sospensione della patente. Siccome mio figlio non ha mai avuto nulla a che fare con la giustizia, non ha mai preso una multa ed ha tutti i punti sulla patente, che lei sappia queste situazioni positive vengono tenute in considerazione? E per cui potrebbe essere che venga messo tutto in prescrizione? E se il prefetto non dovesse dare nessun mese di sospensione patente la multa è lo stesso da pagare? E i punti (mi sembra 10) vengono comunque tolti?
    Ringraziandola sentitamente le porgo i miei più sentiti saluti

    1. Buongiorno, la questione che mi sottopone è di natura amministrava in quanto la violazione del codice penale comporta conseguenze sia dal punto di vista penale che amministrativo appunto.
      In particolare, a distanza di pochi giorni dal ritiro della patente riceverà il provvedimento prefettizio di sospensione della patente, solitamente il non aver commesso violazioni in tal senso è un dato che viene considerato positivamente nella commisurazione della sanzione analogamente al tasso esiguo accertato al momento del controllo.
      In questo caso non è vi è prescrizione, posto che il Prefetto provvede nella maggior parte dei casi tempestivamente.
      Analoga considerazione vale per i punti della patente.
      La multa salvo impugnazione del verbale avanti il Giudice di Pace entro il termine di legge deve essere pagata.
      In ogni caso il tasso accertato a suo figlio è quasi il minino previsto ai fini della punibilità e quasi certamente il Prefetto terrà conto di ciò nella determinazione del termine di sospensione della patente.

  87. Buongiorno avvocato, volevo chiederle delle delucidazioni a riguardo :
    1 – incidente in stato di ebbrezza, provoco incidente, ma nessuno si fa male
    2 – oltraggio al pubblico ufficiale
    3 – tasso alcolico 2.4
    4 – patteggiamento col PM, con la non mansione nel casellario , ma con la proposta di revoca patente dice al mio avvocato, il Giudice rinvia l’udienza per altri motivi loro
    5 – mi arriva la lettera della Prefettura dove mi dice che la patente e’ SOSPESA per 18 mesi.
    LA MIA DOMANDA e’ questa, : se il giudice ancora non ha fissato l’udienza e quando lo fara’, il giudizio del prefetto VALE o meno , o prenderà lui carico della DECISIONE di tutto, cioe’ revoca o sospensione ? Premesso che non ho avuto mai problemi in passato di nessun genere,.
    LA Ringrazio anticipatamente

    1. Buongiorno,
      rispondo al suo quesito facendo una importante premessa: la violazione del codice della strada comporta sanzioni sotto un duplice profilo, penale e amministrativo.
      Ovviamente le autorità competenti sono differenti.
      secondo i dati da Lei forniti sarebbe attualmente pendente avanti al GIP il procedimento penale scaturito dalla guida in stato di ebbrezza per il quale decideva di patteggiare con il beneficio della non menzione sul casellario giudiziale.
      Procedimento per il quale sarebbe in attesa della fissazione della udienza di definizione con sentenza.
      Dal punto di vista amministrativo, invece secondo quanto da lei riferito le sarebbe già pervenuto il provvedimento prefettizio di sospensione della patente per mesi 18.
      Ebbene, la via amministrativa agisce separatamente da quella penale.
      Pertanto, il Giudice penale potrà comminarle una sanzione accessoria – ovvero di sospensione della patente – uguale a quella prefettizio o addirittura di entità minore o maggiore.

  88. Buongiorno avvocato, la ringrazio per la sua cortese risposta, come sempre ,molto preciso,.
    Nel domanda che le facevo giorni fa’ ho dimenticato di chiederle anche se, essendo un dipendente pubblico ( scuola ) a TI e avendo questo procedimento penale , che nulla riguarda la scuola, se ricorda, ( guida stato di ebbrezza, oltraggio al PU ) , puo’ causarmi il Licenziamento o cosa,. E se il giudice per la seconda volta rinvia l’udienza, ci sono termini di scadenza termine ? Grazie per la sua attenzione

  89. Buonasera avv.to, avrei gentilmente bisogno di qualche informazione. In data 5/5/16 sono risultato positivo all’alcol test con un tasso pari a 1,1 (seconda fascia). Oggi mi è stata consegnata la notifica del prefetto che prevede la sospensione della patente per 6 mesi con relativi esami alla CML della mia città entro 60gg dalla notifica stessa. Nel caso in cui faccia le analisi il prima possibile e risulti negativo a qualunque sostanza, e che faccia richiesta in via preventiva al giudice dei lavori di pubblica utilità in sostituzione agli eventuali giorni di detenzione, è possibile che mi venga rilasciata la patente provvisoria dopo 3 mesi anzichè 6 (proprio per il dimezzamento dovuto ai lavori)?
    Ringrazio anticipatamente, cordiali saluti

    1. Buongiorno,
      Si è possibile.
      Tuttavia occorre considerare che la tempistica per promuovere richiesta al magistrato per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, l’ indicazione dei giorni e l’individuazione dell’ente accreditato presso il quale effettuare l’attività è molto più lunga rispetto alla trafila amministrativa.
      Ovviamente, in Tribunali con un carico molto più ridotto rispetto a Milano, vi è la possibilità subito dopo la chiusura delle indagini di effettuare la richiesta.
      Circostanza che certamente agevola una più veloce risoluzione della vicenda.

  90. Buonasera Avv. Avrei bisogno di un chiarimento possibilmente.Brevemente:
    Agosto 2015 tornando dal lavoro mi sequestrano l’auto perché senza assicurazione..so di essere in torto…..ovvio sequestro e multe. Obbligo di ritirare l’auto entro 14 gg. previo pagamento delle sanzioni…io già sapevo di non avere tale somma entro la scadenza, (altrimenti avrei fatto l’assicurazione per andare a lavorare. .no?. .non stavo andando a rubare ..chiaro?)
    Dunque chiedo dilazionamento. .ma niente.In poche parole per la Polizia locale e la legge l’impossibilità economica equivale a un rifiuto di pagare..e oggi a distanza di 10 mesi oltre a un’altra mega multa vorrebbero anche la patente di mia madre ,che sì é la propetaria ,ma non ha commesso infrazione e non era nemmeno presente.Mi chiedo se possono farlo.Se posso dare la mia patente invece di quella di mia madre.E se è possibile che nessuno prevede l’impossibilità economica,dato che è questo stesso paese a costringere molti di noi a sopravvivere nel precariato , e quando gli fa comodo fa finta che non esiste.
    Grazie pEr l’attenzione

  91. buongiorno
    Le sarei grato se mi volesse chiarire
    Dopo essere trascorsi 6 mesi da incidente stradale nel quale sono stati investiti due pedoni che attraversavano la strada a circa 2 metri e 30 dalle strisce, sono incappato in :verbale per eccesso di velocita e detrazione di 5 punti in piu mi e’ arrivata una richiesta di ritiro patente 30 giorni che posso anche concordare in base al mio periodo di ferie

  92. Buongiorno avvocato, sottopongo a lei questo problema perché io non ne vengo a capo, ho avuto un incidente in macchina il giorno del mio compleanno nel 2015 marzo risultato sospensione patente per un anno con 186 187 dopo un ricorso presso il giudice di pace ho ottenuto sei mesi e alcool però in commissione medica sto facendo gli esami sia per alcool che per cannabinoidi ho già avuto i primi sei mesi di patente. Il Natale del2015 sono stato fermato di nuovo e mi hanno dato cannabinoidi con esame del sangue in ospedale,risultato sospensione Della patente per un anno dalla prefettura. Le mie domande sono:”
    Devo presentarmi presso la stessa commissione medicare effettuare gli esami per cannabinoidi visto che sto già facendolo per il primo gli stessi esami?e come si evolvera la mia situazione confido che lei riesca a semplificare questa situazione la ringrazio tantissimo.

  93. Buonasera avvocato,
    le racconto di seguito quanto mi è accaduto in seguito ad un incidente.
    Nel novembre 2015 mi cappotto con l’auto ed un passante chiama i vigili i quali accorrono ed effettuano per due volte l’etilometro (1.17 ed 1.03) quindi mi sequestrano l’ auto e ritirano la patente.
    Ricevuta la sospensione per 1 anno dal prefetto, faccio appello al giudice di pace poiché da rilevamenti delle centraline ARPA per tutto il giorno dell’incidente l’umidità dell’aria era 100% ed il limite di funzionamento dell’etilometro mod. 7110 mkiii è 95%.
    A marzo 2016 concludo l’iter di ricorso al giudice di pace il quale accoglie parzialmente il ricorso e mi concede la patente previa visita medica.
    Faccio le visite e a maggio 2016 riottengo la patente dopo circa 5 mesi.
    Ad oggi non ho ancora ricevuto l’avviso conclusioni indagini a seguito del quale vorrei chiedere la messa alla prova, ho già trovato un ente disposto ad accettaarmi e sono già passato alla UEPE che mi ha dato tutta la procedura da seguire, vorrei dunque chiederLe :
    – secondo lei è ipotizzabile che arrivi l’avviso conclusione indagini dal sesto al dodicesimo mese dall’ incidente ?
    – il giudice può non accettare la mia richiesta di messa alla prova ?
    – quante ore di messa alla prova si possono ipotizzare ?
    – se dovesse andare a buon fine la messa alla prova, la sanzione accessoria di sospensione della patente sarebbe annullata oppure dimezzata da un anno a sei mesi e quindi dovrei riconsegnare la patente per un altro mese ?

    Veda la mia preoccupazione nasce dal fatto che vorrei accettare una proposta di lavoro che richiede l’utlizzo dell’auto e, non vorrei trovarmi in difficoltà nel caso che qualche iter burocratico per qualche ragione andasse storto.

    Grazie per i chiarimenti ed il supporto che saprà darmi, cordiali saluti

    1. Buongiorno,
      ho letto attentamente i suoi quesiti e in base alle informazioni da Lei fornitemi posso risponderle come segue:

      secondo lei è ipotizzabile che arrivi l’avviso conclusione indagini dal sesto al dodicesimo mese dall’ incidente ?
      Le indagini preliminari hanno una durata di sei mesi che decorre dall’iscrizione del nome della persona alla quale è attribuito il reato nel registro delle notizie di reato; in ogni caso tale termine può essere prorogato di ulteriori sei mesi, a loro volta prorogabili per altri sei mesi fino ad un massimo di 18 mesi, ad esclusione di alcuni reati, considerati più gravi, dove il termine è di due anni (ma non è questo il suo caso);
      in sostanza dipende da quando il suo nome è stato iscritto nel registro degli indagati, da quel momento iniziano a decorrere i termini;

      – il giudice può non accettare la mia richiesta di messa alla prova ?
      Il giudice prima di disporre la sospensione del procedimento con messa alla prova verifica che vi siano tutti i requisiti perché possa beneficiare di questo particolare istituto; in particolare verificherà la sussistenza (o meno) dei requisiti formali e sostanziali della domanda e la mancanza di preclusioni secondo quanto disposto dagli art. 168 bis c.p. e 464 bis c.p.p., come per esempio:
      – se il reato contestato rientra in quelli per i quali è concedibile la messa alla prova (in base ai limiti edittali di pena);
      – se la sospensione del procedimento con messa alla prova è stata già concessa una volta;
      -se l’imputato è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ai sensi rispettivamente degli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 c.p.p.
      In alcuni casi può subordinare la richiesta di messa alla prova al compimento di condotte riparatorie/risarcitorie nei confronti della persona offesa (qualora vi fosse)

      – quante ore di messa alla prova si possono ipotizzare ?
      Pere quanto riguarda la effettiva durata della messa alla prova questa è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice che si orienterà individuando una durata adeguata al singolo caso, tenendo conto sia della pena base fissata per ogni reato, sia del concreto disvalore sociale della condotta.
      Nell’ordinanza di sospensione del procedimento il Giudice indica le modalità (quanti giorni alla settimana e per quante ore) con le quali deve essere svolta l’attività di volontariato presso l’ente individuato.
      Ad esempio, il Tribunale di Milano ha elaborato delle linee guida, prevedendo sei fasce di reati e per ognuna di esse un differente periodo di prova:
      nella fascia A) sono state inserite le contravvenzioni punite con la sola ammenda, per le quali il periodo di messa alla prova è stato fissato in un arco temporale che va da 15 giorni ad 1 mese; nella fascia B) le contravvenzioni punite con pena alternativa o congiunta o i delitti puniti con la sola multa, in relazione ai quali il periodo di messa alla prova è stato fissato in un arco temporale da 1 a 4 mesi; nella fascia C) i delitti puniti con la reclusione non superiore a 2 anni, con un periodo di messa alla prova da 4 a 6 mesi; nella fascia D) i delitti puniti con la reclusione da 2 a 3 anni con un periodo di messa alla prova da 6 a 8 mesi; nella fascia E) i delitti puniti con la reclusione da 3 a 4 anni con un periodo di messa alla prova da 8 a 12 mesi; nella fascia F) i delitti punti con la reclusione superiore a 4 anni con un periodo di messa alla prova da 12 a 18 mesi.

      – se dovesse andare a buon fine la messa alla prova, la sanzione accessoria di sospensione della patente sarebbe annullata oppure dimezzata da un anno a sei mesi e quindi dovrei riconsegnare la patente per un altro mese ?
      L’esito positivo della messa alla prova comporta l’estinzione del reato per cui si procede, tuttavia ciò non pregiudica l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie ove previste dalla legge.
      A tal proposito si rileva che la giurisprudenza più recente ritiene che nel caso di messa alla prova applicata alla guida in stato di ebbrezza non sia il Giudice a dover applicare la sanzione accessoria della sospensione della patente; la competenza di fatto spetterebbe al prefetto secondo la previsione di carattere generale di cui all’art. 224 Codice della Strada, che valuterà se vi siano le condizioni o meno per applicare la suddetta sanzione.

  94. Salve avvocato,
    Il 17 luglio 2015 mi è stata sospesa la patente in seguito ad un tamponamento in un parcheggio che ha portato sul luogo i carabinieri, i quali arrivati con 118, per fermare una piccola rissa tra il mio passeggero e un passengero dell’altra vettera. Gli agenti ci hanno fatto salire sul mezzo 118 e successivamente siamo stati sottoposti ad accertamenti(sangue e urine). Qualche giorno dopo sono stato convocato dal comando dei carabinieri, i quali, in seguito ai controlli dei laboratori, hanno riscontrato un valore di 1.4.
    Circa un mese dopo dall’episodio mi viene notificata la sospensione di 18 mesi da parte del prefetto, che ho contestato con un istanza di restituzione per il ritardo della notifica, non accolta dalla prefettura per il “mio caso”.
    In seguito ho fatto ricorso al giudice di pace e ha rigettato la richiesta a fine giugno 2016. In tutto ciò il mio legale non sembra alquanto affidabile. Lei cosa mi consiglia? Inoltre dice che non pagherò nessuna multa,ci sarà patteggiamento in sede di sentenza e il giudice non mi darà altro periodo di sospensione. Vorrei un suo parere La ringrazio in anticipo.

    1. Buongiorno, leggendo il suo quesito e sulla base delle informazioni da lei fornite
      occorre preliminarmente chiarire che la violazione del codice della strada comporta sanzioni
      sia sotto il profilo amministrativo che penale.
      per quanto concerne il primo, secondo quanto da lei riferito mi pare cha abbi esperito tutta la trafila prevista
      dal codice per quanto concerne la sospensione cautelare della patente (sanzione amministrativa).
      per quanto concerne il penale la sospensione della patente è sanzione accessoria che solitamente viene applicata dal Giudice nella stessa misura di quella già applicata dal prefetto.
      pertanto, con molta probabilità il Giudice in sede penale le applicherà il medesimo periodo di sospensione che ovviamente non dovrà nuovamente scontare.
      per quanto concerne il patteggiamento potrebbe subordinarlo ai lavori di pubblica utilità in modo da non avere
      ripercussioni sul casellario giudiziale.

      avv. Elvira La Ferrera

  95. Buonasera avvocato a mio figlio gli hanno contestato art.187 nel 2012 dopo i incidente frontale non causato da lui ma dall’altro veicolo trasportato in ospedale nelle urine vi erano tracce di cannabis non vi dico è cominciato il calvario degli esami per riavere la patente ora dopo tre anni abbiamo vinto il ricorso con formula perché il fatto non sussiste.Abbiamo portato la sentenza irrevocabile in prefettura.Ma ancora non sappiamo nulla ora la patente è scaduta .cosa dobbiamo fare? Dopo avere speso tanto denaro ancora non abbiamo la patente regolare in mano!!!!

    1. Signora Buongiorno,
      mi occupo di diritto penale e non di quello amministrativo e pertanto davvero non sono in grado di darLe indicazioni certe.
      Direi che senz’altro è necessario insistere con la Prefettura ma non posso darle una risposta risolutiva.
      Cordialità.

      Avv. GM de Lalla

  96. Buongiorno avvocato, approfitto della sua professionalità dopo aver letto tutti le situazioni sopra citate.
    26/08/2015. fermano mia moglie con tasso alcolemico di 1,82. ritirano la patente per 1 anno. e le sequestrano l’auto di sua proprietà lei fa per 2 volte gli esami con buon esito e il 29/08/2016 le viene restituito il permesso di guidare provvisorio. l’auto però è ancora ferma. la domanda è se bisogna attendere la sentenza del giudice (mai pervenuta) per effettuare i LSU al termine dei quali potrà sbloccare il veicolo, oppure è possibile il dissequestro visto che ha scontato la sospensione della patente? se si come dovremmo muoverci? questi lsu possono esser fatti prima dell’emissione della sentenza?Grazie mille per la sua disponibilità

    1. Buongiorno,
      ci sono alcuni aspetti di questa vicenda che non mi indica chiaramente.
      1. Il procedimento penale in che fase è?
      2. Vi è un decreto di sequestro dell’auto da parte dell’Autorità Giudiziaria?
      3. avete presentato la domanda per i lavori di pubblica utilità secondo le forme di Legge al Giudice penale? E’ proprio il Giudice che dispone i lavori di pubblica utilità ma devono essere richiesti.
      Purtroppo senza questi dati non mi è possibile rispondere.
      Mi scriva eventualmente in privato.

      cordialità.
      Avv. G.M. de Lalla

  97. Buongiorno,
    purtroppo anche a me e’ stata ritirata la patente (luglio 2014, seconda fascia).
    a giugno 2016 e’ arrivata la sentenza e l’8/9/2016 l’ordine di esecuzione dei LPU (26 ore), che mi dve essere notificata dal comando stazione Carabinieri del mio paese.
    A tre settimane di distanza ancora non e’ pervenuto niente; mi saprebbe dare un’idea (ovviamente indicativa) dei tempi di notifica? in quanto trovandomi per lavoro all’estero vorrei cercare di capire se devo aspettare ancora qualche giorno, settimana o mese, per orgaizzarmi.
    La ringrazio per la cortesia e la professionalita’.

    1. Buongiorno,
      i tempi di notifica sono davvero molto variabili.
      Non vi è una norma sul punto.
      Dipende tutto dalla solerzia dell’organo che deve effettuare la notifica.
      Nel suo caso forse sarebbe opportuno chiamare i CC del Suo paese e chiedere se è possibile passare dalla caserma per la notifica a mani del documento.

      Avv. Giuseppe Maria de Lalla

  98. Buonasera Avvovato.
    La ringrazio anticipatemente per il tempo dedicatomi.
    Nel marzo 2016 mi viene contestato il 186 comma 2 lettera c + 2 bis “incidente autonomo”.
    Successivamente il prefetto emana la sospensione per anni 1.
    Dopo aver effettuato tutti i tipi di accertamenti per il giudizio della cml, attendo ottobre per portar tutta la documentazione favorevole, rialsciatami dalla cml, al giudice di pace in seconda udienza.
    I mie quesiti sono questi:
    – Come mai, oltre al verbale fatto dai carabinieri, la sopsensione della durato di anni 1 fatta dal prefetto, non mi è arrivata comunicazione per il sequestro preventivo e successiva confisca?
    So che il prefetto non può confiscare l’auto, perchè se il giudice dovesse assolvermi sarebbero dopo problemi per la prefettura.
    Ma non dovrebbero almeno inviarmi una notifica dal quale si evinca che l’auto è sequestrata?
    -Se il giudice di pace dovesse darmi ragione ed annullare la sospensiva del prefetto, dato che nel mio caso subbentra anche il penale, il gip quando mi potrebbe sospendere nuovamente il documento di guida?
    In parole povere, riottenuta la patente, il gip dopo quanto può togliermela nuovamente – naturalmente calcolando il periodo presofferto- ?
    Devo attendere tutti e tre gradi di giudizio o la sospensione avviene gia dopo la prima udienza?
    Grazie mille e buon lavoro.

    1. Buongiorno,
      mi fa molte domande alle quali non è possibile rispondere del tutto compiutamente poiché non ho la possibilità di visionare i documenti.
      Mi sento innanzitutto di dirLe che – vista la specificità dei quesiti – dovrebbe avere ogni risposta dal Collega che La segue che sicuramente ha ogni mezzo ed è preparato per risponderLe.
      – il sequestro preventivo propriamente detto e la confisca sono provvedimento che può emanare solo l’Autorità Giudiziaria e non il Prefetto.
      – il provvedimento di sequestro (del Giudice) deve essere notificato alla parte;
      – si il GIP in esito alla sentenza di condanna può sospendere ancora la patente. Infatti, il Prefetto sospende in via cautelare mentre il Giudice in via punitiva. Si deve essere tenuto conto del presofferto.
      – la sospensione è una pena accessoria che si applica quando la sentenza passa in giudicato quindi, se si adiscono, dopo i tre gradi di giudizio.
      Ogni altra informazione potrà esserLe data dal Suo legale di fiducia.
      cordialità.
      Avv. GM de Lalla

  99. Buonasera sig. Avvocato,
    Approfitto della sua cortesia e professionalità e le racconto velocemente il mio caso poiché non so dove cercare risposte.
    Nell’aprile 2014 il prefetto decretava la sospensione di un anno della mia patente per aver compiuto un incidente guidando con tasso alcolemico superiore all’1,5.
    In sede penale il tribunale emetteva decreto penale di condanna, quantificava l’ammontare dell’ammenda e disponeva la revoca della patente.
    In seguito alla mia domanda di opposizione al decreto e di messa in prova, il GIP e il PM pronunciavano, vista la postivitá delle relazioni dell’UEPE con cui avevo concordato il programma, il non luogo a procedere circa il procedimento penale e la estinzione del reato, rimandando al prefetto l’applicazione delle pene accessorie previste (senza peraltro indicare quali).
    La mia domanda ora è: mi devo aspettare un secondo atto prefettizio con cui viene disposta la revoca della patente oppure rimane valido il primo provvedimendo del prefetto?
    La ringrazio per l’attenzione.
    Davide

    1. In base alle informazioni che mi da, ritengo che a seguito del positivo espletamento dei lavori di pubblica utilità il Prefetto emetterà un NUOVO provvedimento poiché – di fatto – quello connesso al decreto penale di condanna è venuto meno con l’opposizione dello stesso.
      Cordialità.

      Avv. GM de Lalla

  100. Salve Avvocato,
    La ringrazio in anticipo per ogni suggerimento che potrà fornirmi.

    in data 06/06/2011 sono stato fermato con un tasso alcolemico >0.8 < 1.5.
    Mi e stata ritirata la patente per 6 mesi. Dopo un anno ho ricevuto dal giudice il procedimento con ammenda e arresto (converito automaticamente in pena pecuniaria).
    Premetto che non ho mai ricevuto la cartella per il pagamento. Nel 2013 mi sono trasferito in australia per studi e lavoro.
    Sino ad oggi non ho ricevuto al mio indirizzo italiano nessuna notifica o documento relativo a quanto sopra.
    La mia domanda è se questo reato comparirà nel Certificato Generale del Casellario Giudiziale oppure nel Certificato dei Carichi Pendenti della Procura, che verrebero richiesti per scopo immigrazione.
    Se si, ho qualche possibile soluzione per cancellarlo?

    Sperando in un suo positivo consiglio la ringrazio anticipatamente.

    Federico

    1. Buongiorno,
      le rispondo in maniera schematica riportando i Suoi quesiti:

      La mia domanda è se questo reato comparirà nel Certificato Generale del Casellario Giudiziale
      NO. PERCHE’ DA QUEL CHE MI SCRIVE CREDO SI SIA TRATTATO DI UN DECRETO PENALE DI CONDANNA PER IL QUALE NON è PREVISTA LA MENZIONE NEL CASELLARIO AD USO DI PRIOVATI. TENGA CONTO PERO’ CHE SICURAMENTE DA UNA INTERROGAZIONE ALLO SDI (OVVERO IL “CERVELLONE” DELLE FORZE DELL’ORDINE) SICURAMENTE IL DECRETO COMPARE.

      oppure nel Certificato dei Carichi Pendenti della Procura, che verrebero richiesti per scopo immigrazione.
      IL CARICO NON E’ PIU’ PENDENTE PERCHE’ E’ GIUDICATO. QUINDI NON COMPARE.

      Se si, ho qualche possibile soluzione per cancellarlo?
      NON COMPARE, COME DETTO.

      Questo non vuol dire in ogni caso che l’Autorità amministrativa in fatto di rilascio di visti e passaporti non possa vederlo.
      Cordialità.
      Avv. GM de Lalla

      Federico

  101. Salve,
    Io ieri sono stato fermato dai vigili e mi hanno multato con art 148 e mi hanno sospeso la patente e domunzione di 10 punti io la patente la uso per lavorare dato che faccio il corriere ce un modo per diminuire la pena di sospendione.
    e volevo chiedere io dato che ho finito i punti cosa devo fare

  102. Buon Giorno avvocato,
    Volevo porle una domanda, io in data 1/12/2016 sono stato fermato da una pattuglia di cc per un sorpasso non consentito fermandomi poco dopo aver acceso le sirene, è figurato come inseguimento anche se sul verbale c’è scritto km 0, hanno accertato il tasso alcolemico ed è risultato nullo, quindi 0 a quel punto hanno proceduto alla sospensione della patente in ogni caso, dandomi il permesso di tornare a casa.
    La mia domanda è come dovrò comportarmi? È la prima volta che mi succede in assoluto, non sono mai stato fermato prima. Ed inoltre a previsione sua, conoscendo le normative a riguardo, per quanto tempo sarà sospesa?

  103. Salve avvocato,
    il mio quesito riguarda il ritiro della patente dopo la notifica del decreto penale di condanna (art. 186 lett. B c.d.s. )a cui non ho fatto opposizione. In sinesi mi è stato notificato il decreto dove si riporta la condanna al pagamento di 2.800 euro di ammenda e la sospensione della patente di giuda per anni 1.
    E’ corretto che sia stata applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ? pur non avendo fatto opposizione. Uno degli aspetti premianti della mancata opposizione non dovrebbe essere la non applicazione delle pene accessorie.
    Grazie mille

  104. Salve,
    in data 24 luglio 2016 mi è stata ritirata la patente per guida in stato di ebbrezza (0,87-0,82), dopo un mese mi arriva la lettera dalla prefettura dove compare la sospensione momentanea di 3 mesi e di presentarsi alla visita medica entro 60 giorni. Col mio avvocato mandiamo una memoria al giudice per far passare il fatto in amministrativo e non penale visto anche il basso tasso alcolemico. Il giudice però non accetta e fatto sta che finiti i 3 mesi di sospensione non è ancora stata presa una decisione definitiva. Mi reco dunque dalla polizia locale del mio comune dove è stata spedita la patente con il foglio di prenotazione delle visite mediche (non di superamento di tali) e mi viene restituita la patente. Dopo una o due settimane mi arriva per posta il decreto del giudice che asserisce una multa di 1600 euro e sospensione della patente per 6 mesi. Mi sembra una situazione alquanto bizzarra, già avere la patente ancor prima di svolgere le visite mediche (programmate per il 24 febbraio) e in più con la sospensione di fatto fino al 24 gennaio ( 6 mesi totali). Lei ha già avuto casi simili?
    Grazie mille

    1. Buongiorno,
      quello che mi scrive mi lascia perplesso per questi motivi:
      – mi riferisce che: “….Col mio avvocato mandiamo una memoria al giudice per far passare il fatto in amministrativo e non penale visto anche il basso tasso alcolemico…..” ma non comprendo come il Giudice avrebbe potuto derubricare il fatto se gli esami hanno dato un tasso oltre lo 0,80. Mi chiedo poi: a quale Giudice è stata presentata la memoria? Credo al PM in fase di indagini. Ma se quella è la percentuale accertata non è possibile una derubricazione a meno che vi sia prova del malfunzionamento dell’etilometro (ammesso e non concesso che non sia stata accertata la percentuale con gli esami del sangue”;
      – la patente le è stata perché sono decorsi i 3 mesi disposti dal prefetto in via cautelare. Effettivamente lei di fatto non si è sottoposto a visita ma l’ha solo prenotata. Questo credo sia stato un errore dell’agente che le ha restituito il documento anche se – di fatto – egli non poteva prolungare il periodo stabilito dal Prefetto. A ben vedere, però, avrebbe potuto trattenere la patenete motivando con il fatto che non si era ancora presentato a visita.
      Il decreto del Giudice di cui mi parla credo sia il DECRETO PENALE DI CONDANNA”.
      La sospensione della patente in questo caso di sei mesi è una pena accessoria ed altra cosa rispetto alla sospensione cautelativa disposta dal Prefetto.
      Piuttosto dovrebbe verificare se il Giudice ha detratto dalla sospensione della patente i tre mesi che lei ha già scontato in via cautelativa.
      Per il resto l’iter che mi descrive mi sembra nella norma.
      cordialità.

      Avv. GM de Lalla

  105. Salve,
    ad Ottobre 2013 mi è stata ritirata la patente per guida in stato di ebbrezza tra 0.8 e 1.5, dopodiché ho seguito tutto l’iter con la richiesta dello svolgimento dei lavori di pubblica utilità e successivo accertamento da parte del giudice di avvenuto svolgimento di questi e riduzione a metà della sanzione amministrativa accessoria, cioè la sospensione della patente.
    Ora ciò che volevo chiederle è in che modo avviene materialmente la sospensione della patente e da quando inizia perchè io ho ricevuto la notifica con la descrizione della decisione del giudice che attestava lo svolgimento dei lpu, mi aspettavo ad esempio che la stessa notifica arrivasse alla caserma dei carabinieri o alla polizia locale e che questi provvedessero ad effettuare la sospensione togliendomi la patente di guida ma essendo passata più di una settimana dall’avvenuta ricezione della notifica e non avendone ricevuta altra, ad oggi non so se la mia patente è ancora valida o già sospesa
    Grazie mille

  106. Le risponderò in maniera schematica sebbene sia piuttosto difficile sia per non avere letto gli atti sia perché mi pone delle domande di ordine amministrativo più che penale.
    Che la sospensione della patente per un anno sia avvenuta solo nel febbraio 2016??
    SI SIGNORA. ANCHE SE PER RISPONDERLE BISOGNEREBBE VEDERE LA DATA DI EMISSIONE DEL PROVEVDIMENTO DI SOSPENSIONE E QUELLA DELLA NOTIFICA EFFETTIVA A LEI.
    Altra domanda… oramai il tempo è quasi scaduto… febbraio 2017…. le chiedo, quali saranno i prossimi eventi?
    DOVRA’ SOTTOPORSI A DELLE VISITE EPR RIOTTENERE DELLA PATENTE. VISITE PER MONITORARE SE ASSUME ANCORA FARMACI EPRICOLOSI PER LA GUIDA O DROGHE O ALCOOL. QUINDI DOVRA’ RECARSI PRESSO UN APPOSITO PRESIDIO EPR EFFETTUARE IN VIA PERIODICA LE ANALISI. LA PATENTE SARA’ RINNOVATA ALL’INZIO PER PERIODI LIMITATI
    Dovrò fare delle analisi? Mi arriveranno delle comunicazioni a casa? Il rilascio della patente ora è automatico ??oppure quali step ci sono da seguire??
    PER QUESTI QUESITI E’ MEGLIO CHE SI RIVOLGA AD UNA SCUOLA GUIDA POICHE’ SI TRATTA DI TEMI SOLO COLLATERALI AL PROCEDIMENTO PENALE.

    cordialità.

    Avv. GM de Lalla

  107. Come fare a riottenere la patente,nel caso in cui venga sospesa a tempo indeterminato, per esaurimento dei punti e non avendo ridato l esame entro 30gg ?
    E` sufficente ripetere l’esame ?

    1. Buongiorno,
      mi scusi ma questi sono quesiti che può rivolgere ad una scuola guida poiché non si tratta di problematiche di ordine penale.
      A presto e cordialità.

      Avv. Giuseppe de Lalla

  108. Buon giorno avvocato. Avrei per favore bisogno dì un parere. A novembrine 2015 il prefetto mi ha revocato la patente per violazione dell’articolo 176 del codice della strada. Oggi ho terminato i lavori di pubblica utilità per rimediare alla violazione dell’art 187 del CDS. Il giudice ha stabilito con l’ordinanza la riduzione da due anni a uno della sospensione della patente. Un anno è passato. Posso quindi iscrivermi a scuola guida o devono passare i i sue anni previsi dalla revoca? La ringrazio.

  109. Buongiorno avvocato,mi avvalgo di questa sede per porle un chiarimento.Ho avuto una sospensione della patente(186 comma 2 lettera c),scontato la pena con i LPU,il giudice,avrebbe dichiarato l’estinzione del reato,mi chiedevo,è possibile,dopo le analisi alla Commissione,chiedere alla stessa,di essermi restituita la patente in via definitiva vista la sentenza del giudice?La ringrazio per l’attenzione e in attesa di una sua risposta,colgo l’occasione per porle Cordiali saluti.

  110. Buonasera, il 20 Gennaio 2017 ho causato un incidente stradale non coinvolgendo terzi (mi son solo ribaltato) ed erano le 4 di mattina. Arrivati i carabinieri, è stato chiamato il 118, ed una volta arrivato in ospedale, mi hanno fatto le analisi: 1.13 g/l per quanto riguarda l’alcol e ci stavano tracce di THC nelle urine (mi prelevarono anche il sangue). Arrivate le carte dalla prefettura, mi hanno sospeso la patente per un anno e mezzo, oltretutto entro 60gg devo presentarmi alla commissione medica provinciale per effettuare una visita e vedere la mia idoneità psico-fisica relativa alla possibilità di ottenere la patente in futuro, in funzione della sospensione. A quanto ho capito, posso farmi analisi periodicamente per certificare la mia idoneità. Ora, voleva sapere, a cosa vado incontro, nella fattispecie? Posso evitare di pagare l’ammenda svolgendo lavori socialmente utili? Ridurre la pena? E se non mi fanno fare i lavori, e parte un processo, nella peggiore delle ipotesi, cosa mi succede? Se i test vanno sempre bene, per quanto può durare ancora questa storia infernale (appena cominciata d’altronde)?

    1. Lei avrà molto probabilmente un processo con una doppia imputazione: guida in stato di ebbrezza e guida sotto l’effetto di stupefacenti ed invero, oltre ad aver provocato un incidente stradale, il Suo tasso alcolemico nel sangue superava di gran lunga la soglia minima consentita, oltre la quale è configurabile reato perseguirle penalmente: lei aveva, infatti, 1.13 g/l di alcool nel sangue e il limite in tal senso ammesso è di 0.8 g/l.
      Per ciò che concerne i lavori di pubblica utilità, per i condannati per il reato di cui all’art. 186 del Codice della Strada (guida in stato di ebbrezza) o per il reato di cui all’art. 187 Codice della Strada (guida sotto l’effetto di sostanza stupefacente), vi è la possibilità di vedersi sostituire le pene classiche dell’arresto e dell’ammenda, con la pena del lavoro di pubblica utilità. Tuttavia, la legge prevede due condizioni ostative:
      1. l’aver provocato un incidente stradale, laddove la definizione giurisprudenziale di “incidente stradale” comprende non soltanto lo scontro tra veicoli o tra veicoli e persone, ma anche l’urto di un veicolo contro ostacoli fissi.
      LEI QUINDI NON POTRA’ CHIEDERE I LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’.
      2. aver già prestato lavoro di pubblica utilità in precedenza.
      Tuttavia, Le può essere concesso l’istituto della sospensione del processo con messa alla prova, cioè la possibilità che Lei venga affidato all’Ufficio per l’Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.) territorialmente competente che predisporrà un programma di trattamento particolarmente complesso a cui deve attenersi , caratterizzato dallo svolgimento di alcune specifiche attività e dall’obbligo di adempiere a determinate prescrizioni, per ottenere l’esito positivo della messa alla prova e la conseguente estinzione del reato.
      INFATTI SE LEI SUPERERA’ LA PROVA IL REATO SARA’ ESTINTO.

  111. Buongiorno avvocato
    in data 6/10/2016 sono stato vittima di un incidente stradale.. era intorno le ore 15 mi stavo recando al lavoro, inizio la fase di sorpasso con un camion con le dovute segnaletiche di direzione, la strada è a due corsie e il camion ha il divieto di sorpasso, improvvisamente non vedendomi, si sposta sul lato sinistro schiacciandomi contro il new jersey, trascinandomi cosi tra i due rimorchi per 500 mt. mi hanno subito portato in ospedale. per lesioni lievi subite , mi hanno anche fatto anche gli esami specifici alcool e droga -sangue e urine.
    Premetto che la ragione me l hanno data al 100% e mi hanno risarcito dei danni.il problema nasce dal fatto che sono risultato positivo alla cannabis.
    avevo dato un paio di tiri 2 giorni prima dell incidente. il personale sanitario e gli agenti della stradale non hanno notificato nessuna alterazione psicofisica anche perchè in quel momento non ero assulutamente sotto effetto di stupefacenti. come è noto la cannabis può rimanere nel corpo per piu di 30 giorno dopo l assunzione.
    mi è stato contestato il 187. con il ritiro della patente di 180 giorni. ho subito contattato il mio legale e ho effettuato gli esami alla CML per il rilascio del certificato di idonietà alla guida il 10/01/17 tutto negativo mi rilasciano il certificato verde di idonietà.
    fatto sta che il mio legale. aspettava le analisi per porter andare a far ricorso al giudice di pace. per far ricorso all art 187. che mi incolpa del fatto che ero sotto effetto di stupefacenti durante l incidente. che non è assolutamente vero! oltre tutto non è stato causato da me! andando in procura il mio avv ha scoperto che il PM ha emanato un decreto penale di condanna. allora è andato dal GIP spiegandoli la mia situazione dando cosi la memoria del ricorso chiedendo l archiviazione.il 1/02/17
    ora sto aspettando la risposta del gip. quanto ci vorrà secondo lei? la ringrazio se mi risponde dandomi un consiglio o una previsione.. sto subendo un danno ho 27 anni non riesco ad andare a lavorare senza patente, sono ormai 3 mesi che non c’è l ho piu, non avendo fatto nulla. rischio cosi anche di sporcarmi la fedina penale. non avendo commesso nessun reato. ad agosto devo partire per gli usa per iniziare gli studi. e se il GIP dovesse rifiutare l’archiviazione non potro piu partire? mi scusi per lo sfogo. saluti.

  112. Premetto che non si tratta prima facie di un quesito a carattere penale.
    Ciò posto, per logica, Le rispondo che la revoca ha di fatto eliminato la titolarità di quella patente in capo a Lei.
    La sospensione riguardava proprio quella patente revocata per la violazione ex art. 176 CdS e, quindi, risulta insistente su un documento del quale Lei – di fatto – non è più titolare.
    Quindi, sono del parere che Lei debba necessariamente seguire l’iter per l’ottenimento di una nuova patente.

    Cordialità.

  113. Buongiorno,
    mi dà delle indicazioni molto lacunose.
    Perché “deve andare davanti al Giudice”? In quale fase del procedimento si trova? Chi la assiste non le dà i consigli adatti? Perché ha paura?
    Non mi sembra un fatto così grave.
    Parli con sincerità e manifesti la sua intenzione di NON incorrere nuovamente in tale pericolosa condotta.
    Altro in questa sede non posso dirle.
    Cordialità.

    Avv. GM de Lalla

  114. Buongiorno,
    non mi occupo di diritto del lavoro, ma credo che Lei debba visionare attentamente il contratto di lavoro e verificare se vi è tale clausola.
    Non credo in ogni caso che ci sia un automatismo tra questo accertamento ed un eventuale licenziamento.
    Cordialità.

    Avv. GM de Lalla

  115. Gentili
    Vi scrivo in quanto mi trovo in una situazione davvero demoralizzante.
    Circa 9 anni fa sono stato fermato per la prima volta – non alla guida- dai carabinieri con meno di 0.5g di hashish… Successivamente mi é stato richiesto di inviare la mia patente a Roma per limitare la sua scadenza in base al percorso con il sert(non so neanche se lo potevano fare visto che non sono mai stato fermato e mai avuto nessun altro tipo di reato) comunque supero il primo esame con patente rinnovata per 6 mesi… Superato nuovamente anche il secondo esame con validita un anno…. Al terzo esame ovvero l ultimo che pensavo fosse la fine stranamente sono risultato non idoneo temporaneamente alla guida… Preso dallo sconforto non ho più proseguito e sono andato a vivere all estero in Europa…. Mi ritrovo con una patente scaduta da 6 anni… Non vivo più in Italia e in base alle informazioni ricevute se prendo un altra patente b in Europa rischio anche il penale.. É vero? Cosa dovrei fare? Inoltre dubito che le stesse visite me le fanno fare all estero… Grazie in anticipo saluti

    1. Buongiorno,
      in base alla informazioni che mi dà non riesco a pronunciarmi.
      Non comprendo il motivo per il quale “rischierebbe il penale”.
      la Sua patente è ormai scaduta da tempo.
      Se vuole riottenerla in Italia deve sottoporsi agli esami teorici e pratici come se fosse la prima volta. Ma, le ripeto, questo tema esula dalla mia specializzazione in diritto penale.
      Mi dispiace non poterLe essere di aiuto.
      Cordialità.
      Avv. GM de Lalla

  116. Buongiorno avvocato, le faccio innanzitutto i complimenti per il continuo aiuto che da alle persone.
    Spero che possa aiutare anche me:
    05/02/2017 verso le 21, mi viene ritirata la patente dagli agenti dopo un incidente senza feriti, guidavo in stato di ebrezza 2,05.
    Fortunatamente nessuno si è fatto male.
    Il 14/06/2018, mi arriva dal prefetto una lettera dove mi notificano la sospensione della patente per 1 anno, e di presentarmi alla C. M. L. Per fare tutti gli accertamenti del caso.
    (sempre passati positivamente).
    Io tuttavia non avevo già più la patente, in quanto mi era stata ritirata già dal comando di polizia il giorno stesso dello incidente.
    Nel frattempo la macchina è stata sottoposta a sequestro amministrativo in data 14/02/2017.
    Con l’avvocato mi accordo a fare una messa alla prova che svolgo positivamente.
    Il giudice dichiara il reato estinto il 26/03/2019
    Tuttavia non si esprime per quanto riguarda la macchina, che è ancora oggi a prendere polvere nel mio box, occupando spazio e facendomi pagare annualmente il bollo.
    La macchina è da rottamare, vorrei avere il libretto solo per fini di rottamazione! Ho chiesto al comando dei carabinieri di fare un istanza alla prefettura, per sapere cosa dovessi fare con questa macchina, ma non abbiamo mai avuto risposta ..
    Il mio avvocato mi ha avvisato inoltre che sarebbe stato meglio evitare di “svegliare il can che dorme” in quanto la prefettura avrebbe potuto revocarmi la patente considerato che c’era stato un incidente.
    Sono passati più di 3 anni e mezzo da quel giorno, e non ho mai ricevuto alcuna notifica dalla prefettura per quanto riguarda la revoca della patente, solamente quella di sospensione. (citata sopra)
    Ora considerando che il reato è estinto e che mi sembra incredibile che debba tenermi questa macchina per tutta la vita, come devo muovermi?
    Inoltre Potrebbe davvero arrivare una revoca con piu di 3 anni e mezzo di ritardo?
    Da quel che ho capito io, è come se i carabinieri avessero notificato solo la guida in stato di ebrezza e non l’incidente, ma non ne sono sicuro;e forse ha influito il fatto che mi sia stata ritirata direttamente dai carabinieri il giorno stesso dell’incidente.
    Spero che potrà darmi un consiglio, grazie mille!

    1. Buongiorno.
      effettivamente la situazione è anomala.
      In ogni caso, per il tasso alcolemico e l’incidente lei ricade nel COMMA 2 BIS dell’art. 186 CDS e questo implica quale sanzione accessoria LA CONFISCA DELL’AUTO E LA REVOCA DELLA PATENTE.
      Tuttavia, avendo svolto positivamente la messa alla prova la confisca dell’auto non è applicabile e per quanto riguarda la patente, in caso di messa alla prova con esito positivo, il giudice penale NON può applicare la revoca della patente ma è la Prefettura a dover decidere dopo una istruttoria autonoma:
      “la competenza all’irrogazione della stessa all’esito della positiva “messa alla prova” e dell’estinzione del reato, vada individuata, ai sensi dell’articolo 224, comma 3 c.d.s., in capo al Prefetto” ( Cassazione penale, sentenza n. 40069 del 17/9/2015): ancora, “in tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiari l’estinzione del reato per l’esito positivo della prova, ai sensi dell’art. 168-ter cod. pen., non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di competenza del Prefetto ai sensi dell’art. 224, comma terzo, C.d.s., in considerazione della sostanziale differenza tra l’istituto della messa alla prova, che prescinde dall’accertamento di penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dagli artt. 186, comma nono bis e 187, comma ottavo bis, C.d.s., la cui disciplina lascia al giudice, in deroga al predetto art. 224, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria”(Cass. pen., sez. IV, 20 settembre 2016, n. 39107).
      Per quanto riguarda l’auto, io rivolgerei una istanza al Giudice dell’esecuzione ovvero lo stesso della messa alla prova chiedendo l’autorizzazione alla demolizione.
      Cordialità.
      Avv. GM de Lalla

  117. Le rispondo purtroppo non un po’ di ritardo.
    Si: con la messa alla prova superata positivamente è il Prefetto che decide circa la sospensione.
    Quello che si può fare è documentare in maniera esaustiva al Prefetto la necessità lavorativa/familiare della patente.
    Eventualmente anche chiedendo delle “finestre” autorizzative per poter guidare l’auto (sebbene queste autorizzazioni implichino un allungamento del periodo di sospensione).
    In ogni caso è il Prefetto che deve decidere con provvedimento autonomo circa la sospensione a seguito di messa alla prova con esito positivo.
    E’ poi possibile eventualmente impugnare il provvedimento Prefettizio ma tenga conto che questo è possibile solo per profili di regolarità e legittimità del provvedimento e non specificatamente in ordine al merito dello stesso (ad esempio appunto in ordine alla durata della sospensione comminata).
    Cordialità.
    Avv. GM de Lalla

  118. Salve buonasera , vorrei chiedervi come mai sono stato coinvolto in un sinistro alla guida della mia Moto e sono stato trovato positivo ai cannabinoidi ed ad oggi quasi 90 giorni dopo ancora non ho ricevuto nessun verbale o sospensione della patente di guida ?? Premetto di aver avuto il 100% di ragione dalle assicurazioni però ad oggi ancora nessuna notifica verbale o multa zero , il sinistro è stato giorno 13 agosto oggi 8 novembre tutto tace. Grazie

    1. Buongiorno,
      effettivamente si tratta di un caso singolare.
      Solitamente in questi casi viene prima sospesa la patente dal prefetto in via cautelare e si incardina il processo penale ex art. 187 CdS (guida sotto l’effetto di stupefacenti).
      Credo che la cosa migliore sia informarsi presso la Procura competente.
      Cordialità.

      Avv. Giuseppe Maria de Lalla

  119. Buongiorno Avvocato,
    Mi è stata ritirata la patente il 24 giugno 2020 per guida in stato di ebrezza (1,9). Fino al 20 dicembre non ho avuto notizie del prefetto, quindi su sollecito riceviamo presso il mio avvocato, in data 20 dicembre il provvedimento del prefetto con sospensione di 6 mesi e scadenze il 25 dicembre.
    In anticipo rispetto al prefetto mi è arrivata lettera del giudice che mi sospende la patente per 2 anni (la macchina non è intestata a me ma aziendale). Con il mio avvocato fatto ricorso e già è patteggiato con i LPU approvati.
    La mia domanda è la seguente:
    La sospensione provvisoria è scaduta il 25 dicembre, ma la commissione medica non potrà vedermi fino al 26 febbraio, primo appuntamento libero, il periodo dal 25 dicembre al 26 febbraio verrà considerato come periodo in cui ho scontato la pena ai fini della sentenza definitiva che sarà presumibilmente di 2 anni dimezzati a 1 per i LPU? Se dovessi aspettare giugno per farmi ridare la patente, dalla motorizzazione potrei considerare scontato l’anno di sospensione della sentenza definitiva?
    Oppure il prefetto nel calcolo dei mesi restanti da scontare verifica semplicemente i mesi totali e ne detrae i mesi della pena provvisoria?

    Grazie mille

    1. Buongiorno,
      a mio parere sarà operato un “semplice” calcolo e verrà sottratto dal periodo di sospensione inflitto con la condanna quello cautelare inflitto dal Prefetto.
      In ogni caso, conoscendo meglio la vicenda, il Collega che l’assiste potrà senz’altro risponderLe in maniera più esaustiva.
      Cordialità.

      Avv. Giuseppe Maria de Lalla

  120. Buongiorno avvocato.
    Scrivo perchè mi trovo in una situazione alquanto complicata e particolare.
    Inizialmente sono stato trovato in possesso di 0,7g di hasish all’età di 15 anni (ora ne ho 26). Quando ho conseguito la patente B, vista la segnalazione della prefettura, la motorizzazione ha richiesto delle analisi del capello per verificare la mia idoneità psicofisica. Passate le analisi ho avuto la patente con validità di un anno. Al rinnovo ho dovuto fare ancora i test che ho passato ottenendo una validità di due anni. A quest’ultimo rinnovo la patente mi è stata sospesa perchè non ho passato i test per tracce di cocaina nel capello. Per riaverla ho fatto altri due esami a distanza di 6 mesi l’uno dall’altro, che non ho passato sempre per tracce di stupefacenti. Lasciando stare il fatto che io in realtà non ho mai usato le droghe di cui mi hanno trovato tracce e che non mi hanno creduto, la domanda che volevo porre è: sono passati 4 anni dalla sospensione, ora la patente conta come revocata? Per riottenerla posso riscrivermi a scuola guida e conseguirla da nuovo, o mi tocca rifare tutto l’iter di rinnovi periodici con analisi?
    Grazie mille in anticipo.
    Saluti

    1. Buongiorno,
      a mio parere la patente NON è revocata ma sospesa.
      Invero, non vi è un provvedimento formale di revoca.
      Tuttavia, le confesso che tale quesito esula dalla mia competenza specifica in materia penale.
      Credo che la cosa migliore sia recarsi presso la locale motorizzazione e chiedere informazioni maggiormente precise.
      Cordialità.

      Avv. Giuseppe Maria de Lalla

  121. Salve volevo chiedere,dopo quanto tempo le è arrivato questo decreto di condanna? Io ho avuto un incidente a novembre 2020 con uno scooter, per una mancata precedenza a destra da parte mia, purtroppo chi ha portato la peggio è stato il conducente dello scooter ,intervento al femore con 30 giorni di prognosi sicuramente prolungata , ma ancora ad oggi non ho ricevuto notizie su un eventuale procedimento in corso ,
    E da 3 mesi che sono in uno stato perenne d’ansia non sapendo cosa aspettarmi.

    1. Buongiorno,
      immagino si che questa situazione di incertezza le possa provocare ansia.
      I tempi dei procedimenti penali sono variabili e non è possibile fare una stima in questa sede.
      Sicuramente il procedimento si trova ancora in fase di indagini preliminari.
      Potrà informarsi in questo modo: deve depositare tramite il Difensore una richiesta ex art. 335 c.p.p. presso la procura competente.
      In esito alla richiesta saprà il numero del procedimento penale ed il nome del Magistrato a cui è stato assegnato.
      Con queste informazioni – tramite il Difensore – potrà recarsi presso la segreteria del PM e chiedere in che stato si trova il procedimento.
      Cordialità.

      Avv. Giuseppe Maria de Lalla

  122. Sono stata arrestata dalla polizia mentre ero ubriaca mentre guidavo senza altro, e la mia patente e la mia macchina, che è di mia proprietà, mi sono state sequestrate. Dopo di che l’ho estratta e messa in un luogo sicuro, quando il primo test per l’alcol era di 1,9 grammi , e il secondo test era 2,19 grammi dopo questa violazione una settimana fa mi ha chiamato il carabiniere che mi informa con un folgio della parte del prefetto che la mia patente di guida è stata sospesa per un periodo di 6 mesi , e ora voglio sapere quanto tempo ci vuole per una decisione finale su questo caso da prendere e posso ridurre il periodo di sospensione della patente di guida e infine rilasciare la libertà sulla mia auto in modo che qualcuno della famiglia possa usarla in attesa di riavere la mia patente di guida. Accetto anche lavorare con i servizi sociali che deciderà il giudice Quanto tempo ci vuole per ciascuno di essi e grazie

    1. Buongiorno,
      la patente Le è stata sospesa in via cautelare dal prefetto.
      Subirà poi un processo penale per il reato di guida in stato di ebrezza e se verrà condannata Le sarà inflitta una nuova sospensione della patente di guida dalla quale saranno detratti i sei mesi che ha già espiato.
      Quindi i tempi – preso atto del procedimento penale – si allungheranno.
      L’auto è sequestrata e nessuno la potrà guidare.
      Eventualmente, nel corso del processo potrà chiedere la sospensione del processo e la messa alla prova oppure i lavori di pubblica utilità.
      I tempi saranno stabiliti dal Giudice.
      Se ha necessità di informazioni più dettagliate potrà contattare lo Studio.
      Cordialità.

      Avv. Giuseppe Maria de Lalla

  123. Buongiorno avvocato
    In data 07/03/21 circa alle ore 20.00 sono uscito di strada su una brutta curva con la mia moto(una curva dove innumerevoli moto escono di strada causa asfalto liscio e tracciato stradale angusto).
    Mi sono rotto legamenti ginocchio sx e fatto una profonda lacerazione alla natica sinistra….
    Andavo molto piano,tanto che la moto è rimasta appoggiata in piedi al guardrail e i danni riscontrati sono irrisori…
    Mi hanno portato al pronto soccorso e lì alle ore 23.00 è arrivata la richiesta da parte dei carabinieri di effettuare analisi del sangue ed urine….
    Da parte mia in quel mentre e per i successivi mesi non ho ricevuto nessun verbale o contestazione da parte dei carabinieri….
    Il 14/06/21 mi hanno contattato i carabinieri e notificato un’ordinanza del commissario del governo (provincia di Trento) dove in via cautelare mi veniva sospesa la patente per 12 mesi….in quanto dalle analisi del sangue si era riscontrato un valore di 1,82 nel sangue….
    Il commissariato del governo ha ricevuto il verbale dei carabinieri con richiesta esami il 07/05/21(due mesi dopo) e la notifica a me è stata fatta il 14/06/21. Per ora con il mio avvocato abbiamo fatto un’istanza per ricevere il procedimento giudiziario a mio carico….
    Sul verbale del pronto soccorso vi era scritto che la dinamica dell’incidente non è chiara…che sono stato trovato a terra e che non vi erano testimoni…..la moto è stata parcheggiata in una piazzola poco distante e portata a casa da mio fratello il giorno dopo…. (I carabinieri forse sono arrivati dopo che l’autombulanza mi aveva portato via ma non sono sicuro….)
    Non sono un bevitore abituale….quel giorno ho sbagliato e commesso un grave errore… e sono pronto a pagare per questo…..
    Sono un conducente di autobus di trasporto pubblico….volevo chiederle un parere sul mio caso…e cosa rischio effettivamente per quanto avvenuto… e se con lavori socialmente utili posso abbreviare il tempo di sospensione della patente…..
    Cordiali saluti,Matteo Ferrari

    1. Buongiorno,
      ho letto con attenzione la Sua mail.
      Vedo che è assistito da Una Collega.
      Non sarebbe corretto da parte mia fare osservazioni di sorta tanto più che è proprio il Collega che conosce gli atti della vicenda e quindi è il soggetto professionale più qualificato per risponderle.
      Cordialità.

      Avv. Giuseppe Maria de Lalla

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