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Spesse volte il linguaggio legale è ricco di frasismi e terminologie tecniche ai più incomprensibili. In questa sezione del sito potete trovare la spiegazione di queste terminologie.

Se non trovate il termine che state cercando, comunicatecelo pure via email all’indirizzo info@studiolegaledelalla.it.

Sarà nostra cura pubblicarlo il prima possibile.

Abbreviato. È un procedimento speciale che consente al giudice di decidere sulla base degli atti raccolti durante la fase delle indagini preliminari. Dà diritto ad una riduzione di pena.

Aggravanti. Sono circostanze di fatto o di diritto elencate dal codice che comportano un aumento della pena solitamente di un terzo.

Ammenda. È la pena pecuniaria prevista per le contravvenzioni.

Arresto. È una pena detentiva temporanea prevista per le contravvenzioni.

Arresto effettuato in flagranza: è la privazione della libertà temporanea di colui che viene sorpreso a commettere un reato. Tale tipo di arresto può essere obbligatorio per gli ufficiali o gli agenti di polizia oppure facoltativo a seconda della gravità della pena prevista per il reato. L’Arresto così operato deve essere convalidato da un Giudice (il GIP) entro 96 ore oppure perde efficacia.

Arresti domiciliari. Si tratta di una misura cautelare che impone all’indagato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora o da un luogo di cura o di assistenza.

Attenuanti. Sono circostanze di fatto o di diritto elencate dal codice che comportano una diminuzione – di solito un terzo – della pena.

Attenuanti generiche. Sono circostanze non tipizzate – non vi è un elenco tassativo nel codice – che possono essere considerate dal giudice per ridurre la pena.

Atti irripetibili. Sono quegli atti che non sono ripetibili in dibattimento (nel processo) perché si tratta di accertare situazioni soggette a modificazione, ovvero è lo stesso accertamento che ne comporterebbe la modifica. L’accertamento va quindi compiuto con le stesse garanzie della perizia, seppure in una fase preliminare rispetto al dibattimento processuale.

Avocazione. È il potere del procuratore generale (il vertice della pubblica accusa) di sostituirsi al pubblico ministero nell’esercitare le funzioni di questi.

Capacità di intendere e di volere. È capace di intendere colui che comprende il significato del proprio comportamento così come si estrinseca nella realtà fenomenica ovvero di apprezzarne scientemente le conseguenze. È capace di volere il soggetto in grado di autodeterminarsi e di controllare i propri stimoli e impulsi ad agire ovvero è capace di scelte riconducibili nel campo della razionalità.

Colpa cosciente. È una circostanza aggravante che consiste, nei reati colposi, nell’aver agito nonostante la previsione dell’evento che si confidava di non realizzare alla luce delle proprie competenze ed abilità sebbene lo si fosse previsto prima di agire.

Concorso di persone. È la situazione in cui più soggetti concorrono alla realizzazione di un reato. Il nostro codice penale è assai scarno in tema di differenzazione delle condotte di tal che – solitamente – anche un apporto tutto sommato marginale è qualificato come concorso a tutti gli effetti.

Confisca. È una misura di sicurezza patrimoniale che consiste nell’esproprio di un bene o di una somma di denaro.

Confronto. È un mezzo di ricerca della prova che consiste nell’esame congiunto di due persone. Ovvero nella proposizione contemporanea alle stesse dei medesimi interrogativi o della medesima richiesta di chiarimenti solitamente attuato quando i due soggetti hanno precedentemente reso risposte/versioni contrastanti.

Contravvenzione. È un reato, generalmente meno grave del delitto, punito con l’arresto o l’ammenda.

Contumacia. È la situazione dell’imputato che – ritualmente avvertito della celebrazione del processo o dell’udienza – non compare, salvo che l’assenza sia dovuta a caso fortuito, forza maggiore o legittimo impedimento. Al momento della comparizione la contumacia è revocata.

Cross-examination/esame incrociato. È l’insieme di regole logiche e giuridiche con cui viene condotto l’esame delle parti e dei testimoni durante l’istruzione dibattimentale. Consiste nella proposizione di domande direttamente da parte del pubblico ministero e del difensore. Si articola in tre fasi: esame diretto, controesame, riesame. Serve a svelare i dettagli, a ricostruire i fatti ma anche a vagliare l’attendibilità degli esaminati, nel pieno contraddittorio delle parti. Quando chi pone le domande è la parte che non ha citato il teste sono ammesse le c.d. domande suggestive ovvero tese a vagliare la sincerità/attendibilità del testimone di parte avversa (V. in “da sapere”).

Custodia cautelare in carcere. È la misura cautelare personale più afflittiva perché comporta la custodia dell’indagato in un istituto carcerario durante la fase delle indagini preliminari o di celebrazione del processo. Si applica in caso di pericolo di fuga, reiterazione del reato ed inquinamento probatorio (V. in “da sapere”).
Danneggiato dal reato. È la persona che subisce un danno diretto e immediato dalla commissione del reato.

Decreto che dispone il giudizio. È il provvedimento emesso dal giudice dell’udienza preliminare quando gli elementi forniti dal pubblico ministero e le prove raccolte appaiono idonee a sostenere l’accusa in giudizio nei confronti di un determinato soggetto.

Delitto. È un reato punito con la reclusione o la multa.

Delitto tentato. Sono gli atti idonei e diretti in modo non equivoco a commettere un reato, puniti anche se l’azione non si compie o l’evento non si verifica per cause esterne, che impediscono che venga consumato. Il riconoscimento del tentativo comporta la diminuzione della pena da un terzo a due terzi.

Discussione. Rappresenta le conclusioni che pubblico ministero e difensore sottopongono al giudice alla fine dell’istruzione dibattimentale. Quella dell’accusa si chiama requisitoria quella della difesa arringa.

Dispositivo. È la sintesi della sentenza, che viene letto subito dopo la deliberazione. Riassume il comando con cui si traduce la decisione: proscioglimento o condanna, pena eventualmente inflitta. Le motivazioni possono anche non essere contestuali e venire depositate successivamente anche oltre il 90° giorno.

Direttissima. Procedimento speciale di definizione di un procedimento penale in cui il pubblico ministero porta “direttamente” in giudizio l’indagato, in presenza di particolari circostanze in cui si ritiene esserci prova della responsabilità, senza richiedere ulteriori indagini. Spesso è il rito che si celebra per giudicare persone arrestate entro le 96 ore precedenti. (V. in “da sapere”).

Dolo. È elemento soggettivo del reato, da accertarsi sussistente in capo all’autore del fatto rimproverato. È l’intenzione, previsione e volontà di compiere il fatto.

Estradizione. È una forma di collaborazione internazionale che consiste nella consegna da parte di uno Stato di un individuo ad un altro Stato, affinché sia da questo giudicato o sottoposto all’esecuzione di sanzioni già inflitte.

Fermo. È un provvedimento che può essere disposto di regola dal pubblico ministero quando vi sono gravi indizi a carico dell’indagato e specifici elementi di prova che fanno ritenere fondato il pericolo di fuga. Deve essere convalidato dal giudice (il GIP). A seguito dell’esecuzione del fermo ed alla sua convalida il PM chiede solitamente anche l’applicazione di una misura cautelare.

Flagranza di reato. È la situazione di chi viene colto nell’atto di commettere il reato oppure ovvero di colui che subito dopo la commissione del reato è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima. Si tratta, quindi, di più ipotesi che sono specificatamente previste dal codice di procedura penale.

G.I.P. Giudice per le indagini preliminari. È il magistrato giudicante che si occupa di decidere delle richieste avanzate dal Pubblico Ministero e dal difensore dell’imputato durante la fase delle indagini preliminari. Fa parte dello stesso ufficio unitamente al G.U.P..

Grazia. Condono totale o parziale della pena inflitta. Può essere concessa a singoli condannati.

G.U.P. Giudice dell’udienza preliminare. È il magistrato giudicante che si occupa di decidere all’udienza preliminare nei casi previsti dalla legge.

Imputato. Colui che è considerato responsabile di aver commesso un reato e che deve rispondere davanti al giudice delle accuse rivoltigli. Si diviene formalmente imputato nel momento in cui il PM avanza al G.I.P. la richiesta di rinvio a Giudizio (oppure – negli altri casi – il PM emette il decreto di citazione diretta a giudizio nei procedimenti penali che non prevedono l’udienza preliminare. Prima di divenire imputato il soggetto nei confronti del quale vengono svolte le indagini si definisce indagato.

Imputazione. È l’addebito di un fatto costituente reato ad un soggetto determinato. Consiste nell’enunciazione del fatto storico, nell’indicazione degli articoli di legge violati e nelle generalità della persona a cui il fatto è addebitato.

Incidente probatorio. È un’udienza svolta nella fase delle indagini preliminari, in cui vengono assunte le prove non rinviabili al dibattimento (V. in “da sapere”).

Indagato. Colui che è sottoposto ad indagini in relazione a un procedimento penale a suo carico e nel quale potrebbe assumere le vesti di imputato.

Indagini preliminari. Fase del procedimento penale in cui il pubblico ministero deve investigare ed individuare gli elementi di prova a carico dell’indagato per verificare la sussistenza di elementi e la fondatezza delle accuse da muovere in giudizio. Si tratta di una fase solitamente segreta che diverrà nota all’indagato con l’avviso di conclusione delle indagini preliminari. Durante le indagini il PM ha anche il dovere giuridico di reperire e raccogliere elementi a favore dell’indagato.

Indulto. È un provvedimento di clemenza generale con il quale lo Stato condona in tutto o in parte una pena già inflitta per determinati fatti. Estingue la pena.

Informazione di garanzia. È un atto con cui l’indagato viene messo a conoscenza dell’addebito provvisorio che gli viene mosso, delle norme che si presumono violate, della data e del luogo in cui il fatto si sarebbe verificato. E’ spesso un mezzo per permettere all’indagato di partecipare con la sua difesa (ed i consulenti) ad accertamenti non ripetibili svolti durante le indagini preliminari.

Intercettazione. È un mezzo di ricerca della prova consistente nel captare il contenuto di una conversazione o di una comunicazione segreta in corso tra più persone.

Interdizione dai pubblici uffici. È una pena accessoria che consiste nel privare l’autore del reato di una serie di diritti.

Interrogatorio di garanzia È l’interrogatorio con cui l’indagato sottoposto a misura cautelare viene sentito dal giudice, il quale deve valutare se permangono le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari per le quali è stata disposta la misura. Avviene entro 5 giorni dall’applicazione della misura.

Ispezione. È un mezzo di ricerca della prova consistente nell’osservazione e descrizione di persone, cose, luoghi.

Istruzione dibattimentale. È la fase del processo nel corso della quale vengono assunte le prove, in prevalenza testimoniali.

Mandato d’arresto europeo. È una forma di estradizione semplificata, affidata alle autorità giudiziarie dei Paesi membri dell’Unione Europea, che si basa sulla reciproca fiducia e accordi tra gli Stati.

Minorata difesa. È una circostanza aggravante consistente nell’aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche con riferimento all’età, tali da ostacolare la difesa della vittima.

Misure cautelari. Sono provvedimenti provvisori e immediatamente esecutivi finalizzati ad evitare pericoli per l’accertamento del reato, pericolo di aggravamento delle conseguenze, pericolo di fuga. Sono diverse ed hanno un grado di afflizione ciascuna proprio: si va dalla misura detentiva, all’obbligo di presentazione alla Polizia, agli arresti domiciliari al divieto di allontanarsi da un Comune al divieto espatrio.

Multa. È la pena pecuniaria prevista per i delitti e consiste nel pagamento allo Stato di una somma di denaro.

Non menzione della condanna. È il beneficio di non vedere indicata la condanna nel casellario giudiziale richiesto da privati, concesso, in presenza di determinati requisiti, allo scopo di favorire il reinserimento sociale del condannato. Si accompagna alla sospensione condizionale della pena. E’ un beneficio limitato al casellario richiesto dai privati (anche all’interessato) ma non si estende a quelli richiesti dall’Autorità.

Notizia di reato. È l’informazione che permette alla polizia giudiziaria e al pubblico ministero di venire a conoscenza di fatti che possono costituire un reato.

Oblazione. È un modo di estinzione delle contravvenzioni con una pena alternativamente o detentiva o pecuniaria incentrato sul pagamento anticipato di una sanzione pecuniaria pari alla metà del massimo della pena pecuniaria prevista dal reato per il quale si è giudicati.

Offeso dal reato. È il titolare del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice. È il soggetto il cui diritto viene leso dalla commissione del reato.

Ospedale psichiatrico giudiziario. È la misura di sicurezza prevista per il soggetto affetto da vizio di mente che, se socialmente pericoloso, può essere internato per un certo periodo di tempo.

Querela. È l’atto di procedibilità con cui la persona offesa dal reato chiede che il responsabile di un determinato reato sia individuato, perseguito e punito. Solitamente il diritto di querela spetta al titolare del diritto leso dal supposto reato che ha tre mesi di tempo per sporgerla validamente. La querela poi può essere ritirata (rimessa) fino alla sentenza definitiva e fatto salvo il consenso del denunciato. Anche il reato di violenza sessuale è procedibile a querela che può essere validamente depositata nell’arco di sei mesi ma non può più essere rimessa dalla parte interessata.

Parte civile. È il soggetto danneggiato dal reato che si costituisce tramite difensore di fiducia nel processo penale, al fine di vedere tutelato l’interesse privatistico al risarcimento dei danni subiti.

Patteggiamento. È un rito speciale di celebrazione del processo che consiste nell’accordo sull’entità e la qualità della pena riservato a pubblico ministero e imputato (e/o suo procuratore speciale), in virtù del quale viene ridotta la pena (fino a un terzo) ed evitato il dibattimento.

Pena. È la sanzione punitiva irrogata all’autore di un reato giudicato colpevole

Perizia. È un mezzo di prova finalizzato ad integrare le conoscenze del giudice con quelle di un esperto tecnico. Es. perizia informatico o medico-legale.

Perquisizione. È un mezzo di ricerca della prova volto ad acquisire una cosa pertinente al reato ovvero a consentire l’arresto di una persona ricercata.

Persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. È la persona che ha l’obbligo di pagare la multa o l’ammenda nel caso in cui l’autore del reato sia insolvibile.

Persona informata dei fatti. È la persona che può riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Rende le S.I.T. (sommarie informazioni testimoniali). Può assumere la veste di testimone nell’eventuale successivo giudizio. Ha ovviamente l’obbligo di riferire il vero.

Prescrizione del reato. È il decorso del tempo indicato dalla legge che decorre dalla commissione del reato senza che intervenga una sentenza. Estingue il reato.

Procuratore generale. Magistrato inquirente presso la Corte d’Appello.

Pubblicazione della sentenza di condanna. È una pena accessoria consistente nel far pubblicare l’estratto della sentenza su uno o più giornali designati dal giudice, a spese del condannato.

Pubblico ministero. Magistrato che svolge le indagini preliminari e sostiene l’accusa in giudizio davanti al Tribunale.

Reato abituale. È la reiterazione nel tempo di più condotte omogenee costituenti un solo illecito.

Reato colposo. È il reato commesso mediante violazione di regole cautelari di condotta ovvero per negligenza, imprudenza o imperizia. Es. con violazione delle regole sulla circolazione stradale.

Reato continuato. Si verifica quando vi è commissione di più reati, commessi con più azioni o omissioni, nell’ambito di un medesimo disegno criminoso.

Reato permanente. È l’offesa continuativa e protratta nel tempo a causa della condotta volontaria dell’agente. Es. sequestro di persona.

Reclusione. È la pena detentiva temporanea prevista per i delitti.

Recidiva. È una circostanza aggravante inerente la persona del colpevole che determina un aumento della pena (anche consistente). Consiste nella precedente commissione di reati per i quali si è stati già giudicati colpevoli con sentenza passata in giudicato.

Referto. È una forma di denuncia a cui è tenuto il soggetto che, nell’esercizio di una professione sanitaria, ha prestato la propria assistenza o opera in casi in cui si possono presentare i caratteri di un delitto procedibile d’ufficio.

Registro delle notizie di reato. In realtà è un registro nel quale sono registrate le notizie di reato e nel quale vengono annotati i nomi delle persone a cui si addebita provvisoriamente il reato e la qualificazione giuridica del fatto. Con una apposta istanza è possibile sapere – benché le indagini siano segrete – se si è sottoposti ad indagini preliminari e per quale reato. Per alcuni gravi reati la comunicazione è però vietata.

Responsabile civile. È la persona estranea al reato chiamata a rispondere civilmente, cioè a risarcire i danni derivanti dal fatto di reato compiuto da altri.

Riabilitazione. È una causa di estinzione delle pene (anche accessorie), con funzione premiale, collegata all’avvenuta espiazione della pena principale e al reinserimento sociale del condannato. L’interessato – decorso un lasso di tempo solitamente di cinque anni dalla sentenza – può fare richiesta al tribunale di sorveglianza di residenza dando prova della costante buona condotta seguita alla condotta dalla quale si vuole essere riabilitati.

Riapertura delle indagini. Successivamente al provvedimento di archiviazione, in presenza di una richiesta del pubblico ministero motivata dall’esigenza di nuove investigazioni, il giudice per le indagini preliminari può autorizzare la riapertura delle indagini.

Richiesta di archiviazione. È il provvedimento con cui il pubblico ministero chiede al giudice di pronunciare l’archiviazione del procedimento per infondatezza della notizia di reato, perché gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l’accusa in giudizio. La persona offesa dal reato che ne ha fatto richiesta sarà avvisata della richiesta del PM e potrà opporvisi nell’arco di 10 gg indicando le prove ancora da acquisire. Se l’opposizione è ammissibile, verrà celebrata una apposita udienza avanti al GIP all’esito della quale il GIP medesimo potrà disporre l’archiviazione, ordinare nuove indagini al PM oppure ordinare l’imputazione coattiva ovvero che venga celebrato il processo
Ricognizione. È un mezzo di prova con cui si chiede a una persona di riconoscere una cosa o una persona individuandola tra altre simili.

Ricusazione. È la richiesta con cui una parte chiede che un giudice sia estromesso da un determinato procedimento perché non è (o non appare) imparziale.

Riesame. È un’impugnazione che permette di controllare la legittimità e il merito di un provvedimento cautelare che applica una misura cautelare. Il procedimento è spedito e si svolge avanti al c.d. Tribunale della Libertà.
Rogatoria internazionale. È una richiesta che uno Stato presenta ad un altro Stato per il compimento di determinati atti (comunicazioni, notificazioni, prove).

Sentenza. È il provvedimento con cui si manifesta la decisione del giudice. Deve essere motivata, cioè deve specificare le prove poste alla base della decisione e le ragioni dell’attendibilità nonché i motivi per i quali la tesi difensiva non è condivisibile.

Sequestro preventivo. È una misura cautelare patrimoniale che pone un vincolo di indisponibilità su una cosa al fine di interrompere il compimento di un reato o impedirne l’aggravamento.

Sequestro probatorio. È lo spossessamento di una cosa e la creazione di un vincolo di indisponibilità finalizzato ad assicurare la prova.

Sospensione condizionale della pena. È un beneficio concesso al condannato in presenza di una serie di requisiti, che, decorso un lasso di tempo dalla concessione senza che siano commessi ulteriori reati, provoca l’estinzione del reato. Il limite di pena entro il quale la stessa può essere sospesa è due anni; il periodo di sospensione previsto per l’estinzione è di cinque anni.

Udienza in camera di consiglio. È un’udienza a cui hanno diritto di partecipare solo le persone interessate direttamente, mentre non è consentita la presenza del pubblico.

Udienza preliminare. È l’udienza in camera di consiglio che consente al G.U.P. di verificare la legittimità e il merito della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero.

Verbale. È l’atto con cui l’ausiliario del giudice descrive quanto avvenuto in sua presenza, quali persone sono intervenute e quali dichiarazioni sono state rese.

Vizio di mente. Esclude o limita la capacità di intendere e di volere. Rende il soggetto che ne è affetto non imputabile oppure comporta una riduzione di pena. Se sussiste la pericolosità sociale, può essere disposta una misura di sicurezza.

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