Negli ultimi anni la cronaca ha evidenziato l’impennata dei crimini compiuti dai minorenni.
La tipologia dei reati contestati è sicuramente la più varia: si spazia dai reati contro il patrimonio (furti, danneggiamenti etc.) a quelli contro la persona (rapine, violenze sessuali, lesioni etc).
Relativamente recenti sono i casi di “bullismo” e delle “baby gang”.
Il progressivo aumento di tali crimini ha moltiplicato i procedimenti penali a carico di minorenni che sempre più spesso – anche senza appartenere a “categorie a rischio” ovvero a soggetti esposti quotidianamente alla violenza – si trovano ad essere giudicati con conseguente smarrimento e paura da parte dei genitori.
Il processo a carico dei minorenni è specificatamente disciplinato dalla Legge n. 448 del 1998.
I Legislatore ha – giustamente – pensato a delle norme ad hoc dal momento che anche specifico è lo scopo ed il soggetto a cui si rivolge il processo penale a carico di un imputato minorenne.
Il minorenne è imputabile al compimento del quattordicesimo anno di età e da quella data – salvo prove di senso contrario ovvero di comprovata immaturità psicologica ed emotiva, il giovane è chiamato a rispondere delle sue azioni.
Lo scopo del procedimento penale nel caso di un giovane imputato è precipuamente quello di educare il ragazzo che ha compiuto il crimine per il quale è giudicato.
Naturalmente il presupposto di ogni intervento è che il giovane abbia effettivamente commesso il reato contestato; e a questo primo scopo è rivolto il processo del minore quanto del maggiorenne.
Ciò posto, tuttavia, una volta che il soggetto è giudicato responsabile del fatto ascrittogli, l’intervento del giudice minorile – come detto – è precipuamente quello di adottare il percorso del processo penale come strumento educativo affinché il giovane non debba più essere oggetto di ulteriori esperienze giudiziarie.
Dato lo scopo, il Legislatore ha individuato diversi accorgimenti per raggiungerlo.
Innanzitutto i Giudici e la Polizia che si occupano di indagati/imputati minorenni hanno una preparazione specifica per trattare con soggetti giovani dalla personalità e dal carattere ancora in divenire (e spesso fragile; a dispetto delle apparenze).
Preparazione specifica che anche i difensori devono avere e che è possibili acquisire solo con la partecipazione a Master e corsi appositamente organizzati dagli Ordini professionali di appartenenza.
Il procedimento a carico di minorenni, inoltre, è caratterizzato dalla robusta e spesso fondamentale partecipazione dei Servizi Sociali che mediante psicologi ed educatori affiancano il giovane imputato supportandolo e pianificando insieme allo stesso un percorso educativo che il Gudice può decidere (vedi sotto) di “sostituire al processo penale.
Il processo è poi strutturato in maniera tale che l’imputato possa giovarsi di esiti ulteriori rispetto alla “semplice” decisione di colpevolezza e quindi di condanna.
Istituto per certi aspetti rivoluzionario è la cd messa alla prova.
Ovvero la sospensione del processo per un tempo determinato durante il quale il giovane – affiancato dai Servizi Sociali – si impegna nello studio, nel volontariato ed eventualmente nel lavoro e, affinché il Giudice (sentiti i Servizi di riferimento) possa dichiarare estinto il reato a seguito dell’avvenuto superamento della prova.
Tipico è anche il perdono giudiziale che elimina il processo a carico del minorenne quando il Giudice ritiene il fatto del tutto occasionale, dalle conseguenze non gravi e privo di perduranti effetti negativi sulla vittima.
Vittima che nel caso di procedimenti penali avanti al tribunale per i minorenni (e non DEI Minorenni come a sottolineare che il Tribunale è rivolto a favore dei giovani imputati) non trova particolare tutela dal momento che è vietata la costituzione di parte civile (vedi nel sito) ovvero la richiesta di far parte del processo affiancando l’accusa pubblica con la possibilità di chiedere un risarcimento.
Queste ed altre peculiarità del processo a carico di minorenni (che si differenzia da quelli ove imputati sono soggetti maggiorenni anche per alcune rilevanti particolarità procedurali) fanno si che l’amministrazione della giustizia nel caso in cui l’incolpato sia un giovane abbia delle particolarità la cui padronanza è necessaria l difensore per la migliore tutela degli interessi del giovane cliente ed anche dei suoi genitori che spesso sono parte attiva nei rapporti con l’avvocato (oltre che, comprensibilmente, preoccupati ed in ansia per le sorti del figlio).
Lo Studio è spesso impegnato nella difesa di minorenni (sia di ufficio che di fiducia) e sia l’Avv. de Lalla che la sua prima collaboratrice sono abilitati al patrocinio presso il Tribunale per i minorenni.
L’assistenza garantita è completa investendo sia, ovviamente, l’aspetto puramente tecnico che quello più emotivo tanto del minorenne che degli adulti che ne hanno la responsabilità.
Le riunioni, che si svolgono principalmente alla presenza tanto del minorenne che della figura adulta di riferimento, sono finalizzate a che il giovane imputato (o indagato) abbia la piena consapevolezza di quello che sta accadendo e dell’iter che seguirà il procedimento nonché delle alternative che gli si presenteranno ed ispirate a mettere il cliente a suo agio a partire anche da un contesto non eccessivamente formale.
Durante il colloquio le spiegazioni saranno date con un eloquio privo di “asperità tecniche” e con un linguaggio semplice coinvolgendo il ragazzo nella sua difesa.
Non meno attenzione avranno i genitori che potranno avere tutti i chiarimenti del caso anche incontrando separatamente il professionista.