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L’assistenza nella redazione di denunce querele o di ricorso diretto al Giudice di Pace.

 

Con il decreto Legislativo n. 274 del 2000 il Giudice di pace è stato investito di una vasta competenza penale.
Nella scala dell’Autorità Giudiziaria il Giudice di Pace si trova sicuramente al primo posto e molto spesso il cittadino che mai prima ha avuto alcun approccio con i processi penali si imbatte proprio in questo vero e proprio Giudice.

Effettivamente, la competenza del Giudice di Pace è veramente ampia ed abbraccia tutti quei reati procedibili per lo più a querela di parte (ovvero non di ufficio) che molto spesso sono al centro di vicende tanto diffuse quanto problematiche per i protagonisti.

I reati maggiormente giudicati dal Giudice di pace sono, invero, l’ingiuria, la diffamazione (senza aggravanti), la minaccia, le lesioni entro i 20 giorni di prognosi, le percosse, il danneggiamento semplice, gli atti contrari alla pubblica decenza, alcune fattispecie di lesioni personali colpose (oltre ad altre fattispecie legate al diritto dell’immigrazione).

Il procedimento, il processo e le udienze sono praticamente uguali a quelle della Giurisdizione del Giudice monocratico del Tribunale.

La legge prevede espressamente che per ogni aspetto non disciplinato specificatamente dal Decreto Legislativo del 2000 si debba applicare il “normale” codice di procedura penale”.

Tuttavia, la natura del Giudice di Pace rimane una natura del tutto peculiare pensata dal legislatore anche per promuovere la conciliazione tra le parti in causa e, in ogni caso, non finalizzata all’applicazione di pene gravemente incidenti sul condannato.

Questi gli aspetti salienti del procedimento penale per reati di competenza del Giudice di Pace:

  • non è previsto per l’indagato né l’avviso di garanzia né l’avviso di conclusione delle indagini preliminari di tal che colui che è chiamato a Giudizio può paradossalmente venirne a conoscenza quando gli viene notificato (non meno di trenta giorni prima dell’udienza) l’avviso della fissazione dell’udienza (la citazione a Giudizio);
  • non è prevista l’udienza preliminare né l’ammissione a riti speciali (patteggiamento, Giudizio abbreviato e Giudizio Immediato);
  • prima dell’inizio del processo il Giudice ha l’obbligo giuridico di promuovere la conciliazione tra le parti invitandole a trovare un accordo (risarcitorio o meno) affinché il procedimento non sia deciso in aula e per tale tentativo il Giudice può anche disporre che le parti si rivolgano a specifici centri di mediazione;
  • esperito senza successo il tentativo di conciliazione, il processo si svolge secondo le modalità tipiche del processo penale (in tema di aula, formalità tecniche e procedura ma non per le trascrizioni delle dichiarazioni dei testimoni che sono effettuate solo in modo riassuntivo e non fonoregistrate);
  • Il Giudice di Pace oltre ad emettere sentenze di condanna ed assoluzione può decidere anche per l’esclusione della procedibilità per la tenuità del fatto o l’estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie;
  • Non è prevista la sospensione condizionale della pena ma le pene sono esclusivamente di carattere pecuniario. Il giudice può decidere in alcuni casi (assai rari a dire il vero) che la pena per il condannato sia la cd permanenza domiciliare nei soli giorni di sabato e domenica e, in ogni caso, il soggetto non è considerato in stato di detenzione. La pena non viene mai iscritti nel casellario giudiziario ad uso dei privati (quella che impropriamente viene definita la fedina penale);
  • Un’altra pena che può essere disposta dal Giudice di Pace – solo e solamente con il consenso del condannato – sono i lavori di pubblica utilità (ovviamente per un lasso di tempo limitato e solo alle condizioni dettate dal condannato) da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province ed i Comuni.

Il procedimento di competenza del Giudice di Pace dovrebbe essere contraddistinto da una spiccata celerità ma molto spesso si assiste alla dilatazione dei tempi della Giustizia ed alla lievitazione delle spese che la parte deve sostenere (sia in ordine alle spese legali, sia – in caso di condanna – a titolo di pena pecuniaria, sia a titolo di risarcimento per la persona offesa che si è costituita parte civile).

Un aspetto molto importante dei procedimenti per i reati di competenza del Giudice di Pace riguarda la possibilità per il cittadino intenzionato a denunciare una persona nota quale responsabile della commissione di un reato in suo danno di adire in tempi assolutamente brevi l’Autorità Giudiziaria.

La legge prevede infatti il “ricorso immediato all’autorità giudiziaria”.

Si tratta di una iniziativa di parte che deve essere necessariamente assistita da un difensore e consta di una fattispecie di denuncia querela presentata e redatta con alcune particolarità e formalismi che – noto l’autore del denunciato reato – può essere depositata negli uffici del Pubblico Ministero presso il Tribunale e del Giudice di Pace il quale (ricevuto o meno il parere del PM che in ogni caso non è vincolante) formula l’imputazione (ovvero il capo d’accusa di cui dovrà rispondere l’incolpato) qualora ritenga il ricorso fondato.

Il Giudice, quindi, fisserà con decreto una data di udienza che dovrà essere comunicata con notifica alla controparte, al Pubblico Ministero ed al difensore nominato di ufficio della persona “indagata”.

Peculiare è che la legge prevede che tra la data di deposito del ricorso e la prima udienza di trattazione NON possano decorrere più di novanta giorni (benché tale dettato sia privo di conseguenze nel caso in cui venga violato dal Giudice).

E’ di intuitiva evidenza che tale termine è da considerarsi brevissimo tenuto anche conto che spesso depositando una denuncia querela “normale” presso la Procura della Repubblica o presso i CC o la Polizia il procedimento penale si radica – per reati procedibili a querela di parte proprio di competenza del Giudice di Pace definiti – spesso dopo anni.

L’Avv. de Lalla ha sviluppato negli anni una robusta ed approfondita esperienza nel campo del procedimento penale avanti al Giudice di Pace; sia nella difesa dell’imputato che della persona offesa.

L’attività prestata non è solamente quella dell’assistenza tecnica nell’ambito del procedimento penale (in fase di indagini e durante il processo) ma anche tesa – con altrettanto tecnicismo – al raggiungimento eventualmente di quell’obbiettivo transattivo e conciliativo indicato dal Legislatore.

Inoltre, lo Studio dell’Avv. de Lalla è legato da un duraturo rapporto di collaborazione con la nota associazione milanese dei City Angels alla quale più volte si è rivolto per avanzare istanza di applicazione di lavoro di pubblica utilità per i propri assistiti.

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