Senza ombra di dubbio nella casistica dei reati previsti dal Codice Penale i reati inerenti la sfera sessualie sono quelli che – giustamente – causano il maggior allarme sociale e, soprattutto, la più aspra riprovazione morale.
Particolarmente aberranti ed abbietti quelli che coinvolgono i minori.
Il procedimento penale volto all’accertamento di eventuali condotte costituenti reato in caso di tale tipo di contestazione è un iter particolarmente delicato; assai doloroso per la parte offesa (spesso chiamata a ripercorrere la violenza non senza particolari scabrosi) oltre che assolutamente stigmatizzante per l’indagato/imputato (anche qualora all’esito del processo lo stesso fosse ritenuto innocente).
Proprio l’estrema delicatezza di questo tipo di procedimento penale (soprattutto per la persona offesa) e la gravità (non solo tecnica ma anche morale) delle conseguenze per colui che è imputato, richiedono che la difesa tecnica che il difensore deve assicurare al proprio cliente (sia che si tratti della parte danneggiata che dell’incolpato) sia caratterizzata da elevatissimo tecnicismo e grande preparazione.
Basti pensare che da una recente indagine svolta su un grande numero di casi, si è appurato che nell’ipotesi di reati sessuali gli indagati hanno una percentuale di possibilità di essere giudicati colpevoli considerevolmente più alta rispetto a processi celebrati per qualsiasi altro reato. Quasi che la sola contestazione di un reato così odioso sia già una “ipoteca” sulla futura condanna.
Come detto, non meno difficile la posizione della vittima che oltre a ripercorrere le violenze subite (prima al cospetto della Polizia Giudiziaria e poi eventualmente in sede dibattimentale) deve anche sottoporsi alle domande di difensori, consulenti tecnici e periti (in determinati casi anche inerenti la sfera intima) e sottoporsi ad invasive visite mediche.
Le pene previste per le numerose ipotesi contemplate dal codice sono ovviamente assai severe ed è altrettanto ovviamente prevista una gradazione a seconda della gravità dell’ipotesi conteplata (ed invero, è conforme a giustizia che colui che si lascia andare ad “una mano morta” in coda al guardaroba di una discoteca – Vedi a questo riguardo nella categoria News del sito – debba essere punito in maniera più lieve rispetto a colui che per soddisfare le proprie pulsioni brutalizza soggetti più deboli o addirittura indifesi).
Ma proprio:
- perchè anche un innocente può essere accusato di tale tipo di reato (Vedi sul punto nella categoria News del sito in tema di reati sessuali);
- perchè il codice prevede diverse ipotesi di reato legate a condotte di sospettati sex offender;
- perchè l’estrema gravità dell’ipotesi delittuosa rende in ogni caso più probabile una condanna (con il concreto pericolo di condanna irrogata ad un innocente e conseguente impunità del vero colpevole);
- perchè l’amministrazione della Giustizia impone che vi sia un contraddittorio delle parti all’esito del quale la decisione spetta al Giudice;
- perchè – al di là di ogni inutile ed ampollosa retorica che certo non interessa a nessuno – la difesa è un diritto inviolabile sancito dalla nostra Costituzione (ovvero la “legge delle leggi” che fonda il nostro Stato di diritto con sistema accusatorio) per ogni individuo qualsiasi sia il reato ipotizzato (difesa che può consistere anche solo nel tentativo di riduzione nei termini di legge delle conseguenze negative per il reo e la cui soppressione – anche in questi casi – esporrebbe noi tutti al pericolo dell’arbitrio);
- perchè è già capitato che tali denunce vengano effettuate dalle parti offese in maniera strumentale;
- perchè anche nei casi più terribili e gravi – ad esempio nel caso di ipotizzato abuso perpetrato su minori – succede quotidianamente che il processo accerti l’innocenza dell’imputato (che, suo malgrado, rimarrà stigmatizzato a vita, avrà passato mesi in carcere in sezioni speciali ed eventualmente sarà stato allontanato dai figli ed abbandonato da chi gli ha voluto bene)
Ebbene, proprio per questi motivi (ed altri ancora connessi alla visione che il professionista ha della sua qualità di avvocato) il difensore ha il dovere – in ossequio alle sue funzioni nel nostro sistema giuridico, al suo ruolo, alla professione che svolge e si è scelto – di assumere la difesa (non solo della vittima da tutelare al massimo in ogni passo del procedimento cercando di ridurre al minimo l’inevitabile dolore e dando il più alto contributo all’accusa pubblica) anche di colui che è accusato.
Una difesa che dovrà essere più che mai impostata al tecnicismo con lo stesso approccio del medico che in ossequio al giuramento di Ippocrate cerca di curare il paziente colpito da una grave malattia (e calzante risulta il parallelismo se si pensa che il rifiuto del difensore sarebbe assimilabile a quello del medico che non presti le necessarie cure – nè allevii il dolore – di colui che è affetto da un raro quanto temibile malanno dal quale, purtuttavia, non è impossibile guarire).
Lo Studio dell’Avv. de Lalla si è occupato e si occupa con regolarità dei reati tipici dei sex offender.
Massimo è l’impegno sia in relazione alla difesa della vittima sia dell’indagato/imputato.
L’approccio è quello “scientifico” e massimamente tecnico teso – in ogni caso – alla giusta applicazione dei principi e delle norme sia procedurali che sostanziali.
In diversi casi clienti dell’Avv. de Lalla già sottoposti a lunghi periodi di custodia cautelare ed accusati di gravi crimini sessuali , all’esito di lunghi ed articolati dibattimenti, sono risultati del tutto innocenti (con richiesta di assoluzione anche da parte del Pubblico Ministero) e con conseguente domanda di indennizzo per ingiusta detenzione.