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Un aspetto piuttosto sconosciuto del servizio che può offrire un avvocato penalista, è quello assicurato a coloro i quali – loro malgrado – rimangono vittime di un reato compiuto da altri.
A dispetto della minore notorietà, si tratta di una robusta ed importantissima branca del diritto penale specificatamente disciplinata dal nostro codice di procedura e, sebbene meno nota, non meno impegnativa (per il difensore) e necessaria (per il cliente) di quella prestata dal professionista nell’interesse di coloro che sono accusati di aver violato la legge penale.
Attività difensiva che, naturalmente, è rivolta alla persona offesa che decide di presentare denuncia querela all’Autorità Giudiziaria affinchè venga instaurato un procedimento penale nei confronti del colpevole (che, diversamente, non verrebbe perseguito o perchè si tratta di reati procedibili a querela o, semplicemente, poiché non conosciuti dall’Autorità Giudiziaria), sia destinata a coloro che sono stati danneggiati per reati già oggetto di indagini già dirette dal Pubblico Ministero.

 

A che cosa serve ? o meglio, perché dovrei farmi assistere da un difensore qualora rimanessi vittima di un reato?

Quale sarà l’iter del procedimento penale a carico di colui che mi ha danneggiato? Come potrò essere informato di quello che sta accadendo? Come potrò dare il mio contributo durante le indagini oppure successivamente durante il processo? Con quali modalità potrò chiedere un risarcimento? Quali sono gli elementi in mano agli inquirenti a carico (o a discarico) dell’indagato? A che punto sono le indagini relative ad un reato da me personalmente denunciato? La risposta a queste e ad altre domande ed il soddisfacimento di analoghe esigenze sono gli obbiettivi di un’efficace difesa della persona offesa. Il nostro ordinamento – soprattutto durante la fase delle indagini preliminari – prevede spazi piuttosto ristretti di manovra per la persona offesa ed è quindi necessario che quei pochi strumenti previsti dalla legge penale siano sfruttati al meglio da colui che – vittima di un reato – intende apportare il suo massimo contributo affinché le sue ragioni e la sua posizione siano tutelate al meglio (a solo titolo di esempio si cita la possibilità, anche per la persona offesa assistita da un legale – di svolgere investigazioni difensive ovvero di documentare le dichiarazioni di eventuali testimoni al fine di farle confluire nel fascicolo del Pubblico Ministero ed ancora la necessità di nominare propri consulenti tecnici – individuati e coordinati dal difensore – nel caso dell’ espletamento di atti di indagine irripetibili a carattere scientifico e non solo).

Inoltre, è indubbio che rappresenta una garanzia incaricare il professionista di redigere l’atto di denuncia querela relativo al reato compiuto in nostro danno cosicché vengano chiaramente esposti e giustamente valorizzati tutti quegli elementi di maggiore pregnanza e valore giuridico per la migliore tutela della persona offesa.
La redazione ed il deposito dell’atto di denuncia querela da parte dell’avvocato, permetterà allo stesso di monitorare con precisione l’iter del procedimento penale (a partire dalla fase delle indagini preliminari fino a giungere alla fase dibattimentale – ovvero il vero e proprio processo) a carico del denunciato.
Per i reati di competenza del Giudice di Pace (reati di relativa gravità ed in generale procedibili a querela ovvero solo se il danneggiato ne fa esplicita richiesta entro 90 gg), inoltre, è previsto il cd “ricorso diretto al Giudice di Pace” ovvero un atto che con precise modalità è redigibile solo da un difensore nell’interesse della persona offesa e che permette l’instaurazione del procedimento penale a carico dell’incolpato in tempi (pochi mesi) sensibilmente minori rispetto a quelli necessari per la fissazione del processo a seguito di denuncia querela (magari sporta dall’interessato presso una caserma dei Carabinieri o un Commissariato di polizia).
In ogni caso, l’intervento di un professionista permetterà in generale a colui che è stato vittima di una condotta antigiuridica (anche già oggetto di indagini preliminari) di seguire passo passo l’evoluzione delle indagini, di essere informato dell’eventuale richiesta di prosecuzione delle stesse oltre i termini di legge, di opporsi all’eventuale richiesta di archiviazione, di avanzare richieste e memorie, di prendere parte ad atti di indagine non ripetibili e di ricevere la notifica di ogni atto a lui diretto presso lo Studio del nominato difensore.
Ma è nella fase successiva alle indagini preliminari – ovvero nel dibattimento – che l’apporto di un preparato difensore diviene decisivo per gli interessi della persona offesa da reato.
Innanzitutto, affinchè il danneggiato “entri” nel processo penale a pieno titolo con tutte le facoltà connesse è necessario che lo stesso – tramite l’avvocato nominato – rediga e depositi l’atto di costituzione di parte civile ovvero l’atto con il quale formalmente la persona offesa può chiedere un risarcimento all’imputato in caso di condanna.
La redazione ed il deposito del predetto atto permette, inoltre, alla persona offesa di citare testimoni, controesaminare quelli dell’imputato, presentare memorie e richieste al Giudice (come, ad esempio, quella di sequestrare dei beni dell’imputato a garanzia del futuro risarcimento) oltre che gli esiti di eventuali investigazioni difensive.
Diversamente – ovvero in difetto della costituzione di parte civile – il danneggiato da reato non potrà chiedere alcun risarcimento e non potrà citare alcun teste così come non potrà controesaminare i testimoni della difesa dell’imputato ma si dovrà limitare a rispondere alle domande che gli verranno rivolte quale testimone; per il resto, sarà un mero spettatore del processo.
In sostanza, con un difensore nominato, la persona offesa, nel corso del dibattimento, diviene una sorta di accusa privata che affianca quella pubblica (ovvero il Pubblico Ministero) ed il cui operato (la richiesta di un risarcimento, la citazione di testi, la presentazione di documentazione, la richiesta di sequestro ed altro ancora) influsice concretamente sulle sorti dell’imputato.
A ciò si aggiunga che – in caso di condanna dell’imputato – lo stesso dovrà farsi carico delle spese legali anticipate dalla costituita parte civile.

 

Quali sono le tempistiche?

Come è noto, uno dei mali cronici della Giustizia italiana (o, meglio, dell’Amministrazione della stessa), sono i tempi spesso lunghi che – nel comune sentire del cittadino (soprattutto se danneggiato dal reato) – sono difficilmente comprensibili.
C’è da dire, tuttavia, che nella Giustizia penale – campo esclusivo di riferimento dello Studio dell’Avv. de Lalla – i tempi sono fortemente contratti rispetto alle procedure di natura civilistica.
Ciò nonostante, tra i vari passaggi di un procedimento penale (ovvero dal deposito della denuncia querela fino al dibattimento passando per le indagini preliminari) decorre spesso un lasso di tempo apprezzabile (non anni ma sicuramente mesi).
La nomina di un difensore da parte della persona offesa da reato permetterà alla stessa di essere costantemente aggiornata circa lo stato del procedimento penale nonchè di interloquire – anche durante la fase delle indagini preliminari – con la Pubblica Accusa (ovvero il PM) anche al fine di sollecitare eventuali adempimenti investigativi e così dando concreto imnpulso all’azione penale.
Lo Studio dell’Avv. de Lalla si impegna particolarmente affinché il cliente venga informato costantemente (tramite l’invio di corrispondenza elettronica e cartacea) circa lo stato del procedimento penale nel quale è stato nominato dalla persona offesa affinchè ogni utile informazione sia condivisa con l’assistito che può interloquire con il professionista (anche) in occasione delle regolari comunicazioni inoltratigli.

 

Quali sono gli obiettivi che possiamo raggiungere?

Sicuramente il primo e centrale obbiettivo del difensore della persona offesa è quello di assicurare la piena collaborazione alla Pubblica Accusa ed al Giudice del dibattimento affinchè il colpevole del reato sia giustamente condannato alla pena di giustizia nonché (aspetto anch’esso assolutamente centrale) al pagamento in favore della vittima del dovuto risarcimento.
Per collaborazione – tuttavia – non si deve intendere il posizionamento della difesa della vittima da reato nella scia della Pubblica Accusa; bensì la ragionata, organizzata ed efficace iniziativa della parte privata affiancata a quella del Pubblico Ministero affinché gli interessi tipici (direi: personali) della privata trovino piena tutela nel procedimento penale.
Spesso l’Accusa Pubblica portatrice degli interessi della collettività non può o non è in grado di far emergere in maniera compiuta il totale vissuto di chi è rimasto vittima di un reato o eventualmente dei risvolti e delle conseguenze anche economiche (ma non solo) patite dalla vittima.
Il difensore, invece, a stretto contatto con il cliente e potendo usufruire senza formalità del fondamentale contributo dello stesso (chi può conoscere meglio lo svolgimento dei fatti?), può e deve rappresentare ogni aspetto della vicenda che interessa più da vicino il privato cittadino parte privata nel procedimento penale.
A ciò si aggiunga che il difensore – anche sul piano più tecnico dell’individuazione di fonte di prova a carico del sospettato/indagato – potrà costantemente e direttamente interloquire con l’Accusa per fornire alla stessa indicazioni circa atti di indagini necessari e opportuni oppure svolgere direttamente tali incombenti fornendo all’Autorità Giudiziria gli esiti delle investigazioni difensive.
Da ultimo ma non per ultimo, avvalendosi dei servizi dello Studio, l’assistito sarà anche costantemente informato di eventuali sviluppi del procedimento penale (vedi sotto) e della necessità di ulteriori iniziative di tal che il rapporto con il difensore non si concretizzerà solo in qualche incontro presso i locali dello Studio ma in un flusso di informazioni (soprattutto ma non solo via mail) che seguirà lo svolgimento di tutto il procedimento dalle indagini alla Sentenza.

 

Come ci interfacceremo con te?

Il contatto veloce, diretto, chiaro ed attendibile è sicuramente il dato fondamentale che rappresenta la primaria esigenza di ogni assistito.
Ogni incontro, colloquio o corrispondenza deve apportare al cliente maggiore chiarezza e non confonderlo ulteriormente.
Parlare con l’avvocato nominato fiduciariamente non deve essere un percorso ad ostacoli ed il difensore (compatibilmente ai suoi impegni ed all’urgenza delle richieste) dovrebbe essere a disposizione nel più breve lasso di tempo possibile.
A ciò si aggiunga che è di fondamentale importanza che l’assistito comprenda bene ciò che sta accadendo e che lo rigurada e, dunque, devono essere messi al bando sofisticati tecnicismi e giri di parole che non giovano a chi si imbatte magari per la prima volta con l’amministrazione della Giustizia.
Lo Studio garantisce il pronto riscontro alle richieste di spiegazioni, chiarimenti ed informazioni dei clienti e qualora il difensore non sia immediatamente disponibile personalmente e non lo siano i collaboratori che seguono direttamente la pratica, la richiesta verrà evasa entro le successive 24 ore.
In ogni caso, le comunicazioni via mail vengono riscontrate nella medesima giornata a distanza di qualche ora.
Ogni cliente avrà a disposizione una pagina WEB (si dice così Donato?) a lui dedicata il cui accesso sarà a lui riservato per mezzo della quale potrà condividere con il difensore documentazione e corrispondenza.
Vi è poi un’utenza telefonica cellulare attiva 24 H al giorno dedicata esclusivamente alle emergenze.

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