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L’atto di costituzione di parte civile

Il passo logicamente successivo all’assistenza legale della persona offesa durante la fase delle indagini preliminari, è la costituzione di parte civile in giudizio.

L’atto di costituzione di parte civile è un atto scritto con il quale la vittima di un reato “entra” nel processo penale quale parte dello stesso affiancando la Pubblica Accusa con la possibilità di domandare un risarcimento economico all’autore del reato una volta che lo stesso venga eventualmente condannato.

In difetto dell’atto di costituzione di parte civile (ovvero dell’ingresso dell’interessato nel procedimento penale per mezzo di un difensore), l’unica pretesa punitiva che prenderà corpo e voce durante il dibattimento sarà quella pubblica sostenuta esclusivamente dal Pubblico Ministero.

La vittima del reato potrà (e sarà quasi sempre) sentita come testimone dell’accusa ma non potrà avanzare istanze (né risarcitorie né di altro genere), non potrà avere voce nel processo attraverso un difensore, non potrà provare (anche per mezzo di testimoni) l’entità del danno subito e, più in generale, coadiuvare fattivamente l’accusa a carico dell’imputato con una partecipazione attiva nel processo.

In difetto della costituzione di parte civile – in sostanza – l’unico contributo che la persona offesa potrà dare all’accusa sarà la sola testimonianza ed in caso di condanna nulla le sarà riconosciuto.

Al contrario, è spesso comprensibile volontà di chi ha subito un reato (e massimamente quando si tratta di un reato grave al cospetto del quale è maggiore l’esigenza di vedere condannato il responsabile piuttosto che la soddisfazione economica) di essere protagonista nel processo.

Il mezzo affinché si realizzi tale legittima aspettativa è la redazione dell’atto di cui si tratta nel rispetto di particolari formalità di legge.

L’atto correttamente redatto verrà notificato all’imputato e l’iter permetterà alla persona offesa di non essere nel processo un “convitato di pietra” ma una parte attiva, propositiva e depositaria di significativi diritti.

Oltre a poter prendere la parola tramite un difensore, citare testi, produrre documenti, controesaminare testimoni ed ovviamente prendere agevolmente visione di ogni documento del processo; la parte civile potrà chiedere il sequestro dei beni dell’imputato in vista del riconoscimento del risarcimento richiesto nonché chiedere la citazione del responsabile civile ovvero del soggetto deputato a risarcire i danni cagionati dalla condotta dell’imputato (è tipico il caso della vittima che si costituisce parte civile nel processo penale a carico dell’imputato investitore con la successiva richiesta di citazione del responsabile civile ovvero della compagnia assicurativa con la quale l’investitore aveva concluso la polizza RC).

L’Avv. de Lalla ed il suo Studio hanno una solida tradizione di assistenza alle persone offese sia in fase di indagini preliminari che nella fase di merito nella quale è consentita la costituzione di parte civile.

L’attività defensionale garantita non è solo quella della materiale redazione e presentazione dell’atto di costituzione; bensì – con una visione completa degli interessi della vittima di un reato – finalizzata alla ricerca di ogni elemento atto ad irrobustire la prova di colpevolezza nel Giudizio nonché a dare l’esatta quantificazione del danno (sia morale che materiale) patito dalla vittima.

Ogni scelta è effettuata alla luce di una attenta analisi del coacervo indiziario e probatorio già acquisito dal Pubblico Ministero con il quale, nei limiti dei rispettivi ruoli, si cercherà di organizzare una attività congiunta.

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