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L’invio anche fortemente reiterato di messaggi telefonici mediante il sistema Msn Messenger non realizza la contravvenzione di molestia o disturbo alle persone (con il mezzo del telefono).

L' art. 660 c.p. prevede che chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico - ovvero con il mezzo del telefono - per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo sia punito con l'arresto fino a…

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L'invio anche fortemente reiterato di messaggi telefonici mediante il sistema Msn Messenger non realizza la contravvenzione di molestia o disturbo alle persone (con il mezzo del telefono).

L' art. 660 c.p. prevede che chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico - ovvero con il mezzo del telefono - per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo sia punito con l'arresto fino a…

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