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L’ art. 660 c.p. prevede che chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico – ovvero con il mezzo del telefono – per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo sia punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino ad € 516,00.
La norma intende reprimere condotte fastidiose e ripetute agite in danno della vittima anche per mezzo del telefono (o, ma è un’altra ipotesi della medesima fattispecie di reato, in luogo pubblico o aperto al pubblico).
Si tratta di una contravvenzione ed in questa sede la si analizza in relazione alla sua realizzazione per mezzo dell’utenza telefonica cellulare della vittima e, in particolare, con l’utilizzo del sistema Msn Mesenger.
Sul punto, la Sezione I^ della Corte di Cassazione con Sentenza n. 24670 del 7 giugno/21 giugno 2012 ha così deciso escludendo la verificazione del reato per mezzo di messaggi con il sistema Msn Messenger:

“Deve escludersi che la previsione incriminatrice di cui all’art. 660 del Cp, circa la molestia o il disturbo recati con il mezzo del telefono, possa essere interpretata estensivamente sino a comprendere l’invio di messaggistica elettronica (nella specie, mediante il servizio di messaggeria telematica Msn Messenger). Infatti, tale sistema di comunicazione, sebbene utilizzi la rete telefonica e le bande di frequenza della rete cellulare, non costituisce applicazione della telefonia, che consiste nella teletrasmissione, in modalità sincrona, di voci e suoni e si caratterizza per l’immediata interazione tra il mittente e il destinatario, con la conseguente incontrollata possibilità di intrusione immediata e diretta, del primo nella sfera delle attività del secondo.
Al contrario, la messaggeria telematica non presenta il medesimo carattere “invasivo”, ben potendo il destinatario di messaggi non desiderati da un detrminato utente (sgradito), evitarne agevolmente la ricezione, senza compromettere, in alcun modo, la propria libertà di comunicazione, neppure in relazione all’impiego della particolare tecnologia in parole.

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Ai fini della configurbailità della contravvenzione di cui alla’rt. 660 del c.p. al termine “telefono” (che costituisce la tassativa modalità di trasmissione della molestia, rilevante per la sussistenza del reato, alternativa a quella di carattere topografico, del luogo pubblico o aperto al pubblico in cui si svolge la condotta costituente reato), deve essere equiparato qualsiasi mezzo di trasmissione, tramite rete telefonica e rete cellulare, di suoni e di voci “imposti” al destinatario, senza possibilità per lui di sottrarsi all’immediata interazione con il mittente. E’ quindi l’immediata ed ineludibile interazione con il mittente e destinatario che attribusice alla condotta quel carattere di “invasività” che rileva penalmente per la sussistenza della fattispecie contravvenzionale. E’ principio condivisibilie, perchè attento alla specificità delle condotte di “interazione” tra mittente e destinatario, che qui la Cassazione pare aver applicato esattamente, Infatti, la Corte ha escluso il reato relativamente all’ipotesi dell’invio di messaggistica elettronica (nella specie mediante il servizio di messaggeria telematica Msn Messenger), proprio evidenziando che tale sistema di comunicazione, sebbene utilizzi la rete telefonicae le bande di frequenza della rete cellulare, non costituisce applicazione della telefonia, che consiste nella teletrasmissione, in modalità sincrona, di voci e suoni e si caratterizza per l’immediata interazione tra il mittente ed il destinatario, con la conseguente incontrollata possibilità di intrusione, immediata e diretta, del primo nell sfera delle attività del secondo. (…).
Nella stessa prospettiva, in precedenza, la Cassazione, mentre ha ritenuto ravvisabile il reato nel caso della trasmissione di posta elettronica su un telefono attrezzato che, con modalità sincrona, consente di segnalare l’arrivo di mail con un avvertimento acustico, all’opposto ha escluso il reato nel caso di invio di mail realizzato tramite computer giacchè in tal caso la posta elettronica inviata può essere letta dal destinatario, per nulla avvertito dell’arrivo, solo se e in quanto questi decida di “aprirla”, realizzandosi una situazione del tutto simile alla ricezione della posta per lettera, cui il destinatario accede per sua volontà (…).
Analogamente il Giudice di legittimità ha avuto occasione di escludere il reato contravvenzionale, come per la corrispondenza epistolare in forma cartacea, inviata, recapitata e depositata nella cassetta (o casella) della posta sistemata presso l’abitzione del destinatario, anche nel caso dell’invio di un messaggio di posta elettronica, sul rilievo che entrambe le ipotesi non comportano un’immediata interazione tra mittente e il destinatario, nè alcuna intrusione diretta del primo nella sfera di attività del secondo: e ciò a differenza della telefonata (e del messaggio di testo telefonico:cosiddetto SMS), relativamente alla quale si giustifica, invece, la scelta normativa di ampliare la tutela penale dell’art. 660 c.p., altrimenti limitata alle molestie arrecate “in lugo pubblico o aperto al pubblico”, proprio per il carattere invasivo della comunicazione alla quale il destinatario non può sottrarsi, se non disattivando l’apparecchio telefonico, con conseguente lesione, in tale evenienza, della propria libertà di comunicazione, costituzionalmente garantita (articolo 15, comma 1 della Costituzione; sezione I, 17 giugno 20120, D’Alessandro).

(La Sentenza massimizzata ed il relativo commento sono stati estrapolati da “Guida al diritto” n. 32/2012 pag. 93).

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