Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 comma 2 n. 2 c.p.) si verifica quando non vengono forniti i mezzi di sussistenza da parte del soggetto obbligato a favore della parte che ne ha diritto; tale concetto materiale/giuridico non deve essere confuso con il mancato rispetto degli obblighi stabiliti dal Giudice della separazione in tema di assegno di mantenimento. Invero, la mancata corresponsione del predetto assegno non realizza automaticamente la fattispecie di reato sopra richiamata e, in ogni caso, il soggetto incolpato sarà ritenuto responsabile penalmente qualora abbia effettivamente i mezzi economici per fornire i dovuti mezzi di sussistenza.
La Sentenza in commento affronta un’ipotesi interessante e che spesso si verifica a seguito di separazioni legali raggiunte avanti al Tribunale Civile. Si tratta di una fattispecie di reato prevista dal Codice Penale che di sovente viene contestata a colui…