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La Sentenza in commento affronta un’ipotesi interessante e che spesso si verifica a seguito di separazioni legali raggiunte avanti al Tribunale Civile.

Si tratta di una fattispecie di reato prevista dal Codice Penale che di sovente viene contestata a colui il quale – obbligato dal Giudice della separazione a versare un assegno di mantenimento per i figli e/o l’ex coniuge (quasi sempre la ex moglie) – omette di rispettare l’obbligo impostogli in sede di separazione.

Il reato di cui all’art. 570 comma 2 n. 2 del C.p. punisce, infatti, colui che fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa… e, spesso, tale ipotesi si configura quando il soggetto agente (l’incolpato) è anche obbligato in sede civile a corrispondere l’assegno di mantenimento.

La Sentenza in commento affronta il tema dell’eventuale realizzazione del reato di cui all’art. 570 c.p. congiunto (ovvero “in conseguenza”) all’inadempienza dell’obbligato consistente nell’omesso versamento al coniuge separato dell’assegno divorzile.

In tema di obblighi di assistenza familiare, occorre distinguere tra assegno stabilito dal Giudice e “mezzi di sussistenza”, essendo questi ultimi del tutto indipendenti dalla valutazione operata in sede di giudizio civile: infatti, la nozione di mezzi di sussistenza comprende solo ciò che è strettamente necessario per la sopravvivenza dei familiari dell’obbligato, nel momento storico in cui il fatto avviene. Ne consegue che, nell’ipotesi di mancata corresponsione, da parte del coniuge obbligato, dell’assegno stabilito in sede civile, il giudice penale, al fine di ritenere la configurabilità del reato di cui all’articolo 570, comma 2, n. 2, del Cp, deve apprezzare se, per effetto di tale condotta, siano venuti a mancare i “mezzi di sussistenza”, con accertamento necessariamente esteso alla verifica dello stato di bisogno dell’avente diritto alla somministrazione dei mezzi di sussistenza e alla comprovata capacità economica dell’obbligato e fornirglieli.
(Da queste premesse, è stata annullata con rinvio la sentenza di condanna, che aveva fondato il giudizio di responsabilità sulla base del solo dato dell’inadempimento dell’obbligo civilistico, senza approfondire il profilo dello stato di bisogno, una vicenda in cui i figli della coppia erano maggiorenni e in grado di svolgere attività lavorativa remunerata, e la moglie non solo era assegnataria di un alloggio signorile assegnatole in sede separazione, ma già riscuoteva, in ogni caso, un quinto della somma spettantele a seguito di pignoramento presso terzi.

(Massima della Sentenza della Sezione VI^ della Cassazione n. 26808 del 15 giugno – 9 luglio 2012 pubblicata su “Guida al Diritto” n. 44 del 3 novembre 2012 pag. 88).

Alla luce della pronuncia commentata, quindi, il soggetto che omette di versare l’assegno di mantenimento NON realizza automaticamente il reato di cui all’art. 570 c.p. dal momento che questo punisce l’omessa dazione dei mezzi di sussistenza che non si individuano necessarimente nell’importo dell’assegno divorzile ma sono più propriamente quelle somme di denaro – solitamente di importo minore rispetto a quelle destinate al mantenimento – necessarie per le primarie esigenze di vita: cibo, vestiti, cure mediche ed istruzione.

Si noti anche che la Corte precisa come non ci si trovi di fronte ad un caso di resposnabilità c.d. oggettiva poichè la condanna della persona incolpata – ovvero colui che avrebbe dovuto assicurare i mezzi di sussistenza – sarà possibile solo quando il medesimo soggetto risulterà essere nella materiale impossibilità (economica) di fornire le somme di denaro finalizzate alla sussistenza (ergo: colui che dimostrerà uno stato di concreta (non voluta ed incolpevole) indigenza non potrà essere ritenuto penalmente responsabile per non aver ottemperato all’obbligo di corrispondere (almeno) i predetti mezzi economici di sussistenza.

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