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Il Giudizio abbreviato

E’ un rito alternativo di celebrazione del processo rispetto al rito ordinario (ovvero al dibattimento ove la prova è assunta avanti al Giudice in contraddittorio tra le parti ed il Giudice nulla – o quasi nulla – conosce degli atti di indagine contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero).

E’ un giudizio che si celebra allo stato degli atti ovvero sulla base di quelli che sono i risultati delle indagini preliminari della polizia e che sono confluiti nel fascicolo del Pubblico Ministero.

Non verranno – di norma – sentiti testimoni né dell’accusa né della difesa.

Se la difesa intende argomentare con documenti o per iscritto dovrà farlo con un apposito deposito nel fascicolo del PM PRIMA della richiesta di abbreviato.

Il Giudizio abbreviato si celebra avanti al GIP (ovvero un giudice unico qualunque sia il reato per il quale si procede) in camera di consiglio ovvero senza la presenza del pubblico (PM, difesa e Giudice non indossano la toga; solitamente si celebra nella stanza del Giudice).

La richiesta di Giudizio abbreviato è un diritto dell’imputato ed è prevista per qualsiasi tipo di reato.

Il processo in abbreviato si celebra in Camera di Consiglio avanti al GIP una volta che l’imputato ne ha fatto richiesta o l’ha avanzata il difensore munito di procura speciale.

L’abbreviato – dopo il controllo delle formalità relative alla citazione dell’imputato e del suo difensore – si apre con la requisitoria del PM alla quale segue l’arringa del difensore.

Può partecipare anche la persona offesa che può costituirsi parte civile con il suo avvocato (V. per la costituzione di parte civile in questa stessa categoria del sito).

Il Giudice – letti i documenti del fascicolo del PM ed eventualmente quelli depositati dalla difesa PRIMA della richiesta di abbreviato nonché ascoltati sia il PM che la difesa – deciderà se condannare o assolvere l’imputato.

L’assoluzione è sempre ovviamente astrattamente possibile.

In caso di condanna il rito prevede una premialità per l’imputato: ovvero la riduzione di un terzo della pena eventualmente inflitta.

La riduzione è “secca” ovvero non può essere né maggiore né minore di un terzo della pena che irrogherebbe il giudice senza riduzione ed è stata pensata dal Legislatore per indurre gli imputati ad evitare processi lunghi e costosi.

Il Giudizio abbreviato deve essere richiesto o durante l’Udienza preliminare, oppure – se questa manca data la natura del reato – nella fase preliminare della prima udienza dibattimentale e, comunque, in sostanza, prima che inizi la celebrazione del processo con il rito ordinario.

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Il Giudizio abbreviato condizionato.

Come detto, il Giudizio abbreviato si svolge allo stato degli atti ovvero tutti quegli atti e documenti contenuti nel fascicolo del PM al momento della richiesta di abbreviato (che, lo ricordiamo, può essere chiesto solo e solamente dall’imputato ed il PM non vi si può in alcun modo opporre ed il Giudice per accogliuere la richiesta deve solo considerare la correttezza formale della domanda).

Ma non è sempre così.

La procedura penale prevede il Giudizio abbreviato condizionato ovvero un giudizio allo stato degli atti ma con la possibilità di assumere ex novo la prova (o le prove) indicate dall’imputato che, difatti, “condiziona” la sua richiesta di abbreviato all’acquisizione delle prove che lui stesso indicherà.

Il PM come non può chiedere che si proceda con il  Giudizio abbreviato, così non può avanzare nessuna richiesta di condizione (semmai si può opporre a quelle richieste dalla difesa).

La richiesta delle nuove assunzioni probatorie avanzata dalla difesa deve necessariamente essere compatibile con la natura del Giudizio abbreviato: si dovrà trattare di prove necessarie e che non stravolgano quella celerità e speditezza e quello “stato degli atti” tipici del Giudizio abbreviato.

Il PM potrà addurre prove contrarie.

In ogni caso, qualora il compendio accusatorio (ovvero, in generale, tutti gli contenuti nel fascicolo del PM) non sia sufficiente per il GIP per addivenire ad una decisone (sia di condanna che di colpevolezza), il Giudice – di ufficio – potrà provvedere ad assumere nuove prove (sia in caso di Giudizio abbreviato “normale” che condizionato).

La Sentenza del Giudizio abbreviato può essere impugnata in Appello come una Sentenza emessa a seguito di celebrazione con il rito ordinario.

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Il Giudizio abbreviato può essere opportuno in diverse occasioni:

  • Nel caso di colpevolezza certa e provata già nella fase delle indagini preliminari. Lo sconto di un terzo è sicuramente il migliore risultato che si può ottenere in una sempre auspicabile e pragmatica ottica difensiva;
  • Nel caso in cui gli indizi raccolti durante le fase delle indagini non siano tali da potersi dire superato il ragionevole dubbio circa la colpevolezza dell’incolpato (un approfondimento dibattimentale in contraddittorio tra le parti potrebbe colmare le lacune cristallizzate nelle indagini);
  • Il coacervo accusatorio – che l’imputato conoscerà fin dal  momento dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. (V. nella categoria “cose da sapere” del sito) ovvero ben prima del momento per la richiesta di Giudizio abbreviato – cristallizzato negli atti delle indagini preliminari potrebbe indicare all’imputato ed al suo difensore importati temi di prova da indagare in sede di indagini investigative difensive (testimoni, documenti ed ogni altra circostanza di fatto e di diritto di segno opposto rispetto a quella posta dagli investigatori alla base della pretesa punitiva). Il quadro probatorio del PM, dunque, a seguito delle indagini o dalle considerazioni svolte dalla difesa, potrà essere completato (e, direi, contraddetto e minato) con tutti gli elementi raccolti dalla difesa e depositati nel fascicolo del PM cosicché (al momento della celebrazione dell’abbreviato) il Giudice troverà già nel fascicolo che studierà per la decisione tutti i “buchi” della tesi accusatoria e l’illustrazione delle piste e deduzioni alternative a sostegno dell’innocenza dell’imputato.

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