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CHIUNQUE POTREBBE SENTIRSI CITARE IN QUALITA’ DI TESTIMONE

IN UN PROCESSO CIVILE O PENALE

Questo dépliant Le spiega cosa deve attendersi il testimone.

IN VISTA DELL’UDIENZA

Se accadrà che Lei debba essere sentito-a quale testimone, Le verrà notificata, da un Ufficiale Giudiziario o anche a mezzo di lettera raccomandata, la citazione a comparire in un giorno precisato davanti a un Giudice che sarà anche indicato.

Dall’atto di citazione Lei ricaverà anche se si tratti di una deposizione testimoniale in una causa civile o in un processo penale.

Talora, ma non sempre, dall’atto stesso Lei ricaverà indicazioni sul fatto per il quale è richiesta la Sua testimonianza.

Qualora risultasse dall’atto il nome della Autorità o della parte che La ha citata a comparire, e se non Le fosse chiaro il motivo della convocazione, sarebbe bene che Lei contattasse telefonicamente l’interessato per essere informato/a sull’argomento sul quale verrà interrogato/a.

PRIMA DELL’UDIENZA

Normalmente le testimonianze nelle cause civili e nei processi vengono raccolte ad anni di distanza dai fatti, e ciò non aiuta la memoria sugli stessi.

Questo fatto rende inutile la testimonianza, o dannosa, o può anche dare l’impressione che il testimone non voglia riferire quel che conosce.

Per cercare di evitare che questo avvenga conviene che:

–        dopo aver saputo su quali argomenti verterà la Sua testimonianza Lei cerchi di riportare alla memoria quello che ebbe modo di vedere con i Suoi occhi, o di sentire, o di leggere cercando di ricostruire chi, come, quando, dove ebbe a che fare con i fatti del processo o della causa;

–        se su quei fatti Lei scrisse, articoli, atti o documenti, se ne ricevette, se fu parte in cause o processi connessi con quei fatti, sarà conveniente che Lei rilegga quel materiale ed eventualmente porti con sé in corte per consultarlo quello che Le parrà più opportuno e che potrebbe esserLe consentito utilizzare.

Se si trattasse di deporre in un processo penale e Lei fosse la vittima dell’imputato, consulti un Avvocato per stabilire se Le convenga costituirsi parte civile per essere risarcito/a dei danni provocati dal reato.

IL GIORNO DELL’ UDIENZA

Se per qualsiasi valido motivo (di salute o di lavoro) Lei non potesse comparire, sarà indispensabile che, prima dell’udienza, faccia pervenire alla cancelleria del Giudice una giustificazione corredata da certificati o attestati. La Sua assenza non giustificata potrebbe esporLa alla condanna al pagamento di una somma da Euro 51,00 a Euro 516,00.

Nel giorno dell’udienza Lei dovrà trovarsi nella sede del Giudice davanti al quale saranno trattati o il processo penale o la causa civile.

Dovrà cercare da solo/a la aula di udienza o l’Ufficio del Giudice.

Ove Lei fosse convocato/a per un processo penale, normalmente all’esterno delle aule di udienza è affisso l’elenco dei processi sul quale potrà trovare il nome e il numero del procedimento che La riguarda.

Nei processi penali, normalmente la convocazione dei testimoni avviene per le ore 9 del mattino, ma questo non significa che la Sua testimonianza verrà assunta in quell’ora o in ora prossima a quella. Dovrà dunque armarsi di pazienza perché la Sua audizione potrebbe aver luogo anche nella tarda mattinata o addirittura nel pomeriggio (meglio se porterà con sé un libro o un giornale).

Nelle cause civili, invece, sono indicate ore più puntuali per l’ascolto dei testimoni; tuttavia se i testimoni fossero numerosi, tra l’ora fissata e quella dell’audizione potrebbe trascorrere parecchio tempo.

Benché normalmente non vi sia una sala di attesa per i testimoni, non si allontani troppo dall’aula o dall’ufficio dove sarà chiamato/a per rendere la testimonianza; rischierebbe, altrimenti, di venir chiamato/a inutilmente.

Non si allontani, comunque, dalla corte prima di aver deposto o prima di essere stato/a informato/a ufficialmente che il processo o la causa sono stati rinviati o non si terranno.

Eviti di parlare con altre persone dell’oggetto della Sua testimonianza, fuori dall’aula. Se ciò emergesse nel corso della Sua deposizione, la veridicità della stessa potrebbe essere messa in dubbio.

Allorquando sarà chiamato/a per la testimonianza nel processo penale, Lei dovrà ritirarsi in una stanza riservata ai testimoni, dalla quale uscirà per essere introdotto/a nell’aula di udienza ed essere ascoltato/a. Trovandosi isolato/a con gli altri testimoni, eviti di parlare con loro del processo per la ragione già detta.

Sarà conveniente che il Suo abbigliamento sia consono al rispetto dovuto al luogo, al rito e alla Sua funzione.

ALL’UDIENZA

Il processo penale si celebra alla presenza del pubblico.

Mentre Lei attenderà di deporre sarà conveniente che assista almeno a uno dei processi che potrebbero precedere il Suo, così da conoscere, se già non lo sapesse, come esso si svolgerà.

In tutte le aule delle corti il Giudice o i Giudici siedono ad un banco sopraelevato; ai loro lati sono Cancellieri, Segretari, Stenotipisti per la verbalizzazione; di fronte a loro sono il banco della pubblica accusa (il Pubblico Ministero) e quello dei Difensori delle parti (imputato, parte civile, ecc.) coi rispettivi assistiti; il testimone è abitualmente collocato tra il banco del Giudice e quelli delle parti in modo da essere visibile contemporaneamente a tutti.

Giudici, Avvocati, Pubblico Ministero, Cancellieri e Ufficiale Giudiziario indossano toghe nere.

D’abitudine il testimone deve parlare in un microfono per poter essere non solo sentito agevolmente, ma anche registrato.

Nelle cause civili il testimone viene ascoltato nello studio del Giudice alla presenza degli Avvocati e delle sole parti, senza pubblico.

LA TESTIMONIANZA NELLE CAUSE CIVILI

Testimoniando in sede civile Lei siederà davanti al Giudice, le parti saranno sedute a fianco.

Sarà il Giudice a porre le domande e le risposte saranno subito verbalizzate. Se Lei ritenesse che la verbalizzazione non corrisponda esattamente a quello che ha detto, o se si rendesse conto – ascoltandola – di essersi espresso/a in modo impreciso, sarà bene che Lei chieda al Giudice di interromperla e di poter chiarire il Suo pensiero.

Gli Avvocati possono chiedere al Giudice di porre ulteriori domande o di avere chiarimenti sulle risposte.

LA TESTIMONIANZA NEL PROCESSO PENALE

Nel processo penale Lei verrà esaminato/a innanzitutto dalla parte che La avrà citato/a (esame diretto).

Terminato questo esame, potrà essere interrogato/a dalle altre parti (controinterrogatorio) che potrebbero cercare di ottenere ulteriori informazioni sui fatti, o di contraddire la testimonianza già resa nella prima fase, o di dimostrare che Lei non è attendibile o non è sincero/a.

Chi La avrà citato/a potrà, dopo il controesame, porre altre domande per ottenere chiarimenti sulle precedenti risposte.

Se il Giudice lo riterrà necessario, porrà a sua volta domande.

Lei dovrà rispondere a tutte le domande a meno che, a seguito della opposizione alle stesse, il Giudice Le ordini di non rispondere.

MODO DI RISPONDERE ALLE DOMANDE

Prenda sempre il tempo necessario per riflettere prima di rispondere.

Parli lentamente e cerchi di essere preciso/a e chiaro/a.

Risponda alle domande senza divagare; se a chi La interroga interessano ulteriori precisazioni sarà lui a chiedergliele.

Precisi sempre se è certo/a della risposta o se la stessa potrebbe non essere sicura.

Se non ha compreso bene la domanda, chieda che la stessa sia ripetuta.

TERMINATA LA TESTIMONIANZA

Al termine dell’esame, del controesame e del riesame la Sua funzione sarà esaurita.

A questo punto Lei potrà lasciare l’aula o rimanere per assistere alla conclusione del processo.

Dovrà, invece, necessariamente trattenersi, se questo Le sarà detto dal Giudice (ad es. in relazione al fatto che potrebbe essere necessario un confronto tra Lei e altro soggetto da esaminare o già esaminato per approfondire contraddizioni rilevanti tra le due deposizioni).

PREROGATIVE DEL TESTIMONE

Nel processo penale il testimone gode di alcune prerogative:

–        non è obbligato a rispondere (ma se vuole può farlo) a domande le cui risposte potrebbero provocare la propria incriminazione per qualche reato;

–        non è obbligato a testimoniare (ma se vuole può farlo) se il processo riguarda i suoi ascendenti, i suoi discendenti, il coniuge, i fratelli o sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti.

–        Non è obbligato a deporre anche chi abbia conosciuto i fatti come ministro di una confessione religiosa, e, in determinate situazioni, come notaio, medico, chirurgo, farmacista, ostetrica, esercente una professione sanitaria.

SPESE SOPPORTATE DAL TESTIMONE

La testimonianza è un dovere sociale e civile.

Il testimone non può pretendere compensi per essersi presentato a deporre.

Il testimone ha però diritto a essere tenuto sollevato dalle spese o perdite in cui è incorso.

Se Lei sarà stato/a citato/a dal Pubblico Ministero, si recherà, dopo la testimonianza, nella cancelleria penale, per l’attestato di presenza e per avere indicazioni sui rimborsi che Le sono dovuti dallo Stato.

Se Lei sarà stato/a citato/a da una parte privata (imputato, parte civile) è verso la stessa che avrà diritto al rimborso.

Sarà opportuno che questo problema venga possibilmente regolato prima dell’udienza.

Il diritto del testimone ai rimborsi va normalmente limitato a: spese di viaggio; spese di vitto e di albergo eventualmente necessitate; eventuali perdite di stipendio.

La promessa o l’offerta di compensi diversi o superiori a quelli corrispondenti ai rimborsi suddetti devono essere rifiutate ed eventualmente portate a conoscenza del Giudice.

CONSEGUENZE DELLA FALSA O RETICENTE TESTIMONIANZA

Il testimone che sia ritenuto falso o reticente può essere assoggettato a procedimento penale.

Il reato di falsa o reticente testimonianza è punito con una pena da due a sei anni di reclusione (salvo che ricorrano circostanze atte ad aggravare la pena).

Sarà quindi opportuno che Lei consulti un Avvocato ogniqualvolta sarà convocato/a in qualità di testimone in una causa civile o in un processo penale e avrà dubbi:

–        sul Suo dovere di testimoniare o di deporre,

–        sulla Sua incompatibilità con la funzione di testimone,

–        sulla Sua facoltà di astenersi dalla testimonianza,

–        sul Suo interesse nella causa;

ovvero se fossero state esercitate su di Lei, da chiunque, pressioni fisiche o psicologiche per indurLa a testimoniare o Le fossero state fatte altre minacce o indebite promesse.

GRAZIE

Per quante volte Lei metterà a disposizione il Suo tempo e la Sua attenzione per prestare testimonianza, assolvendo così a un dovere di solidarietà sociale e umana.

Studio Legale Avv.to Giuseppe Maria de Lalla

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