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La terminologia esatta di questo istituto è: l’applicazione della pena su richiesta delle parti.

E’ un procedimento speciale ovvero differisce da quello ordinario con il quale si celebrano i processi.

E’ pre-dibattimentale poiché si sostituisce al dibattimento prima che questo venga celebrato.

E’ premiale poiché prevede una riduzione della pena per il condannato (oltre ad altri benefici. Vedi oltre).

E’ un procedimento speciale come il Giudizio abbreviato (V. in questa stessa categoria del sito); ma a differenza di quello che è celebrato a seguito di richiesta dell’imputato (il PM ed il Giudice possono opporvisi solo per vizi formali della richiesta) il patteggiamento prevede un accordo transattivo tra l’accusa e la difesa sia in ordine alla sua applicabilità sia in ordine alla pena da irrogare (un eventuale rifiuto ingiustificato del PM può essere rilevato dal Giudice del dibattimento a richiesta dell’interessato ed il Giudice potrà applicare l’accordo rifiutato senza valido motivo dal Pubblico Ministero o nella fase preliminare del dibattimento o al termine di esso).

In pratica, il difensore (munito di procura speciale rilasciata dall’imputato ovvero di una nomina che conferisce al difensore particolari poteri) ed il PM si accordano per addivenire ad una pena che sarà “ufficializzata” con la Sentenza del Giudice.

L’imputato – di fatto – rinuncia a far valere la propria innocenza benché il patteggiamento formalmente non richieda che il soggetto ammetta l’addebito (formalmente…).

Il Giudice controllerà:

  • se è esatta la qualificazione giuridica del reato;
  • la configurazione delle circostanze attenuanti ed aggravanti e la loro comparazione;
  • i calcoli meramente matematici della pena;
  • la redazione esatta del patteggiamento
  • se la pena è congrua
  • avrà in ogni caso l’obbligo di dichiarare se vi sono cause di non punibilità.

La richiesta ed il patteggiamento devono intervenire prima del dibattimento ovvero, se è prevista per quel reato, prima della chiusura dell’udienza preliminare (e può essere richiesto anche durante la fase delle indagini preliminari) o, comunque, durante la fese preliminare del dibattimento (ovvero prima che lo stesso si apra) se per il reato non è prevista l’udienza avanti al Giudice dell’udienza preliminare (l’udienza preliminare, appunto).

La pena oggetto dell’accordo non può essere superiore a cinque anni (soli e congiunti a pena pecuniaria) già detratto un terzo della pena che è lo sconto della sanzione per l’imputato che decide di patteggiare (lo “sconto” non è fisso come per l’abbreviato ma FINO ad un terzo) ed è applicabile anche alla pena economica.

Ed invero, il patteggiamento è un rito premiale che il Legislatore predilige poiché fa risparmiare la lunga e costosa celebrazione del dibattimento e, in sostanza, garantisce una Sentenza di condanna (o, perlomeno, assicura il difetto di contestazione della colpevolezza e l’accettazione della pena).

Dunque, il patteggiamento è potenzialmente appetibile per l’imputato (che, lo ricordiamo, accetta di non obbiettare alcunché all’ipotesi accusatoria del Pubblico Ministero) poichè:

  1. assicura una riduzione della pena fino ad un terzo;
  2. la richiesta di risarcimento della vittima non è contemplata nel patteggiamento e, quindi, l’offeso da reato deve istruire una causa civile (con i suoi tempi) nella quale, tuttavia, è esclusa l’efficacia civile della Sentenza di patteggiamento (in ogni caso il Giudice del patteggiamento – se la persona offesa lo richiede – può condannare l’imputato alla rifusione delle spese legali sostenute dalla vittima);
  3. la Sentenza di patteggiamento non è una pronuncia di condanna né come tale può essere valuta in sede extrapenale
  4. quando la pena patteggiata è uguale o inferiore ad anni due, il patteggiamento può essere subordinato alla sospensione condizionale della pena (V. in questa stessa categoria) che determina l’estinzione del reato decorsi cinque anni dal patteggiamento subordinato (due anni se si tratta di contravvenzioni patteggiate);
  5. la sospensione condizionale della pena determina anche la non menzione della Sentenza nel casellario giudiziario dell’imputato richiesto dai privati (la c.d. “fedina penale”) ;
  6. vi è esonero dalle spese processuali per l’imputato;
  7. non sono previste pene accessorie e misure di sicurezza (eccetto la confisca obbligatoria) ma va rilevato che nel caso di guida in stato di ebbrezza il Giudice applicherà la sanzione amministrativa accessoria (anche se non oggetto dell’accordo) della sospensione della patente di guida;
  8. limita le spese legali che l’imputato deve sostenere.

Avverso il patteggiamento è previsto il solo ricorso per Cassazione (in ipotesi, a dire il vero, piuttosto rare) e non l’Appello e non è previsto – come gli altri procedimenti speciali – per i reati giudicati dal Giudice di Pace.

 

 

 

 

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