Pubblichiamo in questo approfondimento un interessante ARTICOLO APPARSO SUL MENSILE “POLIZIA MODERNA” a firma di Antonella Fiorino (Commissario capo del Servizio di Polizia Stradale) con l’introduzione Renato Cortese (Direttore centrale per la Polizia Stradale, ferroviaria e per i reparti speciali della Polizia di Stato).
L’articolo – dal taglio pratico – intitolato GUIDA ALLE MODIFICHE DEL CODICE DELLA STRADA è molto interessante ed utile sia per gli operatori del Diritto che per il cittadino dal momento che illustra in modo molto preciso le novità apportate al Codice della Strada e le relative sanzioni.
La novella Legislativa riguarda in primis:
- le nuove disposizioni in materia di sosta e ztl;
- le limitazioni per i neopatentati;
- i limiti di velocità;
- l’Uso non corretto del cellulare alla guida;
- la guida in stato di ebrezza alcolica;
- il contrasto alla guida DOPO AVER ASSUNTO sostanze stupefacenti (e non più la guida SOTTO L’EFFETTO delle sostanze stupefacenti);
- la sospensione breve della patente;
- l’utilizzo della tecnologia per l’accertamento delle violazioni;
- i comportamenti di chi attraversa i passaggi a livello;
- i dispositivi di mobilità elettrica;
- l’abbandono degli animali.
Si tratta di temi attuali ed estremamente importanti e mi riferisco soprattutto statisticamente ai primi otto punti profondamente innovati dalla Legge voluta dal Ministro Salvini.
E’ fuori di dubbio che la mobilità su gomma sia quella statisticamente più rischiosa e che miete più vittime (tra morti e feriti) di qualsiasi altro mezzo di spostamento. Molto spesso le vittime sono giovani e questo non fa che rendere ancora più grave il fenomeno e più impellente la presa di coscienza di ogni utente che la condotta umana non corretta è in assoluto la prima causa dei sinistri stradali.
Il nostro Stato si è allineato agli altri europei con un certo ritardo (si pensi che fino a qualche anno addietro la guida in stato di ebbrezza era punita con un procedimento avanti al Giudice di pace con una sanzione praticamente solo economica…) ma oggi la nostra normativa è al passo con quella degli altri Stati dell’unione europea.
Non solo multe, quindi, ma la volontà del Legislatore di coinvolgere e spronare tutti gli utenti della strada a condotte consapevoli e responsabili promuovendo una concezione moderna e civile della mobilità sulla strada.
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INTRODUZIONE
La sicurezza stradale è una responsabilità condivisa, un impegno collettivo e una priorità urgente: nonostante i progressi tecnologici e lo sviluppo di infrastrutture sempre più sicure e intelligenti, il comportamento umano resta la principale causa degli incidenti: sono spesso le nostre distrazioni, le scelte sbagliate, i comportamenti rischiosi a trasformare la strada in un luogo di dolore.
E da qui che nasce l’esigenza di intervenire con decisione, perché ogni giorno, sulle nostre strade si consuma una silenziosa tragedia fatta di incidenti, feriti e vittime: una guerra non dichiarata, che richiede risposte concrete, coordinate e coraggiose, per vincere quella che definirei una sfida di civiltà.
Le Nazioni Unite, con la dichiarazione di Stoccolma del 2020, hanno fissato un obiettivo ambizioso ma necessario: dimezzare entro il 2030 le vittime della strada e, guardando al 2050, arrivare a una mobilita senza morti né feriti gravi – la cosiddetta vision zero.
L’Unione europea ha accolto questa sfida, proponendo un nuovo modello di sicurezza stradale che mette al centro l’essere umano, le sue scelte e i suoi comportamenti.
Anche in Italia si è scelto di agire con determinazione: il Piano nazionale per la sicurezza stradale (Pnss orizzonte 2030) pone al centro l’utente della strada, consapevoli che oltre il 90% degli incidenti deriva da comportamenti errati, distratti o pericolosi.
In questo contesto, la Polizia di Stato è chiamata a svolgere un ruolo fondamentale, non solo come presidio di legalità, ma come forza viva che, ogni giorno, si impegna a contrastare questa guerra silenziosa, tutelando la vita e la sicurezza di tutti gli utenti della strada.
Le modifiche introdotte con la legge n. 177 del 14 dicembre 2024 si inseriscono in questa visione: semplificare le procedure, rendere più efficaci le sanzioni, rafforzare i controlli e promuovere una cultura del rispetto e della responsabilità.
In quest’ottica, questa guida vuole essere un supporto concreto per tutti gli utenti della strada, affinché ciascuno possa comprendere meglio le nuove regole, adottare comportamenti più sicuri e contribuire a una mobilità più consapevole.
Perché dietro ogni regola rispettata, c’è una vita salvata e dietro ogni intervento della Polizia di Stato c’è il dovere – ma anche l’orgoglio – di proteggere la comunità.
* direttore centrale per la polizia stradale,
ferroviaria e per i reparti speciali della Polizia di Stato.
NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTA E ZTL
La ratio sottesa alle modifiche intervenute in materia di ztl è da rintracciarsi nella volontà del legislatore di garantire una maggiore tutela del patrimonio storico culturale e una riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dal traffico veicolare, prevedendo la limitazione alla circolazione, in determinate tipologie di Comuni, di tutte o alcune particolari categorie di veicoli, contemperando altresì esigenze di mobilità e tutela della produzione. E adesso possibile prevedere limitazioni anche per interi territori, che comprendono strade fuori dai centri abitati ad eccezione delle autostrade e delle extraurbane principali, per esigenze connesse alla tutela di particolari ambiti di rilevanza culturale, paesaggistica o naturalistica tutelati dall’Unesco.
In materia di sosta, è stata ridefinita la sosta dei veicoli elettrici, estesa ora anche alla loro ricarica, nonché la sosta di alcuni specifici veicoli in presenza di determinate condizioni: in particolare, le nuove disposizioni consentono di riservare agli autocarri la sosta destinata al carico e allo scarico delle merci, non contemplando oggetti diversi, e a tutti gli altri veicoli la sosta destinata al carico e allo scarico di qualsiasi oggetto, alla salita e discesa dei passeggeri, solo se in prossimità di stazioni ferroviarie, aeroporti, porti, capilinea del trasporto pubblico e altri luoghi di interscambio o di attrazione di flussi rilevanti.
La modifica più rilevante in materia è, tuttavia, rappresentata dall’introduzione di un meccanismo regolatore dell’applicazione della sanzione nell’ipotesi di divieto di sosta prolungato oltre il tempo consentito. In virtù di tale meccanismo, la sanzione pecuniaria da applicare si calcola moltiplicando l’importo base, previsto per la sanzione, per il numero intero di periodi di tempo massimo consentito e comunque fino ad un importo massimo pari al quadruplo di quello base.
NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTA E ZTL
> Ztl anche su strade extraurbane per esigenze connesse alla tutela di particolari ambiti di rilevanza culturale, paesaggistica o naturalistica tutelati dall’Unesco.
> Nuove riserve per la sosta dedicata al carico/ scarico di passeggeri e bagagli, al carico/scarico delle merci, ricarica veicoli elettrici.
> Recupero della tariffa della sosta a pagamento insieme alla sanzione per mancato/insufficiente pagamento della stessa.
LIMITAZIONI PER NEOPATENTATI (artt 117 e 122 Cds)
La disciplina dei neopatentati è stata novellata, in considerazione sia della salvaguardia della sicurezza stradale, sia della possibilità di far utilizzare al neopatentato il veicolo già in uso in famiglia.
Per tali ragioni, è stato esteso da uno a tre anni il periodo di vigenza della limitazione della guida di veicoli potenti da parte dei titolari di patente B, che potranno guidare veicoli con rapporto peso/potenzanon superiore a 75kW/t. Il previgente limite era fissato a 55kW/t.
Inoltre, è stato innalzato il limite di potenza massima per le autovetture da 70 a 105 kW/t, vigente anche per i veicoli elettrici o ibridi plug-in.
In materia di esercitazioni di guida, nel caso di veicoli che, per costruzione e caratteristiche specifiche, non possono ospitare altra persona in funzione di istruttore accanto al conducente, le esercitazioni possono realizzarsi in sua assenza. Per gli aspiranti autorizzati ad esercitarsi con questa tipologia di veicoli vige il divieto di trasportare passeggeri, divieto che se non rispettato comporta sia per l’autorizzato sia per il passeggero il pagamento di una sanzione di denaro.
Altra novità in materia riguarda l’aspirante al conseguimento della patente di guida B che può esercitarsi privatamente solo se in possesso di una certificazione rilasciata dall’autoscuola che comprovi l’avvenuta realizzazione di esercitazioni in autostrada e in ore notturne. Tale certificazione sarà vigente solo a seguito di emanazione di specifico decreto da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Limiti di velocità (Art. 142 Cds)
Per assicurare una maggiore prevenzione dell’incidentalità nell’ambito territoriale urbano, le recenti modifiche hanno introdotto un’ipotesi di recidiva per le violazioni dei limiti di velocità compresi tra i 10 km/h e i 40 km/h, commessi all’interno dei centri abitati nell’arco di un anno. In particolare è prevista l’applicazione di sanzioni pecuniarie più rilevanti a cui si associa la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a trenta giorni.
SANZIONI PER SUPERAMENTO
LIMITI DI VELOCITÀ
> Fino a 10 km/ oltre il limite: da 42 a 173 euro;
> da 11 km/h fino a 40 km/h oltre il limite: da 173 a 694 euro. (-3 punti sulla patente). In caso di recidiva della violazione commessa nel centro abitato nell’arco di un anno: da 220 a 880 euro
> + sospensione patente da 15 a 30 giorni;
> da 41 km/h a 60 km/h oltre il limite: da 543 a
2.170 euro + sospensione della patente da 1a3 mesi (-6 punti sulla patente);
> più di 60 km/h oltre il limite: da 845 a 3.382 euro + sospensione patente da 6 a 12 mesi -10
punti sulla patente);
In materia di limiti di velocità, è stato, altresì, introdotto un meccanismo che consente, unificando più violazioni dei limiti di velocità contemplati dalle varie ipotesi dell’art. 142 Cds, di estinguere più illeciti con l’applicazione delle sanzioni previste per la violazione più grave accertata, aumentata di un terzo. Di tale beneficio, tuttavia, si può fruire solo in presenza di determinate condizioni normativamente previste:
> l’accertamento del superamento dei limiti di velocità deve avvenire con apposite apparecchiature di controllo remoto della velocità;
> gli illeciti devono essere commessi all’interno di un lasso temporale di un’ora, da calcolarsi a decorrere dalla prima violazione accertata;
> gli illeciti devono essere commessi con lo stesso veicolo e su un tratto di strada di competenza dello stesso ente proprietario o gestore della strada.
Uso non corretto del cellulare alla guida (Art. 173 Cds)
La distrazione alla guida, riconducibile principalmente ad un utilizzo non corretto del telefono cellulare, rappresenta una delle cause più ricorrenti di incidentalità stradale. Per tale ragione le modifiche normative sono andate ad inasprire le sanzioni per l’uso non corretto di apparecchi telefonici e digitali alla guida.
In particolare, già alla prima violazione commessa, è prevista, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, l’applicazione della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi. L’aggravamento della cornice sanzionatoria riguarda anche l’ipotesi di recidiva nel biennio, per cui sono previsti un aumento della sanzione pecuniaria e un periodo più lungo di sospensione della patente di guida.
Inoltre, a seguito dell’introduzione dell’istituto della cosiddetta “sospensione breve”, di cui si dirà più avanti, i titolari di patente con meno di venti punti, su-biscono, in aggiunta, anche questa tipologia di sospensione che avrà una durata di 7 o di 15 giorni a seconda del punteggio posseduto al momento della violazione.
Si ricorda che è possibile usare lo smartphone durante la guida attraverso connessione bluetooth ai dispositivi di infotainment del veicolo e attraverso l’uso di auricolari su un solo orecchio.
Le modifiche hanno inciso anche sul tenore della decurtazione dei punti della patente di guida, quale conseguenza della contestazione della violazione.
In particolare, è prevista la decurtazione di 5 punti alla prima violazione, alla stessa stregua della disciplina previgente, e, diversamente, di 10 punti in caso di recidiva nel biennio.
SANZIONI PER USO SCORRETTO DELLO SMARTPHONE ALLA GUIDA
> Da 250 a 1.000 euro + sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi + decurtazione 5 punti
dalla patente;
> da 350 a 1.400 euro + sospensione della patente dal a 3 mesi quando la violazione commessa più volte nell’arco di due anni + decurtazione 10
punti dalla patente.
Contrasto della guida in stato di ebrezza alcolica (Art. 186 Cas)
Le condotte di guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto stupefacenti rappresentano un fenomeno pericolosamente diffuso tra i conducenti, testimoniato dalle conseguenze sull’incidentalità stradale.
Per chi guida in stato di ebbrezza, lo scenario graduale di sanzioni connesse alle diverse soglie di tasso alcolemico è rimasto immutato.
Tuttavia, le modifiche hanno registrato l’introduzione dello strumento alcolock che rappresenta un importante passo in avanti nell’ottica di un’attività di prevenzione necessaria a scoraggiare comportamenti irresponsabili che spesso costituiscono la causa di incidenti anche mortali. Si tratta, in particolare, di un dispositivo da installare sui veicoli, che impedisce l’avvio del motore in caso di rilevamento di un tasso alcolemico superiore a zero.
L’obbligo è previsto per i soli conducenti condannati per guida in stato di ebbrezza sulla cui patente di guida vengono applicati i codici unionali 68 (zero alcol) e 69 (guida con veicolo dotato di alcolock) che consentiranno agli operatori di polizia di controllare il rispetto di tali obblighi da parte dei recidivi.
L’obbligo entra in vigore dopo l’adozione del decreto che stabilisce le caratteristiche del dispositivo e le officine autorizzate all’installazione.
SANZIONI PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA
> TA da 0,51 A 0,8 g/l: da 543 a 2.170 euro + sospensione patente da 3 a 6 mesi (illecito amministrativo).
> TA da 0,81 a 1,5 g/l: da 800 a 3.200 euro + arresto fino a 6 mesi + sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno (illecito penale)
> TA superiore a 1,5 g/l: da 1.500 a 6.000 euro + arresto da 6 mesi a 1 anno + sospensione patente da 1 à 2 anni (la patente è revocata se l’illecito viene commesso più volte nell’arco di due anni) + confisca del veicolo (illecito penale)…
> Rifiuto di sottoporsi agli accertamenti: da 1.500 a
6.000 euro + arresto da 6 mesi a 1 anno + sospensione patente da 6 mesi a 2 anni (la patente è revocata se l’illecito viene commesso più volte nell’arco di 2 anni) + confisca del veicolo (illecito penale).
> Tutte le sanzioni sono raddoppiate in caso di incidente.
> Dopo le ore 22 e prima delle ore 7 le sanzioni pecuniarie penali sono aumentate da un terzo
alla metà.
A TUTTE LE VIOLAZIONI CONSEGUE ANCHE
LA DECURTAZIONE DI 10 PUNTI
DALLA PATENTE.
SANZIONI PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA PER NEOPATENTATI, MINORI DI 21 ANNI, CONDUCENTI PROFESSIONALI E DI MEZZI PESANTI
> TA da 0,1 A 0,5: DA 168 A 678 euro + decurtazione 5 punti dalla patente…
> TA da 0,51 A 0,8 g/: da 544 a 2.174 euro + sospensione patente da 3 a 6 mesi (illecito ammi-
nistrativo) aumentate di un terzo.
> TA da 0,81 a 1,5 g/l: da 800 a 3.200 euro + arresto fino a 6 mesi + sospensione della patente da 6 mesi a l anno, aumentate da un terzo alla metà (illecito penale)
> TA superiore a 1,5 g/l: da 1.500 a 6.000 euro + arresto da 6 mesi a lanno + sospensione patente da l a 2 anni (la patente è revocata se l’illeci-to viene commesso più volte nell’arco di due an-ni) + confisca del veicolo, aumentate da un terzo alla metà (illecito penale)
> Rifiuto di sottoporsi agli accertamenti: da 1.500 a 6.000 euro + arresto da 6 mesi al anno + sospensione patente da l a 2 anni (la patente è revocata se l’illecito viene commesso più volte
nell’arco di due anni) + confisca del veicolo, aumentate da un terzo alla metà (illecito penale).
> Tutte le sanzioni sono raddoppiate in caso di incidente.
> Dopo le ore 22 e prima delle ore 7 le sanzioni pecuniarie penali sono aumentate da un terzo alla metà
A TUTTE LE VIOLAZIONI CONSEGUE ANCHE
LA DECURTAZIONE DI 10 PUNTI
DALLA PATENTE.
> Nel caso di conducente minore di 18 anni, oltre alle sanzioni indicate non può conseguire la patente B:
> prima di 19 anni se ha TA tra 0,1 e 0,5;
> prima di 21 anni se ha TA superiore a 0,5.
Contrasto della guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti (Art. 187 Cds)
In materia di guida sotto l’effetto di sostanze stupe-facenti, la legge n.177/2024 ha modificato il titolo del reato previsto e punito dall’art. 187 Cds, mutando anche la rubrica da “Guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope” a
“Guida dopo aver fatto uso di sostanze stupefacenti”.
A seguito delle modifiche, per procedere penalmente nei confronti del conducente è sufficiente acquisire la prova dell’assunzione della sostanza prima della guida. La precedente previsione normativa richiedeva la sussistenza e la prova oltre che dell’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, quale parametro analitico, anche dello stato di alterazione psicofisica derivante dall’assunzione, quale parametro clinico e presupposto dell’illecito. È stata, inoltre, introdotta la possibilità che il prelievo di saliva per gli esami analitici di secondo livello venga effettuato dagli organi di polizia su strada.
SANZIONI PER GUIDA DOPO AVER
ASSUNTO STUPEFACENTI
> Da 1.500 a 6.000 euro + arresto da 6 mesi a l anno + sospensione patente da l a 2 anni (la patente è revocata se l’illecito viene commesso più volte nell’arco di tre anni) + confisca del veicolo + decurtazione 10 punti dalla patente (illecito penale).
> Rifiuto di sottoporsi agli accertamenti: da 1.500 a
6.000 euro + arresto da 6 mesi a 1 anno + sospensione patente da 6 mesi a 2 anni (la patente è revocata se l’illecito viene commesso più volte nell’arco di due anni) + confisca del veicolo (illecito penale).
> Tutte le sanzioni sono raddoppiate in caso di incidente e consegue anche la revoca della patente.
> Conducente minore di 21 anni: oltre alle sanzioni indicate non può conseguire la patente o il foglio rosa prima di 24 anni.
> Il conducente privo di patente: oltre alle sanzioni indicate non può conseguire la patente prima di uno o due anni.
L’accertamento dell’assunzione della sostanza si effettua attraverso esami analitici di secondo livello su saliva o sangue presso ospedali o laboratori o strutture sanitarie accreditate. La condotta assume sempre natura penale.
Sospensione breve della patente (Art. 218 ter Cds)
La novella normativa, ispirata all’obiettivo di disincentivare comportamenti particolarmente pericolosi, ha dato vita ad un’altra fondamentale novità, rappresentata dall’introduzione dell’istituto della sospensione della patente in relazione al punteggio posseduto, la cosiddetta sospensione breve.
Si tratta di una particolare sanzione, applicata direttamente dagli organi di polizia stradale che accertano una o più delle violazioni delle norme di comportamento tassativamente indicate dalla norma, commesse con veicoli a motore richiedenti il possesso della patente di guida da conducenti che vantano un patrimonio di punti residuo sulla patente inferiore a 20 punti. È proprio in base al punteggio che varia la durata della sospensione breve: 7 giorni se il punteggio è inferiore a 20 ma pari almeno a 10 punti e 15 giorni se il punteggio è inferiore a 10 punti. I periodi di durata raddoppiano nel caso in cui il trasgressore abbia provocato un incidente, anche quando si tratti di fuoriuscita autonoma dalla sede stradale senza aver coinvolto altre persone o cose. Se la violazione prevede anche l’applicazione della sospensione ordinaria i due periodi di sospensione, derivanti dalla sospensione breve e da quella ordinaria si cumulano. L’istituto si applica, al contrario, anche ai conducenti titolari di patenti estere a cui risultano attribuiti punti. Infatti, per i titolari di patente estera, le violazioni da cui deriva la decurtazione dei punti comportano l’attribuzione di un numero di punti pari a quelli che verrebbero decurtati sulla patente italiana.
SOSPENSIONE BREVE DELLA PATENTE
> Da 19 a 10 punti: sospensione di 7 giorni o di 14 giorni in caso di incidente stradale.
> Da 9 a 0 punti: sospensione di 15 giorni o di 30 giorni in caso di incidente stradale.
VIOLAZIONI CHE COMPORTANO
LA SOSPENSIONE BREVE
> divieto di sorpasso;
> contromano;
> mancato rispetto della precedenza, anche ai pedoni;
> semaforo rosso;
> mancato rispetto della distanza di sicurezza in
caso di incidente;
> violazione delle regole per l’attraversamento
dei passaggi a livello
> inversione di marcia in prossimità di intersezioni, curve o dossi;
> mancato uso delle cinture di sicurezza;
> mancato uso del casco;
> uso scorretto dello smartphone alla guida;
> retromarcia in autostrada;
> guida in stato di ebbrezza per neopatentati, minori di 21 anni, conducenti professionali e di mezzi pesanti.
Utilizzo della tecnologia per l’accertamento delle violazioni (Art. 41 e Art. 201 Cds)
Le innovazioni normative ampliano il novero delle violazioni per le quali non è necessaria la contestazione immediata, rafforzando la possibilità di impiego di strumenti in grado di accertare automaticamente a distanza alcune violazioni del Codice della strada.
Inoltre, si introduce la possibilità di accertare alcune violazioni in ambito autostradale attraverso la semplice visione delle immagini catturate dagli impianti di videosorveglianza installati lungo le tratte stradali, nonché la possibilità di accertare con lo stesso dispositivo anche più di una violazione contempo-raneamente, quali, a titolo di esempio, la mancanza di assicurazione quando il veicolo viola anche i limiti di velocità.
Altra rilevante novità in materia riguarda la funzione prescrittiva assegnata ai pannelli a messaggio variabile (Pmv), al fine di poterli utilizzare rafforzando-ne il valore giuridico della prescrizione indicata nel pannello stesso, e consentire, quindi, anche l’eventuale contestazione delle relative violazioni. Con la novella, invero, vengono disciplinate le modalità d’uso dei Pmv, nonché il loro contenuto e la corrispondenza alla segnaletica verticale delle dimensioni, colori e forme delle indicazioni negli stessi contenuti.
Comportamento di chi attraversa i passaggi a livello (art 147 Cds)
Nel solco del principio generale di prudenza richiesto a tutti gli utenti della strada, pedoni compresi, nell’approssimarsi ad un intersezione al fine di evitare incidenti stradali, si stagliano le modifiche intervenute in materia di comportamenti da tenere in fase di attraversamento dei passaggi a livello.
La novella normativa va a ridefinire le regole relative al comportamento da adottare in corrispondenza delle diverse tipologie di passaggi a livello, al fine di garantire maggiore sicurezza ed evitare l’intrappolamento dei veicoli tra le barriere.
In particolare, se non sono presenti barriere o semibarriere, né dispositivi luminosi e acustici, sono imposti agli utenti obblighi diversi a seconda del segnale di precedenza presente:
> se presente solo il segnale di obbligo di dare la precedenza, gli utenti devono assicurarsi che nessun treno sia in vista e attraversare rapidamente i bi-nari. In caso contrario, devono fermarsi prima della linea di arresto discontinua senza impegnarli;
> se presente il segnale di Stop, devono fermarsi in ogni caso prima della linea d’arresto continua, assicurarsi che nessun treno sia in vista e attraversare rapidamente il passaggio a livello. In caso contrario devono attendere che il treno sia transitato.
Nell’ipotesi di passaggi a livello senza barriere o semibarriere, dotati dei dispositivi di segnalazione luminosa o acustica, gli utenti della strada devono fermarsi prima della linea di arresto continua se tali dispositivi sono in funzione.
Diversamente, in presenza di un passaggio a livello protetto con barriere o semibarriere, tutti gli utenti della strada non devono impegnare o attraversare il PL quando:
> le barriere o le semibarriere sono chiuse o in movimento di chiusura;
> le barriere o le semibarriere sono in movimento di apertura;
> sono in funzione i dispositivi di segnalazione luminosa o acustica;
> sono in funzione i mezzi sostitutivi di barriere o semibarriere.
10. Dispositivi di mobilità elettrica
Le modifiche, con l’intento di elevare gli standard di sicurezza nella circolazione dei monopattini e favorire il corretto utilizzo, introducono l’obbligo di dotare il monopattino di contrassegno identificativo (simile ad una piccola targa), di stipulare una polizza Rca e di far uso del casco per tutti i conducenti a prescindere dall’età.
L’obbligo della targa, a cui è strettamente connesso quello dell’assicurazione, è condizionato dall’emanazione di norme regolamentari che ne individueranno le caratteristiche. Con le nuove disposizioni, inoltre, in considerazione della maggiore vulnerabilità del veicolo sulle strade extraurbane, anche in ragione delle velocità generalmente più elevate, viene limitata la circolazione dei monopattini sulle sole strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h, nel cui ambito sono ricomprese piste ciclabili e aree pedonali. In tema di limiti di velocità, i monopattini non devono superare i 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali e i 20 km/h quando circolano negli altri ambiti consentiti.
Abbandono di animali
Le innovazioni normative introducono un’aggravante speciale per il reato di abbandono di animali quando è commesso su strada o nelle relative pertinenze, disponendo l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente da sei mesi ad un anno quando il reato è commesso mediante l’uso di veicoli.
Inoltre, a chi abbandona un animale che successivamente provoca un incidente stradale da cui derivi la morte o lesioni personali saranno estese le pene previste per l’omicidio stradale o le lesioni personali stradali.
Considerazioni finali
Le prospettive di un sistema di sicurezza stradale più sicuro appaiono di positiva crescita. Una crescita che può continuare ad ottenersi trasformando in opportunità le sfide poste dalla società e, quindi, attingendo dalle nuove esigenze sociali.
Le attività poste in atto e gli investimenti realizzati sino ad ora nel segno della sicurezza stradale si sono dimostrati, a livello globale, apprezzabili. E, invero, ormai ampiamente condivisa la consapevolezza dell’importanza strategica di una cultura della sicurezza stradale che accomuni tutti gli attori coinvolti, dalle istituzioni agli enti proprietari delle strade, dai costruttori di veicoli agli utenti stessi.
Ma è altrettanto radicata la percezione secondo cui la tutela della sicurezza stradale deve muovere non soltanto dalla repressione di comportamenti scorretti ma anche da una imprescindibile e capillare azione di formazione e informazione che diffonda e accresca la cultura di una guida sicura.
E infatti nella prevenzione che la polizia stradale investe significative energie, puntando a modificare le cattive abitudini e a rendere le best practice parte integrante del vivere la strada di ciascun utente, rivolgendo l’attività informativa
ed educativa, in particolare, alle giovani generazioni. I progetti di sensibilizzazione, insieme all’informazione mediatica quale strumento comunicativo di massa, rappresentano gli strumenti per giungere a promuovere la cultura della legalità.
La sicurezza stradale resta un ambito complesso ove, a fronte dell’impegno condiviso e sinergico di tutti per il raggiungimento degli obiettivi, occorre che ciascun singolo utente svolga un ruolo attivo nello sviluppo di un sistema sicuro, rispettando le norme, con la consapevolezza che sono poste a tutela della libertà di circolazione e movimento di ognuno ma soprattutto a salvaguardia della vita umana.