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Il primo obiettivo della difesa – dello Studio dell’Avv. de Lalla – è quello della migliore tutela tecnica dell’assistito indagato o imputato di un reato.

Si tratta di una attività complessa nel senso che ha multiformi aspetti e che non si riduce ad un solo adempimento.

Centrale e prioritario è l’incontro e l’ascolto dell’incolpato: è proprio dal soggetto che è chiamato a difendere che l’avvocato potrà avere le prime notizie fondamentali da approfondire e, comunque, da porre al centro della linea difensiva.

Durante le indagini preliminari massima deve essere l’attenzione per la tutela dei diritti dell’incolpato; soprattutto se ristretto in stato di custodia cautelare. E’ in questa fase che la difesa può (e se opportuno, deve) svolgere l’attività di acquisizione della prova contraria ovvero svolgere tutte le indagini investigative difensive necessarie per formalizzare eventuale elementi a favore dell’assistito. Massima attenzione deve essere anche prestata al rispetto delle formalità dell’Autorità Giudiziaria dal momento che le formalità nella procedura penale rappresentato (anche) la sostanza e costituiscono il primo baluardo al rispetto dei diritti dell’incolpato.

Al termine della fase delle indagini preliminari l’avvocato potrà avere accesso ai documenti dell’accusa e, quindi, avere al 100% la visione di ogni aspetto degli elementi costitutivi dell’addebito mosso all’assistito.

Ancora una volta, il colloquio con il cliente riveste una posizione centrale nell’organizzazione della difesa tecnica e, in particolare, con la visione congiunta (avvocato – assistito) degli atti a carico visionabili al termine della fase delle indagini preliminari. Grazie alle indicazioni dell’assistito potranno essere individuate fonti di prova a discarico e punti deboli dell’accusa che l’avvocato ha il dovere di raccogliere con i modi stabiliti dalla Legge per organizzare la migliore difesa; anche nell’ottica di una riduzione delle conseguenze negative per l’assistito.

Successivamente al termine delle indagini preliminari, la migliore difesa passa anche per la scelta del più opportuno rito per affrontare la fase del Giudizio; anche accedendo – dopo averli attentamente illustrati al cliente – ad uno dei riti speciali previsti dalla Legge.

Durante il dibattimento, la difesa raggiunge forse il culmine della difficoltà e della tecnicità: lo studio degli atti, la preparazione delle udienze, la scelta delle produzioni documentali, l’analisi di eventuali nullità degli atti giudiziri, la citazione dei testimoni, l’esame ed il controesame dei testi propri e contrari sono solo alcuni dei nodi centrali del processo che il difensore – il difensore preparato e pignolo – deve affrontare con la consapevolezza che l’assistenza deve essere solida dalle fondamenta; ovvero, fin dal primo colloquio con il cliente.

La gravità, la riprovevolezza morale e sociale del reato contestato (per quanto aberrante e socialmente censurato) non può in alcun modo far venire meno l’impegno del difensore in ogni fase del procedimento (comprensivo, quindi, anche della fase delle indagini preliminari). Come detto, è proprio a fronte della massima gravità della contestazione che i diritti dell’incolpato (e, quindi, in concreto e senza retorica, di tutti i cittadini) subiscono il maggior pericolo di lesione.

Sicuramente il primo e centrale obbiettivo del difensore della persona offesa è quello di assicurare la piena collaborazione alla Pubblica Accusa ed al Giudice del dibattimento affinché il colpevole del reato sia giustamente condannato alla pena di giustizia nonché (aspetto anch’esso assolutamente centrale) al pagamento in favore della vittima del dovuto risarcimento.

Per collaborazione – tuttavia – non si deve intendere il posizionamento della difesa della vittima del reato nella scia della Pubblica Accusa – bensì la ragionata, organizzata ed efficace iniziativa della parte privata affiancata a quella del Pubblico Ministero affinché gli interessi tipici (direi: personali) dell’accusa privata trovino piena tutela nel procedimento penale.

Spesso l’Accusa Pubblica portatrice degli interessi della collettività non può o non è in grado di far emergere in maniera compiuta il totale vissuto traumatico di chi è rimasto vittima di un reato o eventualmente i risvolti e le conseguenze anche economiche (ma non solo) patite dalla vittima.

Il difensore, invece, a stretto contatto con il cliente e potendo usufruire senza formalità del fondamentale contributo dello stesso (chi può conoscere meglio lo svolgimento dei fatti e le conseguenze che gli stessi hanno prodotto?), può e deve rappresentare ogni aspetto della vicenda che interessa più da vicino il privato cittadino persona offesa (ovvero vittima) nel procedimento penale. Inoltre, sarà sempre l’avocato che potrà illustrare e spiegare alla persona offesa le fasi e gli accadimenti tipici del procedimento penale e la migliore condotta ed atteggiamento da assumere durante l’iter processuale.

A ciò si aggiunga che il difensore – anche sul piano più tecnico dell’individuazione della fonte di prova a carico del sospettato/indagato – potrà costantemente e direttamente interloquire con l’Accusa per fornire alla stessa indicazioni circa atti di indagini necessari e opportuni oppure svolgere direttamente tali incombenti fornendo all’Autorità Giudiziria gli esiti delle investigazioni difensive.

Da ultimo ma non per ultimo, avvalendosi dei servizi dello Studio, l’assistito sarà anche costantemente informato di eventuali sviluppi del procedimento penale e della necessità di ulteriori iniziative.

In questo modo il rapporto con il difensore non si concretizzerà solo in qualche incontro presso i locali dello Studio ma in un flusso di informazioni che seguirà lo svolgimento di tutto il procedimento dalle indagini alla Sentenza.

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