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Le impugnazioni (o gravami) sono degli strumenti giuridici mediante i quali le parti (imputato, PM e parte civile) possono far valere davanti ad un giudice sovraordinato – ovvero di grado superiore – gli errori di fatto e di diritto di una precedente Sentenza emessa da un altro giudice (di grado, quindi, inferiore).
I mezzi di impugnazione previsti dal nostro codice di procedura penale sono:
• L’appello;
• Il ricorse avanti la Corte di cassazione;
• Il giudizio di revisione (mezzo di impugnazione straordinario diversamente dai primi due).
Lo scopo procedurale delle impugnazioni è che le sentenze non siano inficiate da errori di fatto inerenti la ricostruzione storica degli accadimenti oggetto dell’accertamento processuale nonché da errori di diritto ovvero relativi all’applicazione di norme di legge sia procedurali che di diritto sostanziale.
Tale esigenza è legata all’ovvia necessità che il procedimento tutto (fase delle indagini e fase della decisione nel merito) sia effettivamente deputato alla ricostruzione dei fatti come effettivamente gli stessi sono avvenuti e nel pieno rispetto della Legge.
Gli errori di fatto.
Attengono alla divergenza tra i fatti ritenuti come avvenuti in sentenza e la verità reale o – almeno – come tale processualmente accertata.
I mezzi di gravame, quindi, si risolvono in un nuovo esame delle risultanze processuali ovvero di quegli elementi che sono stati assunti durante il grado precedente di giudizio.
Si rileggono le testimonianze rilasciate in dibattimento (testimonianze che sono interamente trascritte grazie al sistema della stenotipia), si riesaminano i documenti prodotti, si esaminano nuovamente eventuali risultati di esami scientifici e si “rilegge” tutto quanto è il frutto del processo antecedente.
La norma è che tali procedure NON vengano ripetute nel giudizio di impugnazione ma che il Giudice dell’impugnazione le re-interpreti nuovamente e le ri-valuti alla luce dei motivi di impugnazione illustrati dalla parte che impugna la sentenza (V. oltre circa le modalità e le caratteristiche dall’atto di impugnazione a seconda che si tratti di appello o ricorso per cassazione).
In alcuni casi particolari (V. nella categoria dedicata alla trattazione dell’Appello) è possibile una ripetizione degli atti istruttori già eseguiti durante il primo grado o l’esperimento di nuovi mezzi (si tratta della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale).
Errori di diritto
Questi attengono ai vizi in cui sarebbero incorsi i giudici della sentenza precedente relativi all’interpretazione e all’applicazione di norme procedurali o sostanziali di diritto penale.

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La celebrazione di una impugnazione costituisce un ulteriore grado di giudizio in cui si controlla – eventualmente, come detto, previa rinnovazione della fase della raccolta delle prove – il precedente giudizio affidando la nuova valutazione ad giudice dotato teoricamente di maggiore capacità professionali (per esperienza ed anche poiché la composizione è normalmente collegiale) rispetto a quello dell’impugnata sentenza.
Le impugnazioni si dividono in ordinarie e straordinarie.
I mezzi ordinari di gravame sono due e sono deputati al nuovo esame di sentenze che non sono ancora divenute irrevocabili:
1. Appello;
2. Ricorso per Cassazione.
Tali impugnazioni hanno effetto sospensivo ovvero fino a quando non sono terminate e/o non sono decorsi i termini per effettuarlie le sentenze NON diventano esecutive.
Il mezzo straordinario che è deputato alla nuova analisi di sentenze divenute irrevocabili è:
1. La revisione
che consente all’interessato di ottenere una nuova decisione riguardo a fatti già giudicati con una sentenza già divenuta irrevocabile (e, per questo, la revisione non ha dei termini per essere proposta. V. oltre).
Naturalmente, la parte deve avere interesse (giuridico) ad impugnare e, diversamente, il gravame è inammissibile ma, in ogni caso, la decisione di impugnare è per la parte del tutto svincolata da una accettazione o collaborazione della controparte.
Le impugnazioni sono tassativamente previste dalla legge sia in relazione alla tipologia che alle funzioni.
Ciascun mezzo di impugnazione è esperibile solo nei casi previsti dalla legge e dalla parte espressamente abilitata ad esercitarlo

Gli effetti dell’impugnazione.
La proposizione del gravame può produrre:
1. Effetti sospensivi. Si tratta della “paralisi” dell’esecuzione del provvedimento impugnato durante il termine per impugnare e la celebrazione dell’impugnazione.
Infatti, nel caso, ad esempio, di una sentenza di primo grado, la proposizione dell’appello bloccherà l’esecuzione della pena fino a quando l’appello non sarà celebrato (questo poiché nel nostro ordinamento vige il principio di non colpevolezza fino alla sentenza definitiva).
La sentenza diverrà irrevocabile e definitiva quando saranno esaurite le impugnazioni ordinarie (appello e cassazione) e/o quando saranno inutilmente decorsi i termini per proporle.
2. Effetti devolutivi. Tali effetti delimitano l’ampiezza della cognizione del Giudice nel grado successivo.
Gli effetti devolutivi possono derivare dalla Legge (ad esempio in Cassazione possono essere sottoposti ai Giudici solo errori di diritto) oppure essere connessi alla volontà della parte che impugna (nel giudizio di appello – a differenza del ricorso in cassazione – gli errori sottoposti ai giudici possono essere sia quelli di diritto che quelli di fatto ma solo nei termini dedotti dalla parte con l’atto di appello).
3. Effetti estensivi in bonam partem. Ovvero, in caso di esito favorevole del gravame, lo stesso propaga gli effetti favorevoli dagli imputati impugnanti a quelli non impugnanti ed alle parti private portatrici di interessi dipendenti da quelli dell’impugnante.

Chi può impugnare? Quali i soggetti legittimati?
Il potere spetta di norma alle parti ovvero PM, imputato e, per i soli aspetti economici connessi al processo penale, la parte civile (ovvero la persona offesa che si è costituita parte civile nel processo).
Il Pubblico Ministero.
Può impugnare sia il procuratore capo che il Pubblico Ministero persona fisica che ha seguito il processo nel grado precedente.
Naturalmente, il PM potrà impugnare le sentenze di assoluzione o quelle che – anche di condanna – non abbiano accolto le sue conclusioni (anche perché il Giudice che decide ha sempre la possibilità di infliggere una pena più grave di quella richiesta dal PM) ma potrà impugnare anche (paradossalmente) le decisioni che hanno accolto le sue conclusioni poiché le esigenze di giustizia obiettiva devono prevalere su eventuali errori di fatto o di diritto da chiunque – quindi anche dal PM medesimo – commessi.
La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale nel 2007 la norma che impediva al PM di impugnare in appello le sentenze di assoluzione in primo grado.
L’imputato ed il suo difensore.
L’imputato può impugnare personalmente la sentenza e lo può fare autonomamente anche il suo difensore.
La volontà dell’imputato, però, prevale su quella del difensore e, pertanto, il primo può togliere effetto all’impugnazione proposta dal secondo.
L’impugnazione può essere presentata autonomamente dal difensore di fiducia o di ufficio nonché dal sostituto nominato dal Giudice in udienza.
La parte civile (ovvero la persona offesa che ha chiesto il risarcimento nel processo penale costituendosi parte nei confronti dell’imputato).
Colui che è stato danneggiato dal processo e si è costituito parte civile nel processo penale può impugnare la sentenza esclusivamente in relazione alle statuizioni inerenti l’azione civile ovvero circa la somma indicata quale risarcimento nonché quella destinata al pagamento delle spese processuali sostenute dalla persona offesa.
La parte civile può proporre impugnazione anche quando il PM è inerte rispetto all’impugnazione in merito alla responsabilità penale dell’imputato.
In ordine ai capi penali della sentenza (ovvero quelle parti della decisione che riguardano la responsabilità penale dell’imputato e, quindi, la quantificazione della pena detentiva e/o pecuniaria) la persona offesa, la parte civile ed il querelante NON possono proporre appello direttamente ma avanzare un’apposita istanza al PM affinché sia la Pubblica Accusa a rivolgersi al Giudice di secondo grado (fanno eccezione le persone offese che si sono costituite parte civile nei processi per i reati di diffamazione ed ingiuria che possono ricorrere in cassazione anche in relazione alla responsabilità penale dell’imputato)

Come si propone l’impugnazione? Quali praticamente le procedure da adottare per rivolgersi al Giudice per “revisionare” la sentenza?
L’impugnazione è una dichiarazione costituita dalla formalizzazione della volontà di impugnare la sentenza con l’indicazione dei motivi (di fatto e di diritto) per i quali l’impugnante ritiene che la decisione non sia corretta.
La predetta dichiarazione deve intervenire entro un termine stabilito per legge (V. oltre) e deve essere depositata nella cancelleria del Giudice che ha emanato la Sentenza impugnata (che, poi, si occuperà di trasmettere l’atto al Giudice dell’impugnazione).
L’atto di impugnazione può essere presentato anche a mezzo raccomandata e farà fede la data di spedizione (e non di ricezione) dell’atto predetto.
Presso i tribunali di maggiori dimensioni è presente il c.d. “ufficio rogatorie” ove è possibile depositare gli atti di impugnazione di giudici di altro distretto e, in ogni caso – a riprova della tutela del Legislatore del diritto di impugnare delle parti – il gravame (l’atto di impugnazione) può essere presentato anche nella cancelleria del Tribunale collegiale (ovvero composta da tre giudici) o della sua sezione distaccata avente sede nel luogo ove la parte che impugna si trova.

Quali sono i termini per impugnare? Entro quanti giorni è possibile depositare l’atto di impugnazione?
L’atto di impugnazione (appello e ricorso per cassazione) deve essere presentato entro un termine stabilito dalla legge.
Tale termine deve essere perentoriamente rispettato a pena di inammissibilità.:
– Il termine iniziale (ovvero la data dalla quale deve partire il conteggio dei giorni a disposizione della parte) decorre dalla conoscenza legale della motivazione della sentenza.
Spesso la motivazione NON è contestuale alla decisione (il c.d. dispositivo) poiché il Giudice per la redazione dei motivi della sua decisione si riserva un determinato lasso di tempo.
Se la motivazione è contestuale alla lettura del dispositivo in udienza (alla fine del processo; al termine dell’ultima udienza), le parti avranno 15 gg. per presentare l’atto di impugnazione.
Se il Giudice non si darà alcun termine per depositare la motivazione ma si limiterà a leggere il dispositivo in udienza, le motivazioni saranno depositate come per legge entro il 15° giorno e da tale data decorrerà il termine di 30 gg. per depositare l’atto di impugnazione (ovvero 45 giorni dalla data della lettura del dispositivo).
In questo caso, anche se il Giudice depositerà le motivazioni prima del 15° giorno, il termine di 30 gg. decorrerà in ogni caso dallo scadere del quindicesimo giorno.
Se il Giudice, dopo la lettura del dispositivo, indicherà un termine – ovvero un lasso di tempo superiore ai 15 gg. – le parti avranno 45 gg. dallo scadere del suddetto termine per chiedere il processo di grado successivo.
Se allo scadere del termine indicato dal Giudice, lo stesso non deposita le motivazioni, il termine per le parti decorrerà dal giorno in cui verrà loro notificato l’avviso che le motivazioni sono state depositate (e, in tal caso, per l’imputato, il termine finale sarà quello che decorrerà dalla notifica avvenuta per seconda tra lui ed il legale).
Se l’imputato è rimasto contumace nel processo – ovvero non si è mai presentato pur se regolarmente citato – il termine decorrerà da quando gli verrà notificato il c.d. estratto contumaciale della sentenza che indica il dispositivo.
La revisione – mezzo straordinario di impugnazione – non ha un termine iniziale o finale ma è presentabile quando si verificano le condizioni di legge.
– Il termine finale è l’ultimo giorno in base ai conteggi di cui sopra.
I giorni devono essere contati senza distinzione alcuna tra feriali o festivi ( fatta eccezione per le ferie giudiziarie dal 1° agosto al 15 settembre lasso di tempo entro il quale i termini per proporre impugnazione – ma non quelli per il deposito delle motivazioni – sono sospesi).
Qualora l’atto di impugnazione sia inviato tramite raccomandata, la data di presentazione è quella dell’invio della missiva e non già quella della ricezione.

Quando è inammissibile l’atto di impugnazione? Quali errori bisogna evitare?
Il mancato rispetto delle formalità di legge determina l’inammissibilità dell’atto di impugnazione con la conseguente perdita per la parte del diritto di un ulteriore giudizio.
Le cause più comuni sono:
– Il decorso dei termini di legge ovvero la presentazione dell’atto “fuori tempo massimo”;
– Il difetto di legittimazione ad impugnare;
– La mancanza di interesse – legale – ad impugnare;
– La violazione di modalità formali.
L’inammissibilità è dichiarata dal Giudice dell’impugnazione e non già da quello che ha emesso il provvedimento impugnato.
Se l’inammissibilità riguarda un atto di appello, il provvedimento (che è formalmente un’ordinanza) può essere oggetto di ricorso per cassazione.

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