La sospensione condizionale della pena.
Si tratta di un istituto di grande importanza e di diffusa applicazione.
In particolar modo per coloro che per la prima volta affrontano quali imputati le aule di Giustizia – per reati non eccessivamente gravi (V. oltre circa i limiti edittali delle pene che consentono la sospensione condizionale della pena) – la sospensione condizionale della pena rappresenta una grande opportunità per la limitazione degli effetti negativi del processo penale.
Tale possibilità è rimessa sostanzialmente allo stesso imputato che – in un certo senso – è messo alla prova dal Giudice per un preciso lasso di tempo a seguito del quale, se la “prova” è superata, il reato è estinto.
Invero, la sospensione condizionale della pena prevede che la pena rimanga sospesa per cinque (delitti) o tre (contravvenzioni) anni a condizione che il reo non commetta un nuovo reato.
Se – però – egli si macchia di un nuovo reato, (a certe condizioni) sconterà sia la vecchia pena sospesa che quella inflitta per il secondo fatto illecito.
Lo scopo è duplice ed evidente:
- Innanzitutto, si preservano soggetti che hanno commesso un reato dalla gravità relativa e che non hanno una carriera criminale alle spalle, dall’ambiente traumatizzante del carcere soprattutto quando il reo potrebbe ravvedersi ed astenersi da futuri crimini.
- Secondariamente, il reo al quale la pena è stata sospesa ha un rinforzo negativo alla luce del quale non commettere altri reati.
La concessione della sospensione condizionale della pena implica che – in caso di condanna, ovviamente, – il Giudice nel pronunciare la Sentenza statuisce che la pena debba rimanere sospesa per cinque anni in caso di reato e tre anni in caso di contravvenzioni..
Il termine decorre dal passaggio in giudicato della Sentenza ovvero dopo il ricorso in Cassazione se vengono esperiti dall’imputato sia l’appello che, appunto, il ricorso in Cassazione; diversamente, se l’imputato non impugna la Sentenza e non presenta appello, la stessa diverrà esecutiva (ed il termine decorrerà) dopo il processo di primo grado.
Le condizioni:
Di seguito le condizioni alle quali il Giudice concederà il beneficio:
- Il reo non sia stato già condannato a pena detentiva per un delitto e non sia delinquente abituale, professionale o per tendenza (tre categorie ormai desuete che seguono ad un provvedimento ad hoc di un Giudice);
- Alla pena non debba essere aggiunta una misura di sicurezza;
- La pena inflitta non deve essere superiore a due anni di arresto o reclusione (per coloro che hanno più di 70 anni e tra 18 e 21 il tetto sale a 2 anni e 6 mesi);
- Se si tratta di sola pena pecuniaria la stessa ragguagliata a € 250,00 per ogni giorno di detenzione non deve superare la soglia di cui sopra;
- La sospensione non può essere concessa più di una volta ma il Giudice – qualora il soggetto sia già stato condannato con pena sospesa – può decidere di sospendere anche la seconda pena qualora la somma della prima e della seconda non superi i termini di cui sopra;
- L’applicazione della sospensione NON è un diritto ma un beneficio concedibile discrezionalmente dal Giudice che lo permetterà solo se riterrà che il reo non delinquerà in futuro (naturalmente la mancata concessione deve essere motivata e può essere anche da sola motivo di appello).
- Le pene del Giudice di pace non sono sospendibili (benché si tratti sempre e solo di pene pecuniarie).
Gli obblighi del condannato.
Naturalmente il primo obbligo è quello di non commettere più reati poiché, altrimenti, il beneficio verrà revocato.
Inoltre, la sospensivo può essere subordinata:
- All’adempimento dell’obbligo delle restituzioni;
- A quello del risarcimento disposto come immediatamente esecutivo dal Giudice in favore del danneggiato da reato che si è costituito parte civile nel processo (V. in questa stessa categoria del sito per la costituzione di parte civile);
- All’eventuale eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato;
Il termine entro il quale gli eventuali obblighi devono essere adempiuti è stabilito dal Giudice.
Effetti della sospensione.
Se il beneficio viene applicato, resta sospesa sia la pena principale che quella accessoria (ma, come abbiamo visto, non l’eventuale obbligo a risarcire il danno riconosciuto dal Giudice alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta e solo se è stabilita la provvisoria esecuzione di tale risarcimento. Diversamente, il risarcimento è dovuto quando la Sentenza passa in Giudicato dopo il terzo grado di Giudizio o la mancata presentazione dell’Appello).
La pena sospesa non è menzionata sul casellario giudiziario (si tratta della c.d. “non menzione”) richiesto da privati e non può essere causa ostativa alla concessione di licenze o autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa.
Come detto, decorso il tempo di tre o cinque anni (ed eventualmente adempiuti gli obblighi imposti dal Giudice) il reato è estinto e non ha luogo l’esecuzione della pena.