Skip to content

Immagine tratta da www.sbrsiracusa.it

Il decreto penale di condanna.

 

Il procedimento per decreto penale consiste in un giudizio speciale (poiché differente da quello ordinario), extra dibattimentale (poiché precedente al dibattimento), di tipo premiale (poiché assicura diversi vantaggi per l’indagato/imputato) ed è frutto di una iniziativa unilaterale del Pubblico Ministero (non può essere richiesto – ma, semmai, solo sollecitato – dal difensore e/o dal suo assistito) che ne chiede l’emissione al Giudice per le indagini preliminari.

In buona sostanza, il decreto penale di condanna è un mezzo per una definizione del procedimento penale a carico dell’indagato che si differenzia dagli altri riti speciali (c.d. patteggiamento, giudizio abbreviato ed immediato) e da quello ordinario per la sua estrema celerità e, per certi aspetti, per i vantaggi che assicura al destinatario.

Tale rito, invero, si prefigge di evitare qualsiasi tipo di udienza (tanto preliminare che dibattimentale) dal momento che il decreto penale di condanna è emesso dal GIP su richiesta del PM senza alcuna udienza sulla base di un esame cartolare degli atti di indagine (ovvero raccolti dal PM) trasmessigli dall’Accusa pubblica senza alcun contradittorio con l’imputato.

Il PM, in pratica, dopo aver appreso la notizia di reato e svolto le indagini, può decidere di chiedere al GIP l’emissione del decreto penale di condanna (per i presupposti vedi oltre) anziché attivarsi per istruire il processo penale dibattimentale.

Il rito di cui si tratta, dunque, non solo è iniziato senza intervento dell’indagato e del difensore; ma anche concluso senza che gli stessi entrino in contraddittorio con l’accusa.

Il decreto contiene l’imputazione e la condanna ed è caratterizzo dalla sommarietà della cognizione del Giudice (il GIP, appunto) che lo emette ed è stato pensato dal Legislatore per assicurare un mezzo per raggiungere la maggiore deflazione possibile del carico di lavoro degli uffici giudiziari.

 

I presupposti per l’emanazione del decreto penale di condanna ovvero in quali casi il PM può chiederne l’emissione al GIP.

  • La pena irrogata in concreto con il decreto penale di condanna deve essere solo pecuniaria anche in sostituzione di una pena detentiva breve (ovvero fino a sei mesi) con un ragguaglio per ogni giorno di pena detentiva pari ad € 250,00 all’esito della concessione delle attenuanti generiche (che riducono la pena di un terzo) o della loro eventuale comparazione con concorrenti circostanze aggravanti. Il decreto penale di condanna, pertanto, è concretamente una ammenda o una multa. Dunque, si deve trattare di reati che prevedono una pena detentiva (fatti i calcoli delle circostanze aggravanti ed attenuanti) che non può essere superiore a sei mesi (si tratterrà per lo più di reati di competenza del tribunale monocratico ovvero composto da un solo Giudice poiché i reati di competenza di quello collegiale -. composta da tre giudici – prevedono spesso pene che non sono limitate ai sei mesi di detenzione).
  • Limite di sei mesi per la richiesta del PM. L’Accusa potrà avanzare al GIP la richiesta di emissione del decreto penale di condanna entro sei mesi dall’inizio delle indagini preliminari.
  • Mancata opposizione del querelante. Questo è un aspetto molto importante per le persone offese che denunciano un soggetto quale responsabile di un supposto reato. Il decreto penale di condanna può essere emesso sia per reati procedibili di ufficio sia a querela di parte (per questi ultimi inizierà il procedimento penale solo se la persona offesa entro il termine di tre mesi dai fatti presenterà la querela) ma in questo secondo caso se il querelante dichiara di opporsi all’eventuale emissione del decreto (e lo deve fare al momento della proposizione della querela e non successivamente) lo stesso non potrà essere richiesto dal PM a carico del querelato. Tale aspetto, come detto, è assai importante per il danneggiato da reato che non potrà chiedere alcun risarcimento in sede di decreto penale di condanna.
  • L’imputato non deve essere irreperibile e deve avere precisa contezza della richiesta e dell’emissione del decreto affinché si possa allo stesso opporre (vedi oltre) nel breve termine di quindi giorni concesso dalla notifica del provvedimento.
  • Sommarietà del procedimento. Si deve trattare di fatti facilmente accertabili.

Quali sono i vantaggi per l’imputato?

Il massimo risparmio dei tempi processuali proprio del decreto penale di condanna coincide con il massimo dei benefici premiali per l’imputato:

  • Diminuzione della pena sino alla metà del minimo edittale. La diminuzione non è fissa ma può arrivare fino al limite di cui sopra. Peraltro, nel caso di concessione delle attenuanti generiche, la pena può concretamente scendere sotto alla metà del minimo. La pena è indicata dal PM nella richiesta ma è il GIP che si pronuncerà sulla congruità e la giuridica configurabilità della richiesta.
  • Esonero dal pagamento delle spese processuali.
  • Inapplicabilità di pene accessorie.
  • Inapplicabilità della confisca facoltativa.
  • Estinzione del reato ed ogni effetto penale decorso il tempo di cinque anni in caso di reato e due anni in caso di contravvenzione (in difetto, ovviamente, di ulteriori crimini commessi dall’imputato successivamente al decreto).
  • Inefficacia extrapenale del decreto penale di condanna in giudizi civili o amministrativi.
  • Possibilità di sospensione condizionale della pena inflitta (che sarà sempre, come visto, una pena economica).
  • Reiterabilità della sospensione condizionale della pena in un caso successivo trattandosi di una pena economica.

 

L’intervento dell’interessato. L’eventuale opposizione al decreto penale di condanna.

L’imputato ha però – ovviamente – la possibilità di influire in maniera determinate sul decreto penale di condanna sebbene, come detto, il suo intervento sia eventuale e successivo all’emissione del decreto stesso.

L’imputato, invero, può:

1)      Non opporsi al decreto;

2)      Presentare opposizione.

Nel primo caso, decorsi quindici giorni dalla notifica del decreto all’imputato (il decreto penale viene notificato sia all’imputato che al difensore sia di fiducia – se l’indagato lo ha nominato in fase di indagini preliminari – che eventualmente di ufficio ed i quindi giorni decorrono dalla notifica avvenuta per ultima), il provvedimento diviene definitivo e va eseguito (se non è sospeso dal Giudice con la concessione della sospensione condizionale della pena).

Nel secondo caso, l’imputato propone opposizione che automaticamente comporta la revoca del decreto penale di condanna con l’instaurazione di un diverso procedimento per la celebrazione del processo che potrà concludersi  astrattamente in maniera sia più vantaggiosa che svantaggiosa per l’interessato.

A seguito dell’opposizione il procedimento proseguirà con una delle seguenti opzioni a seconda della scelta dell’imputato:

  • Giudizio immediato;
  • Giudizio abbreviato;
  • Patteggiamento;
  • O definito per oblazione (per la disciplina di questi riti Vedi in questa stessa categoria de sito).

In ogni caso, l’opposizione non potrà essere revocata dall’interessato ed alla stessa non seguirà mai un procedimento ordinario e, pertanto, non è prevista a seguito dell’opposizione la celebrazione dell’udienza preliminare.

 ***

Attualmente il decreto penale di condanna è spesso l’esito di reati stradale e principalmente della guida in stato di ebbrezza.

La pena economica è spesso molto alta e non è sospesa e per l’imputato è sovente conveniente patteggiare una piccola pena di natura detentiva con la sospensione condizionale della stessa; sospensione che – come visto – comporta che la pena rimanga “sulla carta” per cinque anni decorsi i quali (in difetto di altri reati compiuti dall’interessato) il reato e la pena si estinguono.

Torna su
Cerca