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A seguito dell’esecutività della pena (ovvero al termine del terzo grado di giudizio o quando sono decorsi i termini per proporre impugnazione a seguito della sentenza di primo grado), il condannato – qualora la pena non sia stata sospesa – è sottoposto alla competenza del Tribunale di sorveglianza (poiché, effettivamente, tale tribunale “sorveglia” l’esecuzione della pena).
Il Tribunale di sorveglianza (come statuito dalla legge n. 663/86) è istituito in ciascun distretto di Corte di Appello ed in ciascuna circoscrizione territoriale di sezione distaccata di Corte di Appello.
Il Tribunale è composto da tutti i magistrati di sorveglianza in servizio negli uffici del distretto e da giudici onorari esperti in:
– Psicologia;
– Servizio sociale;
– Pedagogia;
– Psichiatria;
– Criminologia clinica;
– Docenti di scienze criminalistiche
nominati tutti per periodi triennali rinnovabili dal Consiglio Superiore della Magistratura in numero adeguato alle necessità del servizio su proposta del Presidente del tribunale di sorveglianza.
Il Collegio giudicante – ovvero il Tribunale al cospetto del quale si celebrerà l’udienza in camera di consiglio ovvero in assenza di pubblico – è composto dal Presidente (Magistrato), da un secondo magistrato di sorveglianza nonché da due esperti nelle materie di cui sopra.
Uno dei due magistrati ordinari deve essere il magistrato di sorveglianza sotto la cui giurisdizione è posto il condannato o l’internato in ordine alla cui posizione si deve provvedere.
Quando, tuttavia, il Tribunale di sorveglianza decide in sede di appello sui ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle misure di sicurezza (quando, ad esempio, la misura è applicata e l’interessato, appunto, presenta appello per opporsi alla predetta misura), il magistrato che ha emesso il provvedimento non fa parte del collegio giudicante (al fine ovviamente, di garantire l’imparzialità del Giudice dell’Appello).
Analogamente quando il Tribunale di sorveglianza decide sul reclamo (ovvero in sede di “appello”) avverso il provvedimento emesso da un magistrato di sorveglianza, quest’ultimo (che si troverebbe in “conflitto di interessi”) non può far parte del collegio.
Le decisioni del Tribunale di sorveglianza sono prese a maggioranza con ordinanza (e non Sentenza) in camera di consiglio; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Le funzioni di pubblico ministero – ovvero l’accusa – davanti al Tribunale di Sorveglianza sono esercitate dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello.
Il Tribunale di sorveglianza decide:

–   Sia quale Giudice di primo grado;

– sia quale Giudice di secondo grado (ovvero in sede di “appello” avverso provvedimento presi dal Magistrato di Sorveglianza).

In primo grado il Tribunale di sorveglianza decide (fra le altre) in materia di:
Concessione della liberazione condizionale;
-Affidamento in prova al servizio sociale (anche speciale nel caso di tossicodipendenti) e revoca;
Ammissione alla detenzione domiciliare (e revoca delle stessa);
– Ammissione alla semilibertà o revoca;
Revoca della diminuzione della pena nel caso di concessione della liberazione anticipata (ovvero lo sconto di pena previsto dalla legge ogni semestre di pena scontata dal condannato. Il beneficio della liberazione anticipata è concesso dal magistrato di sorveglianza senza la celebrazione di alcuna udienza ma previa richiesta dell’interessato);
Rinvio obbligatorio o facoltativo dell’esecuzione delle pene detentive;
– Concessione o revoca della riabilitazione con istruzione di ufficio delle istanze;
– Declaratoria di estinzione delle pene all’esito della liberazione condizionale e dell’affidamento in prova al servizio sociale;
– Concessione e revoca della sospensione della pena detentiva nei confronti della persona tossicodipendente;
– Accertamento della collaborazione di giustizia.

In grado di appello (ovvero – anche ma non solo – avverso le decisioni del Magistrato di Sorveglianza) il Tribunale di sorveglianza decide in tema di:
– Applicazione, a richiesta del procuratore della repubblica o di ufficio, di misure di sicurezza fuori del giudizio di cognizione;
– Accertamento della persistenza della pericolosità sociale al fine dell’applicazione delle misure di sicurezza ordinante con sentenza o disposte successivamente al fine della concreta attuazione;
– Determinazione delle prescrizioni per la libertà vigilata al condannato liberato condizionalmente nonché alla persona assoggettata a tale regime quale misura di sicurezza;
– Trasformazione in melius o in peius delle misure di sicurezza;
Unificazione delle misure di sicurezza in corso nei confronti della stessa persona;
Riesame della pericolosità sociale dei sottoposti a misura di sicurezza alla scadenza del periodo minimo di durata nonché revoca anticipata delle misure di sicurezza;
– Revoca della dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza.

Specificatamente in sede di reclamo avverso i provvedimenti del Magistrato di Sorveglianza, il Tribunale decide in secondo grado in tema di:
– Permessi premio;
– Esclusione del computo della pena del tempo trascorso dal detenuto o dall’internato in permesso o in licenza nei casi di mancato rientro o di altri gravi comportamenti;
– Riduzione della pena per liberazione anticipata;
– Sospensione condizionata dell’esecuzione della parte finale della pena detentiva.

Ogni decisione del Tribunale di sorveglianza – incidendo sulla libertà personale dell’interessato – è ricorribile per Cassazione per espressa disposizione costituzionale.

La prassi.
Bisogna sottolineare che le udienze avanti al Tribunale di sorveglianza si celebrano in camera di consiglio senza la presenza del pubblico e si tratta – spesso – di udienze piuttosto brevi che si aprono con una relazione del caso effettuata dal Magistrato relatore (che è o il Presidente o il Collega ma non gli esperti giudici onorari di cui si è accennato sopra), alla quale segue l’intervento del Procuratore generale (l’accusa) e quello della difesa.
Non è prevista l’audizione di alcun testimone o esperto ma l’interessato (che può decidere di essere presente o meno) può rilasciare dichiarazioni spontanee (non è previsto nemmeno che il Tribunale effettui un interrogatorio formale) e solitamente non è prevista alcuna trascrizione ma si opta per la redazione di un verbale di udienza in forma riassuntiva (alla quale provvede un cancelliere).
La decisione del Tribunale (l’Ordinanza) non interviene praticamente mai al termine dell’udienza poiché il Collegio si riserva sistematicamente essendo previste per la giornata (in un Tribunale come quello milanese) decine di udienze per decine di posizioni (il provvedimento sarà notificato alle parti successivamente alla decisione che interviene solitamente entro sette/dieci giorni dall’udienza).
Proprio la brevità della camera di consiglio avanti al Tribunale di sorveglianza impone che le argomentazioni difensive siano ben illustrate in forma scritta sia con l’istanza che con eventuali successive memorie (che possono essere depositate fino a cinque giorni prima dell’udienza).
Le memorie difensive rivestono particolare importanza poiché a seguito dell’istanza proposta dall’interessato si formerà presso la cancelleria del Tribunale di sorveglianza un fascicolo con i documenti dell’eventuale istruttoria compiuta dal Tribunale medesimo PRIMA dell’udienza ed il difensore potrà efficacemente argomentare in merito a tale attività istruttoria (non già al momento del deposito dell’istanza “iniziale”) proprio con le memorie difensive da depositare per l’udienza di trattazione.
Nel corso dell’udienza il difensore ribadirà i passaggi più importanti di quanto già scritto ed argomenterà alla luce del tenore della relazione del Magistrato relatore del Tribunale e dell’intervento del Procuratore generale (durante l’udienza assai spesso è concesso alla difesa di depositare anche documentazione che in realtà dovrebbe essere depositata entro lo stesso termine delle memorie ovvero almeno cinque giorni prima).

La trial consultation ed il Tribunale di Sorveglianza – la richiesta di misure alternative.
La particolarità del Collegio di sorveglianza è che – a differenza di ogni altro giudice di merito del nostro ordinamento (escluso il Tribunale per i minorenni) – parte integrante dello stesso in numero identico a quello dei Giudici c.d. togati (i Magistrati) sono i Giudici onorari esperti nelle materie scientifiche di cui sopra (psicologia e criminologia in primis) inerenti la sfera psicologica dell’interessato.
Il ruolo di tali esperti è fondamentale nella dinamica della decisione del Tribunale di sorveglianza: esso, infatti, è chiamato a pronunciarsi spesso con un giudizio prognostico sul quale “pesano” argomentazioni profondamente metagiuridiche e solidamente ancorate a valutazioni di ordine psicologico/criminalistico.
E’ un aspetto davvero peculiare della decisone del Tribunale si sorveglianza che il Legislatore non ha in alcun modo previsto (salvo, come detto, per i processi a carico di imputati minorenni) nel giudizio di merito nel corso del quale la perizia di ordine meramente psicologico a carico dell’imputato NON destinata all’individuazione di una precisa patologia medica è espressamente vietata.
Avanti al Tribunale di sorveglianza è proprio la valutazione psicologica del detenuto (unitamente a quella prettamente giuridica) che assume importanza fondamentale per la decisione finale.
La difesa non può in alcun modo ignorare tale particolarità.
Anzi, molto spesso l’accoglimento delle richieste avanzate dall’interessato dipende proprio dalla opportuna illustrazione della sfera di specifica pertinenza degli esperti giudici onorari del Tribunale di sorveglianza.
Non affrontare il tema in maniera specifica nel procedimento di sorveglianza significa ignorare un aspetto fondamentale della procedura.
Ecco allora che il difensore deve necessariamente organizzare la difesa avvalendosi del sapere dello psicologo forense e del criminologo nella piena realizzazione della trial consultation che avanti al Tribunale di sorveglianza ha FONDAMENTALE E DECISIVA IMPORTANZA.
L’esperto collaboratore del difensore che “parla la stessa lingua” di quelli che compongono il Collegio che dovrà decidere sulla richiesta avanzata dal detenuto affiancherà il difensore:
Nell’esame della vicenda del detenuto fin dal procedimento di merito a seguito del quale veniva ristretto;
Analizzerà la documentazione giudiziaria e medica (questa se esistente) dell’interessato;
Incontrerà l’interessato (anche eventualmente in carcere previa autorizzazione che dovrà chiedere il difensore al Magistrato di sorveglianza);
– Sottoporrà l’interessato ad eventuali test psicologici;
Interloquirà con gli esperti dei servizi sociali se necessario (U.E.P.E. ufficio esecuzione pene esterne) in particolar modo nel caso di assistiti tossicodipendenti;
– Affiancherà la difesa nella redazione di istanze e memorie.

Solo la trial consultation permetterà al difensore di tutelare i diritti dell’assistito in maniera completa e potenzialmente efficace essendo l’alternativa del tutto inidonea a rappresentare efficacemente le ragioni dell’interessato al Tribunale di Sorveglianza.

Lo Studio dell’Avv. Giuseppe de Lalla si avvale in ogni fase del procedimento penale – ed ovviamente, anche in quella avanti al Tribunale di sorveglianza ovvero durante quella propriamente esecutiva della pena – della collaborazione di psicologi, psicologici forensi e psichiatri per la migliore difesa dell’assistito potendo contare l’Avv. de Lalla anche sulla preparazione personale a seguito del conseguimento del master in psicologia forense, criminale ed investigativa.
Lo Studio dell’Avv. de Lalla avanti al Tribunale di sorveglianza attua la difesa dell’assistito di concerto con i collaboratori in scienze psicologiche fin dalla pianificazione della linea difensiva per assicurare all’interessato un contraddittorio completo, competente e proficuo con gli esperti componenti del Tribunale di Sorveglianza.

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