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Successivamente alla scadenza dei termini di impugnazione della sentenza o quando sono esauriti i tre gradi di Giudizio, la Sentenza diviene esecutiva.

L’esecutività della Sentenza implica che le disposizioni in essa contenute siano applicate e, appunto, rese esecutive.

Questo aspetto, naturalmente, è di grande importanza ed interesse nel caso di sentenze di condanna ad una pena detentiva.

Il condannato sarà ristretto immediatamente? Altrimenti, con quali tempi? Quale è il Giudice che si occuperà degli incombenti inerenti l’esecuzione? Qualid diritti e facoltà avrà in condannato?

È il pubblico ministero che ha il potere-dovere di farsi promotore dell’esecuzione dei provvedimenti di condanna quando tale condanna è una pena detentiva. Il pubblico ministero si attiva emanando il c.d. ordine di esecuzione secondo l’art. 656 del c.p.p., con cui dispone, appunto, la carcerazione del condannato.

Copia di tale ordine di carcerazione deve essere consegnata all’interessato, quando quest’ultimo si trovi in stato di libertà oppure al Ministero della Giustizia e notificato all’interessato quando questi si trovi già in stato di detenzione (per altra causa o a seguito di misura cautelare).

Nel momento in cui viene consegnato all’interessato l’ordine di esecuzione, lo stesso viene tradotto dalle Forze dell’Ordine presso un penitenziario.

La carcerazione, però, non è sempre automatica ed immediatamente conseguente alla consegna del relativo ordine.

Infatti, il legislatore ha previsto delle pene alternative alla detenzione in presenza di determinati requisiti, primo fra tutti l’entità della pena da eseguirsi.

Invero, l’ordine di carcerazione sarà sospeso per 30 giorni dalla notifica all’interessato qualora sia relativo ad una pena – anche costituente residuo di maggior pena – NON superiore ad anni tre o NON superiore ad anni sei (questa seconda ipotesi nel caso in cui si tratti di soggetti tossicodipendenti che abbiano in corso un trattamento per la disintossicazione oppure abbiano commesso il reato per ragioni legate alla tossidipendenza).

Va però subito chiarito che i benefici descritti non possono essere disposti in favore di soggetti condannati per gravi reati, quali l’associazione a delinquere di stampo mafioso, nonché nei confronti di chi si trovi in stato di custodia cautelare in carcere per il fatto-reato giudicato con la sentenza di condanna che deve essere eseguita.

Vediamo quali sono le misure alternative alla detenzione cui la sospensione dell’ordine di esecuzione è funzionale.

L’affidamento in prova ai servizi sociali può essere chiesto al pubblico ministero quando la pena da eseguire sia inferiore a tre anni e l’interessato si trovi in stato di libertà oppure al magistrato di sorveglianza, quando l’interessato sia già detenuto.

Uno dei presupposti di tale misura alternativa alla detenzione è la residua pericolosità sociale del reo che deve essere tale da consentire il “controllo” del condannato attraverso le prescrizioni impartite; non è giuridicamente necessario che il condannato abbia già manifestato revisione critica del proprio passato né che si sia ravveduto. Lo strumento dell’affidamento ai servizi sociuali è infatti una “messa alla prova” e la rieducazione del condannato costituisce la finalità della misura alternativa e non il suo presupposto.

Il difetto di un’attività lavorativa non osta alla concessione della misura alternativa dell’affidamento in prova.

Tuttavia, è da rilevare che l’effettività di una attività lavoprativa di colui che chiede l’affidamento in prova ha sicuramente conseguenze positive sulla concreta concedibilità della misura.

Si è detto che nucleo della misura sono le prescrizioni, ovvero le regole di condotta impartite al soggetto a cui è concesso l’affidamento in prova. All’atto dell’affidamento è, infatti, redatto un apposito verbale in cui vengono specificate le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire nei suoi rapporti con il servizio sociale, riguardo la dimora, la libertà di movimento (in particolare per quanto riguarda gli orari da rispettare), l’eventuale divieto di frequentare determinati locali, nonché riguardo al lavoro.

Tale verbale – al momento della concessione della misura – è sottoscritto dalla parte interessata e il provvedimento, che assume la forma dell’ordinanza, acquista effetto solo da momento in cui il condannato, firmando il verbale, si assume l’impegno a rispettare le prescrizioni previste.

Sull’effettivo rispetto delle prescrizioni imposte, vigilano – appunto – i servizi sociali (da qui il nome della misura) che tecnicamente sono denominati UEPE (Ufficio Esecuzioni Penale Esterna) e riferiscono all’Autorità Giudiziaria.

La detenzione domiciliare può essere chiesta dai condannati che debbano scontare una reclusione non superiore ai quattro anni, anche se trattasi di residuo di maggiore pena.

La misura è scontata in un luogo di privata dimora o in un luogo pubblico di cura, quando il richiedente è affetto da mallattie invalidanti o gravi. L’allontanamento dal luogo individuato per l’espiazione della detenzione domiciliare, configura il grave reato di evasione.

La semilibertà può essere concessa a condannati a pena inferiore a sei mesi, nel caso in cui vi sia prova di concreti progressi nel processo rieducativo.

Concedendo la semilibertà è permesso che il condannato possa trascorrere parte del giorno fuori dall’istituto penitenziario per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale.

Una speciale ipotesi si verifica per il condannato tossicodipendente che può chiedere la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva breve per cinque anni quando si accerti l’esistenza di un programma terapeutico in atto.

In ordine alla procedura per l’ammissione alle pene alternative alla detenzione (in questa sede, è necessario ribadirlo, solo accennate nella tipologia) va segnalato che il pubblico ministero, ricevuta l’istanza per la concessione di una di tali misure, la trasmette al Tribunale di Sorveglianza competente  corredata alla documentazione del caso.

L’istanza – che deve essere presentata tassativamente entro trenta giorni dalla notifica dell’ordine di esecuzione e del decreto di sospensione – deve essere corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessaria senza valutazione alcuna da parte del Pubblico Ministero che si “limita” a trasmetterla al Tribunale di cui sopra.

Se l’istanza è carente, la documentazione può essere depositata nella cancelleria del Tribunale di Sorveglianza fino a cinque giorni prima dell’udienza fissata per la discussione circa la concessione della misura alternativa.

 Inoltre, il Tribunale di Sorveglianza può procedere anche d’ufficio alla richiesta di documenti, informazioni e all’assunzione di prove.

Il decreto motivato con il quale venga eventualmente dichiarata l’inammissibilità dell’istanza va notificato entro cinque giorni all’interessato.

il provvedimento di inammissibilità è ricorribile per cassazione entro quindici giorni. Qualora la Cassazione dovesse ritenere illegittimo il decreto di inammissibilità il provvedimento è annullato e il procedimento per la concessione della misura alternativa riprende l’iter ordinario.

Se l’istanza è ammissibile viene fissata e si svolge un’udienza (in camera di consiglio) che si apre con la relazione verbale svolta dal Presidente del Tribunale o da un giudice delegato; segue poi la trattazione in cui può avvenire l’eventuale acquisizione delle prove non ancora presenti nel fascicolo processuale e l’eventuale audizione del condannato.

Si svolge poi la discussione finale, dove le parti – difensore e Produratore Generale che svolge le funzione dell’Accusa  – precisano le proprie conclusioni e le argomentano.

Il provvedimento conclusivo è un’ordinanza che deve essere comunicata o notificata senza ritardo alle parti e ai difensori e che è ricorribile in Cassazione entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento.

Tuttavia, il ricorso in Cassazione non sospende l’esecuzione dell’ordinanza impugnata (e, quindi, il ricorrente non potrà giovare nel frattempo di sospensione alcuna e, se del caso, verrà ristretto in carcere) a meno che il Giudice che l’ha emessa non disponga diversamente.

Illustrate le possibilità e la procedura ex art. 656 c.p.p., si precisa che la sospensione della pena può essere disposta sia dal Pubblico Ministero nei confronti di soggetti liberi ma, altresì, dal Magistrato di Sorveglianza per i soggetti già ristretti richiedenti le misure alternative, previo accertamento dell’assenza del pericolo di fuga, la sussistenza delle condizioni per la concessione del beneficio dell’affidamento in prova e l’accertamento del grave pregiudizio che il regime carcerario potrà arrecare al soggetto, sia riguardo la salute che altre esigenze del ristretto/richiedente (quali, ad esempio, di studio e lavoro)

Se il condannato, al momento del passaggio in giudicato della sentenza, si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, dopo aver sospeso d’ufficio l’ordine di esecuzione, è lo stesso Pubblico Ministero che trasmette gli atti al Tribunale di Sorveglianza competente, senza alcuna istanza da parte del condannato o del suo difensore per la prosecuzione della pena in regime di detenzione domiciliare.

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