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E’ un mezzo di impugnazione ordinario destinato alla nuova analisi della sentenza di primo grado sia riguardo al merito (ovvero la ricostruzione del fatto storico), sia in ordine ad eventuali errori di applicazione ed interpretazione delle norme giuridiche applicabili al caso concreto.
I termini e le modalità di presentazione dell’atto di appello sono quelli già visti per le impugnazioni in generale.
Ha per oggetto la sentenza di primo grado ed è a sua volta ricorribile per cassazione.
I giudici deputati a decidere in appello sono diversi mentre il ricorso per cassazione è deciso solo ed esclusivamente dalla Corte di cassazione che ha sede in Roma.
Decide in appello:
Il tribunale composto da un solo Giudice (tribunale monocratico) in relazione alle sentenze emesse dal Giudice di pace.
Ciò significa che la parte che intende appellare una decisone del Giudice di pace si rivolgerà al Tribunale monocratico depositando presso lo stesso l’atto di appello.
– La Corte di Appello. E’ un collegio formato da tre Giudici che decide in secondo grado sulle sentenze emesse:
1. dal tribunale monocratico;
2. dal tribunale collegiale (composto da te giudici);
3. dal G.I.P. giudice per le indagini preliminari;
4. dal G.U.P. giudice dell’udienza preliminare.
– La Corte di Assise di Appello. Decide in secondo grado sulle sentenze emesse dalla corte di assise (che decide in primo grado in merito ai reati più gravi previsti dal codice penale) e del G.I.P. se relative a reati rientranti nella competenza per materia della corte di assise.
– Corte di Appello Sezione minori per le sentenze dei giudici minorili.

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 La regola generale è che le sentenze sono appellabili.
Tuttavia, bisogna sottolineare che l’appello non è costituzionalmente previsto e, invero, vi sono diversi provvedimenti giurisdizionali che NON sono appellabili:
– le sentenze in tema di competenza e giurisdizione;
– i decreti e le ordinanze di archiviazione (sono provvedimenti che non diventano mai irrevocabili e possono essere contraddetti e sostituiti dalla riapertura delle indagini);
– le sentenze relative a reati puniti in primo grado o in astratto punibili a seguito dell’appello con la sola pena dell’ammenda (ovvero pecuniaria);
– le sentenze di proscioglimento quando per le stesse il giudice dell’appello può solo applicare la pena dell’ammenda (da sola o in alternativa a quella detentiva);
– le sentenze predibattimentali di proscioglimento pronunciate nella fase preliminare del dibattimento (il Giudice ha l’obbligo – se le dovesse ravvisare – di dichiararle immediatamente);
– le sentenze di proscioglimento con formula assolutamente liberatoria anche in relazione a reati punibili con la pena detentiva. In questo caso, ovviamente, il divieto vige per il solo imputato che non avrebbe alcun interesse (giuridico) a vedersi accolto l’appello posto che è già stato ritenuto del tutto estraneo ai fatti contestatigli con la sentenza di primo grado. Sarà il PM ad avere interesse e diritto ad impugnare il provvedimento del Giudice che ha contraddetto l’ipotesi accusatoria;
– le sentenze di patteggiamento.

La decisione del Giudice dell’Appello. Natura e caratteristiche della sentenza di secondo grado.
Il Giudice dell’appello – una volta che l’impugnazione è ritenuta ammissibile – deciderà sui punti ed ai capi della sentenza indicati come erronei dalla parte che ha impugnato la sentenza di primo grado.
In altre parole, il Giudice di secondo grado limiterà la sua analisi e la sua pronuncia a quegli aspetti della sentenza che sono stati indicati dalla parte come non corretti ed in relazione ai quali la stessa ha illustrato i motivi per i quali vengono ritenuti non legittimi e bisognosi di essere corretti grazie all’intervento del Giudice del gravame (dell’appello, appunto).
La conoscenza e l’intervento del Giudice, quindi, si estende ai soli motivi dedotti dalla parte e non può investire parti della sentenza che non sono state puntualmente censurate dall’appellante (si realizza l’effetto devolutivo dell’impugnazione. V. in questa stessa categoria del sito nella trattazione generale delle impugnazioni).
Diversi gli esiti possibili dell’appello a seconda di quale è la parte che ha impugnato:
– se ad appellare è il PM, il Giudice dell’appello può riformare la sentenza peggiorandola per l’imputato (può aumentare la pena, può condannare dopo un’assoluzione, revocare benefici concessi, adottare una formula di proscioglimento meno vantaggiosa etc);
se ad appellare è il solo imputato, il Giudice dell’appello NON può peggiorare l’esito della sentenza di primo grado. Sia in tema di colpevolezza sia in tema di gravità della sanzione irrogata all’esito del primo grado;
– se ad appellare sono sia il PM che l’imputato, il Giudice potrà peggiorare o migliorare la sentenza di primo grado ma sempre nei limiti imposti dall’ ampiezza dei motivi di appello dedotti dalle parti.
– nel caso in cui siano appellate le disposizioni civili della sentenza (come, ad esempio, la quantificazione del risarcimento del danno), il Giudice ha naturalmente il potere di disporre in merito. Intervento che si verifica anche quando è solo il PM ad appellare a seguito di proscioglimento dell’imputato: in questo caso – anche se il PM ha impugnato e non la parte civile – il Giudice dell’appello dispone anche in relazione ai capi civili della sentenza
Solo in alcuni casi il Giudice dell’appello può decidere svincolandosi dall’iniziativa e dalle richieste delle parti.
Il Giudice dell’appello, invero, se lo ritiene potrà disporre anche di ufficio (ovvero a prescindere dalle richieste delle parti) in tema di:
– sospensione condizionale della pena (V. in questa stessa categoria);
– non menzione della condanna (ovvero non indicazione nel casellario giudiziario. La c.d. “fedina penale”);
– potrà riconoscere circostanze attenuanti generiche (riducendo la pena);
– il Giudice potrà inoltre effettuare un nuovo bilancio tra circostanze attenuanti ed aggravanti ma solo come conseguenza del riconoscimento di nuove attenuanti.

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Il giudizio di appello si celebra con un solo rito.
Non sono previsti riti alternativi (come, al contrario, è previsto per il giudizio di primo grado. V. il giudizio abbreviato, il c.d. patteggiamento ed il giudizio immediato).
Tutti i riti esperibili in primo grado confluiscono in secondo grado in un unico rito di secondo grado.
I giudizi di appello si celebrano avanti tre giudici togati (Corte di Appello) o tre giudici togati oltre ai giudici popolari (Corte di assise di Appello quando in primo grado ha deciso la Corte di Assise).
Si tratta solitamente di Giudici di provata esperienza mentre l’accusa pubblica è rappresentata da un procuratore generale (ovvero un PM – diciamo – solitamente di maggiore anzianità professionale ed anagrafica rispetto a quello che ha sostenuto l’accusa in primo grado).
Il giudizio si apre con una relazione tenuta da uno dei Giudici della Corte che riassume il “caso” in tutti i suoi punti essenziali nonché i motivi di doglianza proposti dalla parte appellante.
Terminata la relazione prende la parola l’accusa pubblica mentre la difesa e l’imputato hanno diritto ad avere l’ultima parola.
La Corte si ritira e successivamente emette la sentenza di secondo grado.
Non vi è dunque – di regola – alcuna attività destinata all’acquisizione della prova.
Si discute circa le prove acquisite in primo grado; ma solitamente le stesse non vengono nuovamente assunte: se, ad esempio, un teste è stato sentito in primo grado, non sarà – di norma – ripetuta la sua audizione ma si tratterà di quanto ha precedentemente detto e cristallizzato con le trascrizioni della fonoregistrazione.
Questo principio è valido per tutte le prove assunte e prevede solo alcune eccezioni.
Il nostro codice di procedura, invero, dispone che sia possibile una rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.
Le prove sono già state acquisite in primo grado e la loro rinnovazione è possibile solo in via eccezionale.
La rinnovazione può essere totale (e, in tale caso, si ripete il processo di primo grado) ma, molto più spesso, è solo parziale.
La rinnovazione è disposta solo e solamente in via eccezionale e nella prassi è assai rara riducendosi spesso alla produzione di nuova documentazione e nulla più.
La rinnovazione, dunque, è disposta eccezionalmente solo quando è del tutto indispensabile per addivenire alla decisone – corretta – di secondo grado.
Può riguardare prove già assunte durante il primo grado oppure prove del tutto nuove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado.
Le parti hanno un diritto costituzionale alla rinnovazione in caso di prove decisive non acquisite o non acquisibili durante il primo grado.
L’imputato quando sia stato contumace in primo grado (ovvero non sia comparso benché legalmente gli siano stati notificati gli avvisi previsti dalla legge), ha diritto alla rinnovazione dibattimentale quando la sua assenza nella fase del primo grado non sia addebitale a sua colpa.

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L’Appello si conclude con una sentenza che può confermare, annullare o annullare con rinvio la sentenza di primo grado.
Le disposizioni civili (ad esempio in merito all’entità del risarcimento) sono immediatamente esecutive (ovvero anche prima della decisione nell’eventuale giudizio avanti alla Corte di Cassazione) così come lo sono quelle in favore del (supposto) reo.
In caso di annullamento con rinvio, la sentenza di primo grado è annullata ed il processo retrocede al giudice di primo grado (diverso fisicamente da quello che decise precedentemente) affinché sia celebrato nuovamente il primo grado.
La tendenza, in ogni caso, è quella di evitare un annullamento che travolga tutta la sentenza di primo grado quando la nullità può essere limitata ad una parte della decisione della stessa.

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