Skip to content

Il giudizio direttissimo è un rito speciale dibattimentale di tipo non premiale azionabile solo e solamente unilateralmente dal Pubblico Ministero; il difensore nulla può se non difendere il proprio assistito nel giudizio direttissimo.

La prima peculiarità del giudizio direttissimo è che lo stesso non prevede l’udienza preliminare che viene “saltata” come nel giudizio immediato.

La scelta del rito – come detto – compete solo al PM sulla base dell’evidenza della prova.

Non prevede alcuna premialità per l’imputato (che non lo sceglie) e si celebra secondo le regole del dibattimento ordinario ovvero la prova è assunta nel giudizio in contraddittorio tra le parti.

Questi i presupposti:

  1. come quello immediato il giudizio direttissimo prevede l’evidenza della prova (ma non nel caso di armi ed esplosivi per i quali l’evidenza è presupposta) ;
  2. deve essere celebrato entro 15 giorni dai fatti.

L‘evidenza della prova deve fondarsi:

  • sull’arresto (che avvenendo in flagranza si basa proprio sulla prova evidente);
  • o sulla confessione (anche nel caso di imputato a piede libero)

I quindi giorni tassativi per la celebrazione decorrono o dall’arresto o dalla confessione.

Nel primo caso – ovvero se il giudizio segue l’arresto – lo stesso deve essere istruito ed avere inizio entro 48 ore dall’arresto poiché nella medesima sede del processo direttissimo si provvede alla convalida dell’arresto (la convalida non connessa al giudizio direttissimo deve intervenire entro 96 dall’arresto ovvero la pronunzia del Giudice deve essere emanata entro il termine indicato ma l’arrestato, in ogni caso, deve essere presentato al Giudice dal PM entro 48 ore dall’arresto; da qui la necessità che entro 48 ore dall’arresto inizi il giudizio direttissimo preceduto dalla convalida).

Vi sono alcune differenze nell’iter del giudizio direttissimo a seconda che lo stesso segua all’arresto o alla confessione.

In caso di arresto in flagranza.

Possono innanzitutto aversi convalida dell’arresto (ovvero pronuncia del Giudice circa la legalità dell’arresto operato dalle Forze dell’Ordine) e contestuale giudizio (direttissimo).

Materialmente l’imputato è tradotto in aula dalle Forze dell’Ordine ove il Giudice ascolterà la relazione dell’ufficiale responsabile dell’arresto; dopodichè verrà ascoltato l’arrestato (che potrà rispondere o avvalersi della facoltà di non rispondere) e successivamente interverrà il Pubblico Ministero che chiederà la convalida dell’arresto ed eventualmente l’applicazione della misura cautelare. Da ultimo, prende la parola il difensore.

Se il Giudice convalida l’arresto (magari applicando una misura cautelare), ha inizio il vero e proprio giudizio direttissimo.

In caso di confessione.

In questo caso non ha nessuna rilevanza le vicende della convalida dell’arresto.

L’unico presupposto è la confessione e non ha alcuna rilevanza che l’imputato sia libero o sottoposto ad una qualche misura cautelare.

Per la precisione il giudizio direttissimo deve essere celebrato entro 15 giorni (non già dalla confessione) ma dall’assunzione del reo confesso della qualità di indagato (con l’iscrizione nel Registro delle Notizie di Reato) che, per la verità, coincide molto spesso con la confessione.

In entrambi i casi il difensore può chiedere termini a difesa ovvero la sospensione del processo che viene rinviato di qualche giorno (ma sempre entro i quindici) per permettere alla difesa di prendere visione di tutti gli atti, incontrare con calma il proprio assistito (che, se arrestato, vedrà molto spesso direttamente in aula dal momento che ivi deve essere tradotto per permettere la convalida entro i termini di legge) ed organizzare una efficace linea difensiva.

Per il resto il processo segue la normale disciplina per l’assunzione della prova (esame e controesame dei testimoni ed eventuale produzione documentale) ed i testimoni possono essere portati direttamente in udienza dalle parti.

Prima che si apra il dibattimento (ovvero, in caso di arresto, subito dopo la convalida) l’imputato può chiedere di essere giudicato o con il C.d. patteggiamento o con il giudizio abbreviato (V. in questa stessa categoria del sito); ipotesi che si realizza con una certa frequenza dal momento che l’evidenza della prova alla base del giudizio direttissimo spesso spinge l’imputato ad optare per tali riti speciali in una pragmatica ottica di riduzione del danno.

Torna su
Cerca