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La cronaca giudiziaria di questi ultimi giorni ha portato alla ribalta un istituto previsto dal codice di procedura penale chiamato Giudizio Immediato.

La definizione di tale procedimento speciale dibattimentale è piuttosto ostica: si tratta di un rito speciale dibattimentale non premiale attivabile unilateralmente dal Pubblico Ministero o dall’imputato che – saltando l’udienza preliminare – perviene direttamente al giudizio previa verifica solitaria del Giudice per le indagini preliminari delle condizioni di legge e che, in caso positivo, emette il decreto di citazione a Giudizio.

Si tratta dunque di un procedimento speciale poichè devia da quella che è la normale procedura penale che prevede (per molti ma non per tutti i reati) la celebrazione dell’udienza preliminare che – sulla carta – dovrebbe essere il filtro nel corso del quale le parti (accusa e difesa) in contraddittorio – dopo aver preso visione uno degli atti dell’altro – discutono circa l’esistenza o meno degli elementi che dovrebbero sostenere l’accusa in giudizio.

L’udienza preliminare, in pratica è stata pensata dal Legislatore quale garanzia dell’imputato che ancora prima di vedersi giudicato nel merito davanti al Tribunale può contare nel vaglio del GUP (ovvero del Giudice dell’Udienza preliminare) che verificherà se vi sono gli elementi nel coacervo accusatorio raccolto dal PM durante le indagini, per sostenere l’accusa nel Giudizio (il processo per intenderci).

Ovvero, diciamo, se c’è o meno un principio di prova a carico dell’imputato che valga la pena di approfondire e vagliare con un processo oppure se l’accusa è così labile che l’imputato può essere assolto immediatamente.
Ebbene, nel Giudizio immediato, l’accusa (ovvero più di rado l’imputato) chiede che l’udienza preliminare venga saltata poichè dagli atti di indagine risulta che la prova è EVIDENTE.

L’ EVIDENZA della prova è quindi la prima condizione per la richiesta di Giudizio Immediato che le parti possono richiedere al GIP (che, come detto, senza contraddittorio ovvero “in solitaria” deciderà se la prova è o meno evidente).
Inoltre, per la richiesta di Giudizio Immediato occorre che l’indagato sia stato chiamato a rendere INTERROGATORIO.

Il semplice invito è sufficiente. Anche se l’indagato decide di non farsi interrogare la procedura ritiene che la condizione sia soddisfatta (diversamente, basterebbe che l’indagato non si presentasse per bloccare la richiesta di Giudizio Immediato).

La terza condizione è che: NON SIANO TRASCORSI PIU’ DI 90 GIORNI DA QUANDO IL NOME DELL’INDAGATO E’ STATO ISCRITTO NEL REGISTRO DELLE NOTIZIE DI REATO (o R.G.N.R.).
Questo in ossequio ad un principio di celerità tipico del Giudizio Immediato.
Il rito non è premiale ovvero non prevede alcun sconto di pena: se il GIP riterrà che vi sono le condizioni per celebrare il rito Immediato l’imputato verrà traghettato in dibattimento come se si fosse celebrata l’udienza preliminare nel rito ordinario.

Perchè il PM chiede il Giudizio Immediato?
Il primo motivo è quello della celerità. L’iter processuale viene accorciato, direi, abbattutto e nel giro di pochi mesi si tiene il processo (quando magari ci vorrebbe qualche anno…) e sicuramente l’impatto sul Giudice ed anche sull’imputato non è indifferente poichè chiaro è il segnale circa la posizione dell’Accusa e della “pesantezza probatoria” degli elementi in suo possesso (presentati, come detto, al GIP per il vaglio della richiesta).

Perchè l’imputato dovrebbe chiedere il Giudizio immediato?
Innanzitutto per gli stessi motivi che spingono il PM a farlo: la celerità e il chiaro messaggio al Giudice: non temo il processo.
A onor del vero i casi di richiesta da parte dell’indagato, però, sono piuttosto rari (qualora egli abbia gli elementi che dimostrano l’infondatezza dell’accusa è sicuramente più prudente portarli alla valutazione del Giudice durante l’udienza preliminare che potrà emettere una Sentenza di non luogo a procedere).
La fissazione del Giudizio Immediato dà la possibilità all’imputato di chiedere il Giudizio Abbreviato qualora non intenda affrontare il dibattimento che – come noto – (non prevede alcun sconto di pena nel caso di condanna).
Giudizio abbreviato che – oggetto della prossima nota – è un rito speciale predibattimentale premiale.

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